Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2024, n. 2970
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Sentenza 17 dicembre 2024

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza della corte di appello che, ravvisata l'incompetenza funzionale, annulla la pronuncia di primo grado e individua il diverso giudice competente, trattandosi di decisione di natura processuale, inidonea a incidere irrimediabilmente sugli interessi sostanziali delle parti e suscettibile di essere ulteriormente sindacata attraverso rimedi non irragionevolmente previsti dal legislatore, ai quali anche la parte civile, optando per l'esercizio delle sue pretese nel giudizio penale, si deve conformare. (Vedi: Sez. 4, n. 10581 del 1995, Rv. 202930-01).

L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2024, n. 2970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2970
    Data del deposito : 17 dicembre 2024

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