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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1505/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
15.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Ivana Cervone e Annarita Billwiller ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Clara Fanelli e Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per la parte ricorrente “In via preliminare, sospendere il Parte_1 decreto n. 350/2023 recante numero di R.G. n. 1153/2023, concesso in data 22.10.2023 provvisoriamente esecutivo, in ragione dell'avvenuto pagamento;
- In via principale, accogliere l'opposizione al decreto n° 350/2023 recante numero di R.G. n. 1153/2023, concesso in data 22.10.2023, dal Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Unico del
Lavoro, Dott. Pierpaolo Vincelli, notificato in data 02.11.2023, al quale ci si oppone, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, in via principale, in revoca dello stesso, dichiararsi non dovuto alcun importo in favore della parte opposta per tutte le motivazioni di cui in premessa;
In via gradatamente subordinata detrarre dall'importo ingiunto le somme corrisposte al lavoratore per le medesime causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, anche del presente giudizio, anche in virtù della lite temeraria intrapresa da controparte”.
Per la parte resistente : “chiede che il Giudice del Lavoro del Tribunale CP_1 di Pisa, previo integrale rigetto del ricorso in opposizione confermi il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
In ipotesi, condanni parte ricorrente al pagamento della somma ritenuta dovuta, con condanna al pagamento delle spese del giudizio monitorio e di quello di opposizione, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2023, la società Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 350/23 del 22 ottobre 2023 reso dal Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1153/2023 su ricorso di , ingiungendo alla ricorrente il pagamento della somma di CP_1
€ 3.808,00, quale credito da lavoro dipendente per le mensilità non corrisposte, oltre interessi, spese e competenze.
2. In particolare, si precisava che il aveva lavorato per la ricorrente dal CP_1
01.04.2021 al 01.03.2023 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di sorvegliante, addetto al centro di raccolta Geofor di
Cascina (PI). In data 19.10.2022 la società opponente comunicava al Verme il suo
Pag. 2 di 6 trasferimento presso la postazione di Napoli (in piazza Montesanto), poiché la aveva perso l'appalto presso la Geofor e non aveva nessun altro Parte_1 appalto in tutta la Regione Toscana che consentisse una diversa occupazione. Il dipendente, a seguito della comunicazione ricevuta, dal 19.10.2022 al 01.03.2023 non si presentava sul posto di lavoro, senza addure una qualche giustificazione.
Dopo plurime contestazioni per assenza ingiustificata e relative sanzioni disciplinari, il resistente si dimetteva per giusta causa, data dal fatto che era stato trasferito in un luogo di lavoro lontano oltre 100 km.
3. La ricorrente specificava che il credito fondante il decreto ingiuntivo opposto riguardava le retribuzioni relative ai mesi (da novembre 2022 a febbraio 2023) in cui il Verme non aveva lavorato.
4. L'opponente aggiungeva di avere comunque corrisposto il salario al Verme in riferimento ai mesi sopra indicati, seppur per importi inferiori, e di avere versato al dipendente quanto a lui spettante a titolo di TFR.
5. La società ricorrente chiedeva, infine, di condannare il dipendente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
6. In data 08.02.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che, rifacendosi ai conteggi depositati, contestava di avere ricevuto quanto a lui spettante in riferimento agli ultimi mesi del rapporto di lavoro. L'opposto contestava le assenze ingiustificate indicate dalla datrice di lavoro e aggiungeva che le buste paga prodotte dalla parte avversa documentavano che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna retribuzione per i mesi da novembre 2022 a febbraio 2023 (tredicesima mensilità compresa). Si precisava, altresì, che, se effettivamente il dipendente fosse stato assente per 4 mesi, come sostenuto dalla ricorrente, allora la società ricorrente avrebbe senz'altro proceduto al licenziamento per giusta causa.
7. Con ordinanza del 02.05.2024 questo ufficio disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 15.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 6 9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Dalla documentazione esaminata risulta che in data 19.10.2022 la società
[...] ha comunicato al dipendente il trasferimento Parte_1 CP_1 presso altra sede (postazione “Ente autonomo del ” presso la Stazione Pt_2
Montesanto di Napoli) a partire dal 01.11.2022, indicando i turni del servizio da svolgere da 2 al 6 novembre (doc. 6 di parte ricorrente).
11. Non risulta che il si sia mai trasferito presso il nuovo posto di lavoro. Anzi, CP_1 dai documenti 7 e 8 prodotti dalla opponente risulta che la società datrice di lavoro, con plurime lettere di contestazione disciplinare, ha contestato al dipendente l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro. Nello specifico, con contestazione del 08
e 30.11.2022 è stata contestata l'assenza dal 02.11.2022, con lettera del 15.12.2022
è stata contestata l'assenza dal 05.12.2022, con lettera del 05.01.2023 è stata contestata l'assenza dal 15.12.2022, con lettera del 06.02.2023 è stata contestata l'assenza dal 05.01.2023. Tutte le contestazioni disciplinari risultano regolarmente notificate al dipendente.
12. A seguito delle contestazioni disciplinari suddette venivano emessi dalla datrice di lavoro i conseguenti provvedimenti di sanzione disciplinare di data 01.12.2022,
14.12.2022 e 13.01.2023.
13. La circostanza che le contestazioni disciplinari in merito all'assenza ingiustificata del lavoratore non comprano l'intero periodo in questione è facilmente giustificata con il fatto che nei giorni 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 dicembre 2022 e 1, 2, 3, 4,
5 e 6 febbraio 2023 il dipendente è stato sospeso dal lavoro e, pertanto, la datrice di lavoro non poteva contestare l'assenza ingiustificata.
14. In merito alle suddette contestazioni disciplinari e relative sanzioni la parte resistente non ha compiuto alcuna contestazione né ha fornito alcun elemento di prova contraria.
15. Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia documentalmente provato che il resistente non si è mai presentato sul nuovo posto di lavoro, dopo che ne era stato disposto il suo trasferimento.
Pag. 4 di 6 16. La circostanza che la datrice di lavoro abbia emesso le buste paga in riferimento ai mesi in contestazione va ulteriormente a confermare quanto avvenuto, ovvero che la società ricorrente non ha versato alcunché a favore del dipendente per l'attività di lavoro (non svolta), limitandosi a corrispondere quanto a lui dovuto non per l'attività lavorativa, ma ad altro titolo (festività, TFR e altro).
17. L'ulteriore osservazione del resistente in merito al fatto che la datrice di lavoro ha atteso quattro mesi senza provvedere prima al suo licenziamento è priva di pregio, poiché non sussiste l'obbligo del licenziamento in caso di plurime contestazioni disciplinari.
18. Si ritiene, pertanto, che quanto richiesto dal lavoratore con il procedimento monitorio non sia dovuto e, conseguentemente, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. Deve invece essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
20. Tenuto conto di quanto evidenziato dalle parti, nel caso di specie non risulta sussistente un'ipotesi di dolo o colpa grave.
21. La mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c., connessa ad un'ipotesi di abuso del diritto ad agire.
22. In ragione della parziale soccombenza le spese di lite possono comunque essere compensate nella misura del 30%. Per la restante misura (70%) sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 350/23 del 22 ottobre 2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 1153/2023;
2) rigetta la domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.;
3) compensa le spese di lite nella misura del 30%;
Pag. 5 di 6 4) condanna al pagamento delle spese di lite (nella misura del 70%), CP_1 che liquida in euro 1.440,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Annarita Billwiller e
Ivana Cervone, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1505/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
15.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Ivana Cervone e Annarita Billwiller ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Clara Fanelli e Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per la parte ricorrente “In via preliminare, sospendere il Parte_1 decreto n. 350/2023 recante numero di R.G. n. 1153/2023, concesso in data 22.10.2023 provvisoriamente esecutivo, in ragione dell'avvenuto pagamento;
- In via principale, accogliere l'opposizione al decreto n° 350/2023 recante numero di R.G. n. 1153/2023, concesso in data 22.10.2023, dal Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Unico del
Lavoro, Dott. Pierpaolo Vincelli, notificato in data 02.11.2023, al quale ci si oppone, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, in via principale, in revoca dello stesso, dichiararsi non dovuto alcun importo in favore della parte opposta per tutte le motivazioni di cui in premessa;
In via gradatamente subordinata detrarre dall'importo ingiunto le somme corrisposte al lavoratore per le medesime causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, anche del presente giudizio, anche in virtù della lite temeraria intrapresa da controparte”.
Per la parte resistente : “chiede che il Giudice del Lavoro del Tribunale CP_1 di Pisa, previo integrale rigetto del ricorso in opposizione confermi il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
In ipotesi, condanni parte ricorrente al pagamento della somma ritenuta dovuta, con condanna al pagamento delle spese del giudizio monitorio e di quello di opposizione, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2023, la società Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 350/23 del 22 ottobre 2023 reso dal Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1153/2023 su ricorso di , ingiungendo alla ricorrente il pagamento della somma di CP_1
€ 3.808,00, quale credito da lavoro dipendente per le mensilità non corrisposte, oltre interessi, spese e competenze.
2. In particolare, si precisava che il aveva lavorato per la ricorrente dal CP_1
01.04.2021 al 01.03.2023 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di sorvegliante, addetto al centro di raccolta Geofor di
Cascina (PI). In data 19.10.2022 la società opponente comunicava al Verme il suo
Pag. 2 di 6 trasferimento presso la postazione di Napoli (in piazza Montesanto), poiché la aveva perso l'appalto presso la Geofor e non aveva nessun altro Parte_1 appalto in tutta la Regione Toscana che consentisse una diversa occupazione. Il dipendente, a seguito della comunicazione ricevuta, dal 19.10.2022 al 01.03.2023 non si presentava sul posto di lavoro, senza addure una qualche giustificazione.
Dopo plurime contestazioni per assenza ingiustificata e relative sanzioni disciplinari, il resistente si dimetteva per giusta causa, data dal fatto che era stato trasferito in un luogo di lavoro lontano oltre 100 km.
3. La ricorrente specificava che il credito fondante il decreto ingiuntivo opposto riguardava le retribuzioni relative ai mesi (da novembre 2022 a febbraio 2023) in cui il Verme non aveva lavorato.
4. L'opponente aggiungeva di avere comunque corrisposto il salario al Verme in riferimento ai mesi sopra indicati, seppur per importi inferiori, e di avere versato al dipendente quanto a lui spettante a titolo di TFR.
5. La società ricorrente chiedeva, infine, di condannare il dipendente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
6. In data 08.02.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che, rifacendosi ai conteggi depositati, contestava di avere ricevuto quanto a lui spettante in riferimento agli ultimi mesi del rapporto di lavoro. L'opposto contestava le assenze ingiustificate indicate dalla datrice di lavoro e aggiungeva che le buste paga prodotte dalla parte avversa documentavano che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna retribuzione per i mesi da novembre 2022 a febbraio 2023 (tredicesima mensilità compresa). Si precisava, altresì, che, se effettivamente il dipendente fosse stato assente per 4 mesi, come sostenuto dalla ricorrente, allora la società ricorrente avrebbe senz'altro proceduto al licenziamento per giusta causa.
7. Con ordinanza del 02.05.2024 questo ufficio disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 15.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 6 9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Dalla documentazione esaminata risulta che in data 19.10.2022 la società
[...] ha comunicato al dipendente il trasferimento Parte_1 CP_1 presso altra sede (postazione “Ente autonomo del ” presso la Stazione Pt_2
Montesanto di Napoli) a partire dal 01.11.2022, indicando i turni del servizio da svolgere da 2 al 6 novembre (doc. 6 di parte ricorrente).
11. Non risulta che il si sia mai trasferito presso il nuovo posto di lavoro. Anzi, CP_1 dai documenti 7 e 8 prodotti dalla opponente risulta che la società datrice di lavoro, con plurime lettere di contestazione disciplinare, ha contestato al dipendente l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro. Nello specifico, con contestazione del 08
e 30.11.2022 è stata contestata l'assenza dal 02.11.2022, con lettera del 15.12.2022
è stata contestata l'assenza dal 05.12.2022, con lettera del 05.01.2023 è stata contestata l'assenza dal 15.12.2022, con lettera del 06.02.2023 è stata contestata l'assenza dal 05.01.2023. Tutte le contestazioni disciplinari risultano regolarmente notificate al dipendente.
12. A seguito delle contestazioni disciplinari suddette venivano emessi dalla datrice di lavoro i conseguenti provvedimenti di sanzione disciplinare di data 01.12.2022,
14.12.2022 e 13.01.2023.
13. La circostanza che le contestazioni disciplinari in merito all'assenza ingiustificata del lavoratore non comprano l'intero periodo in questione è facilmente giustificata con il fatto che nei giorni 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 dicembre 2022 e 1, 2, 3, 4,
5 e 6 febbraio 2023 il dipendente è stato sospeso dal lavoro e, pertanto, la datrice di lavoro non poteva contestare l'assenza ingiustificata.
14. In merito alle suddette contestazioni disciplinari e relative sanzioni la parte resistente non ha compiuto alcuna contestazione né ha fornito alcun elemento di prova contraria.
15. Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia documentalmente provato che il resistente non si è mai presentato sul nuovo posto di lavoro, dopo che ne era stato disposto il suo trasferimento.
Pag. 4 di 6 16. La circostanza che la datrice di lavoro abbia emesso le buste paga in riferimento ai mesi in contestazione va ulteriormente a confermare quanto avvenuto, ovvero che la società ricorrente non ha versato alcunché a favore del dipendente per l'attività di lavoro (non svolta), limitandosi a corrispondere quanto a lui dovuto non per l'attività lavorativa, ma ad altro titolo (festività, TFR e altro).
17. L'ulteriore osservazione del resistente in merito al fatto che la datrice di lavoro ha atteso quattro mesi senza provvedere prima al suo licenziamento è priva di pregio, poiché non sussiste l'obbligo del licenziamento in caso di plurime contestazioni disciplinari.
18. Si ritiene, pertanto, che quanto richiesto dal lavoratore con il procedimento monitorio non sia dovuto e, conseguentemente, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. Deve invece essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
20. Tenuto conto di quanto evidenziato dalle parti, nel caso di specie non risulta sussistente un'ipotesi di dolo o colpa grave.
21. La mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c., connessa ad un'ipotesi di abuso del diritto ad agire.
22. In ragione della parziale soccombenza le spese di lite possono comunque essere compensate nella misura del 30%. Per la restante misura (70%) sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 350/23 del 22 ottobre 2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 1153/2023;
2) rigetta la domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.;
3) compensa le spese di lite nella misura del 30%;
Pag. 5 di 6 4) condanna al pagamento delle spese di lite (nella misura del 70%), CP_1 che liquida in euro 1.440,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Annarita Billwiller e
Ivana Cervone, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6