Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 11109
CASS
Sentenza 13 luglio 1999

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L'art. 727 cod. proc. pen., che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero, non impedisce che, col consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale ne' uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso della rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Questa atipica forma di rogatoria non è sottratta alle norme convenzionali e consuetudinarie che regolano i rapporti tra gli Stati.

In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione per il principio "locus regit actum" e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della "lex loci" sulla "lex fori", non le norme del codice di rito del Paese richiedente, che disciplinano il processo, bensì quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto. Il richiamo del secondo comma dell'art.191 cod. proc. pen. contenuto nell'art.729, non comporta in tal senso una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva; ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della "lex loci", dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. (Ha precisato la Corte che tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, manifestazione del più generale diritto di difesa costituzionalmente protetto in sè, ma disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dalla legge ordinaria. Le modalità di concreto esercizio della difesa sono invero rimesse alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che può graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, ritenendolo garantito anche solo dall'assistenza e rappresentanza defensionale, senza la presenza dell'imputato: fattispecie relativa ad esame di testi, alla presenza dei difensori degli imputati, in conformità della "lex loci" e secondo una normativa non in contrasto con le regole fondamentali dell'Ordinamento italiano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 11109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11109
    Data del deposito : 13 luglio 1999

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