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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1426/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1426/2025 V.G., promossa da:
nato a [...] il17/08/1973, Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ALBANI JAMAICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. PIZZUTI GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2025, e Parte_1 [...] esponevano che in data 19/01/2003 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/06/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 19/01/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2003 atto numero 28 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
a. i coniugi continueranno a vivere separati, la sig.ra presso Controparte_1
l'abitazione coniugale in Pescara Strada Prati n. 40/3 ed il sig. in Parte_1
Pescara Via Grotta di San Benedetto n. 36 con il solo obbligo della comunicazione reciproca in caso di variazione;
b. i figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre;
c. il sig. terrà con sé i figli minori a settimane alterne, dall'uscita della scuola Pt_1 di venerdì sino alle 20:30 della domenica, nonché un pomeriggio nella settimana con il weekend e due pomeriggi durante la settimana senza weekend dalle 16:30 alle
20:30 già con la cena effettuata oppure entro le 19:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate compatibilmente ai turni di lavoro, fermi nella sostanza i tempi minimi stabiliti;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le settimane di Natale
(23/12) con la settimana di Capodanno (31/12-06/01); durante il periodo estivo, per giorni 15 tra luglio ed agosto, con le modalità che le parti concorderanno di volta in volta;
durante le vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate compatibilmente con i turni di lavoro, fermi nella sostanza i tempi minimi stabiliti;
d. il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 693,00
(seicentonovantatre/00) mensile, somma aggiornata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai alla data del 29.02.2024, mediante il versamento di € 160,00 settimanali per cinquantadue settimane, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai;
pagina 3 di 4 e. l'assegno unico per i figli sarà corrisposto interamente alla Sig.ra CP_1
[...]
f. le spese straordinarie, previste dal vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara dovranno essere previamente concordate ed approvate da entrambi i genitori e saranno sostenute in parti uguali nella misura del 50%. Il sig. verserà il 50% Pt_1 della spesa straordinaria concordata entro 15 giorni dal ricevimento dei giustificativi di spesa;
g. i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni in loro favore;
h. la casa coniugale sita in Pescara alla Strada Prati n. 40/3, identificata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Pescara al foglio 18, particel1a 565, sub. 2, Categoria
A/2, classe 2, Cons. 12,5 vani, R.C. € 1.549,37; foglio 18, particel1a 565, sub. 3,
Categoria C/6, classe 4, Cons. mq. 47, R.C. € 162,00 di proprietà della sig.ra CP_1 sarà assegnata, in via definitiva, alla stessa che vi abiterà unitamente ai figli;
i. i coniugi prestano reciproco consenso per l'autorizzazione all'espatrio dei figli minori nonché per l'iscrizione dei figli minori sui passaporti documenti di espatrio di ciascuno dei separati genitori;
l. le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1426/2025 V.G., promossa da:
nato a [...] il17/08/1973, Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ALBANI JAMAICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. PIZZUTI GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2025, e Parte_1 [...] esponevano che in data 19/01/2003 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/06/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 19/01/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2003 atto numero 28 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
a. i coniugi continueranno a vivere separati, la sig.ra presso Controparte_1
l'abitazione coniugale in Pescara Strada Prati n. 40/3 ed il sig. in Parte_1
Pescara Via Grotta di San Benedetto n. 36 con il solo obbligo della comunicazione reciproca in caso di variazione;
b. i figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre;
c. il sig. terrà con sé i figli minori a settimane alterne, dall'uscita della scuola Pt_1 di venerdì sino alle 20:30 della domenica, nonché un pomeriggio nella settimana con il weekend e due pomeriggi durante la settimana senza weekend dalle 16:30 alle
20:30 già con la cena effettuata oppure entro le 19:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate compatibilmente ai turni di lavoro, fermi nella sostanza i tempi minimi stabiliti;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le settimane di Natale
(23/12) con la settimana di Capodanno (31/12-06/01); durante il periodo estivo, per giorni 15 tra luglio ed agosto, con le modalità che le parti concorderanno di volta in volta;
durante le vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate compatibilmente con i turni di lavoro, fermi nella sostanza i tempi minimi stabiliti;
d. il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 693,00
(seicentonovantatre/00) mensile, somma aggiornata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai alla data del 29.02.2024, mediante il versamento di € 160,00 settimanali per cinquantadue settimane, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai;
pagina 3 di 4 e. l'assegno unico per i figli sarà corrisposto interamente alla Sig.ra CP_1
[...]
f. le spese straordinarie, previste dal vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara dovranno essere previamente concordate ed approvate da entrambi i genitori e saranno sostenute in parti uguali nella misura del 50%. Il sig. verserà il 50% Pt_1 della spesa straordinaria concordata entro 15 giorni dal ricevimento dei giustificativi di spesa;
g. i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni in loro favore;
h. la casa coniugale sita in Pescara alla Strada Prati n. 40/3, identificata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Pescara al foglio 18, particel1a 565, sub. 2, Categoria
A/2, classe 2, Cons. 12,5 vani, R.C. € 1.549,37; foglio 18, particel1a 565, sub. 3,
Categoria C/6, classe 4, Cons. mq. 47, R.C. € 162,00 di proprietà della sig.ra CP_1 sarà assegnata, in via definitiva, alla stessa che vi abiterà unitamente ai figli;
i. i coniugi prestano reciproco consenso per l'autorizzazione all'espatrio dei figli minori nonché per l'iscrizione dei figli minori sui passaporti documenti di espatrio di ciascuno dei separati genitori;
l. le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4