CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: ME LT, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di Appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona del dott. Marco Dall'Olio, che, con requisitoria scritta del 21/11/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa ex art. 438 cod. proc. pen. dal Tribunale di Prato in data 21 novembre 2023, pur confermando il giudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi di LT e DA ME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 707 cod. pen. compiutamente descritti ai capi a) e b) della rubrica, ha rideterminato la pena loro 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3273 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 rispettivamente inflitta nella misura di mesi tre di arresto ed euro 450,00 di ammenda. 2. LT e DA VI ricorrono per cassazione, con l'assistenza dell'avv. Antonio Bertei, con atto di impugnazione unitario articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta, anzitutto, che la Corte di appello - così come il giudice di primo grado - ha omesso di confrontarsi con «gli spunti positivamente offerti dalla difesa a sostegno dell'invocata diminuente». Sostiene, quindi, come, a fronte di siffatta specifica allegazione, il percorso argomentativo offerto dalla Corte - che ha fondato il diniego della concessione di dette attenuanti limitandosi a rimarcare i precedenti penali sofferti dai due ricorrenti - non possa dirsi satisfattivo. Richiama, in particolare, il principio di diritto espresso da questa Corte secondo il quale, nel caso in cui la contestazione abbia riguardo, come nel caso in esame, la fattispecie contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non possano essere negate sulla base della valutazione dei precedenti penali e giudiziari relativi a delitti determinati da motivi di lucro o a contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, perchè, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., «l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione a priori delle attenuanti generiche» (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671 - 01). 2.2 Violazione di norma di legge per essere decorso il termine prescrizionale in relazione ad entrambe le fattispecie contravvenzionali. Il difensore premette che con l'atto di appello era stata invocata la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, atteso che alla data del 23 febbraio 2024 erano decorsi cinque anni dall'epoca di commissione delle due fattispecie contravvenzionale ascritte agli assistiti (i fatti risultano consumati in Carmignano, provincia di Prato, il 23 febbraio 2019). Evidenzia che la Corte distrettuale, nel rigettare il motivo, ha evidenziato come, avuto riguardo all'epoca di commissione di detti reati, operasse la causa di sospensione regolata dall'art. 159, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103 del 2017, vigente ratione temporis. Lamenta come proprio l'applicazione di detta disciplina avrebbe, però, dovuto condurre la Corte ad una pronuncia liberatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. e ciò in quanto, come anche 2 precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 02), la causa di sospensione regolata dall'art. 159, secondo comma, cod. pen. non opera nell'arco temporale compreso tra la pronuncia del dispositivo di sentenza e la scadenza del termine indicato per il deposito della relativa motivazione. Rappresenta, sulla scorta di ciò, che: - il termine di prescrizione è ininterrottamente decorso dal 23 febbraio 2019, come detto data di commissione dei reati, sino alla data del 18 febbraio 2014, termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, il cui dispositivo è stato emesso il 20 novembre 2023, e, quindi, per un periodo complessivo pari ad anni quattro, mesi undici e giorni venticinque;
- il corso della prescrizione è rimasto sospeso dalla data del 19 febbraio 2024 sino alla data del 9 maggio 2025, epoca della pronuncia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze;
- il termine prescrizionale ha quindi ripreso a decorrere lungo l'arco temporale compreso tra il 10 ed il 24 maggio 2025, data di scadenza del termine di quindici giorni determinato ex lege, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado;
- il 14 maggio 2025, due giorni dopo l'avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza, è maturato il termine quinquennale di prescrizione delle due fattispecie contravvenzionali. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il primo motivo è, infatti, manifestamente infondato avendo la Corte territoriale reso adeguata motivazione sulle ragioni per le quali i due imputati non sono stati reputati meritevoli della concessione di attenuanti generiche. A detta declaratoria di inammissibilità consegue la mancata maturazione del termine prescrizionale e, quindi, l'inammissibilità del secondo dei motivi fondanti il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati, unitariamente proposti ed articolati con identiche doglianze, sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è, anzitutto, il primo motivo prospettato nell'interesse dei ricorrenti. Va in termini generali premesso che la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma presuppone, al contrario, l'emersione in giudizio ed il consequenziale positivo apprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto alla previsione edittale. 3 La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62 bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile. Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Logico corollario di quanto appena evidenziato è il fatto che, quando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsi soddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Si è evidenziato come la difesa abbia censurato che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di confrontarsi con le «allegazioni precise e puntuali» poste a corredo dell'atto di appello. Sul punto, però, il ricorso è affetto da patente genericità. La difesa non ha comprovato e nemmeno esplicitato, ancor prima, quali specifiche circostanze di fatto sarebbero state ritualmente offerte alla valutazione della Corte territoriale e da quest'ultima negligentemente obliterate. A fronte di ciò, la motivazione alla quale la Corte territoriale è ricorsa per rigettare la richiesta difensiva, che si muove nel solco del principio di diritto sopra ricordato (così pag. 5 della motivazione: «non si ritengono riconoscibili le circostanze attenuanti generiche richieste, rilevato che non emergono, né dagli atti del processo di primo grado, né dall'atto di appello, elementi di positiva valutazione, ostando al contrario, i precedenti penali di cui gli appellanti risultano gravati»), non appare in questa sede censurabile. 3. A detta declaratoria di inammissibilità consegue, quale necessitato precipitato, identico giudizio di manifesta infondatezza quanto alla seconda delle censure prospettate nel corpo del presente ricorso. Va ricordato in premessa come l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consenta l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - tra esse, la prescrizione 7 4 del reato - che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Secondo un canone interpretativo consolidato - che il Collegio intende ribadire in questa sede - la pronuncia della sentenza si realizza attraverso la lettura del dispositivo (cfr. Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18 settembre 2019, Cammi, Rv. 277593-02 «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa»). Del tutto irrilevante è pertanto il fatto che, in presenza di un ricorso per cassazione inficiato da motivi inammissibili, il termine di prescrizione sia maturato in epoca successiva alla lettura del dispositivo e, finanche, nell'arco temporale compreso tra essa ed il deposito della motivazione e ciò in quanto è la pubblicazione della sentenza che garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva (Sez. 3, n.12823 del 20/10/1980, dep. 03/12/1980, Garetti, Rv. 146949; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, dep. 02/12/2003, Bettolino, Rv. 227575; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, dep. 10/05/2011, Morra, Rv. 250328). Tanto premesso, va osservato che alla data del 9 maggio 2025, allorchè la Corte di appello di Firenze ha pronunciato sentenza nel procedimento in esame mediante la lettura del dispositivo, il termine prescrizionale relativo alle fattispecie ascritte agli imputati non era ancora interamente decorso. Il fatto che detta causa estintiva del reato di cui all'art. 157 cod. pen. sarebbe maturata, come correttamente evidenziato dal difensore dei ricorrenti, qualche giorno dopo, e per l'esattezza durante il decorso del termine ex art. 544 comma 2 cod. proc. pen. e in epoca antecite al deposito della motivazione, degrada, allora, alla luce dei canoni interpretativi appena ricostruiti, a circostanza del tutto irrilevante ai fini qui in valutazione. 3 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, LT e DA ME devono essere altresì condannati al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
(/1 5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona del dott. Marco Dall'Olio, che, con requisitoria scritta del 21/11/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa ex art. 438 cod. proc. pen. dal Tribunale di Prato in data 21 novembre 2023, pur confermando il giudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi di LT e DA ME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 707 cod. pen. compiutamente descritti ai capi a) e b) della rubrica, ha rideterminato la pena loro 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3273 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 rispettivamente inflitta nella misura di mesi tre di arresto ed euro 450,00 di ammenda. 2. LT e DA VI ricorrono per cassazione, con l'assistenza dell'avv. Antonio Bertei, con atto di impugnazione unitario articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta, anzitutto, che la Corte di appello - così come il giudice di primo grado - ha omesso di confrontarsi con «gli spunti positivamente offerti dalla difesa a sostegno dell'invocata diminuente». Sostiene, quindi, come, a fronte di siffatta specifica allegazione, il percorso argomentativo offerto dalla Corte - che ha fondato il diniego della concessione di dette attenuanti limitandosi a rimarcare i precedenti penali sofferti dai due ricorrenti - non possa dirsi satisfattivo. Richiama, in particolare, il principio di diritto espresso da questa Corte secondo il quale, nel caso in cui la contestazione abbia riguardo, come nel caso in esame, la fattispecie contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non possano essere negate sulla base della valutazione dei precedenti penali e giudiziari relativi a delitti determinati da motivi di lucro o a contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, perchè, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., «l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione a priori delle attenuanti generiche» (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671 - 01). 2.2 Violazione di norma di legge per essere decorso il termine prescrizionale in relazione ad entrambe le fattispecie contravvenzionali. Il difensore premette che con l'atto di appello era stata invocata la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, atteso che alla data del 23 febbraio 2024 erano decorsi cinque anni dall'epoca di commissione delle due fattispecie contravvenzionale ascritte agli assistiti (i fatti risultano consumati in Carmignano, provincia di Prato, il 23 febbraio 2019). Evidenzia che la Corte distrettuale, nel rigettare il motivo, ha evidenziato come, avuto riguardo all'epoca di commissione di detti reati, operasse la causa di sospensione regolata dall'art. 159, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103 del 2017, vigente ratione temporis. Lamenta come proprio l'applicazione di detta disciplina avrebbe, però, dovuto condurre la Corte ad una pronuncia liberatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. e ciò in quanto, come anche 2 precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 02), la causa di sospensione regolata dall'art. 159, secondo comma, cod. pen. non opera nell'arco temporale compreso tra la pronuncia del dispositivo di sentenza e la scadenza del termine indicato per il deposito della relativa motivazione. Rappresenta, sulla scorta di ciò, che: - il termine di prescrizione è ininterrottamente decorso dal 23 febbraio 2019, come detto data di commissione dei reati, sino alla data del 18 febbraio 2014, termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, il cui dispositivo è stato emesso il 20 novembre 2023, e, quindi, per un periodo complessivo pari ad anni quattro, mesi undici e giorni venticinque;
- il corso della prescrizione è rimasto sospeso dalla data del 19 febbraio 2024 sino alla data del 9 maggio 2025, epoca della pronuncia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze;
- il termine prescrizionale ha quindi ripreso a decorrere lungo l'arco temporale compreso tra il 10 ed il 24 maggio 2025, data di scadenza del termine di quindici giorni determinato ex lege, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado;
- il 14 maggio 2025, due giorni dopo l'avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza, è maturato il termine quinquennale di prescrizione delle due fattispecie contravvenzionali. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il primo motivo è, infatti, manifestamente infondato avendo la Corte territoriale reso adeguata motivazione sulle ragioni per le quali i due imputati non sono stati reputati meritevoli della concessione di attenuanti generiche. A detta declaratoria di inammissibilità consegue la mancata maturazione del termine prescrizionale e, quindi, l'inammissibilità del secondo dei motivi fondanti il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati, unitariamente proposti ed articolati con identiche doglianze, sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è, anzitutto, il primo motivo prospettato nell'interesse dei ricorrenti. Va in termini generali premesso che la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma presuppone, al contrario, l'emersione in giudizio ed il consequenziale positivo apprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto alla previsione edittale. 3 La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62 bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile. Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Logico corollario di quanto appena evidenziato è il fatto che, quando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsi soddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Si è evidenziato come la difesa abbia censurato che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di confrontarsi con le «allegazioni precise e puntuali» poste a corredo dell'atto di appello. Sul punto, però, il ricorso è affetto da patente genericità. La difesa non ha comprovato e nemmeno esplicitato, ancor prima, quali specifiche circostanze di fatto sarebbero state ritualmente offerte alla valutazione della Corte territoriale e da quest'ultima negligentemente obliterate. A fronte di ciò, la motivazione alla quale la Corte territoriale è ricorsa per rigettare la richiesta difensiva, che si muove nel solco del principio di diritto sopra ricordato (così pag. 5 della motivazione: «non si ritengono riconoscibili le circostanze attenuanti generiche richieste, rilevato che non emergono, né dagli atti del processo di primo grado, né dall'atto di appello, elementi di positiva valutazione, ostando al contrario, i precedenti penali di cui gli appellanti risultano gravati»), non appare in questa sede censurabile. 3. A detta declaratoria di inammissibilità consegue, quale necessitato precipitato, identico giudizio di manifesta infondatezza quanto alla seconda delle censure prospettate nel corpo del presente ricorso. Va ricordato in premessa come l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consenta l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - tra esse, la prescrizione 7 4 del reato - che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Secondo un canone interpretativo consolidato - che il Collegio intende ribadire in questa sede - la pronuncia della sentenza si realizza attraverso la lettura del dispositivo (cfr. Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18 settembre 2019, Cammi, Rv. 277593-02 «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa»). Del tutto irrilevante è pertanto il fatto che, in presenza di un ricorso per cassazione inficiato da motivi inammissibili, il termine di prescrizione sia maturato in epoca successiva alla lettura del dispositivo e, finanche, nell'arco temporale compreso tra essa ed il deposito della motivazione e ciò in quanto è la pubblicazione della sentenza che garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva (Sez. 3, n.12823 del 20/10/1980, dep. 03/12/1980, Garetti, Rv. 146949; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, dep. 02/12/2003, Bettolino, Rv. 227575; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, dep. 10/05/2011, Morra, Rv. 250328). Tanto premesso, va osservato che alla data del 9 maggio 2025, allorchè la Corte di appello di Firenze ha pronunciato sentenza nel procedimento in esame mediante la lettura del dispositivo, il termine prescrizionale relativo alle fattispecie ascritte agli imputati non era ancora interamente decorso. Il fatto che detta causa estintiva del reato di cui all'art. 157 cod. pen. sarebbe maturata, come correttamente evidenziato dal difensore dei ricorrenti, qualche giorno dopo, e per l'esattezza durante il decorso del termine ex art. 544 comma 2 cod. proc. pen. e in epoca antecite al deposito della motivazione, degrada, allora, alla luce dei canoni interpretativi appena ricostruiti, a circostanza del tutto irrilevante ai fini qui in valutazione. 3 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, LT e DA ME devono essere altresì condannati al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
(/1 5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2025.