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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1346/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO OL GI, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1769/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 1 00186 OM RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 956/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito
contro
OM CA, impugnando l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), relativo agli anni d'imposta
2020–2023, n. 112401423287, notificato in data 18 ottobre 2024. L'avviso di accertamento concerne i seguenti immobili di proprietà della società ricorrente, siti in OM, Indirizzo_1:
Daticatastali_11) appartamento censito al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastali_22) appartamento censito al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastali_33) cantina censita al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastli_44) cantina censita al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastali_65) cantina censita al NCEU del Comune di OM al .
Con l'atto impugnato OM CA ha contestato alla società l'omessa dichiarazione ai fini TARI per le predette unità immobiliari, irrogando le correlate sanzioni e richiedendo il pagamento dei tributi dovuti per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.
La società ricorrente deduce che, nel periodo oggetto di accertamento, il presupposto impositivo non sussisteva in capo alla stessa per la maggior parte degli immobili, in quanto essi non erano nella sua detenzione, bensì concessi in locazione a soggetti terzi, i quali avrebbero provveduto al pagamento della TARI in qualità di detentori. In particolare, la ricorrente espone che:
– l'immobile censito al Daticatastali_1 è stato concesso in locazione alla società Società_1 S.r.l. sino al 30 novembre 2023, circostanza comprovata dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta altresì il regolare assolvimento degli obblighi TARI da parte del conduttore;
– l'immobile censito al Daticatastali_2 è stato detenuto, nel periodo
Società_1oggetto di accertamento, dapprima dalla società S.r.l. e successivamente, a decorrere dal 20 ottobre 2022, dalla società Società_2 S.p.A., in forza di distinti contratti di locazione prodotti in atti;
Daticatastali_6– per quanto concerne la cantina censita al f , la ricorrente deduce che anche tale unità immobiliare non era nella propria detenzione, allegando idonea documentazione a sostegno.
La società ricorrente riconosce, invece, che le superfici relative alle cantine censite al Daticatastali_1 , Daticatastali_3 e Daticatastli_4, per una superficie pari a circa 15 mq ciascuna, non risultavano dichiarate ai fini TARI. Per tali unità la ricorrente rappresenta di aver presentato in data 18 novembre 2024 istanza di annullamento e rettifica in autotutela ad AMA S.p.A., con contestuale regolarizzazione della posizione dichiarativa, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno.
OM CA non si è costituita nei termini ordinari, depositando atto di controdeduzioni e costituendosi in giudizio solo a ridosso dell'udienza del 22 gennaio 2026. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che OM CA si è costituita in giudizio solo in prossimità dell'udienza di trattazione, depositando le proprie controdeduzioni. Tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. Sempre in via preliminare il Collegio non valuta suscettibile di favorevole apprezzamento la domanda di rinvio formulata da OM CA e giustificata dalla pendenza di altro giudizio iscritto al numero RG 1708 del 2025; trattasi, infatti, di mero duplicato informatico e non di autonomo ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato. L'avviso di accertamento impugnato concerne la contestata omessa dichiarazione TARI per gli anni d'imposta 2020–2023, con riferimento a più unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, individuate in premessa. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013, il presupposto impositivo della
TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che il soggetto passivo del tributo non è necessariamente il proprietario dell'immobile, bensì colui che ne abbia la disponibilità materiale e giuridica, quale detentore o occupante. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che:
− l'immobile Daticatastali_1 è stato detenuto, per l'intero periodo oggetto di accertamento, dalla società
Società_1 S.r.l., che ha provveduto al pagamento della TARI;
− l'immobile Daticatastali_2 è stato detenuto da Società_1 S.r.l. e, a decorrere dal 20 ottobre 2022, da
Società_2 S.p.A., in forza di contratti di locazione regolarmente prodotti in atti.
OM CA, pur costituendosi tardivamente, non ha contestato in modo specifico tali circostanze, né ha fornito elementi idonei a dimostrare una diversa situazione di fatto.
Deve pertanto ritenersi che, per tali unità immobiliari, difettasse in capo alla società ricorrente il presupposto soggettivo dell'imposizione, con conseguente illegittimità dell'accertamento.
Diversamente, con riferimento agli immobili indicati ai punti 3) e 4) dell'elenco indicato nella narrativa in fatto (cantine censite al Daticatastali_1, subalterni Daticatastli_4 e Daticatastali_3), risulta dagli atti che la società ricorrente non ha presentato la prescritta dichiarazione ai fini TARI.
In relazione a tali unità immobiliari, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una detenzione da parte di soggetti terzi né l'insussistenza del presupposto impositivo, limitandosi a dedurre l'avvenuta presentazione di un'istanza di regolarizzazione in autotutela, rimasta priva di riscontro. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a escludere la legittimità dell'azione accertativa per le annualità oggetto di causa, in mancanza di prova dell'avvenuto assolvimento degli obblighi dichiarativi e tributari nei termini di legge.
La pretesa tributaria deve pertanto ritenersi legittima con riferimento agli immobili di cui ai punti 3) e 4).
Quanto all'immobile indicato al punto 5) dell'elenco in premessa (cantina censita al Daticatastali_2
, subalterno 502), non risultano in atti elementi documentali idonei a chiarire la situazione di fatto relativa alla detenzione e all'assolvimento degli obblighi TARI.
In difetto di specifiche evidenze probatorie, la censura non può trovare accoglimento, permanendo la legittimità dell'atto impositivo in relazione anche a tale unità immobiliare. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di OM, Sez. 29^, accoglie parzialmente il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in OM il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO OL GI, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1769/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 1 00186 OM RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423287 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 956/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito
contro
OM CA, impugnando l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), relativo agli anni d'imposta
2020–2023, n. 112401423287, notificato in data 18 ottobre 2024. L'avviso di accertamento concerne i seguenti immobili di proprietà della società ricorrente, siti in OM, Indirizzo_1:
Daticatastali_11) appartamento censito al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastali_22) appartamento censito al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastali_33) cantina censita al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastli_44) cantina censita al NCEU del Comune di OM al;
Daticatastali_65) cantina censita al NCEU del Comune di OM al .
Con l'atto impugnato OM CA ha contestato alla società l'omessa dichiarazione ai fini TARI per le predette unità immobiliari, irrogando le correlate sanzioni e richiedendo il pagamento dei tributi dovuti per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.
La società ricorrente deduce che, nel periodo oggetto di accertamento, il presupposto impositivo non sussisteva in capo alla stessa per la maggior parte degli immobili, in quanto essi non erano nella sua detenzione, bensì concessi in locazione a soggetti terzi, i quali avrebbero provveduto al pagamento della TARI in qualità di detentori. In particolare, la ricorrente espone che:
– l'immobile censito al Daticatastali_1 è stato concesso in locazione alla società Società_1 S.r.l. sino al 30 novembre 2023, circostanza comprovata dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta altresì il regolare assolvimento degli obblighi TARI da parte del conduttore;
– l'immobile censito al Daticatastali_2 è stato detenuto, nel periodo
Società_1oggetto di accertamento, dapprima dalla società S.r.l. e successivamente, a decorrere dal 20 ottobre 2022, dalla società Società_2 S.p.A., in forza di distinti contratti di locazione prodotti in atti;
Daticatastali_6– per quanto concerne la cantina censita al f , la ricorrente deduce che anche tale unità immobiliare non era nella propria detenzione, allegando idonea documentazione a sostegno.
La società ricorrente riconosce, invece, che le superfici relative alle cantine censite al Daticatastali_1 , Daticatastali_3 e Daticatastli_4, per una superficie pari a circa 15 mq ciascuna, non risultavano dichiarate ai fini TARI. Per tali unità la ricorrente rappresenta di aver presentato in data 18 novembre 2024 istanza di annullamento e rettifica in autotutela ad AMA S.p.A., con contestuale regolarizzazione della posizione dichiarativa, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno.
OM CA non si è costituita nei termini ordinari, depositando atto di controdeduzioni e costituendosi in giudizio solo a ridosso dell'udienza del 22 gennaio 2026. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che OM CA si è costituita in giudizio solo in prossimità dell'udienza di trattazione, depositando le proprie controdeduzioni. Tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. Sempre in via preliminare il Collegio non valuta suscettibile di favorevole apprezzamento la domanda di rinvio formulata da OM CA e giustificata dalla pendenza di altro giudizio iscritto al numero RG 1708 del 2025; trattasi, infatti, di mero duplicato informatico e non di autonomo ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato. L'avviso di accertamento impugnato concerne la contestata omessa dichiarazione TARI per gli anni d'imposta 2020–2023, con riferimento a più unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, individuate in premessa. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013, il presupposto impositivo della
TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che il soggetto passivo del tributo non è necessariamente il proprietario dell'immobile, bensì colui che ne abbia la disponibilità materiale e giuridica, quale detentore o occupante. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che:
− l'immobile Daticatastali_1 è stato detenuto, per l'intero periodo oggetto di accertamento, dalla società
Società_1 S.r.l., che ha provveduto al pagamento della TARI;
− l'immobile Daticatastali_2 è stato detenuto da Società_1 S.r.l. e, a decorrere dal 20 ottobre 2022, da
Società_2 S.p.A., in forza di contratti di locazione regolarmente prodotti in atti.
OM CA, pur costituendosi tardivamente, non ha contestato in modo specifico tali circostanze, né ha fornito elementi idonei a dimostrare una diversa situazione di fatto.
Deve pertanto ritenersi che, per tali unità immobiliari, difettasse in capo alla società ricorrente il presupposto soggettivo dell'imposizione, con conseguente illegittimità dell'accertamento.
Diversamente, con riferimento agli immobili indicati ai punti 3) e 4) dell'elenco indicato nella narrativa in fatto (cantine censite al Daticatastali_1, subalterni Daticatastli_4 e Daticatastali_3), risulta dagli atti che la società ricorrente non ha presentato la prescritta dichiarazione ai fini TARI.
In relazione a tali unità immobiliari, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una detenzione da parte di soggetti terzi né l'insussistenza del presupposto impositivo, limitandosi a dedurre l'avvenuta presentazione di un'istanza di regolarizzazione in autotutela, rimasta priva di riscontro. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a escludere la legittimità dell'azione accertativa per le annualità oggetto di causa, in mancanza di prova dell'avvenuto assolvimento degli obblighi dichiarativi e tributari nei termini di legge.
La pretesa tributaria deve pertanto ritenersi legittima con riferimento agli immobili di cui ai punti 3) e 4).
Quanto all'immobile indicato al punto 5) dell'elenco in premessa (cantina censita al Daticatastali_2
, subalterno 502), non risultano in atti elementi documentali idonei a chiarire la situazione di fatto relativa alla detenzione e all'assolvimento degli obblighi TARI.
In difetto di specifiche evidenze probatorie, la censura non può trovare accoglimento, permanendo la legittimità dell'atto impositivo in relazione anche a tale unità immobiliare. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di OM, Sez. 29^, accoglie parzialmente il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in OM il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti