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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00611890 16 000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7591/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 295 2024 00611890 16 000, notificata in data 21.01.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse Automobilistiche di diverse auto riferite all'anno 2022, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di Euro 2.434,45.
La società ricorrente, premettendo di essere una concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture, con codice ATECO 45.11.01, “commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli e vetture”, ha esposto di beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge avendo trasmesso i registri quadrimestrali, pagato i diritti fissi, e indicato targa e altri dati dei veicoli in questione (v. doc. all.).
L'AdER, costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva mentre la Regione Siciliana, costituitasi in giudizio tardivamente, ha affermato la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La società ricorrente è una concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture, con codice ATECO 47.52.4:
“Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio”, va osservato che per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni Aci gli elenchi quadrimestrali, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita;
per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento del tributo deve essere corrisposto un diritto fisso (legge n. 53/1983, poi integrata e modificata dalla legge 187/1990).
Tutto ciò è stato correttamente effettuato dalla parte ricorrente come risulta dalla documentazione allegata, pertanto, il pagamento delle diverse tasse automobilistiche relative all'anno 2022 viene richiesto per le autovetture che la società ha acquistato in regime di esenzione per poi rivenderle. Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte eccepite dalle parti.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER atteso che i motivi di impugnazione riguardano l'operato dell' mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la Regione Siciliana a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di spese di lite la somma di € 1.200,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa
OS CA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00611890 16 000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7591/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 295 2024 00611890 16 000, notificata in data 21.01.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse Automobilistiche di diverse auto riferite all'anno 2022, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di Euro 2.434,45.
La società ricorrente, premettendo di essere una concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture, con codice ATECO 45.11.01, “commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli e vetture”, ha esposto di beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge avendo trasmesso i registri quadrimestrali, pagato i diritti fissi, e indicato targa e altri dati dei veicoli in questione (v. doc. all.).
L'AdER, costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva mentre la Regione Siciliana, costituitasi in giudizio tardivamente, ha affermato la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La società ricorrente è una concessionaria autorizzata alla vendita di autovetture, con codice ATECO 47.52.4:
“Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio”, va osservato che per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni Aci gli elenchi quadrimestrali, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita;
per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento del tributo deve essere corrisposto un diritto fisso (legge n. 53/1983, poi integrata e modificata dalla legge 187/1990).
Tutto ciò è stato correttamente effettuato dalla parte ricorrente come risulta dalla documentazione allegata, pertanto, il pagamento delle diverse tasse automobilistiche relative all'anno 2022 viene richiesto per le autovetture che la società ha acquistato in regime di esenzione per poi rivenderle. Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte eccepite dalle parti.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER atteso che i motivi di impugnazione riguardano l'operato dell' mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna la Regione Siciliana a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di spese di lite la somma di € 1.200,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa
OS CA