Sentenza 7 ottobre 2005
Massime • 2
In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione le norme del codice di rito dello Stato in cui l'atto viene compiuto con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano tra i quali vi è l'inviolabile diritto di difesa; ne consegue che deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la diretta partecipazione dell'imputato alla rogatoria in quanto non trattasi di un principio costituzionalmente garantito, essendo il diritto di difesa assicurato dall'assistenza del difensore.
Non sussiste violazione dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. nel caso in cui le operazioni di intercettazione vengano eseguite su impianti presi a noleggio ma installati nei locali della procura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2005, n. 45103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45103 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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