Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
E N DI CAS O I Z ACC A E SUPREMA FF R ANNULLATO T . S I A . G L T E L R an 1 E R A 2 ONE ' L D L . A N L w D E 1 e 8 D 9 E SEZIONI UNITE CIVILI 1 I D T - S -5 N N 4 E 1 E S .ri Magistrati: € po sta dagli Ill.mi Sigg S E Oggetto A I LE GIUNTA SPECIALE A ESPROPRIAZIONI NAPOLI Primo Presidente f.f. CARNEVALEDott. Corrado Presidente di sezione Dott. Vincenzo BALDASSARRE - R.G.N. 9191/98 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - 11843/98 Dott. AN VELLA - Consigliere Cron. 9787 - Consigliere Dott. OV PRESTIPINO Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud.07/12/00 Consigliere Dott. OV PAOLINI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rel. Consigliere Dott. NR ALTIERI ha pronunciato la seguente wans ORD INANZA sul ricorso proposto da: NOVOCEN CONSORZIO PERL'EDILIZA NAPOLETANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato M.C. ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GI ALLODI, ALDO STARACE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente- contro 2000 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del 181 legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, 1 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente ·- nonchè
contro
RU ER, IN GI, IN IC, IN M GIUSEPPA IN QUALITA' DI EREDI DI IN CARMINE, IN IC IN GENNARO, IN AR, IN ANTONIO INGI, IN QUALITA' DI EREDI DI IN TA, GE AR RE, IN CO, IN GI IN LU IN QUALITA' DI EREDI DI IN FA, IN NN, IN EN, IN GI, IN TO, IN AR IN RI, IN SQ, IN RA;
intimati hou e sul 2° ricorso n° 11843/98 proposto da: IN GI, IN EN, IN SQ, GE AR RE, IN CO, IN GI, IN LU, in qualità di eredi di IN FA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 54, presso lo studio dell'avvocato GI SARTORE, rappresentati e difesi dall'avvocato TA PISCICELLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - 2 1
contro
CONSORZIO NOVOCEN, P.C.M. FUNZIONARIO CIPE EX ART 84 L 219/81;
- intimati -
avverso la sentenza n. 140/97 della IU speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 12/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. NR ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di کهنه ragione, assorbimento incidentale del ricorso condizionato. S 1. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 30 marzo e il 1° aprile 1996 SO TE, RG RI LO, RI Lui- gi, NR, IU. NR, EN, PP, Ma- ria, AN, IC, PP, IS, NN, Vincen- za, OV, OR, RI, IT, AS e Gerardo convenivano dinanzi alla IU Speciale per le espro- priazioni di NA il funzionario delegato CIPE e il 3 OC Consorzio per l'Edilizia Napoletana, esponen- do: di essere comproprietari di alcuni immobili in NA, inseriti nell'ambito del programma straordina- rio per l'edilizia residenziale di NA, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n.219, ed assoggettati ad espropriazione per la realizzazione delle opere previ- ste nel comparto, affidate in concessione al detto con- sorzio;
che quest'ultimo non aveva offerto nè liquidato alcunchè a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione. Chiedevano, quindi, la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, previa determinazione del valore venale degl'immobili. il consorzio e la Presidenza del Si costituivano Consiglio dei Ministri. Con sentenza 23 ottobre 12 dicembre 1997 la Giun- - ta, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determi- nava 1' indennità di espropriazione nonchè quella di occupazione, quest'ultima nella misura corrispondente agli interessi legali sul valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo deposito;
condannava il consorzio al pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e del com- penso spettante al segretario. La sentenza è così motivata: la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del coune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli articoli 80, 81 e 82 della legge 14 mag- gio 1981, n.219, all'ente concessionario è demandato attraverso l'apposita convenzione il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, tecnico materiali e giuridiche, ivi comprese quelle implicanti esercizio di poteri pubblicistici. L'ente concessiona- rio assume, quindi, la qualità di unico soggetto re- سمعية sponsabile nei confronti dell'espropriato; l'indennità di occupazione era dovuta, in quanto l'art.80 della legge n.219/81 riconosce ai proprietari tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n.385, la quale, agli articoli 1 e 2, considera anche tale indennità; nel merito, la valutazione dell'immobile veniva fatta sulla base della documentazione dell'UTE e di stime operate dalla stessa IU per immobili siti in aree limitrofe. 5 Avverso tale sentenza il Consorzio OC ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Resistono con controricorso la Presidenza del Con- siglio nonchè OV, ZA, AS RI e RG RI LO, nonchè IC, PP e IS RI, nella loro qualità di RA RI. Que- sti ultimi hanno, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. Il ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento dell'indennità di occupazione e contro i criteri della sua determinazione;
i ricorrenti inci- dentali lamentano, condizionatamente all'accoglimento del ricorso incidentale, l'avvenuta estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di NA. $ 2. Motivi della decisione - 2.1. Preliminarmente deve essere disposta la ri- unione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza. Prima di scendere all'esame delle censure le Se- zioni Unite ritengono che debbano porsi alcune questio- ni di sospetta incostituzionalità di alcuni aspetti 6 della disciplina normativa che istituisce della IU Speciale delle espropriazioni presso la Corte d'Appello di NA e che ne regola la composizione e il funzio- namento, profili che non sono stati evidenziati nelle precedenti pronunce della Corte Costituzionale ( sen- tenza n.2 del 1966: insussistenza del superamento dei limiti di delega ) e delle Sezioni Unite di questa Cor- te (sentenze n.472 del 1959 e 1161 del 1969: scadenza del termine stabilito dalle norme transitorie della Co- stituzione per la revisione delle giurisdizioni specia- li;
n.104, 745 del 1999 e 466 del 2000: insussisten- za di lesione del diritto di difesa per la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione) • سمعه Tali profili devono essere sollevati d'ufficio, in- vestendo direttamente la struttura e il funzionamento della IU e, quindi, attenendo alla costituzione del giudice;
appare, quindi, manifesta la loro rilevanza, pur non essendo stati gli stessi prospettati dalle parti o, comunque, trattati nella sentenza impugnata.
2.2. E' opportuno, innanzitutto, tracciare un sin- tetico quadro normativo. La IU Speciale delle espropriazioni presso la d'appello di NA è stata istituita con Corte l'art. 17 del decreto legge luogotenenziale 27 febbraio 7 1919, n.219, concernente «Provvedimenti a favore della città di NA», convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290. Tale disposizione attribuisce alla IU anzi- chè al giudice ordinario la determinazione, in via contenziosa, delle indennità per le espropriazioni re- lative a beni immobili siti nel Comune di NA per le quali siano applicabili le disposizioni di cui agli ar- ticoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n.2892 sul risanamento di NA. In tempi più recenti è stata attribuita alla Giun- ta la determinazione dell'indennità delle espropriazio- ni eseguite nel quadro del programma straordinario per wus l'edilizia residenziale di NA, ai sensi della legge 15 maggio 1981, n.219, il cui art.80 richiama per la liquidazione dell'indennità gli articoli 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885. Il citato d.l.
1. prevede la composizione dell'organo ( un magistrato della Corte d'appello di NA con funzioni di presidente, e due ingegneri, di cui almeno uno funzionario governativo, nominati dal presidente della Corte d'appello di NA); la durata dell'incarico. La composizione della IU è stata successivamen- te modificata dall'art.l della legge 8 6 giugno 1935, n. 1131 ( Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di NA ): i l'uno, ex lege,due componenti tecnici sono, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza di Na- poli ( 1' Ufficio tecnico erariale )o, in caso di as- senza, un suo delegato;
l'altro, un ingegnere partico- larmente esperto in materia, * rappresentante del Sin- dacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei fabbricati nel caso cheproprietari di l'espropriazione riguardi edifici od un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degi agricoltori qua- E ver lora riguardi fondi rustici», designato dai suddetti uffici sindacali. L'art. 18 del d.l.
1. n.219 del 1919 stabilisce che « sono devolute alla competenza esclusiva della IU speciale tutte le questioni che, in applicazione della legge 25 giugno 1865, n.2359, sarebbero di competenza giudiziaria, comprese quelle di cui dell'autorità all'art. 46». . suscettibili di al- L'art. 19 indica come " non . . cun gravame» le decisioni della IU, prevedendo con- tro di esse il ricorso per revocazione e dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Altre due disposizioni del decreto legge luogote- nenziale n.219 del 1919 che devono essere ricordate 9 sono l'art.20, che pone a carico delle parti le spese per il giudizio, e l'art.21, che rimanda ad uno specia- le regolamento le norme per il funzionamento della IU speciale e la procedura da seguirsi dinanzi la IU medesima. Il regolamento, approvato con r.d. 17 aprile 1921, n.762, rinvia, per quanto non stabilito espressamente dal d.l.l. n219 e dallo stesso regolamento, alle norme del codice di procedura civile. Gli articoli 13 e 14 del regolamento dettano la disciplina degli onorari spettanti ai componenti della IU, il compenso al segretario e alle spese del giudizio. Essi K sono ri- partiti a norma dell'art.37 della legge 25 giugno 1865, n.2359, e liquidati, per ciascun giudizio, con decreto del primo presidente della Corte d'Appello di NA». La Corte Costituzionale si è occupata una sola vol- ta della IU speciale delle espropriazioni nella sentenza n.2 del 1966, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma contenurta nell'art.2, secondo comma, del r.d. 11 aprile 1926, n.752, nella parte in cui estendeva la competenza della IU alle procedure espropriative riguardanti beni immobili situati nella Provincia di NA. La giurisprudenza di questa Corte, come si è già ricordato, ha dichiarato manifestamente infondate alcu- 10 ne questioni d'incostituzionalità riguardanti la IU speciale. Le Sezioni Unite ritengono che su tali que- stioni debbano essere condivise le argomentazioni svol- te nelle proprie precedenti decisioni.
2.3. La Corte ritiene, però, che altri aspetti della disciplina normativa riguardante la IU spe- ciale sollevino fondati sospetti di contrasto con norme e principi costituzionali. E' indubbio che si tratti di un organo giudicante avente caratteristiche assai anomale. Occorre chiedersi, innanzitutto, se la IU co- stituisca una giurisdizione speciale, ovvero un colle- gio arbitrale. In tale seconda ipotesi, trattandosi di arbitrato obbligatorio per legge, la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità emergerebbe della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ( sentenze n.127 del 1977; 488 del 1991; 49, 206 e 232 del 1994; 152 del 1996; 381 del 1997; 325 del 1998; or- dinanza n. 134 del 2000 ). Pur avendo la legge 23 gennaio 1941, n.53, qualifi- cato espressamente la IU come arbitrale , e pur essendo la funzione giudicante della IU definita in 11 tal modo da alcune sentenze di questa Corte 1 23 lu- glio 1966, n.2009 e, più di recente, 7 luglio 1999, n.386 ), le Sezioni Unite ritengono che la designazione dei componenti, proveniente esclusivamente dall'autorità giudiziaria e non dalle parti, e la non applicabilità delle norme che regolano il procedimento arbitrale facciano propendere per la natura di giuri- sdizione speciale della IU.
2.4. Gli aspetti della formazione e del funziona- mento della IU speciale che sollevano fondati dubbi di costituzionalità sono i seguenti: A) La previsione di un onorario in favore dei com- ponenti della IU ( articoli 101,111, 24 e 3 della Costituzione ) • L'attività giurisdizionale si caratterizza per la necessità che le corrispondenti funzioni siano eserci- tate da soggetti indipendenti ( adatti, quindi, ad ope- rare in posizione di terzietà e di imparzialità, come stabilisce il secondo comma dell'art.111 Cost., intro- dotto con la legge cost. 23 novembre 1999, n.2 ). Tale regola, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n.284 del 1986, vale anche per le 12 giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione e non revisionate;
vale anche per tali giurisdizioni, pertanto, il requisito dell'indipendenza. In tal senso la costante giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n.60 del 1969 la Corte Costituziona- le, dopo aver premesso che* il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare la imparzialità del giudice », ha affermato: « Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse nella causa da de- cidere, e deve esigersi che la legge garantisca ... preordi- l'assenza di ogni aspettativa di vantaggi, nando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione ». In tale prospettiva ci si potrebbe domandare se la previsione di un onorario per l'attività svolta, posto direttamente a carico delle parti litiganti e liquidato dallo stesso presidente della corte d'appello ( che della IU è componente, ove non abbia all'uopo desi- gnato altro magistrato della corte ), sia in linea con il modello di giudice disinteressato voluto dalla Co- stituzione e corrisponda al requisito indefettibile della effettiva indipendenza. D'altra parte la stessa previsione normativa, dal punto di vista del litigante, potrebbe suscitare dubbi di costituzionalità sotto il profilo di una irragione- 13 vole limitazione del diritto di agire in giudizio, giacchè il pagamento di un corrispettivo, ponendo l'attività di giudizio in una relazione sinallagmatica, potrebbe rappresentare un ostacolo frapposto a quel di- ritto. E' pur vero che la Corte Costituzionale ha costan- temente escluso l'esistenza di una * garanzia di gra- nell'ambito della funzione giurisdizionale, intuità » quanto l'onere di corrispondere o di anticipare diritti o spese per gli atti che la parte compie nel processo rappresenta una forma di controprestazione dovuta allo Stato per la prestazione del servizio giustizia, mentre corrisponde a criteri di giustizia distributiva accol- lare le spese processuali, in caso di soccombenza, a vi abbia dato causa ( sentenze n.30 del 1964,chi n.39 del 1967,e n.268 del 1984 ). Ma la condizione di legittimità degli oneri patri- moniali è che essi servano K al fine pubblico inerente al processo» e non ne rappresentino < una remora»: così le sentenze n.67 del 1960, dichiarativa costituzionale dell'art.98dell'illegittimità cod.proc.civ., e n.21 del 1961, con cui è stato dichia- rato in contrasto con gli articoli 3, 24 e 113 Cost, l'istituto del solve et repete di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.E. 14 In definitiva, la possibilità di vedersi accollare, in caso di soccombenza, non solo le spese del processo, i tributi giudiziari e gli onorari dei difensori, ma anche i compensi dei componenti della IU e del se- gretario, può funzionare da deterrente al ricorso alla tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, pur propendendosi per la tesi che non considera la IU speciale come un collegio arbitrale, non pare contestabile la riemersione di al- cune delle ragioni di contrarietà ai principi costitu- zionali del c.d. arbitrato obbligatorio. Nel quadro di tali principi, infatti, il ricorso al giudizio arbitra- كلمة le, che comporta notoriamente maggiori oneri in consi- derazione del rilevante compenso spettante agli arbi- tri, deve essere rimesso esclusivamente alla libera e concorde iniziativa delle parti che, in vista di parti- colari vantaggi ( rapidità, speciale competenza tecnica ) ritengono meno conveniente il ricorso agli organi della giurisdizione ordinaria, e decidono di accollar- si, in vista del perseguimento di tali vantaggi, il ri- schio di un maggiore costo. Sempre in relazione alla previsione di un aggiunti- vo ( e certamente non simbolico ) costo, vi è da osser- vare che tale previsione suscita fondati sospetti di contrarietà ai principi di parità di trattamento e di 15 razionalità posti dall'art.3 Cost. Si consideri, infatti, che il semplice fatto della situazione dell'immobile nel territorio del Comune di NA ( e non, ad esempio, in quello di un comune li- mitrofo ) comporta per i litiganti un gravoso onere ag- giuntivo, in relazione ad una ordinaria controversia di determinazione dell'indennità di espropriazione, per la quale vigono le norme e i principi applicati in ma- teria da qualunque altro giudice della Repubblica. In definitiva, la previsione di un compenso specia- le a favore dei componenti del collegio e del segreta- rio, posto a carico delle parti, non costituisce sem- plicemente un aggravio dell'onere finanziario sulle stesse incombenti, in aggiunta ai normali costi del servizio giustizia e degli onorari e diritti spettanti dando luogo ad un rapporto di tipoai difensori, ma, sinallagmatico tra parti e giudici, sembra conferire alla giurisdizione della IU una configurazione ibrida per una contaminatio con le caratteristiche dell'arbitrato e manifestamente insuscettibile di ri- collegarsi al modello di giurisdizione disegnato dai principi costituzionali. B) La designazione del componente tecnico ( artico- li 101, 111, 25, comma primo, Costituzione). 16 Secondo la giurisprudenza costituzionale, la parte- cipazione ad un organo giurisdizionale di un solo com- ponente non indipendente è sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo ( sent.n.33 del 1968 ). Per quanto riguarda l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, occorre considerare che tale ufficio costituisce l'organo tecnico che esprime le valutazioni degli immobili, e che tali valutazioni sono di regola determinazione amministrativaposte a base della dell'indennità. Nella presente causa la IU ha ope- Edo- rato un diretto riferimento alla valutazione dell'UTE, ritenendo che la stessa fosse congrua. In definitiva, la IU è chiamata a decidere anche sul merito di va- lutazioni che, in genere, si basano su quelle dell'UTE. Vi è da aggiungere, inoltre, che, l'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n.247, che ha convertito in legge il d.l. 2 maggio 1974, n.115, ha esteso a tutte le espropriazioni, comunque preordinate alla realizza- zione di opere o d'interventi da parte dello Stato e di enti pubblici, le norme dettate dalla legge n.865 del 1971 ( in particolare, l'art.16 ), le quali assegnano all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale fun- zioni preminenti in materia di valutazione degli immo- bili soggetti ad espropriazione. 17 Sotto altro profilo, suscita dubbi di costituziona- lità il fatto che l'ingegnere capo dell'UTE eserciti una funzione dallo stesso delegabile ad altro ingegnere dell'ufficio. Tale delega, non essendo il supplente precostituito, ma indicato volta per volta, sembra co- stituire una disciplina dei tempi e dei modi d'investitura non conforme al principio di cui all'art.25, primo comma, Cost., il quale non ammet- te una designazione in relazione ad una specifica controversia che è già insorta ( Corte Costituziona- le, sentenza n.83 del 1998 ). الملامة 2.5. In conclusione, devono ritenersi non manife- stamente infondate le questioni d'illegittimità costi- tuzionale delle norme regolanti l'istituzione, la com- posizione e il funzionamento della IU speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di NA ( in particolare, gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del d.
1.1.27 febbraio 1919, n.219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n.1290; 1 della legge 6 giugno 1935, relazione agli art. 3, 24, 25, n.1131 ), in 101, 111 Costituzione ). Il giudizio deve essere, perciò, sospeso, con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n.87. 18
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli arti- coli 17, 18, 19, 20 e 21 del d.l.1. 27 febbraio 1919, n.219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n.1290; 1 Ear della legge 6 giugno 1935, n.1131, in relazione agli art. 3, 24, 25, 101, 111 Costituzione, nei ter- mini di cui in motivazione;
sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmis- sione degli atti alla Corte Costituzionale;
. dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Con- siglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputa- ti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni unite civili, il 24 gennaio 2001. 19 Il Presidente Corrado Carnevale louer lamener ■ Collaboratore di Cancellerie1 Дош ё 20 Depositato in Cancelleria Roma, lì 28 MAR 2001 COLLABORATORE DI CANCELLERIA ellie E N O A I L Z L A E 9 R D 1 T 2 3 S I . 7 G N . E T 1 R R 8 'A 9 1 A L - L D 5 - E 4 E D 1 T I E N S E G N S G E E E S L I A