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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2002/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUDULI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO.
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.8.2016 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445/bis cpc diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc.
1 2. Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda ne chiedeva il rigetto CP_1
3. Espletata CTU medico legale ed acquisita documentazione, a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa viene definita nel modo che segue.La domanda è fondata
4. Il CTU medico legale nominato nominato (dr. ha accertato che la Persona_1
parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (Demenza di Alzeimer con grave decadimento cognitivo e disturbi comportamentali. COD. 1003 100%. che integrano, dal marzo 2016, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta
(invalidità permanente totale e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con impossibilità di autonoma deambulazione).
5. Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
6. Sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese del giudizio, vista la data di decorrenza della prestazione assistenziale richiesta, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro-
Previdenza del 10.6.2021
7. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo
CP_ carico dell'
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
Accoglie il ricorso
Riconosce il diritto di alle prestazioni previste ex art. 1 della legge n. Parte_1
18/80 dal Marzo 2016;
2 Compensa le spese di lite per metà;
Condanna l' a corrispondere la somma di € 1.369,00 - pari a ½ di € 2.738,00 CP_1
dovuti per compensi professionali per questo giudizio , rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, - oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al procuratore di parte ricorrente costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lì, 06/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2002/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FUDULI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO.
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.8.2016 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445/bis cpc diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc.
1 2. Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda ne chiedeva il rigetto CP_1
3. Espletata CTU medico legale ed acquisita documentazione, a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa viene definita nel modo che segue.La domanda è fondata
4. Il CTU medico legale nominato nominato (dr. ha accertato che la Persona_1
parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (Demenza di Alzeimer con grave decadimento cognitivo e disturbi comportamentali. COD. 1003 100%. che integrano, dal marzo 2016, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta
(invalidità permanente totale e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con impossibilità di autonoma deambulazione).
5. Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
6. Sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese del giudizio, vista la data di decorrenza della prestazione assistenziale richiesta, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro-
Previdenza del 10.6.2021
7. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo
CP_ carico dell'
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
Accoglie il ricorso
Riconosce il diritto di alle prestazioni previste ex art. 1 della legge n. Parte_1
18/80 dal Marzo 2016;
2 Compensa le spese di lite per metà;
Condanna l' a corrispondere la somma di € 1.369,00 - pari a ½ di € 2.738,00 CP_1
dovuti per compensi professionali per questo giudizio , rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, - oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al procuratore di parte ricorrente costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lì, 06/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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