Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2011, n. 27117
CASS
Sentenza 11 marzo 2011

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La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha esaminato due ricorsi proposti da L.G. avverso altrettante sentenze della Corte di Appello di Trieste, le quali avevano confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza al figlio minorenne. Nel primo giudizio, la condanna riguardava il periodo dal settembre 2004 al 3 ottobre 2006, per l'omesso versamento dell'assegno mensile e la mancata partecipazione alle spese scolastiche, stabilite dal Tribunale di Catania. Nel secondo giudizio, la condanna copriva il periodo dal 3 ottobre 2006 al 27 maggio 2008, per la persistente omissione degli stessi obblighi. L'imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse censure. In primo luogo, lamentava la violazione del diritto di difesa e la nullità della sentenza di appello del 18 marzo 2009, per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza a causa di un concomitante impegno professionale del difensore. In secondo luogo, contestava la competenza territoriale del Tribunale di Udine, sostenendo che il reato si fosse consumato nel luogo di sua residenza, ossia Catania, e non nel luogo di residenza del figlio e della madre affidataria. Infine, deduceva la carenza e l'illogicità della motivazione in entrambe le sentenze di appello, asseritamente non avendo adeguatamente provato gli elementi strutturali del reato, quali lo stato di bisogno del minore e l'assenza di cause ostative all'adempimento da parte dell'obbligato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati e generici. Quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa, ha ritenuto immune da censure l'ordinanza della Corte di Appello che aveva rigettato la richiesta di rinvio, poiché il difensore non aveva adeguatamente provato l'impossibilità di farsi sostituire e non aveva fornito specifiche ragioni che giustificassero la sua presenza nell'altro giudizio, al fine di escludere finalità dilatorie. In ordine alla competenza territoriale, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, la competenza è determinata dal luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione, ossia del figlio minore e, per suo conto, della madre affidataria, in quanto obbligazione "portable" da adempiere presso il domicilio del creditore. Infine, riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la Corte ha ritenuto palese l'inconsistenza delle censure, confermando la correttezza delle decisioni di merito. Ha precisato che l'obbligo di mantenimento sussiste anche se provvede l'altro genitore, poiché non elimina lo stato di bisogno del minore, e che la mera difficoltà finanziaria dell'obbligato non è sufficiente a giustificare l'inadempimento, qualora non sia provata una situazione di indigenza assoluta e impossibilità totale di adempiere, onere che non è stato assolto dall'imputato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

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Massime1

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., occorre considerare il luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza.

Commentario1

  • 1Assegno di mantenimento non può essere sostituito da regali (Cass. Pen. 23017/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il regalo occasionale da parte del genitore obbligato al mantenimento non è alternativo alla regolare contribuzione. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 ? 3 giugno 2014, n. 23017 Presidente De Roberto ? Relatore Citterio Considerato in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009. Questo il capo d'imputazione: reato ex articolo 570.2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non per colpa, non versando l'assegno di mantenimento di 300,00 euro a titolo di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2011, n. 27117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27117
Data del deposito : 11 marzo 2011

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