Decreto cautelare 16 dicembre 2022
Decreto cautelare 23 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Ordinanza cautelare 23 maggio 2023
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Il valore probatorio del report dell’OLAF negli accertamenti doganaliSabbatini Dott. Claudio · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 settembre 2026
Con sentenza 1931/2026, in merito all'immissione in libera pratica di merce ritenuta di origine cinese sulla quale gravavano dei dazi anti dumping, ed a fronte di un indagine OLAF che aveva evidenziato un'attività fraudolenta per effetto della quale la merce, destinata al mercato UE in arrivo dalla Cina e meramente trasbordata in un differente Stato extra UE al fine di eludere le misure protettive non fiscali mediante false dichiarazione d'origine, la Corte di cassazione ha ribadito la piena utilizzabilità probatoria dei report OLAF, anche solo richiamati nel loro contenuto e non anche allegati per intero in atti. 1) Il caso giuridico La vicenda trae origine da un indagine dell'OLAF, che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01931/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15864 del 2022, proposto da
Punto Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA per la somministrazione prot. CU/44357 del 16/05/2022, notificata in data 17/10/2022,
nonché
per il risarcimento del danno patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente “Punto Mare S.r.l.” , in qualità di conduttrice dell’immobile sito in Roma, Via Cassia 12/A-14/A dal 09/06/2021 in virtù di regolare contratto registrato con la “Plumbago S.r.l.” e la “Albasete S.r.l.” , ha impugnato la determina dirigenziale di annullamento della S.C.I.A. di somministrazione del 16 maggio 2022, domandando altresì il risarcimento del danno patito per effetto del provvedimento stesso.
1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento della S.C.I.A. essendo emerso, a seguito di sopralluogo della Polizia Locale, che “la superficie esterna e l’area bar attigue al locale risultano posizionate al di sotto di una struttura in metallo con pareti in PVC apribili a pergotenda, anche se questa area risulta gravata da provvedimenti urbanistico/edilizi” .
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, lamentando:
I. la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, per difetto assoluto dei presupposti e carenza di motivazione. In primo luogo, la ricorrente ha lamentato che l’annullamento in autotutela della scia è stato disposto a seguito della mera comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla demolizione dell’abuso edilizio. Tuttavia, tale comunicazione non potrebbe costituire presupposto per l’ulteriore misura repressiva conseguente (cessazione dell’attività di ristorazione), sia perché quest’ultima risulta esercitata da un soggetto, non responsabile dell’abuso, sia per l’impossibilità di adeguata difesa, in rapporto ad un atto non ancora formato, di cui non era nota l’esatta motivazione, in termini di qualificazione dell’abuso stesso;
II. la violazione dell’art. 6 del D.P.R: n. 380/2001 in quanto la struttura contestata rientrerebbe nella nozione di attività edilizia libera, trattandosi di elemento di arredo ad aree pertinenziali degli edifici;
III. l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione, nonché lo sviamento di potere per deviazione dalla funzione tipica dell’atto. In particolare, tra gli atti presupposti richiamati dal provvedimento impugnato, vi sarebbe un verbale della Polizia Locale recante una descrizione dello stato dei luoghi in alcun modo corrispondente a quella esistente da quando l’immobile è entrato nella sua disponibilità.
3. Con decreto monocratico del 23 dicembre 2022, questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
3.1. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 30 dicembre 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare ed eccependo, fra le altre cose, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse posto che la ricorrente ha presentato in data 26.10.2022 una nuova SCIA prot. n. CU100137 di somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo locale, con ciò implicitamente rinunciando alla precedente SCIA CU/44357 del 16/05/2022, annullata in autotutela.
3.2. Con ordinanza cautelare del 23 maggio 2023, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, evidenziando come questo T.A.R. avesse, nelle more, respinto il ricorso n. 5642/2023 r.g. proposto dalla medesima odierna ricorrente contro la determinazione dirigenziale n. CU/443/2023 del 9 marzo 2023 di Roma Capitale (atto con cui il Comune aveva ordinato la demolizione del manufatto su richiamato) negandone la qualificazione di intervento di attività edilizia libera. Con ordinanza del 23 giugno 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare della ricorrente, evidenziando come non possa essere svolta attività imprenditoriale in un locale abusivo, rilevando quest’ultimo oggettivamente.
4. All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1.Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso.
2. Infatti, procedendo con l’esame di tutti i motivi del ricorso volti a determinare la caducazione del provvedimento di annullamento in autotutela della S.C.I.A. presentata dalla ricorrente per la somministrazione di alimenti, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. La giurisprudenza amministrativa ha già da tempo osservato che in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 3, comma 7, della legge n. 287/1991 ( “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi” ), prescrive che tali attività “devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate” . La regolarità urbanistico-edilizia dei locali rappresenta, dunque, una delle condizioni cui la legge subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione; in sua mancanza, il ritiro dell’autorizzazione commerciale già rilasciata e, in ogni caso, la chiusura dell’esercizio costituiscono iniziative doverose da parte degli organi amministrativi preposti al controllo, senza alcun margine per valutazioni di stampo discrezionale (v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, nella sent. 1° giugno 2022, n. 3731; T.A.R. Roma, sentenza sez. I, 13/06/2016, n.6746). La regolarità edilizio-urbanistica deve, inoltre, preesistere all’utilizzo, oltre che persistere nel tempo (in tal senso Tar Lazio, sez. II ter, sentenza n. 7085 del 31.05.2022).
2.2. Nel caso in esame, siffatto presupposto, idoneo a condizionare il legittimo svolgimento dell’attività di somministrazione della ricorrente, è stato ritenuto insussistente dall’Amministrazione, la quale ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo commerciale della Punto Mare S.r.l., in ragione dell’abuso edilizio riscontrato nel locale oggetto dell’attività. Su tale profilo, questo T.A.R. (sentenza n. 19001/2023) e il Consiglio di Stato (sentenza n. 2503/2024) hanno accertato la natura abusiva dei manufatti rilevati sul posto dalla Polizia Locale. In particolare, in tale ultima sentenza dei giudici d’appello si legge: “[…] l’opera contestata da Roma Capitale non può considerarsi una pergotenda, perché la struttura, realizzata in alluminio e stabilmente infissa al suolo (come si evince dalla descrizione contenuta nel provvedimento impugnato, dal verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di ripristino e dalle fotografie allegate alla perizia di parte prodotta dall’appellante), non è né leggera, né accessoria rispetto alla tenda; inoltre, essa può essere chiusa sia in copertura, sia lateralmente, così da creare uno spazio chiuso e stabilmente configurato – di fatto utilizzato quale superficie dedicata all’attività di ristorazione in continuazione di quella dell’edificio principale – tale da alterare la sagoma e il prospetto del fabbricato preesistente. 6. L’intervento in concreto realizzato è dunque strutturalmente e funzionalmente diverso da quello per il quale era stata presentata la SCIA nel 2013, che riguardava il «posizionamento di una pergotenda installata su pareti esterne coperta da telo retrattile priva di opere murarie e di pareti chiuse nonché di facile rimozione» e che per questo non può legittimare l’opera attualmente presente. 7. Di conseguenza, è corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione effettuata in assenza di titolo […]”.
Sull’abusività del manufatto non può più sorgere alcuna contestazione, considerata anche l’intervenuta pubblicazione della sentenza n. 3529/2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, con conseguente formazione del giudicato su tale aspetto.
2.2. Conseguentemente, deve ritenersi legittimo il provvedimento di annullamento in autotutela della S.C.I.A. presentata dalla ricorrente per l’attività di somministrazione alimenti, in ragione dell’abuso edilizio riscontrato nell’area interessata dall’attività e della sua rilevanza oggettiva (v. Consiglio di Stato, ordinanza n. 2582/2023, che ha confermato il rigetto dell’istanza cautelare da parte di questo T.A.R.), che prescinde dall’individuazione dell’autore dell’abuso e da possibili profili di responsabilità civilistica delle società proprietarie dell’immobile locato.
3. Venendo ora all’esame della domanda risarcitoria, appare opportuno richiamare l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione.
Come è noto, gli elementi costitutivi di “ tale responsabilità sono rappresentati, sotto il profilo oggettivo, dal nesso di causalità materiale e dal danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo. Sul piano delle conseguenze, inoltre, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Con riferimento alla ingiustizia del danno, deve rilevarsi, altresì, che presupposto essenziale della responsabilità è l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento e, affinché la lesione possa considerarsi ingiusta, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente - per accedere alla tutela risarcitoria; occorre quindi anche verificare che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole dell'amministrazione pubblica), l'interesse materiale al quale il soggetto aspira; ovvero il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo (Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'illegittimità del provvedimento amministrativo è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della p.a., da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (e, quindi, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2024, n. 3562).
L’elemento psicologico della colpa va individuato in particolare nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa (Cons. Stato Sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8480; Cons. Stato Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389).
Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 909; Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5228).
I requisiti della responsabilità da fatto illecito sono pertanto in termini generali la presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo” (v. T.A.R. Lazio, sentenza n. 10274/2024).
Nel caso in esame deve ritenersi che non sussistano i presupposti ora esaminati.
In primo luogo, si deve osservare che è dirimente l’assenza di un danno ingiusto in ragione della piena legittimità del provvedimento che ha annullato il titolo legittimante l’attività commerciale della ricorrente. Nello stesso senso, anche il Consiglio di Stato (con la già citata sentenza n. 2503/2024) ha definito la rigettato la domanda risarcitoria della ricorrente, proposta in relazione al danno patito per l’adozione dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, osservando che “l’infondatezza delle censure dedotte dall’appellante a sostegno della domanda di annullamento del provvedimento impugnato in primo grado comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Amministrazione per mancanza di un “danno ingiusto” a questa imputabile”.
Non giova alla ricorrente delineare, come fatto nelle memorie depositate in vista della trattazione del merito, un danno da sviamento del potere, rappresentando vicende successive alla cessazione della sua attività (che riguardano l’attuale utilizzo dell’immobile e le modalità di rimozione dell’abuso) proprio perché in quanto successive, nulla dicono sulla legittimità dell’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OI, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | RI OI |
IL SEGRETARIO