Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
La causa estintiva della prescrizione, maturata "medio tempore", non può essere dichiarata, per l'intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, se l'impugnazione ha ad oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Commentari • 3
- 1. Prescrizione del reato: sospensione della patente e confisca del veicoloAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 2 gennaio 2014
La Cassazione ha affermato la possibilità per il giudice penale di disporre la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo (nella specie si trattava di guida in stato di ebbrezza), nonostante nel corso del giudizio sia intervenuta la prescrizione del reato (Cassazione, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 41415). Invero, bisogna fare alcune precisazioni. Prima di tutto, occorre premettere che il Codice della strada prevede, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e la confisca del veicolo, ma solo in caso di "condanna" o di "applicazione della pena su richiesta" (ossia il patteggiamento). L'articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della …
Leggi di più… - 2. La Cassazione fa il punto sulle sanzioni accessorie del 186 C.d.S.Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 21 dicembre 2013
Cassazione Penale – Sez. IV – Sent. n. 41415/2013 Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 C.d.S. – Sanzioni accessorie – Natura amministrativa – Giudizio penale – Applicabilità – Intervenuta prescrizione del reato – Applicazione successiva della sanzione amministrativa – Sussiste. I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all'art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di tal che risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente all'art. 91 disp. att. …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza, prescrizione, confisca veicolo, sospensione patenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2009, n. 40894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40894 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/10/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 2510
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 9520/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) IC ZO N. IL 30/12/1968;
avverso la sentenza n. 159/2005 TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE, del 24/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per annullamento con rinvio. OSSERVA
Con sentenza in data 24 aprile 2007 il Tribunale di Macerata - Sez. Dist. di Civitanova Marche - condannava TE RA alla pena di Euro 200,00 di multa (dichiarando la pena condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006) per il reato di lesioni personali colpose, commesso,
secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in relazione a fatto avvenuto il 26 novembre 2001.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilita dalla legge come obbligatoria nel caso di condanna per il reato in questione.
Ha depositato memoria l'avvocato Papalia U., difensore dell'imputato, con argomenti finalizzati a contrastare il proposto ricorso. Il ricorso è fondato, posto che l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, trattandosi di condanna per il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norma sulla circolazione stradale, è prevista come obbligatoria dalla legge come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente. Nè rileva che, successivamente alla sentenza, è intanto decorso il termine di prescrizione del reato;
ed invero, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, "quando con l'impugnazione si faccia questione unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l'eventuale prescrizione del reato maturata nel frattempo" (in termini, Sez. 4, n. 4146 del 18/09/2000 Cc. - dep. 06/10/2000 - Rv. 217379).
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche - che terrà conto del testo dell'art. 222 C.d.S., in vigore al momento del fatto (avvenuto in epoca antecedente alle modifiche introdotte con la L. n. 102 del 2006).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Macerata - sezione distaccata di Civitanova.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2009