Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di costruzioni edilizie,non è applicabile il regime autorizzatorio, disciplinato dall'art. 7, secondo comma, lett. a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, all' opera pertinenziale (nella specie una tettoia) che acceda ad un manufatto principale abusivo, che non sia stato sanato ne' condonato, in quanto il bene accessorio, che ripete le sue caratteristiche dall'opera principale a cui è intimamente connesso, risulta anch'esso in contrasto con l'assetto urbanistico del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2001, n. 13997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13997 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - N. 697
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - N. 41830/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Latina nei confronti di:
1) CI LA, n. il 22/11/1957
2) AM SE, n. il 14/12/1947
avverso la sentenza 25/5/1994 del G.I.P. della Pretura di Latina Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FAVALLI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta sanatoria. Udito il difensore, avv.to Enrico FALCOLINI, il quale si è associato alla richiesta del P.M. ed ha chiesto, comunque, il rigetto del ricorso del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25.5.1994 il G.I.P. della Pretura di Latina, in seguito ad istanza di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di CA
LA e MB SE, in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere, nonostante l'ordinanza di sospensione n. 5587 del 3.7.1984, proseguito lavori edilizi abusivi consistiti nel completamento di un manufatto fino a renderlo abitabile e nella realizzazione di una tettoia con struttura lignea su una superficie di mq. 30 circa - acc. in Terracina, l'1.4.1994), in quanto considerava estinta per prescrizione la violazione correlata al completamento del manufatto (essendo stati i relativi lavori effettuati nel 1984) e soggetta a mera auto azione la realizzazione della tettoia, costituente pertinenza dell'immobile principale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Latina, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- l'impossibilità di ricondurre al regime autorizzatorio (di cui all'art. 7 cpv., lett. a), della legge n. 94/1982) opere a carattere pertinenziale realizzate a servizio ed ornamento di un immobile abusivo.
Avendo il MB dimostrato di avere presentato domanda di "condono edilizio", ex art. 39 della legge n. 724/1994, il procedimento è rimasto sospeso - presso questa Corte - dal 21.4.1995 al 12.9.2000.
Il Comune di Terracina, con nota pervenuta il 12.9.2000, ha attestato l'avvenuta integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura del P.M. ricorrente è fondata, in quanto il regime autorizzatorio pertinenziale, disciplinato dall'art. 7, 2^ comma - lett. a), del D.L. 23.1.1982, n. 9, convertito nella legge 25.3.1982, n. 94, non è applicabile allorché (come si riscontra nella fattispecie in esame) l'accessorio acceda ad un manufatto principale abusivo non sanato ex art. 13 della legge n. 47/1985 e non condonato. Deve rilevarsi, infatti, che:
- il regime pertinenziale è un regime eccezionale di favore che non può essere esteso a situazioni non corrispondenti alla sua ratio;
- l'accessorio è intimamente connesso al principale, per cui se quest'ultimo è abusivo, non vi è alcuna ragione per agevolare la costruzione di altra opera destinata a produrre un danno ulteriore rispetto a quello causato dal manufatto principale;
- la non conformità, o comunque la mancata verifica di conformità allo strumento urbanistico dell'opera principale, realizzata in assenza di concessione edilizia, priva il Comune del parametro di legalità in relazione al quale può essere esercitato il potere di autorizzare opere pertinenziali che costituiscono completamento di quanto conserva caratteristiche di contrarietà all'assetto urbanistico del territorio (si vedano, in proposito, le argomentazioni svolte in Cass., Sez. 6^, 19.7.1995, n. 4164, Izzo). La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla contestata illecita realizzazione della tettoia, poiché il reato è estinto in seguito al pagamento integrale dell'oblazione prevista dal c.d. "condono edilizio" (artt. 39 della legge n. 724/1994 e 38 della legge n. 47/1985):
- non risultando che l'esecuzione dell'intervento abusivo si sia protratta oltre il 31 dicembre 1993;
- essendo stata attestata la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell'oblazione ritenuta congrua dalla Amministrazione comunale.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestata realizzazione di una tettoia abusiva, poiché il reato è estinto per oblazione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprila 2001