Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15229
CASS
Sentenza 14 febbraio 2008

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In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del "neminem laedere", la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato-investitore, il mero rilievo che egli fosse favorito dal diritto di precedenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15229
    Data del deposito : 14 febbraio 2008

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