Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 2
L'art. 727 cod. proc. pen., che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero, non impedisce che, col consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale ne' uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso della rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Questa atipica forma di rogatoria non è sottratta alle norme convenzionali e consuetudinarie che regolano i rapporti tra gli Stati.
In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione per il principio "locus regit actum" e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della "lex loci" sulla "lex fori", non le norme del codice di rito del Paese richiedente, che disciplinano il processo, bensì quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto. Il richiamo del secondo comma dell'art.191 cod. proc. pen. contenuto nell'art.729, non comporta in tal senso una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva; ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della "lex loci", dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. (Ha precisato la Corte che tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, manifestazione del più generale diritto di difesa costituzionalmente protetto in sè, ma disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dalla legge ordinaria. Le modalità di concreto esercizio della difesa sono invero rimesse alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che può graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, ritenendolo garantito anche solo dall'assistenza e rappresentanza defensionale, senza la presenza dell'imputato: fattispecie relativa ad esame di testi, alla presenza dei difensori degli imputati, in conformità della "lex loci" e secondo una normativa non in contrasto con le regole fondamentali dell'Ordinamento italiano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 13.7.1999
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N.1313
Dott. EUGENIO AMARI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N.13996/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI APPELLO DI CATANIAnei confronti di
FU AN, nato a [...] il [...],
e
GL AU, nato a [...] il [...],
nonché dal
GL predetto e da
AN RO, nato a [...] il [...],
e
AN RE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 28.7.1998 della Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor TO G. Abbate, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine ai reati di estorsione ascritti a UM TO, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale;
il rigetto del ricorso del Procuratore Generale nel resto;
il rigetto dei ricorsi degli imputati;
uditi i difensori, avvocati Ubaldo Milana per DI LI e Alfredo Biondi per LI GA;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 24.11.1996 la Corte di Assise di Catania dichiarava DI LI e TO UM colpevoli in concorso dell'omicidio volontario di OR AP nonché di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 9 adoperata per commettere il delitto;
i predetti nonché - per quanto qui ne concerne - LI e OR GA colpevoli di partecipazione ad associazione di tipo mafioso;
il solo UM colpevole di cinque diversi delitti di estorsione. Condannava quindi il LI alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi tre;
il UM, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/1991 e successive modifiche, alla pena di anni diciotto di reclusione;
LI e OR GA alla pena di anni dodici e, rispettivamente, di anni sette di reclusione;
tutti alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Fondava la decisione essenzialmente (pag. 20) sulle dichiarazioni rese da TO UM e NT AP, coimputati nel medesimo procedimento e il secondo figlio dell'ucciso.
Riteneva costoro intrinsecamente attendibili sebbene il primo, che faceva uso di cocaina e di alcolici ed era incorso in numerosi errori "mnemonici" (pagg. 31 e 32), avesse "dimostrato talora la tendenza ad attribuirsi dei ruoli primari e maggiormente partecipativi, nonché a prospettare come acquisite direttamente alcune notizie, che invece" aveva "appreso da terzi oppure" costituivano "il frutto di sue personali convinzioni o ricostruzioni" (pag. 30).
Riteneva altresì le predette dichiarazioni reciprocamente riscontrate sebbene il AP avesse manifestato di sospettare la partecipazione del UM all'omicidio del padre e assistite da ulteriori riscontri desumibili dalle dichiarazioni di ET AL, "convivente del AP OR e fuggita in Germania per paura dopo l'uccisione di quest'ultimo" e delle dichiarazioni rese dal di lei fratello US, con lei fuggito (pagg. 57/60), nonché dalle dichiarazioni dei referenti e di quelle di AN AL OR, altro collaboratore di giustizia, che aveva indicato il LI e i due GA come partecipanti ad un sodalizio mafioso operante a AN (pag. 60/64) e da numerose relazioni di servizio della Polizia amministrativa (pag. 64/70) che provavano le ricorrenti frequentazioni fra gli associati.
Ricorrevano in appello gl'imputati o i loro difensori. Il difensore del UM instava per la concessione al medesimo delle attenuanti generiche e per la riduzione della pena e, subordinatamente, in caso di una sua riconosciuta inattendibilità, ne chiedeva l'assoluzione per non aver commesso i fatti. Il LI, tramite i propri difensori, chiedeva di essere assolto per non aver commesso il fatto.
Al fine - con più specifico ma non esclusivo riferimento al delitto di omicidio - segnalava l'inattendibilità del UM, alcolizzato e cocainomane, come risultante da varie, indicate circostanze e l'inutilizzabilità a riscontro delle dichiarazioni di ET AL e NT AP, ai quali le informazioni riferite erano state fornite proprio dal UM. Rilevava l'inconferenza della causale indicata dal Giudice di primo grado, non essendo il movente decisivo nei processi indiziari e mancando la prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa. Rilevava, tra l'altro e in subordine, che in ogni caso egli non avrebbe avuto alcun motivo di uccidere il AP se questi avesse avuto, come si assume avesse, l'intenzione di abbandonare il sodalizio.
Quanto al delitto associativo rilevava inoltre che era stato assolto dai reati fine;
che non lo si poteva al contempo ritenere autore dell'omicidio in quanto capo dell'associazione di tipo mafioso e ritenere indi che detta associazione fosse capeggiata da lui proprio in ragione del commesso omicidio;
che le dichiarazioni, poi ritrattate, di NT AP, erano state nell'immediatezza dei fatti dettate dal rancore e dallo spirito di vendetta verso coloro che ne riteneva gli autori e in buona parte erano ispirate a voci correnti;
che ET AL aveva riferito il frutto delle proprie valutazioni;
che le dichiarazioni di IA RT erano infirmate dall'archiviazione disposta nei confronti delle persone accusate dell'omicidio dei suoi parenti;
che le relazioni di servizio non costituiscono prova decisiva dell'accusa.
LI GA, tramite i propri difensori, eccepiva in rito la nullità della rogatoria esperita in Germania per l'audizione dei testi US e ET AL sia perché costoro avrebbero potuto e dovuto essere escussi in Italia sia perché, aperto ormai il dibattimento, gli imputati, che come lui ne avevano fatto richiesta, non erano stati ammessi a partecipare alla rogatoria. Nel merito chiedeva l'esclusione delle aggravanti contestategli, la riduzione della pena, la derubricazione in associazione semplice e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
OR GA, tramite il proprio difensore, chiedeva di essere assolto perché la condanna era fondata sulle dichiarazioni del UM e del AP, del tutto inattendibili e, quanto al UM, irrituali per omessa verbalizzazione di uno dei colloqui investigativi, in subordine chiedeva la riduzione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con sentenza del 28.7.1998 la Corte d'Assise di Appello di Catania - che con sentenza del 18.11.1997 aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine al diritto associativo loro contestato dei coimputati US ON, FI RA, AN OL IO, IC LI, FI TE e CE TE, i quali avevano rinunziato ai motivi di appello attinenti alla loro responsabilità e concordato la misura della pena, (pag. 165) - assolveva per non aver commesso il fatto il UM e il LI dal delitto di omicidio e dai connessi reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e il solo UM dai delitti di estorsione ascrittigli;
in relazione al delitto associativo rideterminava la pena inflitta al LI e ad LI GA in anni dieci di reclusione, quella inflitta a OR GA in anni sei di reclusione e quella inflitta al UM in anni quattro di reclusione nonché variamente le pene accessorie.
Avverso la sentenza predetta ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania nei confronti del UM quanto ai delitti di estorsione, dai quali è stato assolto, e nei confronti del LI quanto ai delitti di omicidio e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.
Ricorrono altresì il LI e i due GA.
Il Pubblico Ministero denunzia vizio di motivazione sostanzialmente perché il Giudice di appello non ha proceduto, come avrebbe dovuto, ad una valutazione unitaria degli elementi di prova desumibili dalla rinnovata istruzione dibattimentale e degli elementi di prova assunti nel giudizio di primo grado, così pervenendo a conclusioni lacunose e intrinsecamente contraddittorie.
Assume in particolare che le perplessità espresse dalla pubblica accusa in udienza erano limitate alla partecipazione del UM all'omicidio e alle autoaccuse del medesimo, a suo parere indotto ad accusarsi del delitto perché travolto dallo stesso timor panico che - come attestato dalla convivente ET AL - aveva invaso il AP, cui egli era stato vicino, alla notizia della rimessione in libertà del LI;
ma non involgevano il resto delle sue dichiarazioni, come precisato dal medesimo p.m. d'udienza "grandemente utili per l'accertamento dei fatti" e tali da dover esser lette tenendo conto degli "speciali condizionamenti psicologici e ambientali" tanto più rilevanti "in tema di reati maturati in ambito mafioso con tutto un contorno di vistose intimidazioni e di omertà idoneo a spiegare 'silenzi' e 'loquacita'', versioni, rettifiche e ritrattazioni".
Rileva che i fatti concernenti i delitti di estorsione contestati al UM, "da tempo inserito nell'attività del sodalizio criminoso facente capo ai LI-GA", "erano in larga parte noti alle forze dell'ordine nonostante l'omertà... che rendeva impossibile... l'attribuzione a determinati soggetti... di quelle azioni criminose" e che la confessione in proposito dell'imputato non abbisognava come tale di riscontri e tanto meno di alcuna convergente dichiarazione di NT AP.
Osserva indi che, mentre l'argomento secondo il quale il LI non avrebbe avuto ragione alcuna di assassinare il AP dal momento che questi aveva deciso di andarsene da AN, "è in profonda distonia con l'ordinaria logica dell'attività mafiosa, cui non è estraneo il ricorso all'omicidio "per motivi attinenti alla violazione del 'pactum sceleris'", i retroscena oscuri dell'omicidio AP sono stati chiariti, come affermato dal p.m. d'udienza, "attraverso le separate ma convergenti deposizioni dei due principali collaboratori..., UM in primo grado e ID FI CI in grado di appello". Rileva quanto a quest'ultimo che le discrasie afferenti le sue dichiarazioni, spiegabilissime e spiegate in ricorso come una caduta di memoria e l'inevitabile confusione indotta nel ID dalle decine di omicidi commessi, non investono il nucleo centrale dell'accusa, ma, riguardano punti marginali, non incidono sulla credibilità del dichiarante, che, quando non gli ha fatto difetto la memoria, ha riferito esattamente anche su particolari non secondari dell'omicidio, quali il tipo di arma usato dai sicari. Il LI denunzia, tramite i propri difensori,
1. Erronea applicazione della legge penale e mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 192 e 194 c.p.p., 416 bis c.p. perché la Corte di Assise di appello, ignorando la doglianza dedottane in impugnazione, aveva utilizzato le dichiarazioni di NT AP, in realtà inutilizzabili perché fondate su notizie apprese dalla voce pubblica.
2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 192, 500, 503, 134 e 357/2 lettere b) e c) c.p.p. e all'art. 416 bis c.p. perché la Corte di Assise di Appello, ignorando ancora una volta la sua esplicita doglianza in proposito, aveva utilizzato le dichiarazioni rese dalla AL nel corso della rogatoria internazionale ad onta della irritualità delle contestazioni effettuate dal pubblico ministero alla stregua delle mere "confidenze" da lei fatte all'ispettore di polizia Di Grazia, non consacrate in apposito verbale come di legge.
3. Erronea applicazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 194 e 210 c.p.p. e all'art. 416 bis c.p. perché, essendo stato lui assolto in primo grado dai delitti di estorsione, nessuna fonte privata o pubblica ha riferito dati concreti circa l'esistenza di un sodalizio criminoso e sulla associazione al medesimo, dato che finanche il Maresciallo dei Carabinieri Pace, in servizio a AN, all'udienza dibattimentale del 21.5.1996 ha dovuto precisare che "le circostanze riferite in ordine, appunto, all'imputazione ex art. 416 bis c.p., gli provenivano dalla 'voce di popolo', per 'sentito dire'".
4. Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p. e agli artt. 133 e 416 bis c.p. perché il Giudice d'appello, determinando in anni dieci di reclusione la pena per il delitto associativo inflittagli in primo grado nella misura di anni cinque, ha violato il divieto di reformatio in peius della decisione del primo giudice e, per giunta, non ha motivato in proposito.
LI GA, tramite i propri difensori, denunzia 1. Violazione di legge comportante la nullità e l'inutilizzabilità della rogatoria, che, sebbene "stabilita dal Giudice e dalle parti in corso di dibattimento e quale attività dibattimentale, nell'ambito e nel rispetto della lista depositata dal P.M. ex art. 468 c.p.p.": sebbene le modalità di sua escussione fossero state "concordate in ambito dibattimentale fra Giudice e parti" e fosse stato "imposto un termine perentorio e minimo agli imputati" perché comunicassero se al fine volevano - o no - essere tradotti in Germania;
venne ivi espletata in assenza di costoro, non ammessi dall'Autorità Federale tedesca, sacrificando alla legge del luogo i loro diritti di difesa senza nemmeno verificare se l'escussione degli AL poteva avvenire in qualsiasi segreta località italiana o per mezzo di videoconferenza.
2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nell'assunzione di una prova decisiva, per tale ragione inutilizzabile nonché illogicità "tecnica" e contraddittorietà della motivazione a) perché il Giudice d'appello, ritenendo di dovere espungere "dal materiale probatorio proficuamente utilizzabile le dichiarazioni meramente accusatorie rese dal UM in primo e in secondo grado", ha tenuto in non cale anche "quelle valide nell'ottica difensiva ottenute mercè un laborioso e ossessivo martellamento di contestazioni" così come, ritenendo per analoghe considerazioni di dovere escludere dal materiale probatorio utilizzabile anche "le dichiarazioni accusatorie rese da ID FI CI
contro
GA LI nel corso del suo confronto con Di OM (ud. 20.03.1998), in quanto il processo ne ha dimostrato l'inattendibilità generale", non ha dato peso alle dichiarazioni a lui favorevoli quando il collaborante "ha in concreto affermato che sia prima della sua reggenza (del clan Laudani, dal 1993 al 1996, n.d.r.) che durante, di GA LI non potevamo tener conto perché lo stesso era sempre latitante ed era considerato un peso morto, una vera e propria palla al piede... e... non era nemmeno affidabile perché aveva tentato una estorsione nei confronti di una ditta vinicola sotto la loro protezione";
b) perché i fratelli AL hanno riferito notizie generiche, citando il ricorrente solo perché il AP sarebbe andato a trovarlo sui luoghi di sua latitanza;
c) perché TO AP, al di là della sua inattendibilità nulla poteva sapere dei reati commessi e delle frequentazioni del padre dato che, maltollerando la sua relazione con la AL se ne era andato a vivere a Santa Domenica Vittoria presso la madre, tornando a AN solo quando aveva scelto di trascorrervi gli arresti domiciliari - applicatigli per un episodio di ricettazione - in un appartamento del nonno, parte del medesimo edificio comprendente quello adibito ad abitazione del padre;
d) perché nessun credito può essere dato alle dichiarazioni accusatorie di AL OR AN, dato che secondo la relazione di servizio redatta dai Carabinieri di AN in seguito ad un controllo presso il ristorante Veneziano di quel centro effettuato alle ore 13,20 del 14.06.1991 egli non risulta fra i coimputati presenti al pranzo nel quale i Giudici di ambo i gradi di merito hanno ritenuto di individuare la cena di cui parla il predetto collaborante.
OR GA, tramite il proprio difensore, denunzia 1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione Segnalata in apertura la minore attenzione dedicata dal Giudice d'appello alla disamina delle risultanze relative al delitto associativo contestato, deduce che delle dichiarazioni accusatorie, sulle quali il Giudice di appello ha fondato la propria decisione, quella di NT AP (pagg. 183/184) non contiene "riferimenti precisi e soggettivizzanti" nei suoi confronti e non gli conferisce ruolo o funzione alcuna nel sodalizio criminoso;
quella di ET AL - silente in proposito il di lei fratello US - è smentita - quanto alla lite asseritamente intercorsa fra lui e OR AP a motivo di una richiesta di denaro fatta dal primo a sua suocera - dalla circostanza che quando questi eseguì i lavori di ristrutturazione nel bar di costei e chiese poi il denaro dovutogli, egli era detenuto;
quanto alle origini dei contrasti fra il AP, da una parte, LI DI e lui dall'altra, perché trattasi di supposizioni malfondate su litigi che il AP aveva avuto col predetto e con altro LI, fatti nei quali egli è stato dalla AL impiegatamente e immotivatamente coinvolto;
quanto alle coincidenze temporali tra la sua rimessione in libertà e l'incendio di una farmacia e delle saracinesche di alcuni negozi, dalla circostanza che la telecamera a circuito chiuso della farmacia consentì d'identificare in tale Santa Maria il quale non ha nulla a che fare con lui, l'autore dell'incendio medesimo.
Rilevato infine che, mentre le dichiarazioni accusatorie del UM, come si legge a pagina 182 della sentenza impugnata, "vanno espunte dal materiale probatorio proficuamente utilizzabile", osserva - a suo parere risolutivamente - che le dichiarazioni del AP e degli AL, come testualmente si legge alle pagine 130/131, "non fanno altro che riferire dichiarazioni e comportamenti dello stesso UM, sicché evidente appare il circolo vizioso".
IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato.
Di vero, riaffermato in ricorso - come già aveva sostenuto in udienza - che i retroscena oscuri dell'omicidio AP sono stati chiariti "attraverso le separate ma convergenti deposizioni dei due principali collaboratori.... UM in primo grado e ID FI CI in grado di appello", il ricorrente mostra a chiare lettere di ritenere la responsabilità del LI fondata essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie dei predetti.
Epperò, sfociato in un giudizio di assoluta inattendibilità dei due predetti collaboranti e di insovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie il penetrante esame parcellare delle stesse condotto dal Giudice di appello alle pagine 124/132 per il UM e alle pagine 142/159 per il ID, diventa di per sè evidente l'inutilità di una valutazione unitaria del contesto, a parere dello stesso ricorrente supportato essenzialmente dalle dichiarazioni ritenute invece inattendibili dal Giudice.
Solo per debito di completezza si rileva quindi che il Giudice predetto, prima di concludere a pagina 159 per l'assoluzione del LI, alle pagine 135/141 aveva funditus esaminato la motivazione di condanna in punto contenuta nella sentenza di primo grado e, senza incorrere in censura alcuna da parte del ricorrente, aveva rilevato a pag. 141 che "le ragioni in forza delle quali il Giudice di primo grado è pervenuto al verdetto di condanna nei confronti del LI, riguardate isolatamente e anche globalmente, non si sottraggono alle censure mosse dall'appellante" tanto che "la tesi del Giudice di primo grado è stata ripudiata in appello dallo stesso P.G., che ha fatto perno soltanto sulle dichiarazioni accusatorie del ID".
D'altra parte il ricorrente non ha spiegato come e perché mai il timor panico, che avrebbe preso la vittima dell'omicidio, avrebbe invaso a suo dire anche il UM, inducendolo ad autocalunniarsi proprio quando, abbia - o no - cooperando all'omicidio, si era riavvicinato di tanto ai suoi autori da essere avvisato, come si dice, tramite altro membro del sodalizio, il ON, di tenersi alla larga dal AP, e ad autocalunniarsi solo relativamente al delitto di omicidio e non anche rispetto a quelli minori di estorsione, che gli altri soggetti escussi hanno attribuito al gruppo mafioso, ma non a lui specificatamente.
Nè, essendo i fatti notori in paese, a conferma delle dichiarazioni autoaccusatorie dell'inattendibile UM si può addurre, come fa il ricorrente, che dette estorsioni, i cui autori non erano stati individuati dagl'inquirenti, erano state effettivamente commesse, come era notorio in paese.
In altri termini, il ricorrente non ha spiegato perché mai il giudizio di inattendibilità del UM dovrebbe essere limitato alle dichiarazioni concernenti l'omicidio e non andrebbe esteso a tutto il contesto.
E se è vero che l'argomento, secondo il quale il LI non avrebbe avuto ragione alcuna di assassinare il AP dal momento che questi aveva deciso di andarsene da AN, "e in profonda distonia con l'ordinaria logica dell'attività mafiosa", essendo norma di comune e dolorosa esperienza che nessun sodalizio e nessun mafioso può subire senza ripagarlo ad usura alcuno "sgarro" se vuole mantenere lo stato di assoggettamento e di omertà costituente il presupposto indispensabile della propria attività criminale, è pur vero che, mentre il movente, come rettamente - e incontestatamente - evidenziato dal Giudice di appello alle pagine 135/136, è un indizio troppo labile per supportare da solo un qualsiasi giudizio di condanna, il ricorrente, pur avendo denunziato vizio di motivazione, non ha indicato quali siano i salti logici, le incongruenze, gl'iati, le aporie, le contraddizioni infirmanti le valutazioni di inattendibilità del UM e del ID, relativamente al quale soltanto si è limitato a prospettazioni - inidonee a concretare il vizio di legittimità denunziato - di interpretazioni alternative delle molteplici discrasie infirmanti irrimediabilmente la deposizione del collaborante, davvero incredibile dove afferma di non aver assistito alla sparatoria quando per altro verso assume di essersi trovato a qualche metro dall'autovettura del AP, nel buio - che inevitabilmente esalta il bagliore degli spari - di una galleria, che certamente ne moltiplica gli echi.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Altrettanto infondato è il ricorso del LI.
Il primo motivo dedotto fonda su presupposti di fatto inveridici. Che il AP abbia appreso dalla voce pubblica le informazioni fornite non risulta infatti da alcun punto delle dichiarazioni da lui rese in fase di indagini preliminari e trascritte alle pagine 183 e 184 della sentenza impugnata perché acquisite al fascicolo del dibattimento - previe contestazioni a seguito delle sue ritrattazioni - e dai Giudici di merito ritenute attendibili per le ragioni esposte nelle rispettive sentenze e incontestate in ricorso. E mentre il AP afferma in apertura di tali dichiarazioni di essere stato personalmente coinvolto, anche se con ruolo marginale, nel sodalizio criminale, sui cui membri ha fornito notizie all'evidenza apprese di prima mano in ragione dell'attività in esso esplicata da lui medesimo e da suo padre, di poi assassinato, il ricorrente non indica nemmeno donde risulta o sia evincibile la circostanza dedotta a supporto del primo motivo.
Il secondo motivo è generico.
Di vero, mentre non risulta applicabile ad una rogatoria esterna regolata dalla lex loci la disciplina dettata agli artt. 500 e 503 per la contestazione nell'esame testimoniale e per l'esame delle parti private nel dibattimento - che peraltro si può svolgere solo nelle previste sedi in territorio italiano - il ricorrente, men che specificato, come avrebbe dovuto a pena d'inammissibilità ex artt. 581/c e 591/c, non ha nemmeno in via esemplificativa indicato alcuna delle contestazioni asseritamente effettuate dal Pubblico Ministero sulla scorta di mere confidenze della AL non verbalizzate dall'ispettore di polizia che le aveva ricevuto. Così come non ha indicato alcuna tra le informazioni fornite dalla AL fornite a seguito di alcuna delle predette "contestazioni" e le ragioni della sua rilevanza.
Solo per debito di completezza va rilevato quindi che in ogni caso le opportune sollecitazioni alla memoria del teste, i richiami ad altre notizie comunque a lui attribuibili, le rimarcate distinzioni, somiglianze o verosimiglianze delle sue affermazioni con altre comunque a lui riferite o riferibili rientrano nella tecnica di esame del teste medesimo e sono sempre ammesse se non siano suggestive e finanche quando lo siano se, in sede di controesame, rivolte a teste indicato da controparte.
È inveridico altresì che "nessuna fonte, ne' privata ne' pubblica, ha potuto concretamente riferire sull'esistenza di un sodalizio, con l'intromissione di LI DI".
A prescindere infatti dalle refluenze in questo giudizio della sentenza 18.11.1997, con la quale, secondo quanto incontestatamente se ne dice a pagina 165 del provvedimento impugnato, la medesima Corte territoriale applicava pena concordata in appello, previa rinunzia ai motivi dedotti in punto di responsabilità, a ben sei dei dieci imputati dichiarati colpevoli di associazione di tipo mafioso e condannati in primo grado;
come il Giudice d'appello rimarca a pag. 195, AP NT - le cui dichiarazioni in sede preliminare, ritualmente utilizzate a seguito delle contestazioni, sono riportate, integralmente per quanto qui ne concerne, alle predette pagine 183 e 184 della sentenza impugnata - ha dichiarato infatti che a AN aveva operato un sodalizio criminoso dedito alle estorsioni in danno di pubblici esercenti o di proprietari di autovetture, sottratte e restituite a pagamento, nonché nel campo degli stupefacenti e che di detto sodalizio faceva parte anche LI DI. Insieme con la AL e col suo omonimo nonno ha narrato fatti specifici attinenti ai contrasti insorti fra suo padre e altri capi del clan e alle liti pubblicamente intercorse personalmente fra suo padre e DI LI. Da tali fatti specifici in particolare a motivato parere del Giudice di appello "emerge con assoluta chiarezza il ruolo preminente, che DI LI rivestiva all'interno" di esso e dal quale fu portato a divenire il principale antagonista di OR AP.
Tali dichiarazioni, che vicendevolmente si riscontrano, trovano conferme ulteriori in una miriade di meno incisivi elementi di giudizio evidenziati nella sentenza di primo grado, riportati e fatti propri di quella d'appello alle pagine 165/175 e specialmente nelle esplicite dichiarazioni di TA RT, congiunta dei pastori NT, IE CE e OR RT, uccisi da ignoti in un agguato mafioso nel gennaio del 1993. Anche costei ha ribadito l'esistenza del sodalizio malavitoso indicandone il capo nella persona del LI, pesantemente intervenuto contro suo fratello CE in occasione di una rissa scoppiata fra il medesimo e alcuni accoliti dell'associazione, i quali avevano tentato di rubargli l'autovettura. In tale occasione il LI aveva rimproverato lo RT perché aveva osato picchiare FI RA e gli aveva detto che "egli era il capo e che in futuro avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a lui".
Anche il terzo motivo di ricorso è dunque infondato.
In ordine al quarto e ultimo motivo di ricorso va rilevato che la pena di cinque anni di reclusione, come risulta dalla sentenza di primo grado e come il Giudice d'appello rileva a pagina 208, fu dal primo determinata in aumento di quella irrogata per l'omicidio, di guisa che, intervenuta l'assoluzione da tale più grave reato, non par dubbio che la pena per il delitto associativo doveva trovare, come ha trovato, autonoma determinazione.
Va esclusa pertanto la denunziata ricorrenza in fattispecie della reformatio in peius lamentata dal ricorrente.
Quanto all'asserito difetto di motivazione in punto di determinazione della pena va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può esser ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa.
La sentenza infatti costituisce una struttura unica, coerente e organica, di guisa che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non va considerato a sè, ma va posto in relazione agli altri. Ne consegue che le ragioni di una determinata statuizione possono risultare anche da altri punti della sentenza, ai quali sia stato fatto - comunque e anche implicitamente - richiamo (cfr. Cass. V, 28/7/1992, n. 8411). Nel caso a mano, pur essendo disperse nel sintetico contesto della sentenza le relative considerazioni, il Giudice d'appello, prima di determinare l'entità della pena irroganda all'imputato, ha richiamato anzitutto, ritrascrivendola (pag. 194) nel contesto di quella della propria sentenza, la motivazione adottata in punto dal Giudice di primo grado, il quale aveva evidenziato "la notevole pericolosità del LI" desumendola correttamente dal fatto che egli aveva continuato nel campo delle estorsioni "la propria attività delinquenziale anche durante il suo stato di latitanza e sino al suo ultimo arresto" e (pag. 195/196) ha evidenziato tra l'altro "il ruolo preminente" e "apicale" dell'imputato all'interno del clan mafioso, la sua qualità di "protagonista principale del conflitto" dell'associazione col "dissidente OR AP"; il possesso di armi, di un bilancino di precisione e di documenti falsi, comprovanti la protezione assicuratagli dal clan "ovviamente soprattutto in ragione del suo ruolo di capo"; i precedenti penali (pag. 207); le dimensioni e l'importanza del clan, da lui diretto insieme con LI GA (pag. 208).
La valutazione unitaria del contesto motivazionale, imposta da una corretta ermeneusi processuale, conduce quindi a ritenere che il Giudice di appello, rideterminando la pena inflitta all'imputato, tenne presenti tutti gli elementi di giudizio sopra evidenziati, con ciò adempiendo in punto all'onere di motivazione dalla legge posto a suo carico.
Il ricorso del LI deve dunque essere rigettato. Infondato è altresì il ricorso di LI GA.
Di vero, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte è principio generale in materia di assistenza giudiziaria penale che l'atto compiuto per rogatoria, costituendo esercizio tipico della sovranità del paese richiesto, non può essere e non è regolato dalla legge del paese richiedente, ma dalle norme proprie di quello richiesto, alla cui stregua va valutata la validità dell'atto compiuto per rogatoria (Cass. VI, 4.3.1994 n. 2686, rv. 198237, Palamara).
Più recentemente e più ammennicolatamente questa Suprema Corte, decidendo su una questione processuale analoga a quella qui preliminarmente proposta dal ricorrente, ha stabilito - nei termini qui di seguito integralmente trascritti perché fatti propri dal Collegio - che essa è infondata (Cass. V,
5.2.1997 n. 873, rv. 206902, PM c/ Colecchia e altri).
E di vero "l'art. 727 c.p.p., che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero, non impedisce che, col consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura in senso tecnico - giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale ne' uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso della rogatoria internazionale;
ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Questa atipica forma di rogatoria non è sottratta alle norme convenzionali e consuetudinarie che regolano i rapporti tra gli Stati, per cui è incongruo il richiamo alle norme sulle udienze... In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione infatti, per il principio locus regit actum e in conformità ai canoni di diritto internazionale, universalmente riconosciuti, della prevalenza, jure gentium, della lex loci sulla lex fori, non le norme del codice di rito del Paese richiedente, che disciplinano il processo, bensì quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto. Il richiamo del secondo comma dell'art. 191, contenuto nell'art. 729 c.p.p., non comporta una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva. Dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 c.p.p. si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa;
le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della lex loci, dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, che pure è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è assoluto, non derogabile e costituzionalmente protetto come diritto in sè, ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dalla legge ordinaria. Le modalità di concreto esercizio della difesa sono rimesse (infatti, n.d.r.) alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che può graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, nell'endiadi dell'autodifesa e della difesa tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale, in ordine alla non necessità della presenza dell'imputato, esemplificazioni di tipiche determinazioni normative si rinvengono nelle ipotesi di contumacia, rinunzia o allontanamento dall'udienza, volontario o coattivo, o di consenso alla celebrazione del processo in assenza (ovvero in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei procedimenti in camera di consiglio, n.d.r.) - artt. 475(/2), 487, 488 (e 599/3, n.d.r.) c.p.p. - e in quelle, quanto mai significative, dell'esame a domicilio dei testimoni, periti e consulenti tecnici - art. 502 c.p.p. -. Queste singolari scelte dimostrano che il principio della presenza dell'imputato all'acquisizione probatoria non corrisponde ad una norma inderogabile, d'ordine pubblico, e, in particolare, al diritto di difesa, che è assicurato dall'assistenza tecnica e dal jus postulandi del difensore, che lo esercita anche in forza di un potere di rappresentanza, legale e convenzionale.
Ora, se è vero che la presenza dell'imputato non è sempre necessaria, neppure in dibattimento, è anche vero, per maggior ragione, che per la legittimità e l'utilizzabilità delle acquisizioni probatorie non è richiesta la presenza alla rogatoria internazionale della parte che, versando in stato di detenzione, non può essere, nel rispetto della sovranità interna e internazionale dei singoli Stati e del principio di ragionevolezza, ne' disposta dallo Stato richiedente ne' imposta allo Stato richiesto. Di conseguenza, essendo l'esame dei testi avvenuto nell'ambito di una rogatoria internazionale attiva, alla presenza dei difensori degli imputati (che abbiano inteso presenziare, n.d.r.) e, quindi in conformità non contestata, della lex loci e secondo una normativa che non è in contrasto coi principi e le regole fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, l'eccezione è infondata". Il motivo riassunto in narrativa sub 2/a) è generico. Il ricorrente infatti, mentre non spiega - come in via preliminare avrebbe dovuto - perché mai il UM e il ID avrebbero dovuto essere ritenuti inattendibili in via generale o quando lo hanno accusato e attendibili viceversa quando hanno reso dichiarazioni a lui favorevoli;
men che specificato, non ha nemmeno indicato quali siano le dichiarazioni asseritamente attendibili pretermesso dai Giudici di merito nelle loro valutazioni e le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto. Dal che ex artt. 581/c e 591/c c.p.p. consegue l'inammissibilità in punto del ricorso. Solo per debito di completezza si rileva quindi che, potendo il ricorrente essere "considerato un peso morto, una vera e propria palla al piede... nemmeno affidabile" solo da coloro - nella specie gli associati al clan retto temporaneamente dal dichiarante ID, i quali avrebbero avuto un qualche diritto alla sua attiva partecipazione, al suo ausilio e alla sua fedeltà - le uniche dichiarazioni dell'inattendibile collaborante esplicitate in ricorso si tradurrebbero, se ritenute attendibili, in una inequivoca accusa di partecipazione del GA al sodalizio.
I motivi sopra riassunti sub 2/b), c) e d) si risolvono in inammissibili censure di fatto, peraltro parzialmente inveridiche quanto alle dichiarazioni dei fratelli AL e fondate, quanto alle dichiarazioni del AP, su elementi di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e di imprecisata fonte ovvero su diverse prospettazioni - ammissibili sul piano puramente razionale ma irrilevanti sul piano formale - dei fatti accertati (S.U. 14.12.1995, n. 30, rv. 202903). In particolare gl'incontri di OR AP col ricorrente latitante, suo compare di battesimo, per essere intesi nel loro esatto significato vanno collocati nel contesto - delineato dalla stessa AL, che dei fatti aveva preso contezza attraverso i racconti fattili dal AP medesimo, suo convivente - della comune militanza malavitosa e dei contrasti successivamente insorti fra il predetto AP da una parte, GA OR e LI DI dall'altra, contrasti che lo AL con parole del AP - da lui definito persona di rispetto appartenente alla famiglia mafiosa dei "Cursoti" - chiama "problemi" con la famiglia GA - LI, nota negli ambienti malavitosi perché incassava tangenti. Lo stesso AL ha aggiunto che la "persona di rispetto" gli aveva presentato il ricorrente.
E, al di là delle dichiarazioni della AL, la quale ha precisato che il suo convivente, OR AP si era lamentato con lei perché il proprio figlio NT incassava tangenti a sua insaputa, appare insostenibile che questi - oltre che figlio, socio di malaffare di AP OR - non ne conoscesse attività, contrasti e frequentazioni malavitose.
Nè si può ritenere inattendibile il collaborante AL OR AN sol perché, al di là delle generiche proteste di sua inattendibilità, il ricorrente non era presente al pranzo, cui presero parte nominati malavitosi appartenenti alle "famiglie" di RI e di AN. Il pranzo o la cena, sempre che del medesimo incontro si tratti, è stato infatti citato non già a prova della sua appartenenza mafiosa, ma solo al fine di riscontrare le dichiarazioni del AL, che, secondo la parte della sentenza di primo grado trascritta a pagina 170 di quella impugnata, ha espressamente indicato nel ricorrente il capo del clan operante nel Randazzese, col quale quello RIano di sua appartenenza aveva a suo tempo diviso le rispettive zone d'influenza.
Anche questo ricorso deve dunque essere rigettato.
Anche il ricorso di OR GA è infondato.
Di vero, mentre non s'intende - ne' è stato spiegato in ricorso - perché mai l'espressa indicazione, che il AP ha fatto del ricorrente come partecipe della associazione, non contenga riferimenti precisi e individualizzanti, quando il predetto AP ha contestualmente indicato nel racket l'attività svolta - in prevalenza e con qualche incursione sul mercato clandestino degli stupefacenti - dal sodalizio criminale, che per la sua esiguità certamente non poteva prevedere ruoli definiti, specifici ed esclusivi per ciascun associato, specie quando le evidenziate divisioni interne, la latitanza di alcuno dei suoi capi, la detenzione di molti associati ne avevano ulteriormente e incisivamente ridotto la consistenza.
Nè il ricorrente spiega donde risulti che la richiesta di denaro fatta dal AP a sua suocera e dalla quale, a dire della teste AL, trasse motivo la lite fra lui e OR AP, andrebbe collegata a lavori eseguiti da costui nel bar della donna ne' donde risulti che detta lite si collochi temporalmente in coincidenza con l'ultimazione di detti lavori e durante lo stato di detenzione del ricorrente.
Al di là poi della lite predetta va rilevato che le "supposizioni" della AL, coerenti e ben fondate sui contrasti insorti fra il suo uomo da una parte e i GA e i LI dall'altra, contrasti dei quali la donna, essendo convivente del AP, doveva in buona misura essere informata, sono in tutto concordanti con le notizie fornite in proposito da NT AP e da suo nonno;
con quelle fornite da TA RT, che, come la madre e la cognata, lo dà coinvolto col fratello e con altri nominati membri del sodalizio nel tentativo di rubare l'autovettura del fratello CE - di poi ucciso - e nella rissa conseguitane;
con quelle fornite da AL OR AN nei termini sopra sommariamente richiamati e con quelle di ufficiali di polizia giudiziaria e sono inoltre riscontrate dalle constatate e incontestate frequentazioni con gli altri coimputati, già separatamente condannati in appello a pena concordata, come sopra, per il medesimo reato associativo. Irrilevante essendo nell'economia dell'espresso giudizio il fatto che di uno dei numerosi incendi appiccati ad esercizi commerciali di AN subito dopo la rimessione in libertà del ricorrente sia addebitabile ad individuato autore materiale, resta da rilevare soltanto che, come si deduce inequivocamente, prima ancora che dalla natura e dalla fonte volta a volta espressamente dichiarate delle notizie da loro fornite e dal generale contesto, dalla loro collocazione nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di OR AP, la considerazione, trascritta nelle pagine 130/131 della sentenza impugnata, che gli AL e NT AP, figlio dell'ucciso, riferiscono su dichiarazioni e comportamenti del UM, attiene e va riferita esclusivamente all'omicidio e non anche ai fatti dei quali costoro avevano conoscenza diretta o di prima mano per averle appreso dall'ucciso nel contesto dei loro rapporti familiari o parafamiliari.
Anche il ricorso di OR GA deve esser dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del Pubblico Ministero;
rigetta i ricorsi di LI DI, GA LI e GA OR e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999