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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 16/05/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 76/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Parte_1
Iorio e Alessia Iorio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
1 APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Vallefuoco, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
Appello avverso la sentenza n. 116/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di cui al ricorso di primo grado;
in subordine, compensare le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/07/2023 , premesso che Parte_1
era dipendente di dal 21/05/2013, con mansioni Controparte_1
di addetto alle lavorazioni interne, applicato al CD di Salerno Recapito
Paradiso da ottobre 2021; che il datore di lavoro con missiva del
2 24/03/2023 contestava l'addebito disciplinare (sottrazione di cuffie auricolari da un plico postale custodito nella “Sezione Valori” del casellario ”, sottrazione di corrispondenza, reati di cui agli Persona_1
artt. 619 e 646 cpp); che, malgrado le giustificazioni fornite, l'azienda lo licenziava senza preavviso con lettera del 04/05/2023; che il procedimento penale si concludeva con pronunzia a lui favorevole;
che il fatto non era sussistente, né giuridicamente né materialmente;
che il licenziamento era stato irrogato da solo in base all'informativa della Procura della CP_1
Repubblica (che richiamava il contenuto del video delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni raccolte in sede di indagini) senza effettuare una autonoma valutazione ai fini del rapporto di lavoro;
che il licenziamento era sproporzionato, in quanto il CCNL di settore prevedeva varie sanzioni conservative;
che l'atto di recesso non era sufficientemente motivato;
che la giusta causa legittimante la risoluzione del rapporto di lavoro era insussistente;
tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ex art. 18, co. 4, legge n. 300/1970; in subordine,
invocava la tutela indennitaria ex art. 18, co. 5 e 6, legge n. 300/1970
3 (indennità pari a n. 24 mensilità oppure n. 12 mensilità); con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, la società confutava tutte le avverse deduzioni in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 24/01/2024 il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 22/02/2024.
L'appellante ribadiva la insussistenza del fatto, di cui non costituiva prova certa il filmato raccolto con le telecamere, e censurava altresì la valutazione operata dal primo giudice circa la proporzione della sanzione espulsiva rispetto all'addebito.
Chiedeva l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
25/06/2024, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1
gravame, confutando le avverse deduzioni ed eccezioni.
Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, celebrata in presenza, la causa veniva decisa.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Giova preliminarmente ricostruire la vicenda:
-in data 12/01/2022 il responsabile di produzione del CPO di Salerno
alle ore 13,20 denunciava ai Carabinieri che quella Parte_2
stessa mattina alle ore 9,00 circa constatava che nella sala Posta Registrata
la missiva con bollo n. 2IUP0308646888 di colore giallo risultava
“strappata ed aperta priva di contenuto”; il plico era destinato a CP_2
la predetta missiva nel pomeriggio del giorno precedente era stata
[...]
depositata nel casellario verso le ore 16,00; il locale de quo Persona_1
era munito di telecamere di sorveglianza;
consegnava ai Carabinieri la busta di colore giallo vuota con indicazione del mittente e del destinatario;
-in data 27/01/2022 alle ore 12,25 dichiarava ai Carabinieri CP_2
che la madre, residente a [...], gli aveva spedito in data 04/01/2022 un plico “contenente auricolari wireless marca Apple mod. airpods del valore di € 150,00 tramite posta prioritaria di ” indicando CP_1
come indirizzo di recapito fermoposta presso l'Ufficio postale di Salerno –
corso Garibaldi n. 203; egli tuttavia non aveva mai ricevuto detto plico;
5 -con verbale del 07/02/2022 la Polizia postale visionava i filmati raccolti dalle telecamere già presenti presso la camera dell'ufficio Persona_1
postale in cui venivano custoditi i plichi, e riscontrava che “Dalle
immagini il pacco oggetto di contestazione veniva riposto alle ore 16 dal
sig. presso la sezione affido forte e dalle ore 16 del giorno 11.01. Pt_2
alle ore 5 del giorno 12.01.22 nessun dipendente si avvicinava allo stesso.
Solo alle 5.04 si nota il ricorrente posizionare un voluminoso pacco di
cartone contenete pacchi da smistare per le varie destinazioni. Da quel
momento e fino alle ore 6.21 il plico non è più visibile ma si nota il
ricorrente alle ore 6.16 avvicinarsi al plico e soffermarsi per circa 30
secondi. Successivamente si reca alla scrivania della propria postazione
sulla quale appoggia una scatola di piccole dimensioni dalla quale estrae
cuffie auricolari di colore bianco verosimilmente riconducibili al modello
airpods del marchio Apple. Da quanto emerso è verosimile che il plico sia
stato aperto dalle ore 5.04 alle ore 6.21 dall'unico soggetto che ha
operato nelle immediate vicinanze”;
-all'esito delle indagini, in data 03/03/2023 veniva emesso decreto di citazione a giudizio a carico di per il reato di sottrazione Parte_1
6 di corrispondenza e di appropriazione indebita delle cuffie auricolari de
quibus;
contestava l'addebito al dipendente con missiva del Controparte_1
24/03/2023, in cui richiamava il decreto di citazione a giudizio e le immagini riportate nel filmato raccolto dalle telecamere installate presso l'ufficio postale;
-nel corso del procedimento disciplinare il veniva sentito su sua Pt_1
richiesta ed esponeva le proprie giustificazioni;
-con missiva del 04/05/2023 l'azienda irrogava il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 54, co. 6, lett A, C e K, e dell'art. 80 lett E del
CCNL di settore;
-il procedimento penale instaurato a carico del e di altri lavoratori Pt_1
si concludeva con sentenza n. 3465/2023 del 19/07/2023, con cui il
Tribunale di Salerno dichiarava “non luogo a procedere per difetto di querela”.
Al lavoratore qui appellante la datrice di lavoro ha contestato l'appropriazione del contenuto del plico indirizzato a cioè CP_2
la sottrazione degli airpod (auricolari per l'ascolto senza fili), unicamente
7 in base al filmato registrato dalle telecamere ubicate nella sala cd Per_1
in cui il lavorava nei giorni 11 e 12 gennaio 2022.
[...] Pt_1
Il predetto filmato, già ritualmente prodotto in giudizio su supporto informatico (cd pennetta USB) è stato visionato dal Collegio in camera di consiglio tramite gli strumenti tecnologici in possesso della Corte.
Giova precisare che la legittimità della installazione delle telecamere nella sala ” non è controversa in giudizio e che comunque la stessa Persona_1
appare giustificata dalla presenza in detto locale di plichi contenenti posta pacificamente assoggettata a particolare tutela.
Lo stesso lavoratore, del resto, ha prodotto in giudizio la pennetta USB in cui sono riportati i files del filmato in questione ed ha ampiamente illustrato e commentato le immagini, indicando gli elementi ricavabili da tale video a sostegno della propria difesa.
Non è controversa in giudizio la circostanza che il filmato contenuto in tale pennetta USB sia una copia conforme ed integrale di quello registrato presso la sala dell'ufficio postale e posto a base dell'addebito Persona_1
oggetto di causa.
Ora, alla luce di quanto emerge dal predetto filmato, il Collegio deve rilevare che le immagini ivi riportate nell'arco temporale che qui interessa
8 non dimostrano che il abbia effettivamente commesso la condotta Pt_1
oggetto di contestazione disciplinare.
In particolare nel filmato si vede che nel giorno 12 gennaio 2022:
-il plico giallo de quo risulta collocato nello scaffale posto in fondo alla sala (di fronte alle telecamere) e si trova nel ripiano più basso e all'estrema sinistra;
non si vede in modo chiaro se il plico è aperto o ancora sigillato;
-a sinistra della scaffalatura si trova un appendiabiti, sul quale sia il sia un altro dipendente hanno appeso ciascuno il proprio giaccone;
Pt_1
-dietro alla scaffalatura e a sinistra a fianco della stessa non vi è una parete di cemento, ma si vede invece una griglia metallica, attraverso la quale si intravedono passare le persone;
-sulla parete sinistra del locale si trovano, ad una certa distanza dallo scaffale dei plichi, prima la postazione di lavoro del (piccola Pt_1
scrivania bianca, con monitor e tastiera), poi una finestra (che dà su un altro locale dell'ufficio e ha il vetro trasparente), e poi più oltre, nella parte bassa dello schermo, si vede un'altra piccola scrivania (pure dotata di attrezzatura ma visibile solo in parte);
-la parete a destra del locale è dotata di varie piccole scrivanie messe in fila, sulle quali si vede occasionalmente operare altro personale, con
9 postazioni che costringono l'operatore a dare le spalle alla telecamera e ad operare guardando verso il muro di destra;
-in fondo alla sala a destra, di fronte alle telecamere, c'è una porta che dà
accesso ad un altro locale, parzialmente visibile quando la porta è aperta;
da questo locale il e altri dipendenti vanno e vengono con un Pt_1
portacarichi tirato manualmente, che usano per portare colli vari;
-il verso le ore 5.04 trasporta nel locale un Pt_1 Persona_1
voluminoso contenitore di cartone contenente vari pacchi da smistare, e lo colloca a fianco alla propria postazione di lavoro, che si trova sulla parete sinistra con seduta di spalle rispetto alle telecamere e con visuale di fronte alla scaffalatura;
-il colloca altresì due cestelli blu con ruote ai lati dello scatolone: Pt_1
uno che si vede perché si trova davanti allo scatolone ed è più basso, e l'altro che non è invece visibile perché è dietro lo scatolone alto e si trova tra lo stesso e la scaffalatura in fondo;
-il svolge le proprie mansioni, prendendo ciascun pacchetto dallo Pt_1
scatolone e smistandolo di volta in volta nell'uno o nell'altro cestello blu,
senza mai avvicinarsi allo scaffale in fondo o spostarsi dietro lo scatolone alto, compiendo operazioni sulla propria tastiera e usando anche uno
10 scanner manuale;
talora egli si serve della tastiera ubicata sulla seconda scrivania posta più in basso nell'inquadratura;
-sin da quando è entrato al lavoro e durante tutto questo tempo il Pt_1
non ha all'orecchio alcun auricolare;
-verso le ore 5.12.49 egli si reca dietro lo scatolone alto, ove rimane fino alle 5.13.19: in questa occasione egli si avvicina all'appendiabiti ove si trova il giaccone, ma non si china e non si volta verso lo scaffale ove si trova il plico de quo, come si evince dalla posizione della testa e dalla postura del corpo per la parte visibile;
-quando il torna alla postazione di lavoro, non ha nulla in mano e Pt_1
non ha alcun auricolare all'orecchio;
-egli continua a lavorare con le modalità precedenti, smistando i vari pacchi;
-verso le ore 6.16.33 il si reca nuovamente dietro lo scatolone alto, Pt_1
ove si trattiene fino alle ore 6.16.55, e questa volta ad un certo punto scompare interamente dalla visuale perchè si china;
-quando rientra nel campo visivo e torna alla scrivania, egli ancora non ha nulla in mano e non ha all'orecchio alcun auricolare;
11 -in seguito il esce del tutto dal campo visivo, perché si reca nel Pt_1
punto più basso dello schermo che non è coperto dalle telecamere, oltre la parte in cui è inquadrata la seconda scrivania a sinistra;
-alle ore 6.19.10 il rientra nel campo visivo provenendo dalla parte Pt_1
bassa dello schermo, e questa volta si vede che reca in mano un oggetto bianco;
si avvicina alla propria scrivania e, dando le spalle alla telecamera,
armeggia con il cellulare e si mette all'orecchio destro un auricolare bianco senza filo;
poi si gira e, stando di fronte alla telecamera, apre la finestra che si trova nella parete fra le due scrivanie e parla con qualcuno che si trova nel locale adiacente;
infine chiude la finestra, getta a terra l'involucro bianco con la mano destra e va via;
-durante l'arco temporale sopra descritto, si vede altro personale di POSTE
entrare ed uscire liberamente dalla porta in alto a destra della sala;
si vede anche altro personale entrare nel campo visivo delle telecamere,
proveniente dalla parte bassa dello schermo oltre la linea in cui finisce l'inquadratura del video, sia a destra che a sinistra;
-detto personale a volte colloquia con il che talora mostra loro dei Pt_1
pacchi, palesemente chiedendo informazioni sui plichi che sono in fase di lavorazione, e poi scrive annotazioni con un pennarello sugli stessi;
12 -altre volte tale personale lavora alle altre scrivanie ubicate nella sala, o porta pacchi o trascina carrelli vari;
-nessuno degli altri dipendenti si avvicina allo scaffale in fondo a sinistra,
anche perché l'accesso è in parte ostruito sia dallo scatolone alto e voluminoso sia da altri carrelli (vuoti o recanti pacchetti vari) che si trovano nel locale;
-l'altro dipendente che aveva già appeso il giaccone, va a prenderlo una volta sola per recarsi fuori e poi lo riappende, ma in entrambe le occasioni si avvicina solo all'appendiabiti, resta ben visibile nella testa e nella postura, non si china e non si volta verso lo scaffale, compiendo solo l'operazione di prendere il giaccone prima di uscire e poi di riappenderlo in pochissimi secondi dopo essere rientrato;
-alle ore 6.21 il toglie lo scatolone grande, ormai vuoto perché tutti Pt_1
i pacchi sono stati smistati, e a quel punto torna visibile lo scaffale in fondo;
si vede nuovamente il plico giallo, che si trova sempre nella parte in basso a sinistra dove era già prima.
Osserva il Collegio che dalle immagini non si riesce a vedere chiaramente se il plico si trovi nelle stesse condizioni precedenti o sia stato nel frattempo manomesso.
13 Il si è avvicinato allo scaffale in due sole occasioni: Pt_1
-la prima volta egli è rimasto vicino allo scaffale dalle ore 5.12.49 alle
5.13.19, ma si è avvicinato solo all'appendiabiti ove si trovava il giaccone, non si è chinato e non si è voltato verso lo scaffale;
il movimento del corpo e la postura riportati nel filmato sono incompatibili con una manovra diretta a entrare in contatto con il plico de quo;
-la seconda volta egli è rimasto vicino allo scaffale dalle ore 6.16.33 alle ore 6.16.55, cioè per soli circa 32 secondi;
in tale brevissimo lasso di tempo, secondo la prospettazione datoriale, egli avrebbe dovuto: prelevare il plico, aprirlo rimuovendo l'involucro esterno, verificarne il contenuto,
valutare le caratteristiche e la desiderabilità degli airpods, appropriarsene e nasconderli nei propri abiti, rimettere a posto il plico vuoto.
In realtà il in detta seconda occasione non si è chinato subito, Pt_1
restando inizialmente visibile, ed è poi rimasto chino vicino allo scaffale ed interamente non visibile dalle telecamere per un tempo troppo breve per potersi confermare l'effettiva commissione della condotta addebitata.
Vanno altresì evidenziati altri elementi pertinenti ai fini della valutazione del caso:
14 -il non recava in mano alcun pacchetto dopo essere uscito da dietro Pt_1
lo scatolone alto;
-il pacchetto bianco si vede per la prima volta in mano al lavoratore non subito, ma dopo circa 4 minuti dalla sua fuoriuscita da dietro lo scatolone alto, quando è già trascorso un certo tempo e il rientra nella sala Pt_1
provenendo dalla parte bassa dello schermo, cioè dalla parte del locale in cui secondo il filmato si trovavano altri lavoratori che pure accedevano alla stessa sala o vi lavoravano;
-la sala risulta essere in sostanza un locale accessibile a più Persona_1
persone ed utilizzato da più dipendenti, anche contemporaneamente, ed è
dotato di almeno due accessi (quello in fondo a destra e quello non visibile nella parte bassa dell'inquadratura del filmato), oltre ad avere una finestra con vetro apribile nella parete di sinistra.
In tali condizioni ambientali, appare difficile la commissione e l'occultamento da parte del di una condotta illecita, che altri Pt_1
lavoratori potevano in qualunque momento agevolmente vedere o sorprendere nel corso della sua realizzazione.
Si aggiunge che la stessa manipolazione del plico non poteva essere istantanea, ma comportava invece l'impiego di un certo tempo, per
15 provvedere alla lacerazione dell'incarto esterno, all'esame del contenuto e alla sua sottrazione, il tutto con il rischio -per il lavoratore- di essere visto da altri, sia nel locale stesso (chi entrava e chi usciva dalla porta di ingresso collocata in fondo a destra, chi lavorava alla scrivania in basso a sinistra e alle altre postazioni sulla parete di destra), sia attraverso la griglia collocata in fondo alla sala e vicino allo scaffale, sia tramite la finestra trasparente ubicata nella parete a sinistra fra la scrivania del e l'altra scrivania. Pt_1
Va considerato il contegno tenuto dal lavoratore nel frangente che qui interessa, come attestato dal filmato: egli non si guarda intorno con fare circospetto, né prima né dopo essersi recato dietro lo scatolone alto;
né
tantomeno egli cerca di nascondere il pacchetto bianco che reca in mano quando rientra dal basso dell'inquadratura, ma lo apre sulla propria scrivania e indossa l'auricolare con calma all'orecchio destro, e poi getta via l'involucro apertamente e senza celarsi davanti agli altri lavoratori.
Si aggiunge che il ha documentato in giudizio di essere già Pt_1
possessore di propri auricolari, acquistati in precedenza, allegando una fattura del 23/06/2020 relativa a due “apple arirpod usate” per € 79,00.
16 Non vi è prova che l'auricolare indossato nel filmato dal lavoratore non fosse quello di sua proprietà e fosse invece davvero quello che era contenuto nel plico destinato a CP_2
non ha infatti offerto alcun elemento dirimente sul CP_1
punto, limitandosi a fare riferimento - nella lettera di contestazione del
24/03/2023 - a “cuffie auricolari di colorazione bianca, sottratte dal plico postale custodito presso il locale della “Sezione Valori” casellario Per_1
”, e a richiamare l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica e
[...]
il successivo decreto di citazione a giudizio nonché le “immagini contenute nel fascicolo” penale.
Anche la relazione della P.G. circa il contenuto del filmato registrato dalle telecamere indica in via meramente presuntiva ed ipotetica una
“verosimile” corrispondenza dell'auricolare indossato dal con Pt_1
quello che era nel pacchetto destinato a Motoc Andrei, senza che risulti riscontrata in fatto – né dalla PG né da - la concreta ed effettiva CP_1
identità dei due oggetti (di cui non è stato verificato, né dalla PG né da neppure il medesimo numero identificativo o codice di CP_1
produzione o di fabbrica).
17 Di conseguenza nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova circa l'effettiva sussistenza dell'addebito.
Quanto alla normativa applicabile, l'appellante è stato assunto in data
21/05/2013 e dunque in epoca anteriore al 07/03/2015, onde va considerato il regime sostanziale previsto dalla cd legge Fornero (legge n.
92/2012).
L'art. 18, co. 4, legge n. 300/1970, come modificato dalla citata legge n.
92/2012, stabilisce – per la parte che qui interessa - che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato (….) annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro (….) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (….). In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (…)”.
18 La S.C. ha da tempo confermato l'applicabilità della reintegrazione di cui al predetto art. 18, co. 4, come modificato dalla legge Fornero, in caso di insussistenza del fatto addebitato al lavoratore.
"Il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua
qualificazione come giusta causaogiustificato motivo, sicché occorre
operare una distinzione tra l'esistenza del fatto materiale e la sua
qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica
della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento
del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce
nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere
condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla
individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si
tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula
dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione
attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla
gravità del comportamento addebitato" (Cass. n. 23669/2014).
Nel caso di specie, come sopra illustrato, non vi è prova in giudizio che il abbia effettivamente commesso il fatto contestato dal datore in Pt_1
19 sede disciplinare, con conseguente applicabilità della tutela prevista dal citato art. 18, co. 4.
In riforma della sentenza impugnata, va quindi disposta la reintegrazione dell'appellante e il risarcimento del danno nella misura prevista dalla predetta norma, oltre al versamento dei contributi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore antistatario per quanto riguarda il primo grado, così emendandosi l'errore meramente materiale di cui al dispositivo emesso in data
16/05/2025.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 76/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 116/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
20 1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il licenziamento del 04/05/2023 e condanna l'appellata alla reintegrazione dell'appellante nonché al risarcimento del danno nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla presente sentenza al soddisfo e contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra;
2)condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in € 4.629,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario per quanto riguarda il primo grado.
Salerno, 16/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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