Ordinanza cautelare 18 aprile 2012
Sentenza 9 ottobre 2012
Improcedibile
Sentenza 10 luglio 2017
Massime • 1
Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato, per carenza della giustificazione esterna, una decisione del tribunale del riesame che, nel respingere una richiesta di sostituzione di misura carceraria con quella domiciliare, non aveva indicato in base a quale massima di esperienza un minore di anni sei, in una situazione di grave disagio psicologico, non necessitasse della stabile presenza della madre).
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- 1. Concussione: non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatarioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
Leggi di più… - 2. Motivazione del giudice affetta da vizio di illogicitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2022
È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed …
Leggi di più… - 3. Massima di esperienza o congetture? (Cass. 36524/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 ottobre 2021
Ai fini del decidere, il giudice può utilizzare, come massime di esperienza, esclusivamente generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto; fondate su ripetute esperienze ma autonome ad esse e perciò valevoli per nuovi casi; tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. E' viziato il ragionamento motivazionale che non si fondi realmente su massime di esperienza, ma valorizzi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
1 7 75 / 1 3 M 45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO N.№ 13.93 - Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI N. 29728/2012 - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OL IZ N. IL 15/10/1966 avverso l'ordinanza n. 2578/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. AL FREDO пом ре с 110LA RIGETTO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. RU TR ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 30-5-12, che ha confermato, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 16-3-2012, l'ordinanza reiettiva dell'istanza de libertate proposta dalla difesa e fondata su motivi familiari e di salute. .
2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, carenza di motivazione in ordine all'apprezzamento dell'effettiva e reale portata delle condizioni di salute dell'imputata e del figlio minore, non essendo stata valutata la natura e la fonte del disagio psicologico di quest'ultimo ed essendo stata erroneamente considerata in termini di neutralità l'assenza del padre, detenuto. Nemmeno può affermarsi l'operatività e la legittimità della presunzione di adeguatezza della misura intramurale, prevista dall'art 275 co 3 cpp, in riferimento ad un'imputazione costituita da reati aggravati dall'art 7 I. 203/91 o semplicemente in forza dell'intervenuta condanna in appello per il delitto di cui all'art 74 DPR 309/90. La RU infatti è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per tutto il processo di primo e di secondo grado, al termine del quale si è proceduto immotivatamente ad un automatico aggravamento della misura custodiale. Il Tribunale omette poi di offrire congrua motivazione in ordine al decorso del tempo e alla condotta serbata dall'imputata, che rendono la misura non più necessaria. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che l'oggetto del giudizio cautelare di rinvio risulta individuato e circoscritto con molta precisione dalla pronuncia emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 16-3-2012, che aveva riscontrato una carenza di motivazione in ordine all'apprezzamento delle condizioni di salute dell'imputata e del figlio, non soltanto sul versante della concreta ed attuale compatibilità di esse con il permanere del regime intramurale ma anche sotto il profilo della rilevanza che le predette condizioni ,unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, fra le quali la condotta serbata dall'imputata, possono presentare agli effetti dello scrutinio in ordine all'effettivo permanere di esigenze cautelari. La valutazione delle condizioni di salute e delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cpp integra un giudizio di merito, insindacabile in cassazione se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto 1 क dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum ( Cass. 2-8-1996, Colucci, Nuovo dir. 1997, 316). Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale non risponde a tali requisiti. Il giudice a quo dà atto infatti sia dell'acquisizione di documentazione sanitaria attestante la sussistenza, nel minore,di una condizione di disagio psicologico;
sia dell'impossibilità, per il padre, di occuparsi del bambino, in quanto anch'egli detenuto. Nonostante ciò, il Tribunale perviene alla conclusione secondo la quale la situazione non è tale da richiedere la presenza costante e stabile della madre accanto al figlio. Asserto che, ove si consideri che si tratta di un bambino di età inferiore a sei anni, non può non predicarsi di manifesta illogicità. In giurisprudenza è stato infatti chiarito che, mentre nella mancanza di motivazione ciò che manca è il discorso giustificativo, nella motivazione illogica, il discorso giustificativo c'è ma manca la sua razionalità ( Sez Un. 28- 1-2004 n. 5876, rv n. 226710). La razionalità dell'apparato motivazionale può, in primo luogo, difettare sul versante della giustificazione esterna, relativa alle massime di esperienza e ai criteri di giudizio e di ricostruzione del fatto da adottare. Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e quindi valevole per nuovi casi ( Cass Sez. VI 7-3-2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune ( common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi .Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza, che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne deriva 2 che la doglianza di illogicità può essere proposta allorchè il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura - e cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e insuscettibile di verifica empirica- o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque pur minima plausibilità (Cass, Sez VI, 7-3-2003, cit. ) . La razionalità dell'apparato motivazionale può anche difettare sul versante della giustificazione interna, relativa all'applicazione delle massime e dei criteri di giudizio e alla coerenza delle conclusioni rispetto alle premesse. Di talchè II vizio è, ad esempio, configurabile laddove vengano adottate, come premesse, delle affermazioni scarsamente plausibili;
oppure qualora si scelga una ipotesi ricostruttiva del fatto intrinsecamente incoerente ovvero connotata da un alto coefficiente di opinabilità oppure contrastante con altre ipotesi caratterizzate da un elevato grado di plausibilità logica, sì da relegare l'ipotesi prescelta in un ristretto ambito probabilistico o da collocare l'assunto accusatorio al di sotto del limite del ragionevole dubbio.
4. E' ciò che è riscontrabile nel caso in disamina, in cui il giudice a quo non esplicita le linee della giustificazione esterna del decisum, non indicando quale massima di esperienza egli utilizzi per addivenire alla conclusione che un minore al di sotto dei sei anni, in una situazione di disagio psicologico, con un padre detenuto, non necessiti della stabile presenza della madre. Né il giudice chiarisce chi siano le altre persone alle quali egli fa riferimento come possibili affidatari del bambino;
se esse siano effettivamente disponibili e da dove ciò risulti;
se abbiano un rapporto di parentela con il minore e di che tipo, limitandosi ad asserire, in modo del tutto generico che " non vi è prova che altri non possano legittimamente ed efficacemente prendersi cura del minore”. Ed, in questa prospettiva, non possono non trarsi significative indicazioni, sul piano ermeneutico, dalla modifica, anche se non ancora operativa, introdotta, nel testo dell'art 275 co 4 cpp, dall'art 1 co 1 I. 21-4-11 n 62,che ha elevato il limite di età a sei anni, in linea con la ratio dell'art 275 co 4 cpp, che è quella di garantire ai figli in tenera età l'assistenza familiare, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e psichica (Cass., Sez IV 29-4-2003, n.42679, rv 227292).
5. E' pertanto formulabile, ai sensi dell'art 173 disp att cpp, il seguente principio di diritto ai fini del decidere, il giudice può utilizzare, come massime di esperienza, esclusivamente generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso 3 concreto;
fondate su ripetute esperienze ma autonome da esse e perciò valevoli per nuovi casi;
tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Sul terreno ermeneutico, è possibile trarre significative indicazioni dalla modifica, anche se non ancora operativa, introdotta, nel testo dell'art 275 co 4 cpp, dall'art 1 co 1 I. 21-4-11 n 62,che ha elevato limite di età a sei anni, in linea con la ratio dell'art 275 co 4 cpp, che è quella di garantire ai figli in tenera età l'assistenza familiare, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e psichica.
6. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli affinché riesamini la problematica alla luce dei principi appena esposti.
PQM
ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA AL TRIBUNALE DI NAPOLI PER NUOVO ESAME. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P.. Così deciso in Roma il 9-10-12. Il Consigliere estensore nte DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2013 ILIFUNZIONARIO GUZARO Pear Esposito