Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione.
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- 1. La particolare tenuità dell'offesa: questioni di diritto penaleLuigi Pacifici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Abuso d'ufficio: se finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio l'unica parte offesa è la P.A.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto; dalla natura monoffensiva della fattispecie in questione, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, consegue che il privato controinteressato può solo, eventualmente, assumere la veste di danneggiato (Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010; Cass. sez. 6, ord. a 44999 del 26/10/2005 cc. - dep. 07/12/2005). Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 18811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18811 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 584
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 35374/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. De Luca Marco, difensore di fiducia delle parti civili:
NO ET, n. a Milano il 12.4.1984;
NO DR, n. a Torino il 12.7.1954;
e RE EN, n. a Novara il 16.7.1944;
nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza in data 9.4.2009 del G.U.P. del Tribunale di Brescia, con la quale è stata emessa pronuncia di non doversi procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di:
TI AN DR, n. a Milano il 26.11.1946;
e di RE IA, n. a Biella il 16.2.1938;
in ordine al reato:
a) di cui agli art. 110, 48 e 479 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.; di TI AN DR e di NI SA, n. a
Milano il 14.9.1942, in ordine ai reati;
b) di cui agli artt. 81, 110 e 481 c.p.; c) di cui agli artt. 110 e 481 c.p.; di TI AN DR, NI SA, NN NI, n. a Longwy (Francia) il 18.12.1967, e di TO TT, n. a Foggia il 17.3.1951, in ordine ai reati: d) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c);
c) di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a); di NC NE AN AR OL, n. a
Cernusco sul Naviglio il 7.11.1951, in ordine ai reati: f) di cui all'art. 323 c.p.; g) di cui all'art. 323 c.p.;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente ai capi d), e), f) e g); rigetto nel resto;
Udito per le parti civili l'Avv. Krogh Massimo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito l'Avv. Sciatta Agostino per TO TT, nonché per NI SA, in sostituzione dell'Avv. Salvi Matteo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'Avv. Ripamonti NIe per TI AN, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito l'Avv. Brusa Mario per NC AN, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. e il rigetto del ricorso delle parti civili;
Udito l'Avv. Saponara Vincenzo per NN, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha emesso pronuncia di non doversi procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di TI AN DR e di RE IA in ordine al reato: a) di cui agli art. 110, 48 e 479 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.; di TI AN
DR e di NI SA in ordine ai reati: b) di cui agli artt. 81, 110 e 481 c.p.; c) di cui agli artt. 110 e 481 c.p.; di TI AN DR, NI SA, NN NI e di TO TT in ordine ai reati: d) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); e) di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a); di NC NE AN
AR OL in ordine ai reati: f) di cui all'art. 323 c.p.; g) di cui all'art. 323 c.p.. Nei confronti degli imputati era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai reati così rubricati per avere il TI AN, quale richiedente, ed il RE, quale progettista, rappresentato falsamente nelle tavole planimetriche lo stato di fatto dell'immobile sito in Milano, via Bertani n. 2, riportando la quota di colmo dell'edificio ad un livello superiore a quello reale e così inducendo in errore l'Ufficio Tutela Beni Ambientali del Comune di Milano, che rilasciava l'autorizzazione paesistica n. 148 del 15.4.2004 per la esecuzione di lavori di recupero del sottotetto con modifica della copertura. Analoga contestazione di falso in certificazione era stata formulata nei confronti del TI AN e del NI, quale progettista, tecnico asseveratore, in relazione alle tavole contenenti la medesima rappresentazione dell'immobile di via Bertani, allegate alla DIA presentata allo Sportello Unico per l'edilizia. Nei confronti dei predetti imputati, nonché del NN e del TO, quali esecutori dei lavori, venivano poi contestate una violazione edilizia, per avere eseguito sul predetto immobile, vincolato e dichiarato di notevole interesse pubblico, lavori di sopraelevazione mediante la sostituzione del tetto con un nuovo volume avente copertura piana a terrazzo, senza il permesso di costruire e in totale difformità della DIA, nonché una violazione paesaggistica, per essere stati eseguiti tali interventi in assenza della prescritta autorizzazione, essendo stata rilasciata quella ottenuta a seguito di una falsa rappresentazione della realtà e, comunque, in totale difformità della stessa. Nei confronti del NC NN, quale direttore dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Milano, per avere rilasciato la certificazione di compatibilità paesaggistica, concernente opere realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa e non suscettibili di sanatoria, trattandosi di immobile vincolato, nonché per avere determinato la sanzione pecuniaria dovuta in caso di certificazione della compatibilità paesaggistica in misura inferiore a quella prevista dalla legge. Si rileva nella sentenza che tutte le imputazioni derivano sostanzialmente da due assunti ricavati dalla relazione del consulente del P.M. e, cioè: 1) che la tavola 3 allegata al progetto presentato per l'esecuzione dei lavori ed allegata all'autorizzazione paesistica contiene una falsa rappresentazione dello stato di fatto esistente anteriormente all'avvio dei lavori di recupero del sottotetto, facendo figurare una quota di colmo più elevata di un metro rispetto a quella reale;
2) che tale falsa rappresentazione è stata consapevole ed è stata determinante prima per il rilascio della autorizzazione paesistica e successivamente per la certificazione di compatibilità paesaggistica in relazione agli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto allegato alla DIA ed, in particolare, l'ulteriore innalzamento della quota finale del pavimento della terrazza di copertura di circa 70 cm.
Osserva, quindi, il giudice dell'udienza preliminare che entrambi tali assunti sono infondati ed afferma, a seguito di una dettagliata valutazione degli elaborati peritali dei consulenti di parte, delle tavole ad essi allegati e dei rilievi fotografici, che l'assunto del consulente del P.M. appare errato, frutto di un equivoco nella individuazione del rapporto preesistente tra il colmo dell'edificio e l'estradosso del cornicione, nonché di un'errata rappresentazione della posizione di quest'ultimo; che tali rilievi sono sufficienti a far cadere ognuna delle ipotesi accusatorie. Si afferma inoltre nella sentenza che, seppure la rappresentazione delle altezze relative degli edifici riportata nella predetta tavola 3 fosse errata, così come sostenuto dalla pubblica accusa, non vi sono elementi per sostenere che tale rappresentazione fosse voluta e preordinata ad ingannare la Commissione edilizia o sia risultata determinante per il rilascio dell'autorizzazione paesistica. Si osserva, quindi, che lo stesso consulente del P.M. sembra esprimersi in termini più di possibilità che di certezza su tale ultimo punto. Si desumono inoltre ulteriori elementi di dubbio in proposito dalla analisi dell'iter che aveva portato al parere favorevole della commissione edilizia, in quanto preceduto dal rigetto di due precedenti progetti di recupero del sottotetto, tra l'altro, fondati sulle stesse tavole rappresentanti lo stato di fatto utilizzate dall'arch. RE, nonché da altre considerazioni afferenti alla prassi costantemente seguita dall'amministrazione nella valutazione dei progetti ed alla illogicità della attribuzione di una condotta illecita al dr. NC NN, con riferimento alla certificazione di compatibilità paesaggistica, dopo che lo stesso era stato reso consapevole della esistenza di un procedimento penale nato dal rilascio dell'autorizzazione paesistica.
Sulla base di tali rilievi la sentenza ha quindi affermato l'insussistenza di elementi di prova idonei a sostenere le accuse in dibattimento, disponendo il proscioglimento degli imputati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi il difensore delle parti civili ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
Le parti civili con un unico, analitico, mezzo di annullamento lamentano in primo luogo il carattere parziale della disamina degli atti processuali da parte del giudice dell'udienza preliminare, essendo fondata la decisione impugnata solo sulla valutazione della consulenza del P.M. e di quella della difesa e di pochi altri atti, mentre è stata del tutto omessa la disamina di numerosissime ulteriori risultanze processuali.
Si deduce, quindi, che la motivazione della sentenza si palesa affetta da illogicità esterna, per il contrasto con altri atti del procedimento, ed interna a causa della scorretta concatenazione degli argomenti usati.
Si precisa sul punto che l'affermazione secondo la quale i reati di cui ai capi a) e b) dipendono esclusivamente dagli assunti recepiti nella consulenza del P.M. è manifestamente illogica, così come lo è quella ulteriore, secondo la quale i reati di cui agli altri capi di imputazione derivano esclusivamente dalle contestazioni contenute nei precedenti capi a) e b).
In particolare si osserva con riferimento ai capi d) ed e) che, pur escludendo il falso ideologico, la DIA risulterebbe comunque illegittima, in quanto in contrasto con gli strumenti edilizi ed urbanistici in vigore nella Regione Lombardia concernenti la disciplina del recupero dei sottotetti per fini abitativi - L.R. n. 15 del 1996 e L.R. n. 12 del 1999, che prevedono il divieto di modifica dell'altezza di colmo o della pendenza delle falde - sicché i lavori realizzati in esecuzione della DIA risultano comunque eseguiti in assenza di un valido titolo abilitativo.
Analogamente, con riferimento alla imputazione di cui al capo e), la stessa risulta configurabile a prescindere dalla disapplicazione dell'autorizzazione paesistica, trattandosi di immobile vincolato e dichiarato di notevole interesse pubblico, con la conseguenza che le difformità riscontrate non integrano l'ipotesi dei piccoli abusi contravvenzionali, bensì quelle delittuose di cui al comma 1 bis. Si aggiunge che l'autonoma configurabilità delle violazioni di cui ai capi d) ed e) è stata ravvisata in numerosi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e da numerosi accertamenti effettuati dal Comune di Milano, di cui è stato trascurato l'esame.
Si aggiunge, infine, che la motivazione si palesa frutto anche del sostanziale travisamento delle dichiarazioni rese da NC NN e delle risultanze della consulenza del P.M., da cui deriva l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Anche con riferimento alle imputazioni di cui ai capi f) e g) si osserva che le relative contestazioni prescindono totalmente dalla falsità e dalla disapplicazione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto la richiesta di sanatoria non poteva, in ogni caso, essere accolta per difetto dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter. Si precisa sul punto che l'aumento di volumetria deriva non solo dall'aumento di altezza dell'edificio, ma altresì dalla eliminazione delle falde del tetto preesistente.
Si deduce, infine, che l'autonomia della imputazione di cui al capo g) si palesa del tutto evidente, riferendosi alla irrogazione di una sanzione pecuniaria del tutto sproporzionata, per difetto, rispetto al calcolo degli oneri comunali vigenti.
Nel suo ricorso il P.G. osserva sinteticamente che la decisione del G.U.P. risulta fondata su una motivazione palesemente perplessa, essendo stata prima esclusa la sussistenza materiale dei reati di falso, mentre nel prosieguo si mette in dubbio l'esistenza dell'elemento psicologico degli stessi, con argomentazioni che mal si conciliano con la funzione di filtro propria del giudice dell'udienza preliminare.
Si deduce, poi, analogamente a quanto sostenuto dagli altri ricorrenti, che dalla ritenuta insussistenza dei reati di cui ai capi a) e b) è stata illogicamente desunta quella degli altri reati. Si osserva in particolare che la violazione ambientale di cui al capo e) risulta provata per tabulas dal sopralluogo eseguito dal tecnico comunale, che ha accertato l'esistenza di rilevanti difformità rispetto al progetto allegato alla DIA, difformità non sanabili ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181, commi 1 ter e quater;
che, alla luce delle citate disposizioni di legge, si palesa evidente la illegittimità della condotta contestata all'arch. NC NN nei capi f) e g) dell'imputazione.
Con memoria depositata il 22.1.2010 la difesa dell'imputata RE deduce la inammissibilità del ricorso del P.G. per difetto di specificità delle censure formulate nei confronti della sentenza impugnata ovvero la loro manifesta infondatezza, nonché la manifesta infondatezza del ricorso delle parti civili.
Con memoria difensiva depositata l'11.1.2010 la difesa dell'imputato TI AN deduce, a sua volta, la manifesta infondatezza del ricorso del P.G., deducendo che i vizi della sentenza impugnata denunciati dalla pubblica accusa sono insussistenti. Deduce inoltre la inammissibilità del ricorso delle parti civili. Si osserva sul punto che il ricorso è stato sottoscritto dall'Avv. Marco De Luca, mentre le parti civili avevano nominato difensore e procuratore speciale per proporre ricorso per Cassazione l'Avv. Massimo Krogh;
che, peraltro, le parti private, diverse dall'imputato possono stare in giudizio col ministero di un solo difensore. Si osserva inoltre che, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., possono proporre ricorso avverso le sentenze di proscioglimento le persone offese dal reato, mentre le costituite parti civili assumono solo la posizione di persone danneggiate in relazione alle singole fattispecie di reato oggetto della imputazione.
Si deduce, infine, che anche l'impugnazione proposta dalle parti civili è infondata.
Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso delle parti civili, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). Ai sensi dell'art. 428 c.p.p., comma 2, la facoltà di impugnare la sentenza di non doversi procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare è riservata alla persona offesa dal reato, nei casi di nullità previsti dall'art. 419 c.p.p., comma 7, ovvero, se la persona offesa dal reato si è costituita parte civile, per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. (cfr. sez. 5, 16.4.2009 n. 37115, De Rosa ed altri, RV 244601).
È noto che la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (cfr. sez. 5, 198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con l'affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale). In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito, (cfr. sez. 6, 200421090, Soddu, RV 228810). Peraltro, sono chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare la possibilità di impugnazione della sentenza di non doversi procedere alla sola persona offesa dal reato, poiché detta impugnazione è destinata a produrre direttamente effetti nella sfera penale a differenza dell'impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile proponibile dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., nei successivi gradi del giudizio, (cfr. sez. un. 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo,RV 239701). Pertanto, il danneggiato, che non sia anche persona offesa dal reato, non può impugnare la sentenza di non doversi procedere, ma deve proporre autonoma azione risarcitoria nella sede civile. Orbene, con riferimento a tutti i reati di cui alla impugnata sentenza di non doversi procedere deve essere escluso che le costituite parti civili rivestano la qualità di persona offesa, essendo solo soggetti eventualmente danneggiati da detti reati. È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che i delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti, e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato (cfr. sez. 5, 200511669, P.O. in proc. Erdas, RV 231497; conf. sez. 5, 200545721, P.O. in proc. Zaccaria, RV 233208; sez. 5, 200545706, P.O. in proc. Scarano ed altri, RV 233204).
Il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma incriminatrice (cfr. sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, P.O. in proc. Celentano ed altri, RV 242532; sez. 3, 15.7.2005 n. 26121, Rosato, RV 231952). Ad analoghe conclusioni deve ovviamente pervenirsi per le violazioni paesaggistiche.
Nei reati di abuso di ufficio, finalizzato a recare un ingiusto vantaggio, l'unica parte offesa è la pubblica amministrazione, sicché nessun altro soggetto privato assume la qualità di persona offesa dal reato, (cfr. sez. 6, 200339751, Mancini, RV 226936; conf. sez. 6, 200544999, P.O. in proc. Scierri e altro, RV 232625). Le costituite parti civili, pertanto, non erano legittimate ad impugnare la sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'art.428 c.p.p., comma 2. Peraltro, deve essere anche osservato che si palesano fondate le ulteriori deduzioni contenute nella memoria del difensore dell'imputato TI AN in ordine alla irritualità dell'impugnazione delle parti civili con riferimento alla carenza di procura del difensore ed alla inammissibilità della sottoscrizione personale del ricorso dalle stesse parti civili.
È, invece, fondato nei limiti che di seguito vengono precisati il ricorso del Procuratore Generale.
È stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in ordine al ricorso per Cassazione proposto ex art. 428 c.p.p., come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, che "il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M.." (sez. 5, 13.2.2008 n. 14253, P.M. in proc. Piras, RV 239493;
conf. sez. 4, 27.11.2008 n. 2652 del 2009, Sorbello ed altro, RV 242500).
Si è osservato nelle citate pronunce, a sostegno dell'enunciato indirizzo interpretativo, condiviso dal Collegio, che, secondo l'opinione assolutamente, prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, l'udienza preliminare esplica sostanzialmente una funzione di natura processuale, e non di giudizio di merito, essendo esclusivamente finalizzata ad evitare un inutile ricorso al dibattimento, allorché lo stesso risulti superfluo, e non all'accertamento della colpevolezza o innocenza dell'imputato. Il giudice di detta udienza, pertanto, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di sostanziale inidoneità degli elementi addotti dal P.M. per sostenere l'accusa in dibattimento, sia a causa della insufficienza delle risultanze delle indagini, che della loro contraddittorietà o incongruenza (art. 425 c.p.p., comma 3);
inidoneità non superabile attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi di prova.
È evidente, pertanto, che l'elemento caratterizzante tale pronuncia, la cui natura processuale e non di merito è evidenziata anche dalla possibilità di revoca in presenza delle condizioni previste dall'art. 434 c.p.p., è il giudizio prognostico espresso in ordine agli elementi emersi dalle indagini, ai fini della sostenibilità dell'accusa in dibattimento, e non l'esistenza di una loro valutazione di merito, in relazione all'accertamento della colpevolezza o innocenza dell'imputato, di cui possa essere contestata la correttezza.
La diversità della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare rispetto ad una pronuncia di merito è stata affermata anche dalla Corte Costituzionale, che con ordinanza n. 4 del 2008, proprio in considerazione di tale diversità, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità della nuova formulazione dell'art. 428 c.p.p., preclusiva dell'appello.
Il controllo di legittimità sulla motivazione di tale pronuncia, pertanto, non può avere ad oggetto i criteri di valutazione delle risultanze delle indagini da parte del giudice dell'udienza preliminare, fondato sul puntuale rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ma solo la giustificazione posta dalla sentenza a fondamento del giudizio di inidoneità delle stesse. L'unico controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), consentito in sede di legittimità sulla motivazione della decisione negativa del processo, quale è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne, perciò, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero.
Diversamente il giudice di legittimità verrebbe ad esplicare un controllo sostanzialmente di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. Controllo che si pone in contrasto insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, allorché vengano acquisite o scoperte nuove fonti di prova da valutare da sole o unitamente a quelle già esaminate (art. 434 c.p.p.), potendo la decisione di questa Corte paradossalmente pregiudicare l'esito di un eventuale nuovo giudizio.
Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto, non può essere accolto il ricorso della pubblica accusa con riferimento ai reati di cui ai capi a), b) e c) dell'imputazione, in quanto il giudizio prognostico del giudice dell'udienza preliminare risulta sostanzialmente fondato sulla valutazione degli elementi offerti dal P.M. per sostenere l'accusa in dibattimento e non è pertanto suscettibile di censura in sede di legittimità per violazione dei parametri legali di valutazione di tali risultanze. Nè, inoltre, tale giudizio prognostico si palesa manifestamente affetto dal vizio di motivazione denunciato in ricorso, in quanto il riferimento alla impossibilita di sostenere l'accusa anche in relazione all'elemento psicologico del reato, giudizio che peraltro è anche esso fondato sulla indicazione di risultanze processuali, costituisce solo un'argomentazione rafforzativa della valutazione afferente all'elemento oggettivo.
Il ricorso è, invece, fondato in relazione agli ulteriori reati di cui all'imputazione. Il giudizio prognostico, invero, è palesemente illogico allorché collega in via esclusiva la possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento per i reati di cui ai capi d) ed e) alla possibilità di provare la fondatezza dell'accusa con riferimento ai precedenti capi di imputazione, poiché tale affermazione è in contrasto evidente con la natura autonoma delle contestazioni afferenti ai reati per violazione edilizia e paesaggistica.
Nell'imputazione di cui al capo d), infatti, è stata contestata l'esecuzione di lavori, sia senza il prescritto permesso di costruire, evidentemente ritenuto necessario dalla pubblica accusa, sia in totale difformità rispetto alla DIA.
Analogamente per la violazione di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, art.181, comma 1 bis, la imputazione contiene il puntuale riferimento alla esecuzione di lavori in totale difformità della autorizzazione paesistica.
Ancor più evidente è l'illogicità, nonché carenza della motivazione che sostiene il giudizio prognostico espresso nella sentenza con riferimento ai reati di cui ai capi g) ed f), oltre ad una palese errata applicazione di legge.
La possibilità di sanatoria degli interventi abusivi prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, previo accertamento della compatibilità paesaggistica, si riferisce alle sole violazioni contravvenzionali di cui al comma 1 del medesimo articolo e non al delitto di cui al comma 1 bis. Orbene, la configurazione del reato di abuso di ufficio di cui al capo g) dell'imputazione contiene l'espressa contestazione di una violazione di legge, per avere l'imputato attivato l'iter per la sanatoria della violazione di cui all'art. 181, comma 1 bis, del predetto decreto legislativo al di fuori dei casi consentiti dalla legge, sicché detta imputazione ha natura del tutto autonoma e non dipende affatto dal giudizio prognostico circa la possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento per le violazioni di cui ai primi tre capi di imputazione, essendo configurato l'abuso di ufficio quale conseguenza di una precisa violazione del dettato normativo nei termini precisati. Egualmente l'imputazione di cui all'art. 323 c.p. formulata nel capo g) dell'imputazione prescinde totalmente dal giudizio prognostico circa la possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento per i reati di cui ai capi a), b) e c), essendo stata contestata all'imputato la violazione di precisi criteri normativi nella determinazione della sanzione pecuniaria dovuta per la violazione paesaggistica. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi d), e), f) e g) per un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi che precedono. Il ricorso del P.G. va rigettato nel resto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia limitatamente ai reati di cui d), e), f) e g). Rigetta nel resto il ricorso del P.G.. Condanna le parti civili al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 ciascuna alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010