Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2435 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso da se stesso
-opponente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
-opposto-
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione dell'onorario a difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI: come formulate dall'opponente all'udienza odierna, in sede di discussiione, dal nella memoria di costituzione. CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 liquidazione del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentando l'illegittimità dello stesso, per omessa liquidazione della dovuta fase introduttiva e liquidazione del compenso al di sotto dei valori minimi previsti dal d.m., chiedendo la liquidazione della somma di € 2.394,67, richiesta nella nota spese.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-di aver assunto la difesa nel procedimento penale N° Controparte_2 2311/2021 r.g.n.r. nel quale il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a spese dello stato con decreto del 14.11.2022 n. 542/2022;
-1 di 3-
- che all'esito dell'attività difensiva di competenza del Giudice del dibattimento, aveva depositato istanza di liquidazione delle proprie competenze per tutte le fasi svolte e con successivo decreto di liquidazione datato 3 luglio 2024, il Giudice del dibattimento del
Tribunale di Benevento gli aveva liquidato la somma di € 960,00 (+ iva, cpa e spese generali);
- che la somma così liquidata risultava di gran lunga inferiore a quanto richiesto nella nota spese e, comunque, erronea nella sua quantificazione, sia perchè non includeva la fase introduttiva, sia perché inferiore rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del
2014, resi inderogabili dal successivo D.M. n. 37/2018 e da ultimo, dal
D.M. 147/22;
-che il decreto di liquidazione dei compensi risultava deficitario anche sul piano della motivazione in quanto il Giudice non forniva alcun motivo o giustificazione in merito al suo discostarsi dalla nota spese prodotta dal difensore.
Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto della domanda in CP_1 quanto infondata.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Risulta dalla documentazione agli atti sia l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello stato che la nomica del difensore istante a seguito di revoca dell'incarico al difensore precedentemente nominato.
Occorre applicare al caso di specie i parametri di cui al d.m. 55/2014, come novellato dal d.m. 147/2022. Tenuto conto della attività processuale svolta dall'avvocato, come risultante dai verbali di causa, si ritiene che debba essere liquidato il compenso per tutte e quattro le fasi;
in relazione al quantum, si ritiene che al difensore spettava il compenso nella misura minima per la fase di studio, introduttiva e decisionale - essendo le stesse risultate di particolare semplicità- e intermedia tra la misura minima e quella media per la fase istruttoria. Pertanto al difensore spettava un compenso pari ad € 237,00 per la fase di studio, ad
€ 284,00 per la fase introduttiva, ad € 880,50 per la fase istruttoria e ad € 709,00 per la fase decisoria. Sviluppando i calcoli il compenso è pari alla somma complessiva di € 2210,50; alla detta somma va applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis del d.m. 115/2002. Pertanto il compenso complessivo spettante al difensore era pari ad € 1477,35, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Ne deriva che in parziale accoglimento della domanda deve liquidarsi all'attore la somma di € 1477,55 oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, in luogo della minor somma indicata nel decreto di liquidazione del 3 luglio 2024, oggetto di impugnazione.
-2 di 3- Le spese di lite del presente giudizio, stante la soccombenza reciproca - che si verifica anche nel caso di accoglimento solo parziale della domanda presentata (nel caso di specie la somma richiesta dall'avvocato era pari ad € 2.394,67, oltre spese generali ed oneri di legge, la somma originariamente liquidata era pari ad € 960,00 oltre spese generali ed oneri di legge, e quella accertata come dovuta è pari ad € 1477,35, oltre spese generali ed oneri di legge) - devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-accoglie la domanda e per l'effetto liquida all'attore la somma di €
1477,55, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, in luogo della minor somma contenuta nel decreto del 3 luglio 2024 oggetto di impugnazione;
-compensa le spese del presente giudizio.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-3 di 3-