Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e dunque con il diritto di difesa, il cui concreto esercizio deve considerarsi correttamente garantito anche quando l'atto venga formato con la sola assistenza del difensore, senza la presenza dell'imputato.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 4. Estradizione: quali effetti esplica la commutazione dell'ergastolo in uno Stato estero che non ammette la pena perpetuaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Massima della sentenza Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. Il fatto La Corte di Assise di Santa Maria Capua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2010, n. 44488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44488 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/12/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2054
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 14013/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\D LC NZ, nato a *Casal di Principe il 19/03/1950*;
avverso la sentenza del 27/11/2007 della Corte d'assise di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso proposto dalla difesa di \D LC NZ avverso la sentenza del 27/11/2007 con la quale la Corte d'assise d'appello di Napoli ha confermato la condanna della Corte di primo grado, lamenta la violazione di legge, rilevando che, malgrado l'estradizione dell'imputato fosse stata concessa dal provvedimento dell'autorità giudiziaria spagnola del 27/04/1998 con espressa limitazione della possibilità di applicazione della pena dell'ergastolo, si fosse provveduto all'irrogazione di tale sanzione;
si lamentava in proposito la violazione del principio interpretativo di buona fede, richiamato dalla convezione sul diritto dei trattati agli artt. 26 e 27; degli artt. 1, 22 e 28, che individuano la legge dello Stato richiesto quale unica applicabile nella procedura di estradizione, e la previsione di una specifica procedura, disattesa nella specie, se le parti contraenti decidano di escludere l'applicazione di tutte o di parte delle previsioni dei trattati medesimi.
Non essendosi data applicazione alle disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità spagnola richiamata, si denunciava la violazione delle disposizioni di legge sopra indicate. Si osservava che il governo spagnolo, già con ordinanza precedente, risalente al 1996, aveva inteso assicurare al \D LC\ una procedura più garantita rispetto a quella italiana, escludendo l'applicazione di pena perpetua, non prevista in quell'ordinamento. In proposito si rilevava la carenza e contraddittorietà sul punto della pronuncia dei giudici di secondo grado, che avevano escluso la presenza di tale limitazione nel provvedimento che concedeva dell'estradizione, contraddicendo l'assunto con il richiamo successivo, secondo cui la pena dell'ergastolo non ha caratteristica di pena perpetua nel nostro ordinamento, valutazione irrilevante ove fosse stato effettivamente assente il limite rivendicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera. In ogni caso non risultava attivata alcuna procedura che permettesse nel concreto una deroga ai principi generali contenuti nel trattato.
2. Con il secondo motivo si denunciava violazione di legge in relazione all'art. 727 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., non essendo stata permessa la presenza dell'imputato nell'udienza svolta in rogatoria per l'acquisizione della prova a *Granata*, per consentirgli di escutere i testi della difesa, in tal modo violando i principi inderogabili del nostro ordinamento in tema di diritto di difesa, lamentando difetto di motivazione da parte del giudice di secondo grado sul punto, che si era limitato a richiamare l'applicabilità della legge del luogo in cui viene assunta la prova e la sufficienza, per la tutela del diritto di difesa, della presenza dell'assistenza tecnica, argomentando con richiamo incongruo ad istituti procedurali, quale l'art. 502 c.p.p., dettati per situazioni del tutto diverse, laddove nella specie i diritti del \D LC\ erano stati conculcati solo perché detenuto, dal che discendeva l'illegittimità o inutilizzabilità della prova acquisita attraverso la rogatoria.
3. Con il terzo motivo si lamentava violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) essendo assente una logica e coerente motivazione della ritenuta responsabilità del prevenuto quale mandante dell'omicidio in contestazione, essendosi fondato l'assunto accusatorio sull'attendibilità delle dichiarazioni del pentito NO. Si evidenziava in senso contrario che la sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti del dichiarante per l'omicidio in esame aveva accertato la presenza di un suo movente personale, in piena contraddizione con la ricostruzione da questi offerta, circostanza che permetteva di ritenere disattesi nel concreto tutti i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati. In argomento la sentenza era fondata su quanto riferito da NO, essere stato l'omicidio frutto della ritorsione per l'atteggiamento della vittima, custode delle armi, che questa aveva consegnato al clan rivale, il che contrastava con quanto accertato nel procedimento a carico del dichiarante in merito alla sua volontà di vendicarsi della decisione della vittima di non celebrare messa per il funerale del suo parente.
Erano rimasti privi di spiegazione i rilievi contenuti in appello in merito all'illogicità della versione fornita dal dichiarante, che aveva negato di conoscere le motivazioni dell'incarico ottenuto dal \D LC\, nonché la discrasia emergente da tale ricostruzione in ordine alla presenza di un mandato ad uccidere conferito per motivazioni che rimontavano a due anni prima dell'evento. In argomento i giudici di appello avevano dichiarato di non occuparsi dei rilievi della difesa sul punto, essendo gli stessi superati dal giudicato sulla vicenda, dimenticando che proprio dal giudicato era dato desumere un elemento di fatto contrastante con la versione offerta.
Si era del tutto negata valenza di smentita alla ricostruzione offerta, identificabile nell'odio di NO nei confronti di \D LC\, malgrado tale sentimento risultasse da intercettazioni telefoniche, di cui pure dava conto la sentenza, attribuendo improprio valore di riscontro a dichiarazioni de relato rese da \D ON e LL, senza che le stesse potessero a assurgere a elemento di riscontro obiettivo.
Nelle medesime telefonate, pur intercorse tra il dichiarante e \D LC\, non c'era alcun riferimento al mandato ad uccidere ricevuto, nè tale circostanza emergeva dalle conversazioni avute dal primo con altri interlocutori.
Inoltre si lamentava che i giudici di secondo grado non avessero fornito una ricostruzione coerente riguardo il ruolo rivestito dal coimputato IA che, se nella versione resa da NO, era il messaggero attraverso cui \D LC\ gli fece giungere la richiesta di soppressione di ON NA, non avrebbe alcun ruolo nell'ipotesi, posta a base del giudicato richiamato, secondo cui NO uccise per motivi personali, con ciò incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.
4. Con il quarto motivo veniva sollevato analogo vizio, denunciando l'assenza di motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per escutere i testi \D O\ e GN, per acquisire le cassette telefoniche ed i tabulati delle conversazioni captate in territorio spagnolo e per svolgere esperimento giudiziario atto a verificare che, nelle medesime condizioni di tempo e di luogo, e con gli stessi mezzi, fosse possibile ai killers percorrere il tragitto indicato da NO, al fine di acquisire un riscontro obiettivo sulla sua ricostruzione, lamentando che i giudici di appello sul punto si fossero limitati a richiamare la non decisività delle prove e la possibilità che dalle stesse potessero ricavarsi solo indicazioni contrarie all'interesse dei richiedenti, privando di valida motivazione la decisione sul punto Si chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato, non contenendo rilievi diversi da quelli già prospettati in sede d'appello, tanto che sembra prescindere dalle motivazioni esposte dal giudice di secondo grado, in risposta ai motivi di gravame.
2. La considerazione richiamata risulta in modo particolare attinente all'eccezione fondata sulla limitazione contenuta nel provvedimento giurisdizionale di estradizione. Nel ricorso infatti si fa riferimento ad atti giudiziari dell'autorità spagnola, non contenuti nel fascicolo, ne' prodotti dal ricorrente, completamente superati, quanto meno in ordine temporale, dai diversi atti citati dal giudice di appello, e successivi di oltre un anno quello considerato nel ricorso. In particolare il giudice di merito richiama il provvedimento del 1999 dell'Audienza National, che, decidendo in via definitiva sulla concessione dell'estradizione di \D LC\ in favore del nostro paese, non risulta aver posto alcuna condizione relativa all'entità della sanzione comminabile, il che esclude la fondatezza del ricorso sul punto. È appena il caso di rilevare, esclusivamente per esigenze di completezza, che risulta del tutto pacifico in giurisprudenza (Sez. 1, n. 24066 del 10/03/2009, dep. 11/06/2009, imp. Noschese Rv. 244009) che, anche ove sia stata posta una limitazione di pena dall'autorità straniera, l'irrogazione dell'ergastolo comporta non la nullità della sentenza, ma l'eseguibilità della pena solo fino al limite temporale concesso dallo Stato estero, sicché anche ove si fosse verificato il vizio sollevato dal ricorrente, questo non inciderebbe sulla legittimità della sentenza.
3. Analogamente insussistente è la violazione di legge, eccepita con riferimento alla violazione dei diritti della difesa in sede di acquisizione della prova con procedura rogatoriale, per non essere stato possibile al \D LC\ partecipare a tale udienza, in quanto detenuto. Anche in argomento deve farsi richiamo, oltre che ai principi generali, alla costante interpretazione giurisprudenziale (per tutte Sez. 1, n. 45103 del 07/10/2005, dep. 12/12/2005, imp. Schneeberger, Rv. 232701, già richiamata dal giudice d'appello) sulla base della quale costituisce dato del tutto pacifico, da un canto, che la prova debba svolgersi sulla base delle norme procedurali del paese richiesto, e dall'altro che l'esercizio del diritto di difesa debba considerarsi correttamente garantito nelle forme previste nel medesimo paese, anche ove si realizzi solo con la presenza del difensore, non integrando l'assenza dell'interessato alcuna violazione delle norme costituzionali poste a presidio di tale diritto, essendo rimesse le modalità del suo concreto esercizio alla legge ordinaria del luogo ove la prova viene assunta. Nè lo stato di detenzione risulta aver imposto una limitazione del diritto di difesa altrimenti insussistente, poiché parte ricorrente non ha dimostrato che, ove libero, avrebbe avuto diritto a presenziare in Spagna all'assunzione della prova, secondo le leggi del luogo.
4. In relazione ai motivi di merito proposti, sulla base di una contestata assenza o contraddittorietà della motivazione, non può che richiamarsi quanto, al contrario, esaustivamente esposto dal giudice di secondo grado;
si deve osservare in particolare che, a fronte di un corposo quadro probatorio, costituito, oltre che dalle rivelazioni di NO, dal riscontro di attendibilità alle stesse di altri collaboratori richiamati in sentenza, dalie intercettazioni delle conversazioni antecedenti il pentimento tra questi ed il IA, nelle quali si faceva costante richiamo all'incarico ricevuto ed all'errore fatto da NO nel consentire alla sua esecuzione, dal comportamento di \D LC\ con gli inquirenti nel corso dei colloqui investigativi all'inizio delle indagini, risulta essere congruamente motivato il superamento degli elementi di contrasto segnalati dalla difesa, che dimostrano in particolare la loro fragilità in relazione all'inidoneità del movente delle armi, poiché sul punto NO ha chiarito di non essersi previamente preoccupato di capire il perché dell'azione, limitandosi ad eseguire, e di essere venuto al corrente del movente solo successivamente, attraverso le parole del \D LC\, che, per i tempi in cui venne esplicitato, non doveva possedere alcuna pretesa di attendibilità.
Le deduzioni relative alla scarsa credibilità di NO PE, desumibili dalla sua condanna definitiva quale esecutore materiale dell'azione omicidiaria, in luogo di quella di mero organizzatore da lui confessata, non tiene conto, oltre che della forza dei richiamati riscontri, anche dell'autorità di giudicato discendente dagli accertamenti definitivi intervenuti sulla posizione di IA e \S, condannati sulla base delle medesime dichiarazioni NO, che ne avvalora ulteriormente l'attendibilità, non scalfita dalla discrasia richiamata. Come già argomentato nella sentenza di appello nel procedimento NO si è posto l'accento su riconoscimenti effettuati dai testimoni, di cui pure si pone in dubbio l'attendibilità per motivi di fatto meglio riferiti nella sentenza di merito, ma non risultano essere stati presenti gli elementi di prova di questo giudizio, quali le conversazioni registrate che riscontrano, in tempo reale, le affermazioni accusatorie di NO, in ordine all'iniziativa dell'omicidio.
Nè dall'accertamento della veridicità di tale ricostruzione discende l'assenza del ruolo di IA, al quale venne attribuito la funzione di latore della richiesta di \D LC\, non potendosi ignorare il già richiamato giudicato formatosi In tal senso sulla posizione IA, o lo stesso tenore delle conversazioni intercorse proprio tra NO e IA, nel corso delle quali, pur facendo il primo chiaro riferimento al rimorso nutrito per aver realizzato quanto richiestogli da \D LC\ a proposito del prete, l'interlocutore lungi dallo smentirlo, si limita a ricordargli che ben avrebbe potuto opporsi a quanto richiestogli, se non ne era convinto. Come è stato compiutamente rimarcato in sentenza, la risposta resa da IA, esclude che il dichiarante possa aver precostituito la prova in danno di \D LC\, esclusione che discende anche dalla coincidenza tra le registrazioni eseguite, e le intercettazioni svolte dagli inquirenti in un tempo parzialmente coincidente, circostanza di fatto che impone di fugare in radice qualsiasi dubbio di artificiosa creazione del materiale. Analogamente, nessuna deduzione di segno contrario può desumersi dal sentimento di astio nutrito dal dichiarante nei confronti di \D LC\, e pacificamente emergente dalle conversazioni registrate, poiché tale sentimento si giustifica con l'evoluzione dei rapporti tra i due, che condussero l'odierno imputato a progettare la soppressione del dichiarante, il quale scoprì quanto era stato deciso in suo danno, e non può sorreggere da solo, proprio per la richiamata presenza di corposi riscontri, la genesi e lo sviluppo di tali accuse. Come compiutamente evidenziato in sentenza, alcuni dichiaranti, che hanno fornito con i loro racconti riscontro alle dichiarazioni di NO, hanno chiarito di essere stati edotti sulla dinamica dei fatti immediatamente dopo il delitto, e ciò esclude che, nell'offrire tale versione, al NO abbia fatto velo l'astio nei confronti di \D LC\, pacificamente sopraggiunto nel tempo, per l'evolversi dei rapporti tra i due.
5. Insussistente è poi il vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento;
a parte il rilievo in diritto che l'obbligo di motivazione sussiste ove venga disposta la rinnovazione del dibattimento, per la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado (principio pacifico;
per tutte da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 24294 del 07/04/2010, dep. 25/06/2010, Imp. D. S. B., Rv. 247872) in fatto il giudice di appello ha congruamente e coerentemente motivato la scelta di non disporre l'audizione dei testi de relato \D NI e GN, i quali sarebbero in grado di riferire solo sull'attendibilità del movente, elemento il cui accertamento non è stato ritenuto dirimente al fine di valutare la credibilità di NO, in coerenza con quanto già valutato in argomento;
di escludere il rilievo della verificazione del ruolo di IA, correttamente richiamando l'accertamento definitivo di responsabilità di questi e di \S, che rendeva del tutto inutile la determinazione esatta dei tempi di percorrenza da parte dei due, finalizzata al riscontro di attendibilità circa la loro presenza sui luoghi dei fatti;
la non esaustività delle intercettazioni disposte in Spagna, di cui si chiedeva l'acquisizione al fine di dimostrare l'assenza di contatti tra \D LC\ e NO, correttamente richiamando l'impossibilità di valutare la completezza in tali captazioni di tutte le comunicazioni tenute da \D LC\ con i suoi sodali nel periodo di riferimento, molteplici essendo, i possibili canali di comunicazione.
Le motivazioni sono state compiutamente esplicitate, e risultano coerenti e non contraddittorie, e non adeguatamente contrastate dal ricorrente che, anche sul punto, si è limitato a riproporre le medesime richieste formulate in appello, non operando, con riferimento alla sentenza impugnata, alcuna censura specifica.
6. In ragione di quanto esposto deve giungersi al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010