Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'indennizzo spetta - in ipotesi di morte dell'istante - "iure proprio" e non "iure hereditario" alle persone indicate nell'art. 644 comma primo cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2007, n. 22502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22502 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/05/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 807
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 12449/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
LE IK, nato a [...] il [...];
LE TE, nato a [...] il [...];
LE LU, nato a [...] il 2 6 febbraio 1976;
LE SP GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14 ottobre 2004 della Corte di appello di Roma;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione asseritamente subita da RO AT, proposta dai figli ed eredi IK LE, TE LE, LU LE e LE SP IA.
Osservava la Corte:
- che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non era trasmissibile agli eredi;
- che se, invece, i richiedenti avevano agito iure proprio, la domanda doveva comunque essere rigettata perché non avevano dimostrato di avere personalmente patito conseguenze dannose dall'altrui carcerazione.
2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati per mezzo del difensore.
2.1. Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p.. Se
la pronuncia del giudice sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione - osservano i ricorrenti - serve - come la giurisprudenza di legittimità ha affermato - a rendere liquido ed esigibile il credito, ciò sta a significare che detto credito già fa parte del patrimonio del richiedente e, come tale, deve ritenersi trasmissibile iure successionis.
2.2. Con il secondo motivo lamentano che erroneamente la Corte aveva affermato che essi non avevano dedotto e dimostrato alcun "danno personale".
Era sufficiente, invero, leggere la domanda e gli atti prodotti per avere chiaro che i richiedenti avevano pienamente provato che l'ingiusta detenzione aveva causato un ingente danno economico al patrimonio della AT.
Dimostrato detto danno, essendo i LE eredi della madre, era chiaro che il dianzi indicato depauperamento era venuto ad incidere anche nel loro patrimonio, essendosi impoverito l'asse ereditario. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
In caso di morte della persona che ha subito l'ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione spetta ai figli.
Lo afferma espressamente l'art. 644 c.p.p., comma 1, disposizione che disciplina la riparazione dell'errore giudiziario in caso di morte del condannato ma che è stata ritenuta applicabile alla riparazione per l'ingiusta detenzione perché con essa pienamente compatibile, come richiesto dall'art. 315 c.p.p., comma 3, (Cass. S.U. 14 dicembre 1994, Libranti, che ha precisato che il rinvio contenuto nell'art.315 c.p.p., comma 3 non è limitato, ancorché la rubrica dell'art.
si riferisca al procedimento, alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità).
Per negare ai figli la titolarità del diritto alla riparazione la Corte di appello ha affermato che il medesimo non è trasmissibile agli eredi.
La considerazione non è pertinente.
L'art. 644 c.p.p., citato comma 1, stabilisce, invero, che il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
La disposizione non richiede che le persone anzidette siano eredi del deceduto ne', più in generale, afferma che il diritto anzidetto spetti agli eredi (benché la Corte costituzionale, con la sentenza 23 dicembre 2004, n. 413 abbia incidentalmente parlato di "diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione che opera anche in favore degli eredi dell'interessato").
Il diritto alla riparazione spetta, dunque, anche ai congiunti indicati nell'art. 644 c.p.p., comma 1 sull'implicito presupposto che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono destinati a propagarsi nell'ambito familiare. Il diritto ha natura patrimoniale (si tratta, invero, di un credito indennitario derivante da atto dannoso lecito), sorge con il verificarsi dell'ingiusta detenzione tipizzata dalla norma e l'intervento del giudice ne riconosce l'esistenza e ne determina la liquidità.
Rilievi che hanno indotto le Sezioni Unite della Corte (Cass. S.U. 14 dicembre 1994, Libranti) ad affermare espressamente che il diritto anzidetto spetta iure proprio e non iure hereditario alle persone indicate nell'art. 644 c.p.p.. Detta affermazione va, peraltro, rettamente intesa. Se si vuole restare aderenti al dettato normativo, deve rilevarsi che il legislatore vuole che detti soggetti possano esercitare quel diritto alla riparazione che sarebbe spettato al defunto (sussistendone, naturalmente, il fatto costitutivo come tipizzato dall'art. 314 c.p.p.), per far valere le conseguenze dannose da essi patite e, quindi, per far valere una "propria" pretesa indennitaria, il cui ammontare non può, peraltro, superare la somma che sarebbe stata liquidata al prosciolto come stabilito dall'art. 644 c.p.p., comma 2; somma che sarà poi ripartita equitativamente, ai sensi della seconda parte del comma 2 della stessa disposizione, in ragione delle conseguenze derivate dall'ingiusta detenzione del congiunto a ciascuna persona.
Assunto che appare confermato anche dall'art. 644 c.p.p., comma 3, che stabilisce che il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'art. 463 c.c. Se i congiunti fossero stati legittimati ad esercitare il diritto alla riparazione in quanto eredi, il legislatore non avrebbe certamente sentito la necessità di dettare una disposizione apposita per richiamarsi alla disciplina dell'indegnità, dettata in materia di successioni mortis causa e, come tale, applicabile all'erede.
Spetta poi, naturalmente, al congiunto che ritenga di esercitare detto diritto di provare i contraccolpi subiti sul presupposto - è opportuno ricordarlo - che la valutazione del danno deve tenere globalmente conto della durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta dal defunto, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dal richiedente (cfr. per tutte Cass. S.U. 9 maggio 2001, Min. econ. e Caridi). Ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Genova che si atterrà ai principi indicati, accertando che vi sia stata ingiusta detenzione e se vi siano state conseguenze pregiudizievoli per i figli.
Su quest'ultimo punto la motivazione della Corte territoriale si ravvisa generica e lacunosa e non risponde adeguatamente alle considerazioni svolte nella domanda, che meritavano invece un maggiore approfondimento.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007