Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 45103
CASS
Sentenza 7 ottobre 2005

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In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione le norme del codice di rito dello Stato in cui l'atto viene compiuto con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano tra i quali vi è l'inviolabile diritto di difesa; ne consegue che deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la diretta partecipazione dell'imputato alla rogatoria in quanto non trattasi di un principio costituzionalmente garantito, essendo il diritto di difesa assicurato dall'assistenza del difensore.

Non sussiste violazione dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. nel caso in cui le operazioni di intercettazione vengano eseguite su impianti presi a noleggio ma installati nei locali della procura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 45103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45103
    Data del deposito : 7 ottobre 2005

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