Sentenza 17 dicembre 2024
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza della corte di appello che, ravvisata l'incompetenza funzionale, annulla la pronuncia di primo grado e individua il diverso giudice competente, trattandosi di decisione di natura processuale, inidonea a incidere irrimediabilmente sugli interessi sostanziali delle parti e suscettibile di essere ulteriormente sindacata attraverso rimedi non irragionevolmente previsti dal legislatore, ai quali anche la parte civile, optando per l'esercizio delle sue pretese nel giudizio penale, si deve conformare. (Vedi: Sez. 4, n. 10581 del 1995, Rv. 202930-01).
L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2024, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2970/2025 Roma, lì, 27/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da ZO Siani - Presidente - Sent. n. sez. 1230/2024 CE Centofanti - Relatore - UP – 17/12/2024 Barbara Calaselice R.G.N. 36037/2024 Stefano Aprile Eva Toscani ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CODACONS – Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori onlus 2. Associazione Art. 32-97 AIDMA avverso la sentenza del 28/09/2024 della Corte di assise di appello di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere CE Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili ricorrenti, avvocato Giuliano Leuzzi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
uditi i seguenti difensori degli imputati e delle altre parti private, che hanno unanimemente chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi: - avvocato Vittorio Manes, per IC IV;
- avvocato Gian Domenico Caiazza, per IO LI;
- avvocato Andrea Sambati, per ZO Specchia;
- avvocato IP Dinacci, per ILVA s.p.a.; - avvocato Lodovica Beduschi, per AN LO, IV DI e AL D'LÒ; - avvocato Pasquale Annicchiarico, per IC IV e IV Forni Elettrici s.p.a.; - avvocato Pasquale Lisco, in proprio, per CO EL, BR RR, RG SA e ZO OM, e quale sostituto processuale per ZO ER, TO IA, VI IP GR, RG AT, ES SA e Partecipazioni Industriali s.p.a.; - avvocato Guido Aldo Carlo Camera, in proprio e quale sostituto processuale, per CE RL, e quale sostituto processuale per AL De EL e TE IT EO;
- avvocato Armando Pasanisi, in proprio e quale sostituto processuale, per US OI, e quale sostituto processuale per SI AZ;
- avvocato Carlenrico Paliero, per IV Forni Elettrici s.p.a.; - avvocato ZO Vozza, in proprio, per GI SO ed IC BE, e quale sostituto processuale per ON OL e OS ST;
- avvocato Luca Perrone, per FA RT IV;
RITENUTO IN FATTO 1. IC IV e altri trentotto imputati erano rinviati a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Taranto, per rispondere, secondo quanto in rubrica individualmente contestato, di associazione per delinquere, disastro ambientale, omicidio colposo plurimo, lesione personale colposa plurima e altri reati connessi alle attività del locale stabilimento industriale ILVA. Le società per azioni ILVA, Partecipazioni Industriali e IV Forni Elettrici partecipavano al giudizio, quali responsabili civili o quali enti assoggettati a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. All'esito del dibattimento, la Corte di assise giudicava gli imputati colpevoli dei reati ascritti, nei limiti di cui al dispositivo, e li condannava alle pene ritenute di giustizia, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionali in favore delle parti civili costituite, disponendo altresì le confische di legge. La Corte di assise pronunciava altresì in ordine alla responsabilità civile e amministrativa delle società.
2. Trentasei imputati e le società appellavano la decisione di primo grado. In numerosi atti di appello era riproposta l'eccezione pregiudiziale, respinta dal primo giudice, di incompetenza funzionale dell'Autorità giudiziaria tarantina ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. 2 3. La Corte di assise di appello di Taranto pronunciava sui gravami con la sentenza in epigrafe indicata. In accoglimento dell'eccezione di incompetenza, la Corte di assise di appello annullava la decisione di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ufficio giudiziario individuato in base alla tabella A, richiamata dall'art. 1 disp. att. cod. proc. pen. Nel processo, come risultava pacifico, si erano costituiti parti civili tre magistrati onorari (due giudici di pace e un componente esperto di sezione agraria del tribunale), in servizio al tempo dei fatti nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata della Corte di appello di Taranto. Secondo la Corte di assise di appello, tale rilievo era sufficiente a determinare la dislocazione del giudizio, a norma dell'art. 11 cod. proc. pen, non valendo ad impedire tale esito né la successiva cessazione dal servizio onorario di alcuni di quei magistrati, né l'intervenuta revoca di una o più delle citate costituzioni di parte civile.
4. Avverso la sentenza di appello, dichiarativa dell'incompetenza, ricorrono per cassazione – mediante unico atto, sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, avvocati Carlo Rienzi e Giuliano Leuzzi – le parti civili CODACONS e Associazione Art. 32-97 AIDMA, entrambe beneficiarie di provvisionale, che le ricorrenti dichiarano essere stata già corrisposta. Dopo avere ricordato l'eccezionale rilevanza del processo in questione, considerato tra i più impegnativi della storia giudiziaria d'Italia, preceduto da un quindicennio di indagini e snodatosi per centinaia di udienze dibattimentali, con impiego di ingenti risorse umani e materiali, e dopo avere rimarcato il senso di frustrazione indotto da una decisione, quale quella di appello, destinata – se convalidata – a consegnare tutto ciò «candidamente al macero», le parti civili ricorrenti sviluppano due motivi di impugnazione.
5. Con il primo motivo, le parti civili ricorrenti argomentano a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che considera inoppugnabili le sentenze sulla competenza che, come l'attuale della Corte di assise di appello tarantina, possono dare luogo a conflitto di competenza a norma dell'art. 28 dello stesso codice.
5.1. I parametri violati sarebbero gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Le censure riprendono l'argomento esposto in premessa, secondo cui la decisione di appello ha prodotto l'azzeramento di un procedimento penale di imponenti dimensioni, già approdato al secondo grado, determinando, per ciò 3 solo, un consistente allungamento dei tempi processuali e inducendo il rischio di prescrizione di gravi reati, con vanificazione dei legittimi diritti delle persone offese e danneggiate dai reati stessi. Non consentire che una decisione di tal fatta possa formare oggetto di immediata verifica in una superiore istanza sarebbe, in sé, contrario al sentimento di giustizia e all'effettività della tutela giurisdizionale, e sarebbe sotto questo aspetto intrinsecamente irragionevole. L'art. 3, primo comma, Cost. sarebbe violato sotto il concorrente aspetto della disparità di trattamento tra processo penale e civile. Quest'ultimo ammette, avverso la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, la proposizione dell'istanza di regolamento dinanzi alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 42 cod. proc. pen., e la diversa opzione legislativa in ambito penale violerebbe il principio di uguaglianza stante la totale simmetria delle situazioni a raffronto. La preclusione della facoltà di impugnazione della sentenza di incompetenza nel processo penale violerebbe, altresì, i diritti di azione e difesa della parte civile e i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, infrangendo le previsioni costituzionali corrispondenti, racchiuse nell'art. 24 (primo e secondo comma), e nell'art. 111 (primo e secondo comma), Cost., sopra evocati. La parte civile, infatti, che reputasse erronea la decisione di incompetenza, non potendola immediatamente impugnare si troverebbe di fronte ad un bivio critico, siccome posta nell'incongrua alternativa di decidere se continuare a battersi, nella diversa sede territoriale, al fine di ottenere il ripristino dell'ordine delle competenze che reputa alterato, accettando però la dilatazione illegittima e ulteriore dei tempi e l'eventualità della prescrizione, ovvero se abdicare alle sue prerogative difensive e rinunciare così a coltivare l'eccezione processuale in cui crede, pur di scongiurare i predetti esiti pregiudizievoli. L'istituto, di nuovo conio, del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ex art. 24-bis cod. proc. pen., sarebbe stato per l'appunto pensato allo stesso scopo di evitare l'inutile dispiego di attività processuali. L'art. 111 Cost. sarebbe violato anche nel suo comma settimo, che ammette sempre la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le «sentenze», al cui genere la decisione impugnata apparterrebbe in senso formale e sostanziale. Natura di sentenza rivestirebbero, infatti, tutti i provvedimenti decisori di carattere definitivo. Quest'ultimo attributo andrebbe inteso non già, in lettura riduttiva, come mera attitudine al giudicato, ma come idoneità a determinare un pregiudizio irreparabile per la parte soccombente.
5.2. Le Associazioni ricorrenti, pur convinte che l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., nella parte concernente il divieto di impugnazione immediata delle sentenze di incompetenza, sia incostituzionale nella sua interezza, sollevano la 4 questione nel più circoscritto perimetro che assume rilevanza nel processo odierno, ossia con specifico riferimento all'impossibilità di impugnazione immediata della sentenza di secondo grado che, dichiarando l'incompetenza e azzerando il processo, travolga l'accertamento di merito già operato nel grado di giudizio antecedente, eliminando altresì le statuizioni in favore delle parti civili. Nel contesto processuale così delineato, i vulnera costituzionali denunciati sarebbero ancora più marcati.
6. Con il secondo motivo le parti civili ricorrenti denunciano l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen., di cui subordinatamente deducono la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. Entrando così nel merito dell'impugnazione, le medesime ricorrenti considerano «risibile» che un processo di così vasta portata, riguardante un disastro ambientale coinvolgente centinaia di migliaia di cittadini, possa essere distolto dalla sua sede naturale a causa di posizioni processuali assolutamente marginali, non in grado di influenzare, in alcun modo, le libere valutazioni della magistratura tarantina.
6.1. Per evitare una tale conseguenza paradossale, l'art. 11 cod. proc. pen. sarebbe suscettibile di un'interpretazione conforme a Costituzione, quale quella già accolta in primo grado, che ne escluda l'applicazione allorché il magistrato coinvolto come parte processuale abbia cessato, al tempo della sua celebrazione, di appartenere all'Ordine giudiziario. Tale sarebbe la situazione verificatasi, in rapporto alle costituzioni di parte civile mantenute nel processo odierno. L'art. 11, citato, sarebbe dunque norma eccezionale e, come tale, bisognosa di una lettura riduttiva. Giudicare in causa riguardante un magistrato cessato dal servizio, nella stessa sede in cui lavorava quando era in attività, metterebbe a rischio l'imparzialità del magistrato meno di quanto accada in molte altre ipotesi, che non contemplano affatto la dislocazione del processo. Sono citate, a mo' di esempio, l'ipotesi del magistrato chiamato a giudicare rispetto al collega, ancora in servizio, della sede viciniore, e quella del magistrato chiamato a giudicare in controversia patrocinata da difensore che abbia contro di lui intentato una lite giudiziaria. L'interpretazione estesa della disposizione sottenderebbe, al contrario, un'inaccettabile concezione di fondo, quella secondo cui i magistrati italiani sarebbero a tal punto privi di autonoma capacità di discernimento e di valutazione, nonché di rettitudine morale e di consapevolezza della loro funzione, da dover essere avvicendati anche a fronte di situazioni palesemente tali da non indurre alcuna apparenza di pregiudizio alla serenità dell'attività giurisdizionale. 5 6.2. Osservano, inoltre, le Associazioni ricorrenti che, ancorando la sua operatività al presupposto che il magistrato esercitasse la sua funzione nel distretto «al momento del fatto», l'art. 11 cod. proc. pen. alluderebbe ad una nozione puntuale di fatto, coincidente con l'evento naturalistico dei reati materiali, non individuabile nel caso di specie. Né l'art. 11 cod. proc. pen. troverebbe applicazione nei processi per reati che offendono, come nel caso di specie, beni giuridici collettivi. Si rischierebbe di dover spostare, a più riprese, il giudizio di sede in sede, senza al limite individuarne alcuna ove esso possa essere utilmente celebrato.
6.3. Se le argomentazioni sin qui spese non fossero ritenute pienamente convincenti, e per l'ipotesi in cui questa Corte di cassazione non fosse neppure in grado di individuare altra soluzione interpretativa in linea con le ragionevoli conclusioni cui era pervenuta la Corte di assise di primo grado, le Associazioni ricorrenti eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., estensivamente interpretato, per contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost.
7. I proposti ricorsi sono stati assegnati alla prima sezione penale di questa Corte, conformemente alle tabelle interne di distribuzione degli affari. Successivamente all'assegnazione, e alla conseguente fissazione di udienza, le parti civili ricorrenti hanno rivolto istanza alla Prima Presidenza perché, in ragione della speciale importanza delle questioni oggetto di trattazione, di essa fossero direttamente investite le sezioni unite. La Prima Presidenza, in rapporto allo stato di avanzamento del giudizio di legittimità, ha disposto la trasmissione dell'istanza al Collegio giudicante già designato.
8. In vista dell'odierna udienza di trattazione sono pervenute memorie nell'interesse delle società per azioni ILVA, Partecipazioni Industriali e IV Forni Elettrici e degli imputati CO EL, IC BE, GI SO, ON OL, AL D'LÒ, AL De EL, IV DI, ZO OM, BR RR, RG SA, OS ST, CE RL, IO LI, FA RT IV, IC IV e TE IT EO. Le memorie variamente argomentano a sostegno della inammissibilità dei ricorsi e della manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. La difesa dell'imputato OL FF ha depositato il certificato di morte dell'assistito, avvenuta nelle more dell'instaurazione del giudizio di legittimità, 6 instando per l'annullamento della sentenza impugnata nei di lui confronti e per la revoca definitiva delle statuizioni civilistiche. Le Associazioni ricorrenti hanno depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento delle impugnazioni.
9. All'odierna udienza i ricorsi sono stati discussi in presenza del Procuratore generale e dei difensori, che hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In linea generale, l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni unite, su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, è prerogativa della Prima Presidenza della Corte, esercitabile dopo la loro iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., quando le questioni in essi proposte sono di speciale importanza, o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. Se la Prima Presidenza non ravvisa i presupposti perché si pronuncino le sezioni unite, i ricorsi sono assegnati alle singole sezioni, a norma dei commi 1 e 1-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., e in ambito sezionale ha luogo la fissazione della data di trattazione (ex art. 610, comma 3). Una volta esaurita la fase preliminare di assegnazione e calendarizzazione del singolo ricorso, la sua rimessione alle sezioni unite diviene un'attribuzione esclusiva della sezione assegnataria e del relativo Collegio giudicante, rispondendo piuttosto ai criteri di cui all'art. 618 del codice di rito (Sez. 5, n. 4192 del 01/03/1994, Milano, Rv. 197995- 01) 2. In tale contesto normativo si iscrive la decisione interlocutoria assunta nel giudizio odierno dalla Prima Presidenza, che ha sottoposto al Collegio giudicante, ormai officiato del processo, l'istanza di rimessione alle sezioni unite avanzata dalle parti civili ricorrenti. Ciò posto, è opinione del Collegio che l'istanza di rimessione non possa trovare accoglimento. L'art. 618 cod. proc. pen., chiamato in questa fase a disciplinare l'istituto, limita invero i casi di rimessione a due ipotesi. La prima ipotesi, regolata dal comma 1, è quella in cui la questione di diritto da affrontare abbia dato luogo, o possa dare luogo, ad un contrasto interpretativo in seno alla Corte di legittimità. La seconda ipotesi, regolata dal comma 2, si ha allorché l'organo giudicante reputi di non condividere il principio di diritto già affermato dalle sezioni unite. 7 Da un lato, dunque, la speciale importanza delle questioni, fatta valere dalle Associazioni istanti a sostegno della rimessione, non rappresenta più, in questa fase, un parametro pertinente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-16; Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Acampora, Rv. 221309-01, ante § 1 del Considerato in diritto;
Sez. 6, n. 2613 del 13/7/1998, Mele, Rv. 211563- 01, in motivazione § 2). E, d'altro lato, le questioni stesse non sono affatto controverse nella giurisprudenza di legittimità, né si profila dunque l'ipotesi del contrasto, reale o potenziale, con precedenti decisioni tanto delle sezioni semplici che delle sezioni unite.
3. Secondo indirizzo nomofilattico consolidato, invero, i ricorsi proposti dalle parti civili odierne sono pacificamente inammissibili, anzitutto sotto il profilo oggettivo e, in via concorrente, sotto quello soggettivo.
4. Sotto il profilo oggettivo, è ben noto alle stesse ricorrenti, e deve essere qui fermamente ribadito, l'incontrastato orientamento espresso da questa Corte, alla luce del non equivoco tenore letterale dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la sentenza con la quale il giudice dichiari, in primo grado o in appello, la propria incompetenza per qualunque causa, e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il giudice ritenuto competente, è insuscettibile di impugnazione in cassazione, potendo essa dare luogo a conflitto di competenza a norma degli artt. 28 segg. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01; Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Calefato, Rv. 264258-01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Campanella, Rv. 249962-01; Sez. 4, n. 36764 del 08/06/2004, D'Ercole, Rv. 229689-01; Sez. 4, n. 10581 del 20/09/1995, Capitano, Rv. 202930-01). L'inoppugnabilità immediata delle sentenze declinatorie della competenza costituisce una tradizione del nostro ordinamento processuale, essendo la regola già presente nell'art. 190 del codice di rito abrogato. La sua ragion d'essere è ravvisabile nell'opportunità, apprezzata dal legislatore, di devolvere a controllo, dinanzi all'organo giudiziario di vertice, le pronunce sulla competenza, ma di prevedere l'attivazione di tale controllo, almeno in via preferenziale, attraverso la denuncia di conflitto, sottraendo così il regolamento della competenza all'osservanza dei modi, dei termini e delle altre formalità proprie del giudizio di impugnazione, la cui mancata ottemperanza potrebbe comportare, a dispetto dell'interesse pubblico processuale coinvolto, il consolidamento di soluzioni contrarie all'assetto normativo vigente. 8 Il rispetto dell'ordine delle competenze è un bene, la cui tutela è sottratta, almeno in via di principio, alla disponibilità delle parti, e quando un interesse di parte si concretizza esso si pone sempre come interesse accessorio e concorrente dal punto di vista dell'ordinamento. La regola dell'inoppugnabilità cede soltanto di fronte a declinatorie di competenza che assumano il carattere dell'abnormità, intesa in senso strutturale e funzionale (Sez. 5, n. 1276 del 31/10/2018, dep. 2019, Arnone, Rv. 274387- 01; Sez. 6, n. 44600 del 15/09/2015, Zanette, Rv. 265562-01; Sez. 1, n. 38394 del 18/09/2009, Vecchio, Rv. 244835-01), vizio che i ricorsi tuttavia – è bene evidenziare – non denunciano. Ed è, ad ogni buon conto, da escludere che la sentenza impugnata, esatta o meno che sia la soluzione da essa data alla questione di competenza, rientri nella categoria dogmatica in discorso (cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01), in quanto essa all'evidenza non costituisce espressione di un potere che non sia al giudice attribuito dall'ordinamento processuale, o di un potere attribuitogli, ma esercitato oltre i limiti del consentito, né impone al pubblico ministero adempimenti che concretizzino una nullità processuale tale da inficiare il corso futuro del procedimento. La sentenza di incompetenza, nuovamente riguardata in linea generale, potendo essere accettata dal giudice indicato come competente, non implica neppure una disfunzione, bisognosa di essere prontamente esaminata e, se del caso, rimossa. Resta inteso che, ove l'elevazione di conflitto, anche su denuncia delle parti interessate, ai sensi dell'art 30, comma 2, cod. proc. pen., sia mancata nel corso del processo, essendo stata la declinatoria di competenza condivisa dal giudice subentrato, il sindacato di legittimità sarà pur sempre residualmente esercitabile, a garanzia del sistema, avverso la sentenza che, non altrimenti impugnabile, abbia definito il merito della reiudicanda. L'eccezione di incompetenza, ritualmente prospettata dalle parti nel corso del giudizio di merito, ancorché dislocato, e respinta dal giudice, può essere infatti conclusivamente riproposta come motivo di ricorso ordinario a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (nei limiti della originaria devoluzione, ma ciò solo ove si tratti di competenza territoriale, o derivante da connessione: da ultimo, Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873-01).
5. Si consideri, a questo punto, che la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Taranto ha annullato la decisione di primo grado, perché emessa da giudice ritenuto funzionalmente incompetente, è decisione solo processuale. 9 Tale natura concorre a qualificarla come pronuncia anche soggettivamente inoppugnabile ad opera delle Associazioni ricorrenti. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nell'affermare che la parte civile non possa proporre impugnazione avverso la sentenza avente contenuto solo processuale, e segnatamente avverso la sentenza di appello che dichiari l'incompetenza del primo giudice (Sez. 5, n. 45911 del 04/10/2005, Grimaldi, Rv. 233040-01; Sez. 6, n. 24081 del 17/05/2001, Rabboni, Rv. 219632-01). Ciò in quanto una decisione di tale genere non rientra nell'ambito entro il quale l'art. 576 cod. proc. pen. configura e delimita il potere di impugnazione della parte civile, legittimata ad insorgere, «ai soli effetti della responsabilità civile», soltanto contro «la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio», o nel rito abbreviato cui la parte stessa abbia acconsentito, ovvero contro «i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile». La sentenza di incompetenza sfugge a tale paradigma. La delimitazione soggettiva in esame è coerente con il più generale principio, posto dall'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale il diritto di impugnazione spetta soltanto alla parte cui la legge espressamente lo conferisce. E l'impugnazione della sentenza processuale, dichiarativa dell'incompetenza, fuoriesce dal tassativo perimetro che, in materia, il codice delinea in favore della parte civile.
6. L'assetto legislativo così delineato non si espone a criticità, meritevoli di essere sottoposte all'attenzione della Corte Costituzionale.
7. E' anzitutto da escludere, in tutta evidenza, l'irragionevolezza intrinseca dell'assetto stesso. E' infatti agevole rilevare che, godendo il legislatore di estesa discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, il modello formale prefigurato in proposito dal legislatore obbedisce ad una precisa ratio, quale quella sopra illustrata, e non sconfina affatto nell'arbitrio. La decisione sulla competenza assume – si è già osservato – un contenuto di mero rito, inidoneo ad incidere irrimediabilmente sugli interessi sostanziali delle parti, e suscettibile di essere ulteriormente sindacato sia da parte del giudice che dovesse essere successivamente investito del procedimento, attraverso la possibilità di sollevare, ove egli si ritenga a propria volta incompetente, il conflitto sopra richiamato dinanzi alla Corte di cassazione, sia da parte del giudice dell'impugnazione - e, quindi, in ultima istanza, ancora ad opera della 10 Corte suprema - per il caso in cui, al contrario, venga ritenuta in prosieguo sussistente la competenza a decidere (Sez. 5, n. 33545 del 2015, Calefato, cit.). Vano è sicuramente il tentativo di istituire un parallelo, incidente sul principio di uguaglianza e causalmente efficiente sul suo rispetto, tra il processo penale e quello civile. Quest'ultimo è incentrato sulla tendenziale disponibilità degli interessi in gioco, sicché l'ammissibilità dell'impugnazione è, nel suo ambito, filtrata dal criterio della soccombenza, che costituisce anche il parametro alla cui stregua misurare il sottostante interesse (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). ll processo penale è volto, viceversa, al perseguimento di un primario interesse pubblicistico, che ne scandisce il corso e al quale si rapporta la disciplina delle impugnazioni in esso proponibili, a partire dalla pregiudiziale selezione dei soggetti a ciò abilitati. E poiché l'azione civile, inserita nel processo penale, assume in esso carattere solo eventuale, accessorio e subordinato, essa deve subire le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla missione del processo medesimo, prioritariamente diretto all'accertamento dei reati e delle connesse responsabilità (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di CO, Rv. 253242-01, § 5 del Considerato in diritto). Le attribuzioni della parte civile si conformano, in definitiva, a tale preminente esigenza, cui si deve anche la stretta funzionalizzazione dei poteri e delle facoltà processuali della medesima, incluso il diritto di impugnazione, al raggiungimento dei soli obiettivi compatibili con la fisionomia complessiva delineata dal legislatore per il giudizio penale (Corte cost., sentenza n. 176 del 2019). Le questioni di legittimità costituzionale, riferite all'art. 3, primo comma, Cost., debbono perciò considerarsi manifestamente infondate.
8. Identica valutazione deve essere operata rispetto al parametro di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. La garanzia apprestata da tale disposizione della Carta, quanto alla ricorribilità in Cassazione delle sentenze per violazione di legge, prescinde dalla qualificazione formale del provvedimento giurisdizionale e postula una nozione sostanziale di «sentenza», quale atto di volizione del giudice caratterizzato dalla decisorietà, ossia dalla incidenza sui diritti, e dalla definitività, intesa come attitudine, in assenza di altro rimedio prontamente attivabile, a rendere irretrattabile l'assetto di interessi dal provvedimento delineato, e a determinare per l'effetto un pregiudizio non altrimenti riparabile per la parte che lo subisce, ritenendolo insoddisfacente (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, GR, Rv. 11 224610-01; Sez. 5, n. 20140 del 23/02/2024, Stojanovic, Rv. 286276-01; Sez. 2, n. 50426 del 26/10/2023, Rv. 285686-01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076-01; Sez. 4, n. 10581 del 1995, Capitano, cit.). L'estremo dell'irreparabilità del pregiudizio non è in radice configurabile nel caso in esame, in quanto la sentenza che pronuncia sulla sola competenza è, per sua natura, neutra rispetto agli interessi in gioco e non ne preclude, anzi ne sottende, l'ulteriore e futura regolazione nel processo destinato a proseguire nella sede giudiziaria designata come competente. La sentenza di incompetenza non è «definitiva», nel senso sopra indicato, perché essa non contiene, e non può contenere, alcun accertamento in ordine al fatto storico ascritto all'imputato, né consente al giudice penale di occuparsi dei capi civili (in quanto nel sistema una tale cognizione è ammessa solo se congiunta al predetto accertamento), ma prelude al futuro accertamento che sarà compiuto, o rinnovato, dal giudice competente ed evidentemente non è neppure idonea a fondare l'efficacia extrapenale del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 cod. proc. pen. La sentenza di incompetenza mantiene tali caratteri anche se emessa dal giudice di appello, contestualmente all'annullamento della sentenza di primo grado contenente le statuizioni di cui all'art. 538 cod. proc. pen. La sentenza declinatoria, assunta in appello, determina la caducazione dei capi civilistici condannatori, che accedevano all'affermazione di penale responsabilità già adottata dal primo giudice, ma l'effetto che si produce rimane precario e interlocutorio, dovendo il giudizio essere nuovamente, e necessariamente, inscenato davanti al diverso giudice munito di competenza, designato o infine riconosciuto come tale, per approdare in ogni caso ad una pronuncia di merito, anche ai fini della responsabilità civile. In questo caso, quel che difetta non è il pregiudizio in sé, derivante dalla vanificazione dell'assetto di interessi già favorevolmente delineato dalla sentenza di primo grado, ma la caratteristica di essere quel pregiudizio non eliminabile altrimenti, se non con la proposizione del ricorso per cassazione. E' solo il riscontro di questa caratteristica, mancante nel caso in esame, che avrebbe reso operante la garanzia di cui all'art. 111, settimo comma, Cost.
9. Manifestamente insussistenti sono anche le prospettate violazioni dei parametri costituzionali ulteriormente evocati.
9.1. L'assetto generale del vigente processo penale è ispirato, come è noto, all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo 12 penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. L'esercizio, nel giudizio penale, del diritto della parte civile alla restituzioni o al risarcimento del danno, avendo il carattere accessorio già sottolineato, ha un orizzonte più limitato, di cui la parte stessa non può non essere consapevole nel momento in cui opta per far valere le sue pretese civilistiche nella sede penale, piuttosto che in quella civile. Nel fare questa opzione l'eventuale impossibilità di ottenere una decisione immediata sulla domanda risarcitoria, laddove nel processo penale intervenga la declinatoria di competenza, « costituisce […] uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte» (Corte cost., sentenza n. 12 del 2016). Sono queste le essenziali ragioni per cui non è configurabile la denunciata violazione del diritto di difesa, sotto l'angolo visuale declinato nei ricorsi.
9.2. La già rimarcata natura meramente processuale della decisione sulla competenza, che non mette in discussione il bene della vita controverso, esclude in radice la possibile violazione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. E la Corte costituzionale ha negato che il potere di impugnazione di una parte rappresenti la proiezione necessaria del suo diritto di azione, e ciò anche quando si tratti di azione pubblica ed obbligatoria, qual è l'azione penale (ex plurimis, Corte cost., sentenza n. 183 del 2017), affidata a soggetto processual- mente necessario (il pubblico ministero), e non ad una parte solo eventuale.
9.3. La dilatazione del sistema delle impugnazioni, e la moltiplicazione del loro novero, non sono infine, in quanto tali, rimedi confacenti ad assicurare il principio della ragionevole durata del processo, potendo addirittura determinare effetti disfunzionali allo scopo ove il loro esercizio si riveli meramente strumentale o il loro esito comunque infruttuoso. La massima dilatazione del sistema delle impugnazioni non è neppure imposta dalla regola del giusto processo. Non è senza significato, d'altronde, che, a livello sovranazionale, sia l'art. 14, § 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881), sia l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU attribuiscano il diritto incondizionato di ottenere il riesame di una decisione, ad opera di una giurisdizione superiore, alla sola persona dichiarata colpevole di un reato e solo in rapporto all'accertamento di responsabilità nei suoi confronti operato. 13 10. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, previa declaratoria di manifesta infondatezza delle sollevate eccezioni di legittimità costituzionale, poggia su tali assorbenti considerazioni. Tale declaratoria preclude ogni ulteriore esame dei ricorsi stessi, con specifico riferimento alle questioni poste con il loro secondo motivo. 11. Rispetto all'imputato OL FF, deceduto anteriormente alla loro proposizione, i ricorsi sono pregiudizialmente inammissibili, a cospetto della già intervenuta dissoluzione, all'atto dell'introduzione del giudizio di impugnazione, del rapporto processuale che lo coinvolge e della radicale originaria impossibilità di instaurare il contraddittorio nei suoi confronti (Sez. 4, n. 5417 del 21/01/2022, INAIL, Rv. 282603-01). 12. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le Associazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente CE Centofanti ZO Siani 14