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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2673/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione unica
* * * * * * *
UDIENZA DEL 06/11/2025
CELEBRATA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 127-ter c.p.c.)
Il Giudice, Dott.ssa JO Di SA, visto il decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08/07/2025; verificata la comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti in data
09/07/2025; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
lette le precisazioni delle conclusioni;
si ritira, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in camera di consiglio.
Il Giudice Dott.ssa JO Di SA
1 R.G.N. 2673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione unica
* * * * * * *
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, dott.ssa JO Di SA, dà lettura della seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2673 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), con sede in L'Aquila, Via Beffi n. 5, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Garibaldi n. 67, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
Ricorrente
e
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 06/11/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i presupposti in fatto dedotti in premessa, per i motivi, tutti, indicati in narrativa: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 485 c.c., che il SI. è erede puro e semplice della de cuius SI.ra Controparte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che il SI. nel possesso dei beni ereditari, non procedeva, Controparte_1 nei termini di cui all'art. 485 c.c., all'accettazione con beneficio di inventario della de cuius SI.ra
2 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 476 c.c., che il SI. Parte_2 [...] poneva in essere atti di accettazione tacita dell'eredità della de cuius SI.ra CP_1 Parte_2
per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila di
[...] procedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa della qualità di erede del SI. nei confronti della SI.ra ordinare Controparte_1 Parte_2 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila di procedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa della qualità di erede del SI. nei Controparte_1 confronti della SI.ra ciò in modo tale che gli immobili (nello specifico: Parte_2 unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 120 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 112 mq, rendita Euro 604,25, sita in L'Aquila, Via delle Svolte, piano T-4; ed unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n.
402, sub. n. 17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq, superficie catastale totale 13 mq, sita in L'Aquila, Via delle Svolte, piano T) risultino intestati, anche catastalmente, al SI.
[...]
in virtù della sua qualità di erede nei confronti della SI.ra . CP_1 Parte_2
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva:
- che, in data 31.01.2023, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 79/2023 R.G., l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila, emetteva, in favore del , il Controparte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 32/2023 con cui veniva ingiunto a
[...] di corrispondere al Condominio ricorrente la somma di € 4.307,59, oltre € 450,00 CP_1 per competenze professionali ed € 76,00 per spese, a titolo di oneri condominiali relativi all'unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 1402;
- che tale unità immobiliare, a seguito del decesso di veniva posseduta Parte_2 dall'odierno convenuto, il quale corrispondeva al Condominio ricorrente il minor importo di
€ 550,00;
- che, in data 17.08.2023, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 928/2023 R.G., l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila, emetteva, in favore del , il Controparte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 338/2023, con il quale ingiungeva all'odierno resistente di corrispondere al la somma di € 6.515,94, oltre € 645,50 CP_2 per spese e competenze professionali, a titolo di pagamento degli oneri condominiali della medesima unità immobiliare sopracitata;
- che, in data 29.07.2024, l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila, emetteva, in favore del
, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 488/2024, Controparte_2 con il quale ingiungeva all'odierno resistente di corrispondere al la somma di € CP_2
3 7.314,17, oltre € 695,50 per spese e competenze professionali, a titolo di pagamento degli oneri condominiali della medesima unità immobiliare sopracitata;
- che il resistente non ottemperava al pagamento delle somme ingiunte, pur riconoscendosi erede di formale intestataria dell'unità immobiliare sita nello stabile Parte_2 condominiale facente capo al Condominio ricorrente;
- che la de cuius lasciava quali chiamati all'eredità la madre, Parte_2 [...]
e il fratello, senza lasciare testamento;
Controparte_3 Controparte_1
- che, con certificazione rilasciata dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale
Ordinario di L'Aquila in data 07.10.2019, il Funzionario incaricato attestava che i) eredi legittimi di erano e la Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 quale peraltro, aveva rinunciato all'eredità; ii) l'assenza di eredi con beneficio di inventario e di eredità giacenti;
- che il ricorrente era creditore del resistente per il complessivo importo di € CP_2
21.384,62 relativo agli oneri condominiali dell'unità immobiliare intestata alla de cuius;
- che l'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, nei registri immobiliari, aveva determinato l'impossibilità di intraprendere il procedimento di espropriazione immobiliare in danno di pur essendo lo stesso erede puro e Controparte_1 semplice della de cuius.
Con ordinanza del 19/05/2025, accertata la regolarità della notifica nei confronti di Controparte_1 non costituitosi in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda proposta dalla parte ricorrente appare fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Il ricorrente ha anzitutto dimostrato di essere creditore dell'odierno resistente per la complessiva somma di € 21.384,62, in virtù dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sub. docc. 1, 4 e 9 indice di parte ricorrente. Come si evince dalla documentazione in atti, gli importi ingiunti derivano dagli oneri condominiali relativi alle unità immobiliari distinte al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, nonché
Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq (cfr. doc. 15 indice di parte ricorrente), formalmente intestate a (cfr. doc. 12 indice di Parte_2 parte ricorrente), deceduta in L'Aquila in data 23/04/2017. Di qui, tanto la legittimazione attiva, quanto l'interesse ad agire del ricorrente ai fini dell'accertamento, in capo al resistente
[...]
della qualità di erede di CP_1 Parte_2
4 Ciò posto, giova rilevare che il ricorrente pone, a fondamento della domanda, le regole in materia di successione legittima giacché, essendo la de cuius deceduta senza lasciare testamento, la sua eredità si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi, ossia della madre Controparte_3
e del fratello (artt. 565, 571 c.c.). Controparte_1
L'accoglimento della domanda, dunque, presuppone l'accertamento del titolo a succedere in capo a che, nel caso di successione legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela Controparte_1 con e che va necessariamente provato dal ricorrente. Parte_2
Sul punto, la qualità di erede in capo a si evince dalla dichiarazione sostitutiva di Controparte_1 atto di notorietà sub. doc. 13 indice di parte ricorrente, corredata dalla certificazione rilasciata dalla
Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di L'Aquila in data 07.10.2019 sub. doc. 14 indice di parte ricorrente, documentazione che può ritenersi sufficiente a fini probatori alla luce della mancata costituzione in giudizio di parte resistente: la stessa, infatti, risulta non contestata.
Passando all'esame della domanda, si osserva che l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può desumersi anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare. Di talché, se sono inidonei a tale scopo gli atti di cessione dei beni del defunto, lo stesso deve dirsi degli atti di gestione del relativo patrimonio. Ciò in quanto si tratta di condotte che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente all'atto di apertura della successione, e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario, che il chiamato all'eredità non avrebbe il diritto di effettuare se non nel caso di accettazione della qualità di erede.
Nel caso di specie, l'accettazione tacita da parte del resistente dell'eredità di Parte_2 si evince: i) dalla dichiarazione rilasciata dal resistente al sub. doc. 10 indice Parte_1 di parte ricorrente, nella quale lo stesso di qualifica erede della de cuius; ii) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sub. doc. 13 indice di parte ricorrente;
iii) dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di L'Aquila sub. doc. 14 indice di parte ricorrente, dalla quale emerge la rinuncia all'eredità della de cuius da parte di , madre della stessa nonché Controparte_3 chiamata all'eredità; iv) dalla partecipazione del resistente alle assemblee condominiali del
(cfr. doc. 15 indice di parte resistente;
sul punto, v. Trib. Napoli, ord. n. Parte_1
11908/2020, secondo cui la partecipazione all'assemblea di una comunione ereditaria spetta solo a chi si professa erede, in quanto trattasi di un comportamento che va oltre la mera gestione conservativa del bene caduto in successione); v) dalla mancata costituzione in giudizio (cfr. Cass., n.
5 13384/2007 secondo cui l'accettazione tacita di eredità ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a giudizi di merito concernenti i beni del de cuius).
Alla luce della documentazione allegata, dunque, appare dimostrata l'accettazione tacita da parte del resistente dell'eredità della germana Il resistente, inoltre, Controparte_1 Parte_2 non risulta aver redatto l'inventario ex art. 485 c.c. dei beni della de cuius (cfr. doc. 14 indice di parte ricorrente), pur essendo nel possesso degli stessi, come si desume dalla partecipazione alle assemblee condominiali relative a immobili ricadenti nell'eredità (cfr. docc. 12 e 15 indice di parte ricorrente); sicché lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice di e, per Parte_2
l'effetto, proprietario delle unità immobiliari distinte al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio
75, part. n. 402, sub. n. 8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, nonché Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq, formalmente intestate a
(cfr. doc. 12 indice di parte ricorrente), deceduta in L'Aquila in data Parte_2
23/04/2017.
In accoglimento della domanda attorea, deve essere, pertanto, dichiarata, in capo a Controparte_1 la qualità di erede puro e semplice della de cuius per accettazione tacita Parte_2 dell'eredità e omessa redazione dell'inventario di cui agli artt. 484 ss. c.c., con conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila di procedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza dichiarativa della qualità di erede del SI. nei Controparte_1 confronti della SI.ra Parte_2
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 30.05.2016, n. 11179). Considerato che , sebbene Controparte_1 non costituito, ha evidentemente dato causa alla instaurazione del presente giudizio, meramente strumentale rispetto alla procedura esecutiva instaurata dal creditore odierno ricorrente, rimasta infruttuosa (cfr. docc. 7 e 8 indice di parte ricorrente), le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore indeterminabile, complessità bassa, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi in ragione della particolare semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta al N.R.G. 2673/2024, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
6 1) dichiara erede puro e semplice di per accettazione tacita Controparte_1 Parte_2 dell'eredità della de cuius, costituita, tra l'altro, dalla proprietà dei beni immobili di seguito indicati:
- unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 1402, sub. n.
8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 120 mq, rendita
Euro 604,25, sita in L'Aquila, Via Beffi n. 3, piano T-4;
- unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 1402, sub. n.
17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq, superficie catastale totale 13 mq, sita in
L'Aquila, Via Beffi n. 3, piano T;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 c.c.;
4) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, e oltre spese di notifica e di contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
L'Aquila, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa JO Di SA
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione unica
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UDIENZA DEL 06/11/2025
CELEBRATA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 127-ter c.p.c.)
Il Giudice, Dott.ssa JO Di SA, visto il decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08/07/2025; verificata la comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti in data
09/07/2025; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
lette le precisazioni delle conclusioni;
si ritira, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in camera di consiglio.
Il Giudice Dott.ssa JO Di SA
1 R.G.N. 2673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione unica
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All'esito della camera di consiglio, il Giudice, dott.ssa JO Di SA, dà lettura della seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2673 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), con sede in L'Aquila, Via Beffi n. 5, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Garibaldi n. 67, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
Ricorrente
e
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 06/11/2025.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i presupposti in fatto dedotti in premessa, per i motivi, tutti, indicati in narrativa: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 485 c.c., che il SI. è erede puro e semplice della de cuius SI.ra Controparte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che il SI. nel possesso dei beni ereditari, non procedeva, Controparte_1 nei termini di cui all'art. 485 c.c., all'accettazione con beneficio di inventario della de cuius SI.ra
2 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 476 c.c., che il SI. Parte_2 [...] poneva in essere atti di accettazione tacita dell'eredità della de cuius SI.ra CP_1 Parte_2
per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila di
[...] procedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa della qualità di erede del SI. nei confronti della SI.ra ordinare Controparte_1 Parte_2 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila di procedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa della qualità di erede del SI. nei Controparte_1 confronti della SI.ra ciò in modo tale che gli immobili (nello specifico: Parte_2 unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 120 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 112 mq, rendita Euro 604,25, sita in L'Aquila, Via delle Svolte, piano T-4; ed unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n.
402, sub. n. 17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq, superficie catastale totale 13 mq, sita in L'Aquila, Via delle Svolte, piano T) risultino intestati, anche catastalmente, al SI.
[...]
in virtù della sua qualità di erede nei confronti della SI.ra . CP_1 Parte_2
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva:
- che, in data 31.01.2023, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 79/2023 R.G., l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila, emetteva, in favore del , il Controparte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 32/2023 con cui veniva ingiunto a
[...] di corrispondere al Condominio ricorrente la somma di € 4.307,59, oltre € 450,00 CP_1 per competenze professionali ed € 76,00 per spese, a titolo di oneri condominiali relativi all'unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 1402;
- che tale unità immobiliare, a seguito del decesso di veniva posseduta Parte_2 dall'odierno convenuto, il quale corrispondeva al Condominio ricorrente il minor importo di
€ 550,00;
- che, in data 17.08.2023, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 928/2023 R.G., l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila, emetteva, in favore del , il Controparte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 338/2023, con il quale ingiungeva all'odierno resistente di corrispondere al la somma di € 6.515,94, oltre € 645,50 CP_2 per spese e competenze professionali, a titolo di pagamento degli oneri condominiali della medesima unità immobiliare sopracitata;
- che, in data 29.07.2024, l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila, emetteva, in favore del
, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 488/2024, Controparte_2 con il quale ingiungeva all'odierno resistente di corrispondere al la somma di € CP_2
3 7.314,17, oltre € 695,50 per spese e competenze professionali, a titolo di pagamento degli oneri condominiali della medesima unità immobiliare sopracitata;
- che il resistente non ottemperava al pagamento delle somme ingiunte, pur riconoscendosi erede di formale intestataria dell'unità immobiliare sita nello stabile Parte_2 condominiale facente capo al Condominio ricorrente;
- che la de cuius lasciava quali chiamati all'eredità la madre, Parte_2 [...]
e il fratello, senza lasciare testamento;
Controparte_3 Controparte_1
- che, con certificazione rilasciata dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale
Ordinario di L'Aquila in data 07.10.2019, il Funzionario incaricato attestava che i) eredi legittimi di erano e la Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 quale peraltro, aveva rinunciato all'eredità; ii) l'assenza di eredi con beneficio di inventario e di eredità giacenti;
- che il ricorrente era creditore del resistente per il complessivo importo di € CP_2
21.384,62 relativo agli oneri condominiali dell'unità immobiliare intestata alla de cuius;
- che l'omessa trascrizione dell'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, nei registri immobiliari, aveva determinato l'impossibilità di intraprendere il procedimento di espropriazione immobiliare in danno di pur essendo lo stesso erede puro e Controparte_1 semplice della de cuius.
Con ordinanza del 19/05/2025, accertata la regolarità della notifica nei confronti di Controparte_1 non costituitosi in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda proposta dalla parte ricorrente appare fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Il ricorrente ha anzitutto dimostrato di essere creditore dell'odierno resistente per la complessiva somma di € 21.384,62, in virtù dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sub. docc. 1, 4 e 9 indice di parte ricorrente. Come si evince dalla documentazione in atti, gli importi ingiunti derivano dagli oneri condominiali relativi alle unità immobiliari distinte al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, nonché
Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq (cfr. doc. 15 indice di parte ricorrente), formalmente intestate a (cfr. doc. 12 indice di Parte_2 parte ricorrente), deceduta in L'Aquila in data 23/04/2017. Di qui, tanto la legittimazione attiva, quanto l'interesse ad agire del ricorrente ai fini dell'accertamento, in capo al resistente
[...]
della qualità di erede di CP_1 Parte_2
4 Ciò posto, giova rilevare che il ricorrente pone, a fondamento della domanda, le regole in materia di successione legittima giacché, essendo la de cuius deceduta senza lasciare testamento, la sua eredità si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi, ossia della madre Controparte_3
e del fratello (artt. 565, 571 c.c.). Controparte_1
L'accoglimento della domanda, dunque, presuppone l'accertamento del titolo a succedere in capo a che, nel caso di successione legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela Controparte_1 con e che va necessariamente provato dal ricorrente. Parte_2
Sul punto, la qualità di erede in capo a si evince dalla dichiarazione sostitutiva di Controparte_1 atto di notorietà sub. doc. 13 indice di parte ricorrente, corredata dalla certificazione rilasciata dalla
Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di L'Aquila in data 07.10.2019 sub. doc. 14 indice di parte ricorrente, documentazione che può ritenersi sufficiente a fini probatori alla luce della mancata costituzione in giudizio di parte resistente: la stessa, infatti, risulta non contestata.
Passando all'esame della domanda, si osserva che l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può desumersi anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare. Di talché, se sono inidonei a tale scopo gli atti di cessione dei beni del defunto, lo stesso deve dirsi degli atti di gestione del relativo patrimonio. Ciò in quanto si tratta di condotte che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente all'atto di apertura della successione, e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario, che il chiamato all'eredità non avrebbe il diritto di effettuare se non nel caso di accettazione della qualità di erede.
Nel caso di specie, l'accettazione tacita da parte del resistente dell'eredità di Parte_2 si evince: i) dalla dichiarazione rilasciata dal resistente al sub. doc. 10 indice Parte_1 di parte ricorrente, nella quale lo stesso di qualifica erede della de cuius; ii) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sub. doc. 13 indice di parte ricorrente;
iii) dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di L'Aquila sub. doc. 14 indice di parte ricorrente, dalla quale emerge la rinuncia all'eredità della de cuius da parte di , madre della stessa nonché Controparte_3 chiamata all'eredità; iv) dalla partecipazione del resistente alle assemblee condominiali del
(cfr. doc. 15 indice di parte resistente;
sul punto, v. Trib. Napoli, ord. n. Parte_1
11908/2020, secondo cui la partecipazione all'assemblea di una comunione ereditaria spetta solo a chi si professa erede, in quanto trattasi di un comportamento che va oltre la mera gestione conservativa del bene caduto in successione); v) dalla mancata costituzione in giudizio (cfr. Cass., n.
5 13384/2007 secondo cui l'accettazione tacita di eredità ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a giudizi di merito concernenti i beni del de cuius).
Alla luce della documentazione allegata, dunque, appare dimostrata l'accettazione tacita da parte del resistente dell'eredità della germana Il resistente, inoltre, Controparte_1 Parte_2 non risulta aver redatto l'inventario ex art. 485 c.c. dei beni della de cuius (cfr. doc. 14 indice di parte ricorrente), pur essendo nel possesso degli stessi, come si desume dalla partecipazione alle assemblee condominiali relative a immobili ricadenti nell'eredità (cfr. docc. 12 e 15 indice di parte ricorrente); sicché lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice di e, per Parte_2
l'effetto, proprietario delle unità immobiliari distinte al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio
75, part. n. 402, sub. n. 8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, nonché Foglio 75, part. n. 402, sub. n. 17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq, formalmente intestate a
(cfr. doc. 12 indice di parte ricorrente), deceduta in L'Aquila in data Parte_2
23/04/2017.
In accoglimento della domanda attorea, deve essere, pertanto, dichiarata, in capo a Controparte_1 la qualità di erede puro e semplice della de cuius per accettazione tacita Parte_2 dell'eredità e omessa redazione dell'inventario di cui agli artt. 484 ss. c.c., con conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila di procedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza dichiarativa della qualità di erede del SI. nei Controparte_1 confronti della SI.ra Parte_2
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 30.05.2016, n. 11179). Considerato che , sebbene Controparte_1 non costituito, ha evidentemente dato causa alla instaurazione del presente giudizio, meramente strumentale rispetto alla procedura esecutiva instaurata dal creditore odierno ricorrente, rimasta infruttuosa (cfr. docc. 7 e 8 indice di parte ricorrente), le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore indeterminabile, complessità bassa, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi in ragione della particolare semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta al N.R.G. 2673/2024, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
6 1) dichiara erede puro e semplice di per accettazione tacita Controparte_1 Parte_2 dell'eredità della de cuius, costituita, tra l'altro, dalla proprietà dei beni immobili di seguito indicati:
- unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 1402, sub. n.
8, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale 120 mq, rendita
Euro 604,25, sita in L'Aquila, Via Beffi n. 3, piano T-4;
- unità immobiliare distinta al N.C.E.U del Comune di L'Aquila al Foglio 75, part. n. 1402, sub. n.
17, zona cens. 2, cat. C/6, classe 15, consistenza 12 mq, superficie catastale totale 13 mq, sita in
L'Aquila, Via Beffi n. 3, piano T;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 c.c.;
4) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, e oltre spese di notifica e di contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
L'Aquila, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa JO Di SA
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