Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 1
Per aversi reato consumato di acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73, comma 1, Testo Unico 309/90 non basta l'accordo verbale tra le parti, ma è necessaria l'effettiva "traditio" della sostanza dal venditore all'acquirente o fra persone di rispettiva fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1998, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica dott. Fazzioli Edoardo Presidente del 1/06/98
dott. Marchese Antonio Consigliere SENTENZA
dott. Vancheri Angelo " N.678
dott. De Pascalis Dario " REGISTRO GENERALE
dott. Dubolino Pietro " N.13396/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) MA ME, nato a [...] il [...];
2) US AR, nato a [...] il [...];
3) TI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza di camera di consiglio della Corte di Appello di Milano in data 16 dicembre 1997. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vincenzo Galgano il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi del MA e dello US e l'annullamento della sentenza per quanto concerne lo TI, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto;
OSSERVA
La sentenza impugnata risulta essere stata pronunciata in sede di appello avverso la sentenza ex art. 442 c.p.p. del Tribunale di Milano del 25 ottobre 1996 che, con la dovuta riduzione di pena per la scelta del rito, aveva condannato:
1) il MA alla pena di mesi 8 di reclusione e L. 100.000 di multa il delitto ex art. 496 c.p. (false dichiarazioni di identità) essendosi egli qualificato, il 15 novembre 1996 all'atto del suo arresto per flagranza in più gravi fatti di concorso in importazione di stupefacenti e di associazione finalizzata a tale scopo (reati questi dai quali il MA veniva peraltro assolto dal GIP), come rispondente al nome di WA EL come attestato dal falso passaporto in suo possesso;
2) lo US alla pena di anni 11 di reclusione e L. 200 milioni di multa per il reato ex artt. 110 c.p. e 73 co. 1 DPR 309/90 contestatogli come commesso in Cologno Monzese ed in Milano il 15/11/1995 con riferimento alla importazione e detenzione di una partita di eroina del peso lordo di kg. 16,208;
3) lo TI alla pena di anni 8 di reclusione e L. 100 milioni di multa per il delitto p. e p. dall'art. 73 co. 1^ DPR 309/90 contestatogli come commesso in Cologno Monzese il medesimo 15/11/95 con riferimento alla detenzione di kg. 1 lordi, di eroina;
La detta sentenza del GIP (e quindi anche quella successiva attinente l'appello su di essa) risulta inserita in un ben più ampio contesto processuale scaturito dalle prolungate indagini condotte dalla Guardia di Finanza in merito agli odierni imputati e a numerosi altri soggetti, in parte cittadini italiani e in parte cittadini stranieri, implicati in svariati episodi di importazione, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di eroina, nonché di compartecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata a tale scopo. In particolare, risulta in atti che degli originari 5 appellanti avverso la detta sentenza del GIP (i restanti 2 rispondono al nome di AS RT e VI ZI), 3 di essi (e precisamente il CA, l'VI e lo US odierno ricorrente) hanno rinunciato ex art.589 c.p.p. a tutti i motivi di gravame eccezione fatta per quello attinente la quantificazione della pena, di guisa che i detti motivi rinunciati sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.
Risulta altresì che i 3 predetti appellanti ed il P.G., nella medesima circostanza (e cioè in apertura della udienza di appello), concordavano ex art. 599 co. 41 c.p.p. sull'ammontare della pena da irrogare, pena questa che veniva quindi fatta propria dalla Corte di merito, la quale accoglieva altresì: A) il gravame del P.G. con riferimento alla responsabilità del MA anche per il reato ex artt. 110 c.p. e 73 co. 1^ DPR 309/90 con riferimento al trasporto ed alla detenzione dei kg. 16,208, lordi, di eroina sequestrata il 15/11/95 e, con le concesse attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante del numero di persone e con l'aumento di pena per la continuazione relativa al reato ex art. 496 c.p., lo condannava alla pena, così ridotta di 1/3 per la scelta del rito, di anni 8 e mesi 2 di reclusione e L. 50 milioni di multa;
B) il gravame dello TI con riferimento al motivo subordinato attinente la quantificazione della pena che veniva ridotta ad anni 6 e mesi 4 di reclusione e L. 40 milioni di multa, respingendo i restanti motivi attinenti, in via gradata, le richieste di assoluzione quanto meno ex art. 530 cpv. c.p.p. e la qualificazione del fatto come reato tentato anzicché consumato.
Avverso detta sentenza di appello gli odierni ricorrenti hanno presentato i motivi di seguito esposti.
La difesa del MA ha lamentato in primo luogo il mancato esame da parte della Corte della eccezione di irritualità della impugnazione del Procuratore Generale per mancata notifica della stessa, da essa sollevata in udienza ed ha chiesto di conseguenza l'annullamento della impugnata sentenza per violazione degli artt. 584 e 595 c.p.p. in forza dei quali la Corte territoriale, previo stralcio della posizione del MA, avrebbe dovuto rimettere i relativi atti alla cancelleria del GIP affinché questa notificasse a costui la detta impugnazione.
In secondo luogo ha denunciato una asserita manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del proprio assistito.
La difesa dello US (e cioè di uno dei tre originari appellanti che avevano rinunciato a tutti i restanti motivi di gravarne eccezion fatta per quanto concerneva l'ammontare della pena che aveva poi concordato con il P.G.) ha lamentato un vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per asserita illogicità manifesta risultante dal provvedimento impugnato, nonché una violazione dell'art. 129 c.p.p. Con dichiarazione pervenuta in busta chiusa il 4/4/98, tramite la Corte di Appello di Milano cui era stata spedita dal mittente risulta che persona qualificatasi per OS US (senza peraltro alcuna autenticazione della relativa firma) ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso chiedendo che la impugnata sentenza venisse dichiarata definitiva al più presto, onde poter poi godere del beneficio ex art. 54 Ord. Pen.
I due difensori dello TI hanno invece insistito sugli originari motivi di appello disattesi dalla impugnata sentenza ed hanno lamentato:
A) che questa non avesse tenuto nel debito conto che il proprio assistito era stato imputato, come da rubrica, unicamente di detenzione del chilogrammo di eroina che, secondo la sentenza, gli sarebbe stato consegnato dal mar.llo della finanza che, sequestrata l'intera partita di poco più di 16 kg. di stupefacente che era stato appena recapitato nella officina meccanica di tale AS RT, ne aveva poi prelevato il detto quantitativo per recapitarlo ad una persona (identificata poi nello TI) che, sulla base delle precedenti intercettazioni telefoniche, sapeva che la sarebbe andata a prelevare per conto di un altro originario coimputato, tale KO AL alias NC. Secondo il ricorrente tale consegna, però. non sarebbe mai avvenuta sia perché la detta droga era già stata comunque fatta oggetto di sequestro da parte del predetto ufficiale di P.G. che aveva poi operato quale agente provocatore, sia perché non vi era stata neppure la stessa materialità della tradicio della droga allo TI il quale era stato tratto in arresto appena mostratosi pronto a ricevere la busta bianca che gli veniva offerta e che, secondo quanto da lui, sempre affermato, riteneva contenesse non della droga, ma del denaro che un anonimo amico gli aveva detto di andare a prendere per suo conto in quel di Milano. Ne conseguiva, secondo il ricorrente, che il proprio assistito non aveva mai avuto la contestata detenzione della droga e che, non essendogli mai stato contestato alcun concorso con i restanti imputati, la stessa non avrebbe potuto essergli addebitata neppure a tale titolo, tanto più che, sempre come da contestazione, la asserita detenzione non poteva essere considerata fungibile con le attività di importazione, trasporto, acquisto od altro poste in essere da tali altri imputati e di ciò era ulteriore prova indiretta il fatto che ad esso non fosse stata contestata neppure la partecipazione alla associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Egli, in altre parole, era quello che aveva sempre detto di essere, e cioè una persona che, richiesta da un amico di andare a prendere del denaro per suo conto, si era recato all'appuntamento e, ancor prima di ricevere materialmente alcunché, era stata arrestata. B) In subordine e per il caso in cui si fosse superato tale vizio iniziale di motivazione con riferimento al fatto reato così come contestato, proseguivano i difensori ricorrenti, lo TI avrebbe potuto tutto al più essere ritenuto responsabile di tentativo di detenzione del suddetto quantitativo di droga e mai comunque del relativo reato consumato, e ciò per le medesime ragioni sopra esposte;
ragioni queste rispetto alle quali la motivazione della impugnata sentenza che le aveva disattese, sarebbe stata in parte carente ed in parte contraddittoria, visto che non era riuscità neppure a dirimere alternativa da essa stessa posta, in ordine al fatto se egli si era recato all'appuntamento per acquistare e quindi detenere la droga per proprio conto o per conto di una terza persona;
C) in via ancor più gradata infine, i ricorrenti hanno denunciato un vizio totale di motivazione della impugnata sentenza là dove, per rigettare la richiesta concessione delle attenuanti generiche, si era riportata al modesto precedente specifico dello TI ed 31 suo atteggiamento non collaborativo.
Tanto premesso, si rileva che il ricorso dello US va dichiarato inammissibile e ciò non per rinuncia sulla base della dichiarazione pervenuta per posta in data 4/4/98, non risultando provato che la missiva contenente tale dichiarazione provenisse effettivamente dai detto imputato, ma per la pregressa rinuncia ex art. 589 c.p.p. ai motivi di appello sulla responsabilità, motivi questi che sono stati poi riproposti in questa sede allorquando si è lamentata la carenza della motivazione quanto a responsabilità.
Con riferimento poi al primo motivo di gravame della difesa del MA si osserva che non sussiste nel caso di specie la asserita violazione degli artt. 584 e 595 c.p.p. Effettivamente a tale imputato non venne effettuata la notifica dell'appello presentato dal P.G. nei suoi confronti (notifica questa tentata con esito negativo presso la casa circondariale dalla quale peraltro egli era uscito a seguito di ordine di immediata scarcerazione contenuto nello stesso dispositivo della sentenza del GIP che lo aveva assolto da ambedue le imputazioni in materia di stupefacenti, e non rinnovata poi ai sensi dell'art. 161 c.p.p. una volta appurato che, all'atto della scarcerazione, il detto imputato non aveva eletto il proprio domicilio indicandosi come persona senza fissa dimora).
Tale imputato non risulta neppure aver presentato appello per proprio conto e, in sede di conclusioni del giudizio di appello, ha chiesto la conferma della impugnata sentenza come da conclusioni finali. Della esistenza dell'appello del P.M. nei suoi confronti egli venne peraltro comunque a conoscenza allorquando in data 419197 al suo difensore di fiducia venne notificato, ai sensi del predetto art. 161 C.P.P., il decreto di citazione per l'udienza di appello del 16/12/97
là dove era indicata la sua posizione come quella di imputato su appello del P.G.
Nella impugnata sentenza non vi è in effetti alcun accenno in ordine alla eccezione sollevata preliminarmente dal difensore del MA con riferimento agli effetti di tale mancata notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, eccezione questa che peraltro non risulta essere stata ribadita in sede di conclusioni finali. Tanto premesso, rileva questa Corte che, come già ripetutamente affermato, la mancata notifica ex art. 584 c.p.p. non costituisce causa ne' di inammissibilità ne' di nullità della impugnazione e ciò in quanto l'inosservanza della detta norma non da luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dall'impugnazione non essendo ricompresa fra le cause di inammissibilità di cui all'art. 591 c.p.p.. Parimenti risulta già affermato da questa Corte di legittimità che il giudice del gravame che accerti una tale carenza di notifica all'imputato dell'appello del P.M. è però tenuto a trasmettere gli attì alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni, ma solo qualora non gli risulti aliunde che la parte, alla quale sarebbe spettata la notificazione, abbia avuto comunque conoscenza dell'atto di impugnazione (cfr. Sez.
4 - sent. 0 7173 del 18/7/96). Tanto premesso in linea generale, deve rilevarsi che nel caso specifico il MA risulta essere stato comunque portato a conoscenza dell'appello proposto nei suoi confronti dal P.M. allorquando, in data 419197, ricevette in tale veste, sia pure ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (formalità questa risultata necessaria a seguito del suo comportamento allorquando, scarcerato a seguito della sentenza del GIP non ancora definitiva, non effettuò la dichiarazione di domicilio prescritta come obbligatoria dal co. 3^ del detto art. 161 c.p.p.) la notifica del decreto di citazione per la udienza di appello del 16/12/97.
Ne consegue che, non avendo il MA proposto appello per proprio conto avverso la sentenza del G.I.P. ed essendo la notifica ex art.584 c.p.p. finalizzata a consentire alla parte non appellante di proporre appello incidentale nei termini di cui all'art. 595 c.p.p. il cui dies a quo decorre appunto dalla data di tale presa di conoscenza della esistenza dell'appello principale, tale termine risulta iniziato nel caso di specie in data 4/9/97 con la avvenuta notifica del decreto citazione per l'udienza di appello. Alla data di tale udienza, allorquando venne sollevata per la prima volta la questione procedurale in esame, erano abbondantemente decorsi i 15 giorni previsti dal citato art. 595 c.p.p. senza che il MA avesse presentato alcun appello incidentale, di guisa che la eccezione stessa era inammissibile per carenza di interesse essendo egli comunque decaduto da qualsiasi possibilità di proporre il detto appello incidentale. La detta eccezione formulata nelle condizioni e nei tempi di cui sopra costituiva, quindi, null'altro che una sostanziale richiesta di rinvio del processo a nuovo ruolo senza che ne sussistessero i presupposti legittimanti e la mancata insistenza sulla stessa in sede di conclusioni finali bene è stata interpretata dal giudice a quo come acquiescenza al mancato accoglimento del rinvio medesimo che non necessitava pertanto di alcuna motivazione. Quanto al secondo motivo di gravame con il quale si è contestata in modo generico una manifesta illogicità della motivazione quanto a responsabilità, senza neppure specificare da cosa tale illogicità risulterebbe dedotta, si osserva che dalla lettura dell'impugnato provvedimento emerge chiaramente che il MA giunse a Milano (rectius al casello autostradale di Agrate) nella tarda mattinata del 15/11/95 a bordo dell'auto di scorta a quella che, condotta da altri coimputati, trasportava i 16 chilogrammi di eroina che poco dopo sarebbero stati sequestrati allorquando, giunti tutti i coimputati presso la officina di AS RT, si stava per procedere al trasferimento della detta droga su altra autovettura (OPEL Omega) con la quale la stessa, detratto il chilogrammo che sarebbe stato di lì a poco consegnato allo TI, avrebbe dovuto proseguire poi per la zona di Bari Foggia. Risulta parimenti pacifico che il MA, per entrare in Italia nella detta mattinata del 15/11/95 si avvalse di un passaporto falso attestante generalità diverse da quelle autentiche. Risulta altresì che sulla detta auto di scorta egli giunse in compagnia di tale VI ZI che le precedenti intercettazioni telefoniche ed i pregressi appostamenti avevano evidenziato essere il soggetto in contatto con i fornitori stranieri delle ingenti partite di droga importate in Italia e quivi poi spacciate dalla associazione criminosa costituita a tal fine. Dall'insieme di tali risultanze ritenute altamente indizianti e nella assenza di indizi di segno opposto che non risultano essere stati indicati dal ricorrente neppure nell'odierno ricorso, risulta poi che il giudice a quo ebbe a trarre il proprio convincimento di una corresponsabilità di tale imputato nella importazione della detta partita di 16 chilogrammi del 15/11/95. A tale convincimento la Corte di Appello di Milano risulta essere pervenuta secondo un ragionamento logico sia sul piano fattuale che giuridico, avendo evidenziato in primo luogo che anche le imprese criminali adottanò, secondo la comune esperienza, i criteri della economicità e della praticità, di guisa che la presenza del MA a fianco dell'VI sull'auto di scorta a quella che trasportava l'eroina non poteva essere considerata insignificante o casuale ma doveva essere ritenuta invece rafforzativa dell'apparato di sicurezza della squadra adibita al trasporto stesso e della persona dell'VI in particolare. Nè era pensabile __che egli, in tale frangente e con i rischi che i complici sapevano di correre data l'illiceità del trasporto che stavano effettuando, non fosse stato posto a conoscenza della finalità e della ragione del viaggio, il che trovava conferma oltre che nella logica anche e specialmente nel fatto che egli avesse ritenuto opportuno munirsi di falso passaporto per effettuare il viaggio stesso, cosi predisponendosi a far perdere le proprie tracce se qualche cosa fosse andato storto e se ciò fosse stato appena appena possibile.
A fronte di tali considerazioni, che si ripete sono esenti da vizi logici e giuridici, il ricorrente non ha saputo fornire valide controprospettazioni ancorate a specifiche risultanze processuali, limitandosi ad affermarne la manifesta illogicità. Anche poi se tali controprospettazioni fossero state formulate in ricorso, è appena il caso di ricordare che si tratterebbe, di censure nel merito della decisione, come tali inammissibili in questa sede salvo che nei casi in cui la motivazione del provvedimento impugnato risultasse effettivamente carente o contraddittoria e come tale intrinsecamente viziata, il che, come già detto, non è nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del rirso presentato nell'interesse del Cemen. A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto concerne quello presentato nell'interesse dello TI.
Al riguardo va esclusa la asserita totale estraneità del detto imputato al fatto ascrittogli per ignoranza da parte sua di quanto andava a ritirare, posto che la motivazione della Corte territoriale al riguardo appare corretta ed adeguata là dove evidenzia: A) la intrinseca assurdità dell'assunto difensivo secondo cui il detto imputato sarebbe stato inviato a prelevare un chilo di eroina, come tale merce di valore e nel contempo da nascondere a possibili attenzioni di agenti di polizia a causa dei rischi connessi alla sua illecita detenzione, senza essere preavvertito o comunque senza essere informato della natura della merce che doveva ritirare;
B) la sua piena ed immediata accettazione del linguaggio criptico adoperato dall'agente di p.g. che si recò all'appuntamento preso per la detta consegna;
linguaggio questo che sarebbe risultato invece del tutto incomprensibile per lo TI qualora egli fosse stato veramente convinto di dover ricevere una busta di soldi da consegnare poi al terzo mandante;
C) la illogicità rispetto all'assunto difensivo (ritiro di una busta che avrebbe dovuto contenere 10 milioni di lire) della effettuata perquisizione dell'agente volta ad individuare se questi fosse armato, e compatibilità invece della stessa condotta con la consapevolezza che quanto egli sarebbe andato di lì a poco a fare era particolarmente rischioso per le suddette ragioni, e conseguente necessità di appurare che l'interlocutore non fosse un agente di polizia come tale abitualmente armato;
D) la presa visione senza alcuno stupore della busta di cellophane bianca nella quale era contenuta l'eroina che si apprestava a ritirare al momento dell'intervento anche dei restanti agenti appostati nei pressi;
F) il voluto silenzio, una volta fermato, circa il nominativo della persona che lo avrebbe inviato al effettuare il detto ritiro;
circostanza questa che, logica se riferita alla reale situazione di un coinvolgimento anche suo nell'acquisizione della disponibilità della droga, risulta invece del tutto illogica rispetto all'asserito incarico ricevuto, di andare solo a prelevare una busta di denaro. Parimenti immeritevoli di essere condivise sono le censure mosse dal ricorrente (in realtà in modo alquanto ambiguo e confuso che si spiega solo con il fine perseguito di vedere affermata quantomeno la ipotesi del reato tentato anzicché di quello consumato) alla incertezza dimostrata dalla stessa Corte territoriale in sentenza là dove aveva posto senza risolverlo il dilemma se lo TI avesse ricevuto la droga per se o per conto di altri, in quanto dal provvedimento in esame risulta chiaramente che il giudice a quo non ha ritenuto di dover risolvere il detto dilemma in considerazione del fatto che, in entrambe le eventualità, esso imputato avrebbe sempre tenuto comunque una condotta finalizzata all'acquisto della droga in questione (reato questo contestatogli al momento del suo arresto come evidenziato in sentenza) e ciò sia che lo avesse fatto nel proprio esclusivo interesse e con il concorso del terzo che lo aveva posto in contatto con i fornitori da questi conosciuti (vedi intercettazioni telefoniche), sia che lo avesse fatto per conto e nell'interesse di tale terzo che avrebbe acquistato per se ma pur sempre con il suo necessario concorso.
Ma è proprio in forza di tale ritenuta non contraddittorietà della motivazione con riferimento a tali due ipotesi prospettate e non risolte dal giudicante di merito, che si deve necessariamente ricollegare (e qui si condivide l'assunto del ricorrente) la illogicità della conclusione favorevole alla sussistenza nel caso in esame del reato consumato di acquisto di droga.
In realtà tale illogicità va fatta risalire a monte là dove, a fronte di una contestazione di detenzione del chilo di eroina (vedi rubrica) che intanto avrebbe potuto reggere come reato consumato in quanto fosse risultato pacifico. sulla base degli atti (ed in particolare del verbale redatto dall'agente di p.g. che effettuò la operazione di consegna simulata) che, al momento dell'intervento dei restanti agenti la traditio della droga fosse già avvenuta e che quindi lo TI, sia pure per breve tempo, la avesse comunque detenuta, diviene più discutibile nel momento in cui, invece, tale particolare non risulta chiaramente deducibile dal detto atto che, sul punto, contiene anzi delle prospettazioni fra loro contraddittorie, là dove temporizza tale intervento dei restanti agenti nell'attimo in cui lo TI "si apprestava", a ritirare la busta con la droga dalla macchina in cui la stessa si trovava e dove egli la aveva comunque già vista e, subito dopo, temporizza il medesimo intervento nel momento in cui tale presa di possesso era già stata "effettuata."
Correttamente quindi sia il primo che il secondo giudice hanno ritenuto che, in realtà, la condotta posta in essere dallo TI fosse qualificabile come finalizzata all'acquisto o al concorso nello stesso (ipotesi questa contestagli ab initio e poi rubricata come detenzione, e sulla quale egli aveva avuto comunque modo di difendersi così come aveva fatto in concreto) e che tale attività fosse fungibile con quella della detenzione di cui alla rubrica. Là dove peraltro questa Corte di legittimità non concorda con il giudice a quo è quando questi, per affermare la sussistenza del reato consumato e quindi dell'acquisto di droga perfezionato, ha ritenuto di aderire a quel pur sussistente indirizzo giurisprudenziale di questa medesima Corte che si rifà ai principi meramente civilistici del negozio di compravendita, per individuare il momento dell'avvenuto perfezionamento del contratto con quello del relativo accordo fra le parti, posto che, come è noto, il contratto di compravendita dei beni mobili si perfeziona con l'incontro delle volontà del venditore dell'acquirente, qualificando poi la successiva consegna come uno dei meri effetti obbligatori del negozio medesimo.
Così argomentando, infatti, le conclusioni della Corte territoriale in ordine alla corresponsabilità anche dello TI nel reato consumato risulterebbero esenti da vizio logico, posto che, una volta accertato che egli ben sapeva che stava andando a ritirare della eroina della quale erano già state concordate le clausole contrattuali di acquisto (ed al riguardo vedi quanto sopra esposto), diveniva automaticamente concorrente nel detto reato consumato, sia poi che vi fosse interessato quale acquirente diretto sia che si adoperasse comunque per collaborare con l'effettivo acquirente. Questa Corte non ritiene peraltro di concordare con il succitato indirizzo giurisprudenziale attinente la individuazione del momento consumativo del reato di acquisto di stupefacenti con quello dell'accordo verbale, ritenendo invece che, contrariamente a quanto effettivamente avviene in sede civilistica, per aversi la succitata ipotesi di reato consumato sia necessaria anche la traditio dello stupefacente dal venditore all'acquirente o fra persone di rispettiva fiducia.
L'indirizzo giurisprudenziale qui contestato non tiene infatti in debito conto, almeno secondo questa Corte, che il diritto civile è finalizzato a definire e regolamentare i rapporti giuridici dallo stesso ritenuti meritevoli di protezione in quanto leciti, tanto che esclude qualsiasi efficacia di tutti quei negozi giuridici che abbiano una causa illecita o che siano stati stipulati in frode alla legge o per motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (vedi il combinato disposto degli artt. 1418 co. 2 e 1343, 1344 e 1345 c.c.). Il che, a ben vedere è l'esatto contrario di quanto accade nei casi di vendita di stupefacenti per motivi non terapeutici, essendo questa talmente non voluta dalla legge da essere non solo resa civilisticamente nulla sulla base delle disposizioni di cui sopra, ma addirittura sanzionata penalmente in caso di comunque avvenuto trasferimento della proprietà dello stupefacente medesimo. Il sostenere quindi che, per la semplice identità dei termini "vende" e "acquista" contenuti fra i tanti altri nel primo comma dell'art. 73 co. 1, TU 309/90 ci si debba riferire, ai fini della individuazione del momento del commesso reato a quello del perfezionamento del contratto di compravendita civilisticamente regolato, appare viziato da illogicità perché non tiene nel debito conto che quel contratto di compravendita che il legislatore ha inteso tutelare tanto da dargli forza di legge (art. 1372 c.c.) è l'esatto contrario di quella azione delittuosa di vendita ed acquisto di stupefacenti che il legislatore ha sanzionato, ed anche con pene rilevanti, nel citato art. 73 TU 309/90.
Ritiene invece la questa Corte che per quel che qui interessa i termini "vende" ed "acquista" siano da equiparare ai termini "cede" e riceve facenti parte della medesima elencazione, con l'unica differenza che per i primi (vende e acquista) assume rilevanza anche il corrispettivo del prezzo tipico del contratto civilistico di compravendita, mentre per i secondi tale requisito è del tutto ultroneo tanto che l'ipotesi criminosa sussiste anche nei casi di cessione e relativa ricezione gratuita.
Così argomentando deve rilevarsi che la motivazione della impugnata sentenza è carente là dove non spiega adeguatamente per quale ragione il giudice a quo abbia ritenuto lo TI colpevole di acquisto consumato dei kg. di eroina e non invece di acquisto tentato così come dallo stesso richiesto in appello, sia pure in via subordinata.
Si impone conseguentemente l'annullamento della impugnata sentenza con riferimento allo TI per quel che concerne l'affermazione della di lui responsabilità di un reato consumato anzicché tentato. Il giudice del rinvio, nel rivalutare la situazione al riguardo si atterrà al principio che per aversi reato consumato di acquisto di stupefacenti ex art. 73 co. 1, TU 309/90 occorre che sia intervenuta anche la traditio della detta sostanza dal venditore all'acquirente o da a persone di fiducia di questi.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti dello TI e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio;
rigetta il ricorso del MA e dichiara inammissibile il ricorso dello US che condanna in solido con il MA al pagamento delle spese del procedimento e lo US anche al pagamento della somma di L.
2.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 1998