Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
È pubblico ufficiale il funzionario (nella specie vice-direttore)della SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero). (Fattispecie in tema di reati di corruzione e concussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1999, n. 6858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6858 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 7.5.99
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni Caso Consigliere N. 904
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 4450/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) AR ZO, nato il [...] a [...]
2) ON EP, nato il [...] a [...]
3) AS RT, nato il [...] a [...]
4) NI ZO, parte civile ES RT e RC ZO
5-6) TESORO e S.A.C.E., parti civili C/ CL e CH di AL DO contro la sentenza 12.2.1997 della corte d'appello di Roma;
udita la relazione del cons. dott. Renato Fulgenzi;
udito il PM in persona del S.P.G. dott. ZO Verderosa, che ha chiesto: il rigetto dei corsi delle parti civili;
l'annullamento senza rinvio nei confronti di AR, ON e AS quanto al reato di corruzione, estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di sei mesi di reclusione per il AR;
il rigetto nel resto del ricorso del AR;
uditi i difensori:
avv. ZO Siniscalchi per NI e la IN Lavori s.p.a;
avv. Carlo Taormina per ON;
avv. Paolo Gentili per il Ministero del tesoro e la S.A.C.E.; avv. Maurizio Giannone per AS;
avv. RT Rampioni per LA;
avv. Gianluigi Masnata per RC;
avv. Guido Calvi e avv. Francesco Patanè per RE;
avv. Paola Balducci e avv. Aldo Pannain per AR, che hanno concluso come da verbale
Svolgimento del processo
1. ZO AR, EP ON e RT AS ricorrono contro la sentenza 12.2.97 della corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale erano stati dichiarati colpevoli di corruzione passiva propria e concussione (il AR, capi N e P) e di corruzione attiva propria (l'ON e il AS, capo 0) , ha ridotto rispettivamente ad anni quattro mesi due, anni due mesi tre e anni due mesi otto di reclusione le maggiori pene loro inflitte con sentenza 29.4.95 del tribunale di Roma. Contro la sentenza ricorrono anche:
ZO NI, parte civile nei confronti di RT LA e ZO RC, assolti per insussistenza del fatto da un'accusa di concorso in concussione (capo M) che il tribunale aveva derubricato in corruzione passiva propria, dichiarando prescritto il reato;
l'Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministro del tesoro e della SACE (sezione autonoma per il credito all'esportazione), parti civili nei confronti di CL RE e DO CH di AL, assolti dalla corte d'appello per non aver commesso il fatto da un'accusa di concorso in concussione (capo P) per la quale entrambi avevano riportato condanna in primo grado.
2. Il primo motivo di ricorso del AR concerne la qualifica di pubblico ufficiale, riconosciutagli in quanto vice-direttore della SACE.
Secondo la difesa del ricorrente, i due "pilastri argomentativi" della sentenza (la SACE "vive pressoché esclusivamente di denaro statale", posto che dagli estratti dei bilanci dello Stato per gli anni 1993/95 risultano stanziamenti complessivi per 5000 miliardi di lire;
la SACE "costituisce lo strumento attraverso il quale lo Stato persegue una innegabile finalità pubblica", e cioè la tutela e l'incremento dell'attività imprenditoriale italiana all'estero, mediante la copertura di rischi non copribili dalle normali assicurazioni: p.66 s.) non rispondono al quesito se, ferma la rilevanza pubblicistica dell'attività relativa al funzionamento degli organi statutari della SACE (ente pubblico economico con personalità giuridica di diritto pubblico), identica natura abbia anche l'attività assicurativa in concreto svolta dai suoi funzionari nell'assunzione in garanzia e nell'eventuale successivo indennizzo di polizze di credito all'esportazione. In altri termini, se quest'ultima attività possa dirsi disciplinata da norme di diritto pubblico nei modi richiesti dall'art. 357/2 CP. La difesa del ricorrente ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa. La SACE è tenuta a rispettare criteri di economicità di gestione e l'attività assicurativa da essa svolta non può non essere qualificata di diritto privato, in quanto: l'assicurazione sui crediti all'esportazione non è obbligatoria e l'ente opera sul mercato libero;
le attività del comitato di gestione sono "squisitamente imprenditoriali" e la libertà di determinazione di detto organo non è menomata dalle direttive del CIPES;
deve escludersi qualsiasi analogia con l'attività di concessione dei c.d. crediti di scopo legale.
3. Sull'accusa di cui al capo N (aver ricevuto da ON e AS denaro, automobili ed altre utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti o da compiere in relazione a garanzie assicurative concesse alla società Tecnosystem per la fornitura alle repubbliche africane del AB e di SA OM-Principe di case prefabbricate), AR deduce il difetto di motivazione della sentenza con riferimento:
a) alla maggiore attendibilità conferita alle dichiarazioni rese dal AS in sede di indagini preliminari rispetto alla versione fornita dallo stesso in dibattimento;
b) alla mancata individuazione dei modi in cui egli avrebbe concorso nel far adottare al comitato di gestione della SACE la delibera concernente l'assunzione in garanzia dell'operazione triangolare AB-Tecnosystem-Overland Trust Bank (OTB) di Ginevra nonché quella concernente l'indennizzo della stessa;
c) al giudizio espresso sull'operazione SA OM (artificioso frazionamento dei contratti, forte rischio di indebitamento, sostanziale fallimento dell'operazione, la cui indennizzabilità era stata però riconosciuta in sede civile dal giudice italiano) d) alla causale della cessione dell'autovettura Jaguar;
e) alla contrarietà ai doveri d'ufficio degli atti da lui compiuti. Si duole inoltre il AR del fatto che con riferimento ad entrambe le forniture, risalenti agli anni 1985 (AB) e 1988 (SA OM) il reato non sia stato dichiarato prescritto.
4. Sulla contestazione di cui al capo P (avere, in concorso con LO e NO, dirigenti della società RA, indotto LT EV, amministratore delegato della società IN che aveva iniziato la costruzione di una diga in Tunisia, prima a promettere indebitamente, per poter conseguire dalla SACE il dovuto indennizzo, e quindi a dare la complessiva somma di lire 1.300.000.000) premesso che la corte d'appello aveva ritenuto raggiunta la prova della concussione sulla base delle dichiarazioni del teste EV, delle chiamate in correità di LO, NO e LI, nonché di riscontri documentali, il AR deduce che:
a) i coimputati in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere;
b) le divergenze tra il teste e i coimputati circa l'iniziativa del contatto con la RA e quelle tra EV e LI sull'ammontare della tangente erano state ritenute non determinanti in quanto relative ad aspetti secondari e poco significativi, mentre dalle prime avrebbe potuto derivare una diversa qualificazione giuridica del fatto e le seconde apparivano tutt'altro che irrilevanti, mancando la prova documentale del pagamento di una tangente asseritamente corrisposta mediante bonifico bancario;
c) non si poteva da un lato sostenere l'autonomia e spontaneità delle dichiarazioni di LO e NO e dall'altro spiegare le divergenze con le necessità difensive dei due;
d) era illogico sostenere che il EV fosse credibile perché non aveva esitato a denunciare la condotta concussoria di alcuni funzionari SACE (Firrao, LI) ignorando il fatto che lo stesso aveva inizialmente taciuto su condotte estorsive più gravi subite nella stessa vicenda ad opera di altri soggetti;
e) i riscontri documentali (bonifici di 75 e 100 milioni effettuati dalla RA nell'aprile '91) non potevano con certezza riferirsi alla presunta operazione illecita addebitata al ricorrente, in quanto la prima somma costituiva il compenso di studi da lui effettuati per conto del NO (che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza (p.95), non aveva negato di avergli conferito l'incarico, perche' nessuna domanda gli era stata rivolta in merito) mentre per la seconda il fatto che la relativa disposizione da parte della RA fosse quasi contestuale a quella concernente la prima avrebbe avuto peso solo in presenza di prova certa della riferibilità di quest'ultima all'operazione illecita in esame;
f) l'essersi egli più volte recato presso la sede della RA non poteva in alcun modo confermare le accuse di NO, avendo costui dichiarato che della consegna dei 100 milioni si era occupato in più riprese LO (il quale negava anche la sola conoscenza dei pagamenti);
g) la corte aveva omesso di esaminare le deduzioni formulate nei motivi di appello (mancanza di qualsiasi potere di intervento, che spettava al LI;
responsabilità della IN per il ritardo nel produrre la documentazione richiesta;
assenza di prova documentale del pagamento di 1. 300.000.000 di lire alla RA da parte della IN;
non pertinenza dei documenti contabili prodotti dal EV (tre fatture per complessivi 660 milioni, emesse tra il 28 gennaio ed il 7 febbraio 1991) avendo costui riferito di aver pagato solo dopo l'erogazione dell'indennizzo, e cioè nel marzo - aprile dello stesso anno);
h) sussisteva disparità di trattamento rispetto ai coimputati RE e CH di AL, assolti in presenza di testimonianze, chiamate in correità e riscontri documentali di contenuto identico, disparità non giustificata dall'asserita posizione di vertice da lui assunta nella SACE;
i) non si sarebbe comunque trattato di concussione, bensì di corruzione, non trovando alcun riscontro nella realtà l'asserita soggezione del EV (che per primo aveva contattato la RA ed aveva avuto rapporti solo con il NO) per la potenza economica della IN, e perché non era ipotizzabile una intimidazione per interposta persona.
AR, infine, lamenta il difetto di motivazione della sentenza con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (da una lettera della banca RI - LU di Lugano al PM elvetico, e da un fax della RA alla banca, emergeva che i 100 milioni di lire erano finiti non nelle sue tasche bensì in quelle di NO, titolare del conto Emerson, ma la corte aveva ritenuto i documenti non influenti malgrado le dichiarazioni del NO non costituissero valido riscontro) e si duole che i giudici di appello non gli abbiano ridotto la pena nella misura, da lui indicata nella richiesta di patteggiamento.
5. ON (contumace in appello e per il quale il ricorso è stato proposto dai difensori senza dare atto dell'esistenza di uno specifico mandato) lamenta in rito che il decreto di citazione per il giudizio di appello (udienza del 13.11.96) gli era stato notificato nel domicilio dichiarato e non nel domicilio eletto. Nel merito il ricorrente deduce:
a) violazione dell'art. 606/1, lettere b), c), d), e) del codice di procedura penale, per avere la sentenza, previa erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e, comunque., attraverso prove inutilizzabili, illogicamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi materiali del reato di corruzione propria con riferimento alla "pratica AB" ed omesso di motivare sulla non riconducibilità del fatto a corruzione impropria;
b) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla "pratica SA TO (il AR avrebbe rivestito, tutt'al più, la qualifica di incaricato di pubblico servizio legato alla SACE da contratto di lavoro di diritto privato, sicché il fatto di cui al capo O) non integrava neppure la fattispecie criminosa prevista dall'art. 320 CP);
c) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una causa estintiva del reato (questo si era consumato con la formazione dell'accordo, e non alla data dei pagamenti;
il primo accordo risaliva al 1985, del secondo non vi era traccia, ma doveva risalire almeno alla data in cui erano stati stipulati i tre contratti con il governo di SA OM, e cioè al dicembre 1988; ora, le trattative risalivano al 1987 e solo nel giugno '88 comparivano sull'agenda del AS i primi appunti sull'autovettura Alfa Romeo;
erano quindi trascorsi cinque anni dal primo atto interruttivo della prescrizione, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 4.5.93, la consegna dell'auto Jaguar dovendosi ritenere un "post factum" non punibile);
d) violazione dell'art. 133 CP e difetto di motivazione sulla entita' della pena, sull'aumento per continuazione (non era stato individuato, comunque, l'episodio più grave) e sulla mancata applicazione dell'indulto di cui al DPR 22.12.90 n.394. 6. Motivi analoghi a quelli di ON sono dedotti dal coimputato AS, con riferimento:
alla impossibilità di attribuire al AR la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (la sentenza avrebbe stravolto il significato e la portata dell'art. 357 CP, come sostituito dall'art. 17 L.26.4.90 n. 86; beneficiaria di polizza SACE era ed è una ristrettissima cerchia di operatori economici, i cui interessi non possono dirsi collettivi, mentre i pubblici servizi sono per definizione correlati ai c.d. pubblici bisogni);
alla regolarità della condotta dello stesso nelle vicende AB e SA OM (per quest'ultima un arbitrato internazionale aveva dato torto allo stato africano);
alla irrilevanza penale dei donativi di autovetture e altre utilità, i quali costituivano un classico esempio di "captatio benevolentiae";
alla sopraggiunta prescrizione del reato.
7. Con il primo motivo di ricorso la difesa di NI deduce violazione dell'art. 129/2 CPP per essersi la corte d'appello sottratta al dovere di valutare la condotta concussoria di LA e RC. Da costoro, secondo l'accusa, egli sarebbe stato indotto a promettere e a versare la somma di lire 150 milioni affinché il LA, funzionario SACE, redigesse senza ingiustificati ritardi una relazione necessaria per definire la pratica inerente alla concessione di un credito al Sudan, debitore nei confronti del consorzio italiano NI-Impresit-Recchi).
Sull'impugnazione del PM e delle parti civili (NI, ministro del tesoro e Sace) avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione dopo averlo derubricato in corruzione, la corte avrebbe assolto nel merito senza dare dimostrazione dell'evidenza della prova.
Ma le argomentazioni ed il lessico utilizzato dimostravano che vi era stata tutt'al più applicazione della regola di giudizio dell'art. 530/2 CPP. Deduce il ricorrente che l'istruttoria dibattimentale aveva provato:
la dazione di denaro agli imputati;
l'assenza di una posizione paritaria;
l'ingiustificato ritardo del LA nel quantificare il credito vantato dal ricorrente nei confronti del ministero del tesoro. Nè poteva parlarsi di accordo illecito, in quanto: il ricorrente aveva trattato per circoscrivere l'entità della somma richiesta;
la trattativa non esclude la configurabilità del reato di concussione;
quest'ultimo sussiste anche quando l'iniziativa appartenga al privato che si riservi di pagare "a cose fatte". Con un secondo motivo NI deduce il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui l'esistenza della concussione viene esclusa dai giudici di appello:
a) fornendo una spiegazione lacunosa, contraddittoria ed apodittica in merito alla valutazione delle numerose prove a carico degli imputati;
b) omettendo indebitamente di considerare, senza fornire adeguata spiegazione in merito, elementi che pure risultavano ad essi presenti;
c) giungendo ad una non corretta ricostruzione del fatto per mancata considerazione di essenziali elementi di prova.
8. L'Avvocatura generale dello Stato deduce:
a) violazione dell'art. 192/3 CPP e difetto di motivazione sulla ritenuta mancanza di riscontri esterni alla chiamata in correità di NO. Non si tratterebbe di chiamata di correo, perché NO e LO, facendo presente al EV (nell'agosto-settembre '90) che occorreva promettere denaro al RE, avrebbero compiuto il primo atto esecutivo della concussione, consumata quando il EV aveva promesso di pagare. Il problema non sarebbe quindi di verificare se la chiamata fosse credibile e fornita di riscontri estrinseci, ma di stabilire se si trattava di atto esecutivo di concussione in concorso col RE o di atto da qualificare diversamente (millantato credito, truffa). Tale verifica, non riguardando un atto del processo (chiamata di correo) bensi' un atto inserito nello svolgimento storico del reato, avrebbe dovuto esser condotta alla stregua del principio del libero convincimento del giudice (art. 192/1 CPP);
b) ulteriore violazione dell'art. 192/3 e difetto di motivazione:
anche a configurarle come chiamate di correo, le dichiarazioni di LO e NO avevano tutti i requisiti per costituire piena prova nei confronti di RE e CH di AL;
c) violazione dell'art. 317 CP e difetto di motivazione sull'assenza di prova in ordine ad attività concussorie dei predetti: era irrilevante la mancata prova della percezione del denaro da parte di RE, non essendo quest'ultima elemento costitutivo del reato;
dall'insieme dei rapporti tra RE e CH di AL risultava comunque plausibile che la consegna di denaro al secondo equivalesse a pagare il primo;
d) difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui, senza analitiche considerazioni, ha ritenuto attendibile la chiamata in correità del NO nei confronti del AR e non anche nei confronti di RE e CH di AL.
9. Sono state acquisite agli atti motivi nuovi e memorie degli avvocati Balducci e Pannain, difensori di ZO AR, dell'avv. Gaito, difensore di RT AS, nonché degli avvocati Gentili e Salvatorelli per il ministero del tesoro e la SACE, degli avvocati Masnata e Zupo per ZO RC, dell'avv. Patanè per CL RE.
Motivi della decisione
10. Il primo motivo di ricorso del AR, che concerne l'erroneità della qualifica di pubblico ufficiale riconosciutagli dai giudici di merito in considerazione delle mansioni di vicedirettore della SACE ricoperte all'epoca dei fatti, richiede un breve esame della c.d. legge LA (la L. 24.5.1977 n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale), perché nel procedere, con il secondo comma dell'art. 357 CP, alla delimitazione "esterna" tra attività pubblicistiche, assoggettate allo statuto penale della pubblica amministrazione, ed attività privatistiche, ad esso sottratte, il legislatore del 1990 ha scelto di accogliere il criterio di qualificazione della funzione attraverso la disciplina cui essa è assoggettata, ripudiando - come messo giustamente in evidenzia dalla più attenta dottrina - sia le tesi fondate su criteri ontologici o teleologici di individuazione della funzione amministrativa (criterio della immanenza di un interesse pubblico, ovvero del perseguimento di finalità pubblicistiche) sia le tesi fondate sulla differenza in sè dei modelli organizzativi della pubblica amministrazione, rispetto a quelli utilizzati da soggetti privati.
Con l'art. 2 L. cit. viene costituita presso l'Istituto nazionale assicurazioni (INA) (peraltro già autorizzato dalla legge 5.7.1961, n.635 ad assumere e gestire per conto dello Stato l'assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero) una sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia patrimoniale. La sezione è autorizzata ad assumere in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero (art. 3). Gli impegni assicurativi assunti dalla sezione sono garantiti dallo Stato entro il limite di 5000 miliardi per le garanzie di durata sino a 24 mesi (limite modificabile con la legge di approvazione del bilancio) ed in quello stabilito annualmente con la stessa legge per le garanzie di durata superiore (art.17). Al comitato di gestione dell'ente (composto di funzionari in rappresentanza dei ministeri degli esteri, del tesoro, dell'industria, nonché dell'INA e del Mediocredito centrale (art. 7), viene affidato il compito di stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia e di assicurazione, nonché di deliberare sulle assunzioni delle garanzie, sulle dichiarazioni di sinistro e sulle liquidazioni di indennizzo (art. 8). Lo stesso articolo stabilisce anche la sottoposizione delle delibere suddette (quelle di assunzione delle garanzie soltanto se di durata superiore a 5 anni) all'approvazione del ministro del tesoro, il meccanismo del silenzio assenso e la facoltà del comitato di delegare le proprie competenze al direttore dell'ente "relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso".
La legge in esame enuncia poi (art.10) le attribuzioni del direttore dell'ente (nominato con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro del commercio con l'estero) attribuzioni che vennero meglio precisate dallo statuto della SACE (approvato con D.M. 23.1.78) il quale stabilisce che in caso di assenza o impedimento del direttore, questo è sostituito "a tutti gli effetti ... dal vicedirettore ... nominato dal comitato di gestione tra i dirigenti della Sezione" (art. 10 D.M. cit.).
11. È opportuno ricordare che la materia è ora regolata dal D.L.vo 31 marzo 1998 n.143, emanato in attuazione di due deleghe concesse al governo dalla legge 15 marzo 1997 n.59, la prima (art.4/4,lett.c)) allo scopo di ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale, la seconda (art. 11 L. n.59 cit.) tendente al riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza e degli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.
Il nuovo ente, denominato "Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)", mantiene la personalità di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e di gestione, è sempre sottoposto alla vigilanza del ministero del tesoro e al controllo della corte dei conti nei modi previsti dall'art. 12 L.21.3.1958 n.259, ed i suoi impegni assicurativi, definiti dal CIPE (art. 2,
co.3), continuano ad essere garantiti dallo Stato, nei limiti definiti dalla legge di bilancio (art.8).
Il decreto delegato prevede (art. 3, co. 6, lett. b), c) e d)) che le delibere sulle condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa, nonché quelle concernenti la valutazione del rischio relativo a ciascun Paese e le condizioni per il rilascio di garanzie e per la liquidazione degli indennizzi, sono di competenza del consiglio di amministrazione, mentre al comitato esecutivo spetta di deliberare "in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi" (art. 3, co. 8).
Le menzionate delibere del consiglio di amministrazione non sono piu soggette ad approvazione ministeriale (come deve desumersi "a contrario" dall'art. 3, co. 7 D.Lvo cit.) mentre è rimasta la facoltà del comitato esecutivo di delegare le proprie competenze al direttore generale e ad altri dirigenti dell'Istituto (art. 3 co. 9). 12. Tenuto conto di quanto esposto nei paragrafi 10 e 11, non vi è alcun dubbio che il AR all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" (art. 357/1 c.p.) Deve escludersi in primo luogo che alla SACE, in quanto sezione speciale dell'INA, con autonomia patrimoniale e di gestione, possa riconoscersi la stessa natura di ente pubblico economico che la scienza del diritto amministrativo riconosce all'Istituto nazionale assicurazioni.
L'INA, creato con la legge n. 40 del 1912 in seguito alla nazionalizzazione dell'attività di assicurazione sulla vita, fu il prototipo dell'ente pubblico economico, perché, in quanto dotato di propria personalità, garantiva "una gestione mercantile" mantenendo fermo il collegamento con l'autorità governativa, necessario per assicurare il perseguimento delle finalità pubbliche in vista delle quali era stato istituito.
Ma se un ente pubblico viene denominato economico in quanto abbia come suo compito principale l'esercizio di un'impresa, tale non poteva dirsi la SACE, il cui comitato di gestione era composto in prevalenza da funzionari in veste di rappresentanti dei diversi ministeri competenti a seguire l'attivita delle imprese italiane nei c.d. Paesi in via di sviluppo.
Anche il recente D.Lvo 31.3.1998 n. 143, del resto, evita di qualificare la stessa come ente pubblico economico, pur precisando (art.1, comma 2) che il nuovo SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero) adempie alle proprie funzioni "secondo criteri di efficienza e di economicità".
Comunque, che le funzioni di direttore (e vicedirettore) della SACE, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti come per quella introdotta nel 1998, fossero disciplinate da norme di diritto pubblico, risulta chiaro da quanto riferito nei citati paragrafi 10 e 11.
Con le funzioni medesime, peraltro, i predetti funzionari contribuivano alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente (il comitato di gestione, o comitato esecutivo, oltre che deliberare su proposta del direttore o del vicedirettore, poteva (e tuttora può) delegare ai predetti funzionari ogni decisione in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia e di assunzione di garanzia (art. 8, ult.co. L. 24.5.1977 n.227 e art. 6, co. 8, lett. a) D.L.vo cit.), mediante atti autoritativi, tali essendo, secondo la scienza del diritto amministrativo, i procedimenti (di tipo concessorio, in senso lato) con i quali il privato viene "ammesso" a fruire di una prestazione avente "forma" pubblicistica.
Solo una volta ammessa a stipulare la polizza di assicurazione, l'impresa assicurata diviene titolare di diritti soggettivi di origine contrattuale, azionabili davanti al giudice ordinario, mentre appare significativo il fatto che nei rari casi a lui sottoposti il giudice amministrativo abbia negato qualsiasi tutela alla pretesa del soggetto privato di stipulare con la SACE un contratto di assicurazione, non ravvisando in essa la natura di interesse legittimo, bensì quella di interesse semplice.
13. Quanto all'affermazione di colpevolezza per il delitto di corruzione passiva propria (capo N) viene dedotto dalla difesa del AR il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sotto i tre profili indicati al paragrafo 3.
Ma per questo delitto, consumato nel febbraio '91, e' maturato il tempo di prescrizione (sette anni e mezzo) che, per l'identità di disegno criminoso con il delitto di concussione di cui al capo P, ha cominciato a decorrere dalla data di consumazione di quest'ultimo (aprile '91).
In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perche' l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129/1 CPP (SS.UU. 21.10.92, Marino). Deve essere, invece, eliminata la pena (sei mesi di reclusione) inflitta al AR per questo delitto.
14. I difensori del AR, nei motivi nuovi presentati il 16 e il 22.6.98, premesso:
che nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese al PM da NO, LO e LI, per essersi gli stessi avvalsi della facoltà di non rispondere;
che tale facoltà non era più prevista dall'art. 513 CPP, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 7.8.97 n.267;
che la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della citata legge era applicabile anche nel giudizio di cassazione (SS.UU. 25.2.98, Gerina),
hanno chiesto l'annullamento della sentenza in esame in quanto basata su letture non più consentite e inutilizzabili senza l'acquiescenza delle parti.
Questa Corte è pertanto chiamata ad accertare (SS.UU. Gerina) se la valutazione delle dichiarazioni rese da NO, LO e LI abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito in ordine alla colpevolezza del AR, e quindi a controllare la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se l'affermazione di colpevolezza del AR sarebbe intervenuta anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Ora, le "altre prove" che, secondo la sentenza in esame (p.88 ss.), dimostrano la responsabilità del AR sono costituite dalle dichiarazioni del teste-parte lesa LT EV, amministrazione delegato della IN Lavori s.p.a., e dai documenti bancari acquisiti mediante rogatoria all'autorità giudiziaria svizzera.
Il EV riferiva di avere versato a LO e NO, i quali vantavano "entrature" con la SACE, con l'ambasciata italiana a Tunisi e con il ministero degli esteri, la somma complessiva di lire 1.300.000.000, in due rate (la prima, di lire 100.000.000 anticipatamente, e la seconda, di lire 1.200.000.000, dopo l'erogazione dell'indennizzo). Ciò con il proposito di "sensibilizzare" il AR, l'ambasciatore RE e taluni funzionari non meglio precisati del ministero degli esteri, ad una soluzione positiva della pratica di indennizzo concernente il contratto stipulato dalla IN con il governo tunisino per la costruzione di una diga.
L'iniziale dimenticanza del EV di riferire al PM la più grave ed onerosa concussione perpetrata dagli uomini della RA (per lo stesso motivo egli aveva già pagato un'altra tangente ai funzionari Sace LI e Firrao) non influiva - secondo i giudici di appello - sulla complessiva credibilità intrinseca della testimonianza del EV, mentre circa l'attendibilità estrinseca del] a medesima costituivano decisivi riscontri esterni i documenti relativi:
a un bonifico di lire 75.000.000 con ordine 13.4.91 pagato per conto della RA sulla UBS di Locarno dalla banca RI-LU; a un bonifico in uscita di lire 100.000.000 con ordine RA del 13.4.91 dalla banca RI-LU;
ai documenti per conto UBS AR relativi all'avvenuto accreditamento sul conto del AR di lire 75. 000. 000 da parte della banca RI-LU il 22.4.91.
I predetti documenti inducono i giudici di appello a condividere la conclusione del tribunale, secondo cui "il fatto che le disposizioni relative ai 75.000.000 ed ai 100.000.000 sono state date contestualmente dalla RA, nonché la quasi contestualità delle operazioni relative .... effettuate dalla banca non possono lasciare dubbio alcuno che i 100.000.000 (così come i 75.000.000) sono finiti nelle tasche del AR", e sono stati ricevuti dal medesimo, in più riprese, in occasione delle numerose visite che il ricorrente ammetteva di aver fatto presso la RA a Milano tra il '91 e il '92.
Quanto, poi, alla tesi difensiva del AR, secondo cui la somma di lire 75.000.000 accreditata sul suo conto svizzero sarebbe stato il compenso per la redazione di due "studi tecnici" e per un arbitrato irrituale, essa viene disattesa avendo le segretarie del AR escluso, o non ricordato, di avere svolto per lui attività lavorativa estranea all'ambito istituzionale della SACE. Le suesposte considerazioni inducono questo collegio a ritenere che la colpevolezza del AR per il delitto di concussione sarebbe stata affermata dalla corte di merito anche in assenza delle dichiarazioni di NO, LO e LI.
Venendo all'esame delle rimanenti censure, riassunte nel paragrafo 4), va rilevato che:
l'inutilizzabilità di dette dichiarazioni determina l'irrilevanza delle censure di cui alle lettere b),c),f);
non sono sindacabili in questa sede, perché immuni da vizio logico - giuridico, le valutazioni contestate alle lettere d),e),g),h),i);
manifestamente infondate appaiono le deduzioni concernenti: a) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti: SS.UU. 24.1.96, Panigoni); b) la ritenuta palese incongruità della pena (un anno e dieci mesi con i benefici di legge) proposta dal AR con richiesta di patteggiamento.
15. Nei confronti di ON (per il quale il difensore ha prodotto copia del mandato specifico depositato in cancelleria il 25.6.97) e di AS, condannati per corruzione attiva propria consumata nel febbraio '91 (capo O) la sentenza va annullata senza rinvio. Essendo state loro concesse le attenuanti generiche, il reato e' infatti estinto per sopravvenuta prescrizione. I motivi di ricorso (v. paragrafi 5 e 6) non prospettano, peraltro, la sussistenza di elementi che consentano di pervenire al proscioglimento nel merito senza passare per l'annullamento con rinvio.
16. Venendo al ricorso di NI, va ricordato che LA e RC erano stati rinviati a giudizio per avere, in concorso tra loro, il primo nella sua qualità di funzionario della SACE, indotto NI a promettere e a versare 150 milioni di lire affinché LA redigesse senza ingiustificati ritardi una relazione necessaria per la definizione della pratica relativa alla concessione di un credito di aiuto alla repubblica del Sudan;
ciò avrebbe permesso a questo Paese di onorare il suo debito nei confronti del consorzio NI-Impresit-Recchi, che aveva costruito una strada di grande importanza per lo sviluppo del Sudan.
Sulla base di una nota, rinvenuta in una delle agende sequestrate a NI nell'ambito di altro procedimento penale, nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso NI e da tale GI, il tribunale, ritenuta dimostrata la dazione del denaro, aveva dato al fatto una diversa qualificazione giuridica (corruzione) perché convinto che NI avesse "collaborato attivamente al soddisfacimento delle sue richieste con la consapevolezza di avere sollecitato il ricorso ad uno strumento giuridico anomalo". La corte d'appello non condivide la ricostruzione del fatto Compiuta dal tribunale, per "le numerose incongruenze e contraddizioni" esistenti tra l'annotazione figurante sull'agenda e le dichiarazioni rese da NI e GI:
nelle agende vi erano molte annotazioni rappresentanti frazioni, di centinaia di milioni di lire, ma nessuna abbreviazione come quella in esame (0,70 + 0,80 = 1,5) per le decine di milioni;
l'indicazione appariva incoerente con la relazione di LA, perfezionatasi in unico atto;
il "deposito di assegno a garanzia", annotato come operazione coessenziale, era stato invece perentoriamente escluso sia da NI che da GI;
nell'appunto si parlava di un "pagamento a cose fatte", mentre nelle dichiarazioni dei predetti i pagamenti sarebbero stati due, ed uno anticipato rispetto alla conclusione dell'operazione di concessione del credito al Sudan;
l'annotazione era stata redatta a quasi un anno di distanza dalla data in cui LA aveva compilato la relazione;
il "temporaneo difetto di memoria" con cui il tribunale spiegava le iniziali incertezze sulla persona cui veniva corrisposto il denaro, nonché la mancata indicazione del "fattorino" che avrebbe recapitato il denaro nello studio di RC e della banca presso cui sarebbe stato effettuato il prelievo;
la verosimiglianza della tesi difensiva, secondo cui il lavoro preparatorio svolto da RC avrebbe consentito a LA (esperto attuario) di calcolare i dati aritmetici finali in poche ore, ed il ridimensionamento della relazione da parte del direttore generale del tesoro, che nella nota di trasmissione ne parlava come di "un esercizio" dal quale desumere eventualmente "un parametro di riferimento utile per le trattative"; i dubbi circa la prova di un "deliberato ritardo" del LA nel predisporre la relazione. Ciò premesso, NI sostiene che la corte d'appello ha proceduto - facendo erronea applicazione dell'art. 129 CPP - alla diversa qualificazione dei fatti e alla conseguente assoluzione degli imputati, sebbene non potesse ritenersi evidente la prova dell'innocenza in una situazione contrassegnata dalla non facile linea di demarcazione tra i reati di corruzione e di concussione. Il motivo non risulta fondato.
Sulla violazione dell'art. 129/2 CPP è sufficiente richiamarsi a quanto di recente affermato da questa Corte (Sez. VI, 4.12.98 n. 1685, PM c/Di Luccio ed altri).
La norma nasce dal contemperamento di due interessi: il primo, al quale la legge attribuisce valore preminente, è il diritto della persona a veder riconosciuta la propria innocenza. Il secondo, che introduce un limite al precedente, è correlato con le esigenze di economia processuale.
Ora, se si ha riguardo alla struttura della norma e alla sua ratio, va considerato anzitutto che sarebbe erroneo intendere la parola "evidente" al di là del suo riferirsi ad una risultanza valutata come chiara e certa.
L'intenderla invece come "assolutamente non contestabile" o "incontrovertibile" significherebbe circoscriverne indebitamente la portata: l'interpretazione risulterebbe infatti in contrasto per un verso col significato proprio del termine, dal momento che il concetto di evidenza non esclude la possibilità che la sussistenza della medesima sia oggetto di disputa, per l'altro con il favor innocentiae alla cui attuazione la norma in esame è preordinata. Altrettanto indebito sarebbe altresì l'affermare che la valutazione produttiva del giudizio di evidenza deve essere assimilabile "più ad una constatazione che ad un accertamento". Anche questa asserzione non trova fondamento nella norma, che con riguardo al procedimento probatorio fa divieto soltanto di nuove acquisizioni, mentre nessun limite pone quanto alla loro valutazione;
ne' limiti di questo tipo possono desumersi, per le ragioni già dette, dalla parola "evidente".
Tenuto conto di tale premessa, va escluso che la corte di merito abbia violato il disposto del 2^ comma dell'art. 129 CPP quando, all'esito di una valutazione indubbiamente complessa e non priva di difficoltà in punto sia di fatto che di diritto, ha assolto LA e RC dal reato contestato sub M, perché il fatto non sussiste. Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso di NI: il vizio di manifesta illogicità, che ai sensi dell'art. 606/1, lett. e) CPP legittima il ricorso per cassazione, non risulta dal testo stesso del provvedimento impugnato, ne' il ricorrente ha dimostrato che l'iter argomentativo seguito dalla corte di appello è assolutamente carente sul piano logico.
Il sindacato di questa Corte non può, d'altra parte, spingersi oltre la soglia della macroscopica illogicità, rivisitando gli atti processuali e sovrapponendo una sua valutazione, ritenuta più adeguata, a quella fatta propria dai giudici di merito. 17. Anche il ricorso dell'Avvocatura dello Stato non può essere accolto.
L'assoluzione di RE e CH di AL dall'accusa di aver concorso con AR nel delitto di concussione in danno della IN s.p.a. viene così motivata dalla corte d'appello:
l'unica fonte accusatoria originaria era costituita dalla chiamata in correità di NO, il solo a dichiarare di aver avuto contatti con CH di AL, richiedente e ricevitore della tangente;
NO non aveva fornito alcun elemento, neppure indiziario, sulla destinazione della somma di denaro, nella totalità o in parte, al RE;
la documentazione bancaria attestante il prelevamento da parte del NO di 227.000 franchi svizzeri dal conto corrente della RA presso la banca RI e LU di Lugano non aveva significato univoco;
non poteva concordarsi con il tribunale circa l'individuazione di due fasi nello sviluppo della pratica IN-Tunisia (nella prima, l'atteggiamento del RE sarebbe stato finalizzato alla prospettazione delle buone ragioni dell'impresa italiana;
nella seconda, successiva alla scelta della IN di chiedere l'indennizzo, il RE si sarebbe orientato per la concussione bloccando per due volte l'indennizzo che il comitato di gestione si apprestava a deliberare): era infatti da escludersi che RE avesse influenzato l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dal rappresentante del ministero degli esteri, che trovava invece spiegazione nella necessità avvertita da quest'ultimo di consultarsi con le competenti direzioni generali del ministero;
l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui i rapporti CH di AL - RE, appartenenti entrambi "allo stesso milieu legato ai vertici del PSI", confermavano la tesi dell'accordo tra i due imputati, costituiva un teorema indimostrato;
gli appunti sequestrati al RE presso l'ambasciata di Buenos Ayres, in uno dei quali figurava l'indicazione della RA insieme a quella di altre sei ditte italiane operanti in Tunisia, non rivestivano valore o significato probatorio;
in particolare, le annotazioni dei presunti proventi delle società del CH di AL nel Senegal e in Tunisia, Paesi in cui RE aveva svolto funzioni di ambasciatore, non autorizzavano la conclusione di un suo diretto coinvolgimento "in una sistematica raccolta di fondi effettuata d'intesa con CH"; il fatto che la chiamata in correità di NO fosse risultata veritiera rispetto al AR, in quanto suffragata da riscontri esterni, non implicava che dovesse ritenersi attendibile anche rispetto a CH di AL e RE, nei cui confronti era sfornita di riscontri specifici, non potendo accogliersi l'orientamento interpretativo che include nella nozione di riscontro esterno anche fatti non attinenti l'oggetto dell'accusa, quali l'attendibilità del dichiarante. Ciò premesso, non può non rilevarsi che le censure mosse dalla ricorrente Avvocatura (v. paragrafo 8) riguardano quasi esclusivamente la norma processuale applicata dalla corte nel valutare le dichiarazioni accusatorie di NO.
Ma anche se indubbiamente la sentenza 361/98 della Corte costituzionale spiega i suoi effetti nei giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione nel caso di un'esplicita richiesta di parte (Sez. VI, 30.11.98, De Vita) e tale richiesta è stata ritualmente proposta dalla difesa di AR, di essa non possono giovarsi le parti civili avendo questa Corte accertato l'irrilevanza, sulle statuizioni penali contenute nella sentenza impugnata, degli elementi probatori desumibili dalla lettura delle dichiarazioni predibattimentali del NO.
18. Il AR va condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado da una sola delle parti civili costituite, la IN Lavori s.p.a., non avendo l'Avvocatura dello Stato presentato, per conto del Ministero del tesoro e della S.A.C.E, la relativa nota (Sez. V, 30.9.93, Barone, m.196.288).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ON EP e AS RT perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione;
annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR ZO, relativamente al reato di corruzione ritenuto in continuazione, perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del AR.
Rigetta i ricorsi delle parti civili NI ZO, costituita nei confronti di LA RT e RC ZO, nonché Ministero del tesoro e S.A.C.E., costituite nei confronti di RE CL e CH di AL DO;
condanna AR ZO alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile IN Lavori s.p.a., che liquida in lire 5.162.000, delle quali lire 5.000.000 per onorari, oltre IVA e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 7 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999