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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2029/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 8:58 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
L'Avv. Daniela Borgese anche in sostituzione dell'avv.
Filippo Strangi per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
L'Avv. Paolo Ceci per Ader, collegato tramite telefono mobile il cui numero è stato indicato in atti;
L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. A. CP_1
Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Borgese si riporta al ricorso, impugna e contesta il dedotto avversario e gli allegati, in particolare quelli di
ADER, ovvero l'intimazione n. 09420219000547438000 del dicembre 2021, in quanto, è stata notificata ad un familiare senza prova della Racc. A/R informativa ed in ogni caso riguarda solo due degli avvisi impugnati,
l'intimazione n .09420219002161287000, notificata il
07.03.2022, perchè è stata notificata ad un familiare senza prova della Racc. A/R informativa e riguarda un solo avviso, ed infine, l'intimazione di pagamento n.
09420239007100361000, notificata il 29.08.2023, inerente solo due degli avvisi impugnati è stata pure notificata ad un familiare senza prova della Racc. A/R informativa. Le suddette notifiche risultano irregolari per mancato rispetto degli artt. 60 DPR n. 600 del 1973
e 26 del DPR n. 602/1973, come da giurisprudenza della Cassazione, vedi Ordinanza n. 5522 del 2019.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:15, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi per la
2 lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 13:14 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,22;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2029/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
3 TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dagli Avv. ti Filippo Strangi e Daniela Borgese, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ceci;
resistente
E
Controparte_3
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avvocati A. M. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento;
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13:16 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014955915000, notificatagli dall'Agente della Riscossione in data
28.05.2025, limitatamente agli avvisi di addebito
4 sottesi: n. 39420170003961520000, n.
39201800037613470000 e n. 3920190005128834000, relativi a somme iscritte a ruolo dovute ad , per CP_1
omesso versamento di contributi IVS anni 2016, 2017 e
2018 per un importo complessivo pari ad Euro
12.792,00.
eccepiva la nullità Parte_1
dell'intimazione per omessa notifica delle sottese cartelle e la prescrizione del credito vantato dall , ai CP_1
sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_1 Controparte_2
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio sia che, ADER CP_1
deducendo l'attualità del credito.
Chiedevano, quindi, che la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti
5 prodromici, in quanto, oltre che intempestiva, come dedotto da ADER è infondata, atteso, che, gli stessi risultano notificati come di seguito: n.
39420170003961520000 e n. 39201800037613470000, pervenuti rispettivamente lo 08.01.2018 e 03.01.2019 e n. 09420239007100361000, notificato il 04.02.2020.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione sollevata dal procuratore di parte ricorrente, al presente verbale, di nullità degli atti interruttivi perché notificati a familiari conviventi, senza allegazione della prova del successivo invio della Racc. A/R informativa, ciò, in quanto, in tema di avviso di accertamento e di cartella di pagamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, che, qualora l'atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica, solo nel caso in cui questa sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio finanziario, circostanza, che, non ricalca il caso in questione, atteso che gli atti opposti sono pervenuti a mezzo del servizio postale.
Ciò posto, venendo al merito, il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data in cui i tributi erano dovuti, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo
6 superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della
7 legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L.
n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.”
(Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la CP_4
trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un CP_4
provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953
c.c. non può essere applicato.
8 Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, preso atto che ADER ha dato prova della presenza dei seguenti atti interruttivi:
per gli avvisi di addebito n. 39420170003961520000 e n. 39201800037613470000, notificati rispettivamente l'
8.01.2018 ed il 3.01.2019, l'intimazione di pagamento n. 09420219000547438000 recapitata il 3.12.2021 e
9 l'intimazione n. 09420239007100361000, notificata il
29.08.2023; per l'avviso di addebito n.
09420239007100361000, notificato il 4.02.2020,
l'intimazione di pagamento n, 09420219002161287000, pervenuta il 7.03.2022 e l'intimazione n.
09420239007100361000, notificata il 29.08.2023.
L' eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di ogni fondamento, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione opposta, avvenuta il 28 maggio 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara attuale ed esigibile il credito oggetto di causa;
2) Condanna il ricorrente a rifondere in favore dei resistenti le spese di lite che liquida in € 652,75, cadauno, oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, 19 settembre 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
10 11
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2029/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 8:58 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
L'Avv. Daniela Borgese anche in sostituzione dell'avv.
Filippo Strangi per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
L'Avv. Paolo Ceci per Ader, collegato tramite telefono mobile il cui numero è stato indicato in atti;
L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. A. CP_1
Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Borgese si riporta al ricorso, impugna e contesta il dedotto avversario e gli allegati, in particolare quelli di
ADER, ovvero l'intimazione n. 09420219000547438000 del dicembre 2021, in quanto, è stata notificata ad un familiare senza prova della Racc. A/R informativa ed in ogni caso riguarda solo due degli avvisi impugnati,
l'intimazione n .09420219002161287000, notificata il
07.03.2022, perchè è stata notificata ad un familiare senza prova della Racc. A/R informativa e riguarda un solo avviso, ed infine, l'intimazione di pagamento n.
09420239007100361000, notificata il 29.08.2023, inerente solo due degli avvisi impugnati è stata pure notificata ad un familiare senza prova della Racc. A/R informativa. Le suddette notifiche risultano irregolari per mancato rispetto degli artt. 60 DPR n. 600 del 1973
e 26 del DPR n. 602/1973, come da giurisprudenza della Cassazione, vedi Ordinanza n. 5522 del 2019.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:15, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi per la
2 lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 13:14 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,22;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2029/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
3 TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dagli Avv. ti Filippo Strangi e Daniela Borgese, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ceci;
resistente
E
Controparte_3
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avvocati A. M. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento;
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13:16 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014955915000, notificatagli dall'Agente della Riscossione in data
28.05.2025, limitatamente agli avvisi di addebito
4 sottesi: n. 39420170003961520000, n.
39201800037613470000 e n. 3920190005128834000, relativi a somme iscritte a ruolo dovute ad , per CP_1
omesso versamento di contributi IVS anni 2016, 2017 e
2018 per un importo complessivo pari ad Euro
12.792,00.
eccepiva la nullità Parte_1
dell'intimazione per omessa notifica delle sottese cartelle e la prescrizione del credito vantato dall , ai CP_1
sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_1 Controparte_2
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio sia che, ADER CP_1
deducendo l'attualità del credito.
Chiedevano, quindi, che la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti
5 prodromici, in quanto, oltre che intempestiva, come dedotto da ADER è infondata, atteso, che, gli stessi risultano notificati come di seguito: n.
39420170003961520000 e n. 39201800037613470000, pervenuti rispettivamente lo 08.01.2018 e 03.01.2019 e n. 09420239007100361000, notificato il 04.02.2020.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione sollevata dal procuratore di parte ricorrente, al presente verbale, di nullità degli atti interruttivi perché notificati a familiari conviventi, senza allegazione della prova del successivo invio della Racc. A/R informativa, ciò, in quanto, in tema di avviso di accertamento e di cartella di pagamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, che, qualora l'atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica, solo nel caso in cui questa sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio finanziario, circostanza, che, non ricalca il caso in questione, atteso che gli atti opposti sono pervenuti a mezzo del servizio postale.
Ciò posto, venendo al merito, il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data in cui i tributi erano dovuti, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo
6 superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della
7 legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L.
n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.”
(Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la CP_4
trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un CP_4
provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953
c.c. non può essere applicato.
8 Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, preso atto che ADER ha dato prova della presenza dei seguenti atti interruttivi:
per gli avvisi di addebito n. 39420170003961520000 e n. 39201800037613470000, notificati rispettivamente l'
8.01.2018 ed il 3.01.2019, l'intimazione di pagamento n. 09420219000547438000 recapitata il 3.12.2021 e
9 l'intimazione n. 09420239007100361000, notificata il
29.08.2023; per l'avviso di addebito n.
09420239007100361000, notificato il 4.02.2020,
l'intimazione di pagamento n, 09420219002161287000, pervenuta il 7.03.2022 e l'intimazione n.
09420239007100361000, notificata il 29.08.2023.
L' eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di ogni fondamento, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione opposta, avvenuta il 28 maggio 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara attuale ed esigibile il credito oggetto di causa;
2) Condanna il ricorrente a rifondere in favore dei resistenti le spese di lite che liquida in € 652,75, cadauno, oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, 19 settembre 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
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