Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi.
Commentari • 10
- 1. I profili distintivi dei reati di frode informatica e di indebita utilizzazione delle carte di pagamentoEnrica Oberto · https://www.iusinitinere.it/
Con la sentenza 12 dicembre 2019 n. 50395 la Corte di Cassazione ha statuito che integra il reato di cui all'art. 55 D. Lgs. n. 231/2007 (oggi inserito nel codice penale all'art. 493 ter) la condotta di chi, senza realizzare frodi informatiche, ottenga i dati relativi ad una carta di debito o di credito altrui, unitamente alla stessa tessera elettronica, per poi utilizzarli indebitamente al fine di effettuare prelievi di denaro. La vicenda sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione Il caso in esame riguarda l'indebito utilizzo, in assenza di autorizzazione, di una tessera bancomat da parte di un soggetto diverso dal titolare. Sfruttando la propria relazione di vicinanza con la …
Leggi di più… - 2. significato, definizione e come riconoscerloAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2024
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La massima Poiché il reato di cui all' articolo 617-quinquies del Cp costituisce un mero reato di pericolo tendente a prevenire l'intercettazione del dato informatico, allorquando l'intercettazione avvenga e il dato venga effettivamente carpito detto reato resta assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell'intercettazione, in uno dei modi che realizzano l'alterazione nel funzionamento o comunque l'intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell' articolo 640-ter del Cp (nella specie, l'imputato, utilizzando uno skimmer installato presso le colonnine self service di distributori di carburante aveva carpito i codici di carte di …
Leggi di più… - 4. Frode informatica: sussiste in caso di utilizzo di carte clonate per il prelievo di carburanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
Leggi di più… - 5. Frode informatica: si configura in caso di utilizzo di una carta di credito falsificataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/02/2016, la Corte di Appello di Lecce, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2017, n. 26229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26229 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
26229-1 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE REPUBBLICA ITALIANA 25 MAG. 2017 IL In nome del Popolo Italiano CANC E CASS R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P Claudia Pianelli U S O N I E Z SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 09.05.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1339 Giovanni DIOTALVI Presidente Domenico GALLO Consigliere REGISTRO GENERALE Lucia AIELLI Consigliere N. 43866/2016 Giuseppe COSCIONI Rel. Consigliere Giuseppe SGADARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI AL, nata il [...] avverso la sentenza n.1745/2014 della Corte di Appello di LECCE del 26/02/2016 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. . Mariella DE MASELLIS, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per remissione di querela;
udito l'Avv. Francesca Grazia CONTE, che si è riportata ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/02/2016, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a VI AL per il reato di cui al'art. 55 D.L.vo n.231/07. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di VI AL, eccependo come, a fronte della richiesta della difesa di riqualificazione del fatto di reato in frode informatica di cui all'art. 640 ter cod.pen., la Corte di appello avesse adottato una motivazione non condivisibile: dal contesto della querela sporta dalla persona offesa, risultava infatti come la stessa non avesse mai perso la disponibilità della carta Postepay a lui intestata, sicchè l'addebito delle somme era avvenuto non mediante l'indebito utilizzo della carta di credito, ma mediante accesso fraudolento al sistema informatico.
1.2.Il difensore osserva inoltre come la sentenza impugnata doveva essere comunque annullata per la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
2.1 Questa Corte ha già affermato che deve essere sussunta nella fattispecie di frode informatica, e non in quella di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua (Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011 dep. 06/05/2011, Rv. -> 250113; L'art. 640-ter cod. pen. sanziona invero al primo comma la condotta di colui il quale, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". In questa ipotesi dunque, attraverso una condotta a forma libera, si "penetra" abusivamente all'interno del sistema, e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che il sistema stesso, od una sua parte, risulti in sè alterato. Ebbene, nella specie, come emerge dalla descrizione dei fatti offerta dalle sentenze di merito, risulta che, attraverso l'utilizzazione dei codici di accesso della Postepay intestata alla persona offesa, l'imputata abbia inserito in rete i codici e quindi versato somme sul proprio conto corrente. Come già indicato da questa Corte (Cass. Sez.seconda, n. 50140 del 13/10/2015 Ud. (dep. 21/12/2015) Rv.265565; Cass n.17748 del 2011 Rv. 2 flum 250113 richiamata anche da Cass n. 11699 del 2012 rv. 252797 e n. 6816 del 31/01/2013) l'elemento specializzante, rappresentato dall'utilizzazione 'fraudolenta' del sistema informatico, costituisce presupposto 'assorbente' rispetto alla 'generica' indebita utilizzazione dei codici d'accesso disciplinato dall'art. 55 n. 9 D.Lgs. n. 231/2007, approdo ermeneutico che si pone "in linea con l'esigenza (...) di procedere ad una applicazione del principio di specialità secondo un approccio strutturale, che non trascuri l'utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la "ratio" delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU" (Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, Giordano ed altri). Deve quindi ritenersi nel caso in esame la configurabilità del reato di cui all'art. 640 ter c.p., in quanto la condotta contestata è sussumibile nell'ipotesi "dell'intervento senza diritto su (...) informazioni (...) contenute in un sistema informatico" Infatti, anche l'abusivo utilizzo di codici informatici di terzi ("intervento senza diritto") comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso all'insaputa o contro la volontà del legittimo possessore ("con qualsiasi modalità") - è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sè od altri un ingiusto profitto. Pertanto, attesa l'avvenuta remissione di querela, il reato di cui all'art. 640 ter cod.pen. (così correttamente qualificata l'ipotesi delittuosa) deve considerarsi estinto. Alla remissione della querela segue la condanna del querelato alle spese processuali ai sensi del 4° comma dell'art. 340 cod. proc.pen., posto che la dizione "le parti vengono rese edotte che eventuali spese sono compensate", contenuta nel verbale di remissione della querela, non può certo valere a derogare alla suddetta norma del codice, né può ritenersi che la stessa faccia riferimento ad una suddivisione delle spese processuali, stante la mancanza di una espressa specificazione in tal senso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto ai sensi delfart. 640 ter cod.pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento Così deciso il 09/05/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanni Diotallevi This kflow Синан Сумоги CANCELLIERE Claudia Piane