Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 2
L'inosservanza da parte del giudice di appello dell'obbligo di riunire in un unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate alle stesse udienze, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicché si resti nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva poi la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro tali pronunce).
In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina la improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6578 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Grippa Stellario, elettivamente domiciliato in Roma, via Catone n. 29, studio avv. Pinuccia Calcaterra, con l'avv. Luigi Cangemi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società SAME S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Ceresio n. 24, studio avv. Carlo Acquaviva, presso l'avv. Gaetano Sorbello che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 67/98, decisa il 13 marzo 1998 e pubblicata il 4 settembre 1998, resa dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 1172/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Luigi Cangemi nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 febbraio 1992 Grippa Stellario conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Messina l'impresa AN OF, in persona dell'omonimo titolare, al fine di ottenere il pagamento dell'importo di lire 6.330.976 quale differenza retributiva in relazione al rapporto di lavoro prestato come autista personale del titolare nel periodo 1 novembre 1990 - 31 marzo 1991.
Con distinto ricorso in egual data il medesimo Grippa Stellario conveniva in giudizio, sempre dinanzi al Pretore di Messina, la società SAME S.p.A., assumendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa nel periodo 1 aprile - 24 dicembre 1991, ugualmente quale autista personale del AN OF, legale rappresentante di detta società. Richiedeva in giudizio per tale periodo la somma di lire 9.921.506, anche in questo caso a titolo di differenze retributive.
Precisava, in entrambi gli atti introduttivi, che il rapporto si era svolto sempre con identiche modalità e il passaggio dall'uno all'altro datore di lavoro era stato fittizio e giustificato dal AN OF con esigenze di natura amministrativa.
L'impresa AN OF si costituiva e rilevava l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 37 del contatto collettivo dei dipendenti da impresa edile, essendo trascorso longe et ultra il termine di sei mesi ivi previsto.
La società SAME S.p.A. eccepiva l'incompetenza per territorio, essendo la propria sede in Misterbianco (Catania). Nel merito affermava che l'attore era stato regolarmente retribuito e saldato di ogni sua spettanza.
Il Giudice adito disponeva la riunione dei procedimenti e quindi, con sentenza n. 1843/97 in data 15 luglio 1997, accoglieva le domande nei riguardi di entrambi i convenuti, salvo modesta decurtazione rispetto agli importi richiesti.
Interponevano appello con atti separati l'impresa OF AN e la società SAME S.p.A.; venivano instaurati due distinti procedimenti, rispettivamente 1173/97 e 1172/97 e in esito il Tribunale di Messina pronunciava due distinte sentenze, entrambe in data 13 aprile - 4 settembre 1998.
Oggetto del presente ricorso è la sentenza n. 67, con la quale è stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio e assegnato termine perentorio di gg. 60 per la riassunzione dinanzi al Pretore di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuto competente. A sostegno della decisione il Collegio di merito ha osservato che il rapporto di lavoro è sorto a Misterbianco (CT), ove ha sede la società, mentre nessuna sede secondaria o filiale ha la stessa in Messina. L'assunzione è avvenuta tramite l'Ufficio di Collocamento di Misterbianco e la circostanza che il lavoratore dovesse andare a prelevare il legale rappresentante della società in Messina, presso l'abitazione privata, non ha influenza sul Foro competente. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione Grippa Stellario con atto notificato in data 11 dicembre 1998; deduce a sostegno un solo motivo.
La società SAME S.r.l. resiste con controricorso notificato in data il gennaio 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 335 e 350 cpc. Si afferma al riguardo che è stata violato il disposto dell'art. 335 c.p.c. che impone di riunire tutte le impugnazioni e da ciò consegue l'improcedibilità della seconda impugnazione dopo la pronuncia sulla prima.
La censura non è fondata.
Si osserva anzitutto che "l'inosservanza del giudice d'appello all'obbligo di riunire in unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate alle stesse udienze, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicché si resti nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva poi la facoltà di riunione dei ricorsi che siano proposti contro tali pronunce)" (Cass. civ., 23 ottobre 1991, n. 11258). Tale è stata appunto la sorte del procedimento di appello in esito al quale è stata emessa la sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità e di quello instaurato a seguito di appello proposto dall'Impresa AN OF: la decisione è avvenuta alla stessa udienza, da parte dello stesso Collegio, mentre il medesimo relatore ha provveduto alla stesura delle relative sentenze. Si rileva ancora che "qualora più cause scindibili siano state definite in primo grado con unica sentenza ed i rispettivi soccombenti abbiano proposto separatamente appello, il fatto che il giudice di secondo grado pronunci soltanto su uno dei gravami, senza osservare l'obbligo di riunione di cui all'art. 335 c.p.c., non spiega effetti invalidanti sulla relativa decisione, in difetto di specifica comminatoria" (Cass. civ., 22 giugno 1990, n. 6292. Nel caso in esame trattasi indubbiamente di cause scindibili che lo stesso ricorrente ha considerato tali, introducendole con atti separati, mentre la riunione è stata disposta dal giudice di primo grado.
Gli appelli sono stati separatamente proposti dai due soccombenti, le cui posizioni erano e rimanevano ben distinte;
sono state svolte differenti difese dal momento che in un caso si è eccepita la decadenza, nell'altro l'incompetenza per territorio e l'infondatezza della domanda.
Si segnala infine che, diversamente da quanto assume il ricorrente "in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatori, e da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati" (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1994, n. 9164). Nel caso in esame appare evidente che la pronuncia della sentenza n. 66/98, che ha disatteso la richiesta proposta avverso l'Impresa Sante OF per intervenuta decadenza, non ha alcun riflesso sulla declaratoria di incompetenza, nonché sull'eventuale decisione nel merito, per quanto attiene alla posizione dell'odierna controricorrente che si è difesa contestando il fondamento delle pretese avanzate dall'attore. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001