Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del "neminem laedere", la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato-investitore, il mero rilievo che egli fosse favorito dal diritto di precedenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15229 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 14/02/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 280
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 002576/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) LI IO, N. IL 08/02/1946;
avverso SENTENZA del 21/03/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. Udito il difensore Avv. FALCOLINI E.E..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 22.03.2001 LI IO, alla guida dell'autocarro TG BC045PH con semirimorchio, nel percorre la strada Statale 117/bis con direzione Catania - Gela con diritto di precedenza, collideva con il moto furgone Piaggio, condotto da UC NG e con a bordo SC RA, proveniente da una strada laterale posta in senso di marcia opposto a quello dell'autocarro. A seguito della collisione UC decedeva, e SC RA riportava lesioni politraumatiche.
Rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con sentenza del 26.10.2004 il IN RI veniva condannato alla pena di mesi nove di reclusione - con la concessione della attenuanti generiche equivalenti - e spese, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p. e della violazione amministrativa prevista dall'art. 141 C.d.S., comma 3 perché aveva omesso di moderare la velocità - registrata al momento dell'impatto di 76 Km/h - in prossimità di una intersezione stradale, che non gli consentiva di arrestare la marcia, in tal modo collidendo con il moto furgone condotto dalla p.o.. Interposto gravame da parte dell'imputato, con sentenza del 21/3/2006 la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva il principale motivo avanzato dall'imputato relativo alla insussistenza del nesso causale tra il suo comportamento e la collisione con il motofurgone guidato dal UC e, quindi, in totale riforma di quella impugnata assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, e ne ha chiesto l'annullamento, con rinvio, deducendo i seguenti motivi:
a) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'interpretazione del principio del nesso di causalità; b) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte Territoriale, nel motivare la sentenza assolutoria, ha evidenziato che proprio la condotta di guida della vittima, nell'effettuare la manovra per immettersi sulla SS 117/bis - per altro nella direzione di marcia opposta a quella percorsa dall'autocarro - aveva costituito il fattore causale primario dell'incidente in quanto egli avrebbe dovuto: a) arrestare completamente la marcia del motofurgone in corrispondenza dell'incrocio con la SS 117/bis; b) attendere che la sede stradale sulla predetta arteria fosse libera da veicoli, nei due sensi di marcia;
c) immettersi nella direttrice di marcia della SS. 117/bis. Il IN, per il Collegio di Appello, procedeva ad una velocità consentita nel tratto di strada che stava percorrendo, ne' la velocità di 76 Km/h rilevata all'esito dell'indagine tecnica disposta d'ufficio dal P.M., poteva essere ritenuta eccessiva, anche se la si fosse valutata in relazione alla possibilità che la sede stradale potesse essere invasa da altro veicolo, il cui conducente, violando uno specifico obbligo, sia dettato da regole di comune prudenza che da specifiche norme giuridiche, si fosse immesso nella sede stradale ostacolando la direttrice di marcia del primo veicolo. Sulla scorta di tali considerazioni e delle conclusioni peritali, la Corte ha, dunque, affermato che non sussiste il nesso di causalità tra l'evento e la condotta dell'imputato che, pur avendo mantenuto una velocità - sia pure di poco - superiore a quella imposta (70 Km/h) al tipo di veicolo da lui condotto e dalla prossimità di un centro abitato, non avrebbe avuto il tempo di fermarsi. La conclusione cui è pervenuta la Corte Territoriale, come adeguatamente rilevato dal ricorrente, pecca nella premessa di evidenti contraddizioni logiche.
Invero, il primo dato che origina una contraddittorietà logica nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, è costituito dal fatto che, da un lato, si definisce come "consentita" dalla segnaletica la velocità - comunque non eccessiva - di 76 Km/h, dall'altro, si nega qualsiasi rilevanza causale nella determinazione dell'evento alla circostanza che l'imputato abbia violato il limite massimo di 70/km/h specificamente imposto dalla normativa del C.d.S., nonché quello di 50 Km/h conseguente alla vicinanza ad un centro abitato appositamente segnalato. Ed, infatti, la Corte di Appello, pur dando atto che le conclusioni peritali erano pervenute all'accertamento di una velocità di 76 km/h tenuta dall'imputato, superiore a quella imposta in area extra-urbana dall'art. 142 C.d.S., comma 3, lett. e) per gli autotreni con rimorchio, non ha tenuto conto di tale dato oggettivo, affermando che, quant'anche l'imputato avesse mantenuto la velocità imposta dal codice della strada non avrebbe avuto la possibilità di fermarsi per l'improvvisa ed imprevedibile manovra della p.o.. Viene pretermessa qualsiasi considerazione circa l'osservanza di un generale onere di prudenza, suggerito dalla segnalazione stradale di preavviso di intersezione extraurbana posta molto prima della percezione del pericolo, e, per altro, imposto da specifica norma giuridica di comportamento, che avrebbe consentito allo stesso di porre rimedio alla pur imprudente e concorrente - ma comunque prevedibile - condotta di guida del UC. Puntuale è l'osservazione del ricorrente Procuratore Generale laddove evidenzia che la illogicità della motivazione emerge in maniera eclatante alla luce delle dichiarazioni del teste TE il quale ha affermato che se l'autoarticolato avesse viaggiato ad una velocità di 60 Km/h probabilmente o non ci sarebbe stato alcuno scontro, ovvero sarebbe stato di poco conto e quindi verosimilmente meno gravi sarebbero state le conseguenze ai danni degli occupanti il motofurgone. Sebbene il rilievo, in questa sede attenga alla valutazione di un elemento probatorio rimesso al giudice di merito, ciò che rileva è la apoditticità della motivazione in ordine alla asserita non prevedibilità del comportamento, sia pure non conforme alle norme del codice della strade e alle regole di prudenza, del UC.
Costante è il principio giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta.
Difatti, è proprio la norma che, nel dettare la condotta da mantenere in determinate situazioni in cui è insito un precipuo carattere di pericolosità, formula il giudizio di prevedibilità ed evitabilità (V. Cassazione, sezione 4, 183204/90). La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici e ad essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario.
Si dovrebbe, quindi, ritenere che il conducente dell'auto, titolare del diritto di precedenza, come nel caso di specie, sia da considerare esente da responsabilità quando abbia osservato quelle norme dirette a prevenire conseguenze dannose derivanti dalla condotta di guida in situazioni particolarmente pericolose. Questa, però, non è la conclusione a cui è pervenuta questa Corte, che ha, invece, statuito che l'osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la responsabilità colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto a quella specifica attività o situazione pericolosa. Può invece residuare una colpa generica quando tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili e, perciò, l'agente debba rispettare anche regole cautelari non scritte. È questo, appunto, il caso delle norme sulla circolazione stradale ove il loro, anche puntuale, adempimento non esaurisce i doveri del conducente.
I conducenti, infatti, rimangono vincolati all'obbligo del neminem laedere, che caratterizza i casi di affermazione di responsabilità per reati colposi contro la vita e l'incolumità individuale, con la conseguenza che indipendentemente dall'eventuale disciplina legislativa della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilità penale in caso di morte o lesioni.
Ne deriva quindi che, seguendo tale corretta impostazione, la sentenza del giudice di merito non sarà sorretta da congrua e adeguata motivazione, allorché escluda la sussistenza del nesso causale, fondandosi esclusivamente sul diritto di precedenza di cui gode l'investitore, o, comunque, al di fuori di un provato caso fortuito o di forza maggiore, argomenti unicamente sulla imprevedibilità del comportamento dell'investito. Ciò, appunto, perché tale diritto non esonera dall'obbligo primario di adeguare la propria condotta di guida alle situazioni di pericolo che si prospettano in concreto (Cassazione, sezione 4, Sent N. 7737 del 15.03.1984. Rv. 165810 - sez. 4, sent. N. 1826 del 23.11.1990, Rv. 186307; Sez. 4 Sent. N. 12505/2000). Corretto è inoltre il rilievo del ricorrente secondo cui la contraddittorietà della impugnata sentenza emerge dalla positiva valutazione espressa circa l'adeguatezza della manovra di emergenza approntata dal IN subito dopo la percezione di pericolo. Valutazione, viceversa, in contrasto con il giudizio tecnico espresso dal teste TE laddove afferma che - fermo restando la giustezza dell'azione frenante - se subito dopo l'imputato avesse deviato verso il margine destro, anziché quello sinistro, Verosimilmente l'impatto non si sarebbe verificato perché l'autoarticolato avrebbe avuto lo spazio per oltrepassare la sezione di collisione senza impattare.
Conclusivamente, la sentenza impugnata dunque deve essere annullata con rinvio al giudice competente secondo la formula di cui all'art.623 c.p.p., il giudice del rinvio provvedere anche a regolare le spese processuali per questa fase del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008