Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 1
In tema di rapina impropria, postulando l'art. 628, secondo comma, cod. pen., che la violenza o la minaccia siano adoperate "immediatamente dopo la sottrazione" ed al fine di conseguire, proprio mediante il loro impiego, il possesso, non ancora conseguito, della cosa sottratta ovvero l'impunità, deve ritenersi che non sia configurabile il tentativo di rapina impropria, ma sussistano invece il reato di tentato furto e quello (minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo, qualora tale condotta sia posta in essere senza che la sottrazione sia stata previamente realizzata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2007, n. 32551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32551 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/04/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 949
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 7187/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6.10.2005 da:
PROCURATORE GENERALE DI GENOVA;
avverso la sentenza del 17 maggio 2005 del GIP del Tribunale di Savona;
nel procedimento a carico di:
KH AR, nato a [...] il [...]. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede in persona del Sostituto Dott. MURA ANTONIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ME AR era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Savona, del reato di cui all'art. 56, art. 628 c.p., commi 1 e 2, perché, dopo avere tentato di aprire il portellone posteriore dell'autovettura ..... e dopo avere aperto, previa forzatura e con l'ausilio di un paio di forbici da elettricista, la portiera anteriore destra ed essersi introdotto ......, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura e/o di quanto in essa contenuto, non riuscendo nel suo intento per il tempestivo intervento del proprietario della stessa, PA AN, nei confronti del quale, per assicurarsi l'impunità, usava violenza consistita nel colpirlo con pugni e spintoni. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava l'imputato responsabile del delitto di tentato furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., nn.2 e 7, così diversamente qualificata la condotta di cui alla prima parte dell'imputazione, e - con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, valutate in forma prevalente sulle aggravanti contestate, ed applicata la diminuente del rito - lo condannava, con i benefici di legge, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed Euro 30,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni;
dichiarava, altresì, non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 581 c.p., così diversamente qualificata la violenza descritta nell'ultima parte dell'imputazione, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.
Avverso l'anzidetta pronuncia il P.G. di Savona ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, il P.G. ricorrente lamenta erronea applicazione della Legge Penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 56, e art. 628 c.p., commi 1
e 2. In particolare, si duole che, in merito alla questione della configurabilità del tentativo di rapina impropria, il giudicante abbia aderito all'orientamento giurisprudenziale minoritario che pone l'accento sulla necessaria posteriorità della violenza rispetto alla sottrazione. Ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere seguita, invece, l'interpretazione giurisprudenziale di gran lunga maggioritaria, che, con riferimento alla problematica anzidetta, ritiene sussistere il tentativo di rapina impropria qualora, nel corso degli atti esecutivi, e prima della sottrazione o dell'impossessamento della cosa altrui, l'autore usi violenza contro la persona per assicurarsi l'impunità.
2. - Il ricorso in esame sottopone al giudizio della Corte la vexata quaestio dei termini di configurabilità del tentativo di rapina impropria. Come è noto, il quesito interpretativo si pone in ragione della peculiare inversione degli elementi strutturali che caratterizza tale particolare fattispecie di reato rispetto all'ipotesi ordinaria di rapina (in questa, la violenza o la minaccia sono dirette all'impossessamento, mediante sottrazione a chi detenga la cosa;
nella fattispecie in esame, invece, la violenza o la minaccia sono posteriori alla sottrazione, essendo dirette ad assicurare il possesso della cosa sottratta od a procurare l'impunità).
In proposito, il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice reputa configurabile la fattispecie del tentativo nella condotta materiale di chi, immediatamente dopo l'azione volta alla sottrazione del bene - che non riesca però a conseguire - eserciti violenza o minaccia al fine di procurarsi l'impunità; e considera, dunque, irrilevante che l'autore non sia riuscito a sottrarre il bene (cfr. da ultimo, Cass. sez. 2^, 10.11.2006, n. 40156, RV. 235448; id. sez. 2^, 2.3.2004, n. 17264, RV. 229700). Altra interpretazione, minoritaria (più oltre menzionata), reputa, invece, che sussista tentativo di rapina impropria solo nel caso in cui, sottratta la cosa, la violenza e la minaccia siano dirette ad assicurare l'effettivo possesso o l'impunità. A quest'ultima lettura si richiama, dichiaratamente, il provvedimento impugnato, con il dissenso espresso dal P.G. oggi ricorrente.
Reputa questa Corte che la soluzione del quesito non possa essere affidata a mere concettualizzazioni od astrazioni di principio, ma debba, rigorosamente, muovere dalla formulazione letterale della norma. Il cui tenore appare, in verità, perspicuo ed insuscettivo di equivoci, a meno che la lettura non sia condizionata, come si è detto, da aprioristiche opzioni teoriche.
Ed infatti, dal testo della norma racchiusa nell'art. 628 c.p., comma 2, risulta, chiaramente, che alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità. La norma descrive, dunque, uno ben preciso sviluppo dinamico dell'azione delittuosa, delineando una fattispecie, per così dire, a formazione progressiva, in cui la sottrazione deve essere anteriore alla violenza, la quale, a sua volta, deve essere funzionale ad assicurare l'impossessamento o l'impunità. È, altresì, chiaro che impossessamento e sottrazione rappresentano, nella costruzione del reato, situazioni tutt'altro che coincidenti, ma concettualmente - ed ontologicamente - distinte. La sottrazione consiste, infatti, nell'apprensione materiale o nell'asportazione della cosa;
l'impossessamento è, invece, l'acquisizione della cosa sottratta alla sfera giuridica di dominio od autonoma disponibilità dell'autore. Il tentativo di rapina impropria postula, a giudizio della Corte, che la sottrazione si sia realizzata e che la minaccia o violenza sia diretta all'impossessamento, non verificatosi per la reazione della persona offesa o per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa. Di guisa che, come sottolineato da autorevole dottrina, il ladro che, scoperto prima della consumazione del furto, faccia uso di violenza per mettersi in salvo, non commette tentativo di rapina impropria, non avendo ancora sottratto la cosa, bensì furto tentato in concorso con minacce o percosse od altro reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (cfr., in tal senso, Cass. sez. 2^, n. 47086 del 14.10.2003, RV. 227763, con riferimento a fattispecie del ladro che, avendo sottratto dai banchi di un supermercato della merce, senza conseguirne l'effettivo possesso, per la vigilanza continua sulla sua azione criminosa posta in essere dal personale addetto alla sorveglianza, aveva poi usato violenza all'atto del controllo all'uscita dal supermercato, sia per impossessarsi degli oggetti che per assicurarsi l'impunità. Postula l'avvenuta sottrazione della cosa anche Cass. sez. 2^, n. 39941 del 25.9.2002, RV. 222847, con riferimento a fattispecie in cui era stata sbarrata l'uscita al derubato, posizionando una autovettura in modo tale da impedire qualsiasi tentativo di inseguimento del rapinatore;
cfr., pure, Cass. sez. 2^, n. 28044 del 16.5.2001, RV. 219629 e id. sez. 5^, n. 3796 del 12.7.1000 richiamata dalla sentenza impugnata). 3. - Ed allora, per tutto quanto precede, il ricorso del P.G. deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007