Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05409 /03 • A M " LA Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 20879/2001 Dott. Alberto SPANO Consigliere Cron. 11332 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 3 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorso proposto da: NO IE, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Vitale ed elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Spontini n. 11 ы п (presso lo studio dell'avv. Paolo Bartolini), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RAPISARDA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avv. Pahina Balsamo ed elettivamente domiciliata in Roma alla via C. Mirabello 5048 (presso lo studio dell'avv. Marina Petrolo) giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE L.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cantarini, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura speciale ritualmente depositata;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania-Sezione Lavoro n. 297/2001 del 30 aprile 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1071/2000), notificata in data 18 giugno 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Silvestro Vitale e Marina Petrolo (per delega dell'avv. Palma Balsamo); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha conclusa per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice dcl Lavoro di Catania US RA conveniva in giudizio 2 LO PI litolare della omonima ditta individuale nonché - legale rappresentante della "MAG s.n.c. di LO PI e C." - per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatole il 29 gennaio 1994 in forma orale ed in periodo di gravidanza, nonché per sentir condannare le due aziende convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive quantificate nella misura complessiva di lire 10.814.751. La ricorrente esponeva, a sostegno delle cennale conclusioni, di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze delle due aziende predette dal 15 marzo 1990 al 29 gennaio 1994 con fittizie interruzioni per inesistenti licenziamenti, precisando che nel periodo marzo-giugno 1990 tra le parti era stato simulato un contratto di prestazione lavorativa autonoma, mentre il 21 giugno 1990 era stato stipulato un contratto di formazione e lavoro per il conseguimento della qualifica di impiegato di “2° livello" (da considerarsi, peraltro, nullo in quanto stipulato in sostituzione di un precedente contratto a tempo indeterminato). Si costituiva in giudizio la s.n.c. "MAG" contestando la domanda attorea e deducendo che il rapporto di lavoro non era stato continuativo, ma si era protratto in periodi diversi risultanti dal libro matricola;
precisava, poi, che la ricorrente non era stata licenziata ma si era dimessa il 2 novembre 1993, così come risultava dalla lettera di dimissioni prodotta, chiedeva, quindi, il rigetto delle domande 3 proposte dalla stessa. Si costituiva, altresì, in giudizio PI LO, quale titolare della omonima ditta artigiana, rilevando che il rapporto lavorativo con esso convenuto si cra svolto solo nel periodo dal 21 luglio 1992 al 16 dicembre 1992 ed evidenziando che la ditta in data 1° giugno 1993 aveva cessato ogni attività. Si costituiva, anche, in giudizio 1'1.N.P.S., chiamata in causa jussu iudicis, che si dichiarava disponibile a riceversi la contribuzione previdenziale dovuta per i periodi non regolarizzati. Il Tribunale di Catania (quale Giudice del Lavoro di primo grado) accoglieva integralmente la domanda attorea, ma SU impugnativa di PI LO e della s.n.c. "MAG" e ricostituitosi ¡! contraddittorio con la costituzione nel giudizio di appello di US RA e dell'I.N.P.S. la Corte di Appello di Catania - (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in riforma dell'impugnata sentenza 1) rigetta(va) la domanda proposta dalla ricorrente relativa al pagamento delle differenze retributive;
2) dichiara(va) che il rapporto lavorativo della ricorrente alle dipendenze della ditta individuale LO PI si è svolto dal 21 luglio 1992 al 2 maggio 1993; 3) condanna(va) LO PI, quale titolare della suddetta ditta individuale, alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente ed al versamento nei confronti dell'IN.P.S. dei relativi contributi;
4) dichiara(va) 4 l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente dalla "MAG s.n.c. di LO TR e C." il 29 gennaio 1994 e per l'effetto condanna(va) la società predetta alla corresponsione di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al 24 marzo 1998, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;
5) dispone(va) il versamento per tale periodo della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale;
6) condanna(va) LO PI, nella duplice qualità per cui è in giudizio, al pagamento in favore di RA US dei due terzi delle spese processuali relative ad entrambi gradi del giudizio;
7) compensa(va) interamente le spese di giudizio fra gli appellanti e FL.N.P.S.>> р п Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) si deve procedere, nella trattazione della materia oggetto della presente controversia, ad una partizione delle questioni sollevate secondo due direttrici fondamentali, l'una relativa alle rivendicazioni salariali operate dalla ricorrente e l'altra relativa alla legittimità o meno dell'impugnato licenziamento>>; b) per quello che riguarda il primo profilo ... l'unico elemento obiettivo a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente è costituito dal contenuto della dichiarazione in data 22 maggio 1992, a firma del LO quale titolare della relativa azienda artigiana, in cui il detto LO 5 confermava che la RA all'epoca lavorava presso la propria ditta;
ed allora deve ritenersi esclusivamente provato che il rapporto lavorativo alle dipendenze della predetta ditta individuale, iniziato il 21 luglio 1992, non era in realtà cessato il 15 dicembre 1992, ma era proseguito sino alla data in cui la RA venne assunta presso la "MAG s.n.c.", con la conseguenza che la suddetta ditta individuale deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente ed al versamento nei confronti dell'I.N.P.S. dei relativi contributi per il periodo suddetto>>>>; c) da tale circostanza non può peraltro trarsi la prova della unicità ed unitarietà dei rapporti di lavoro in questione, siccome riferibili ad un unico centro di imputazione, [in quanto] il collegamento soggettivo costituito dalla persona fisica del LO non annulla la distinta soggettività giuridica delle due diverse unità stante l'autonoma fisionomia imprenditoriale delle due aziende e, conseguenzialmente, la distinzione dei reciproci rapporti economici e contrattuali>>; d) in merito alla qualificazione dei rapporti lavorativi succedutisi nel tempo, Ferl'assunto della ricorrente circa la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato dell'attività svolta sotto forma di lavoro autonomo dal 15 marzo 1990 al 20 giugno 1990 è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio>>; e) appare, quindi, infondata la tesi della nullità del contratto di formazione e lavoro instaurato con la "MAG 6 15s.n.c. dal 21 giugno 1990 al 21 giugno 1992, in quanto stipulato in sostituzione di un precedente contratto a tempo indeterminato, di talché deve ritenersi la legittimità di siffatto contratto e deve ritenersi altresì la legittimità dell'inquadramento, all'inizio del suddetto rapporto f contrattuale, nel "3° livello" retributivo attesa la peculiarità del contratto di formazione e lavoro che giustifica l'iniziale inquadramento del dipendente in un livello inferiore, con acquisizione del livello superiore al termine del relativo rapporto>>; f) appare, invece, giustificata la rivendicazione del "2° livello", tenuto conto dell'attività svolta dalla ricorrente, per quel che riguarda il successivo rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta individuale del LO dal 21 luglio 1992 al 2 maggio 1993, e per quel che riguarda l'ulteriore rapporto lavorativo alle dipendenze della "MAG s.n.c." dal 3 maggio 1993 sino alla data del licenziamento>>; g) per quello che riguarda il р п profilo relativo alla legittimità o meno dell'impugnato licenziamento, ritenuta la prosecuzione del rapporto sino al gennaio 1994, il licenziamento successivamente intimato il 29 gennaio 1994 deve ritenersi del tutto inefficace, sia perchè privo della forma scritta sia perchè intimato in periodo di gravidanza>>; b) ritenuto, peraltro, che risulta dalla documentazione in atti che la "MAG s.n.c. di LO PI e C." è stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione dell'attività il 24 marzo 1998, ne consegue che la relativa pronuncia 7 non può avere contenuto reintegratorio ma solo contenuto economico di natura risarcitoría, con la condanna della "MAG s.n.c." alla corresponsione in favore della RA di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento avvenuto il 29 gennaio 1994 sino al 24 marzo 1998>>. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso PI LO, ut supra, con ricorso affidato a due motivi. L'intimata US RA resiste con controricorso. L'intimato I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando rituale procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1-. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunziandu "omessa motivazione in ordine alla data di cessazione di attività dell'azienda" - addebita alla Corte di Appello di Catania di avere disatteso immotivatamente le risultanze documentali (costituite dalle risultanze camerali e notarili dalle quali si evinceva il momento in cui la società era stata posta in liquidazione a seguito dello scioglimento deliberato dai soci), dando apoditticamente rilevanza alla mora formalità pubblicistica di cancellazione della società dal registro delle imprese e non all'effettiva cessazione dell'attività aziendale>>. 8 Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2308 e 2312 cod. civ." Lcensura la sentenza impugnata per non avere il Giudice di appello considerato che il presupposto della cessazione di attività di impresa è svincolato sia dall'atto di scioglimento della società sia dalla formalità di cancellazione dal "registro delle imprese", potendo verificarsi indifferentemente tra l'uno o l'altro di tali momenti, e che, nella specie, la deduzione, inserita nell'atto di appello, di sopravvenuta cessazione di ogni attività aziendale con la data del 18 dicembre 1995, contestualmente allo scioglimento della società, non è stata contrastata neppure genericamente da controparte e, peraltro, non ha formato пр oggetto di ulteriore accertamento, oltre l'acquisizione della documentazione costituita dal provvedimento di cancellazione della società dal “registro delle imprese">>, - esaminabiliI motivi di ricorso come dinanzi proposti II/a - congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi si appalesano - infondati. Infatti, non sussiste il vizio di "omessa motivazione" denunziato dal ricorrente poichè le ragioni del decisum sono state indicate, sia pure sinteticamente, nella sentenza impugnata (dalla documentazione in atti risulta >>) e a tale argomentazione il ricorrente mulla oppone in termini legittimamente apprezzabili in 9 quanto si riporta genericamente al terzo motivo di appello>> ed a certificazione camerale e rogito notarile>> (di cui non trascrive il -testo completo), mentre secondo il princípio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione è necessario che la censura contenga una - completa esposizione degli elementi di giudizio in fatto tali da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività dei “punti” dell'impugnativa della cui mancata o erronea considerazione ci si duole, per cui è indispensabile, quanto alle prove documentali ed agli atti contrattuali, che nel motivo di ricorso sia riportato il contenuto completo del documento o della clausola contrattuale il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso o valutato (cfr. Cass. n. 11052/2002; Cass. n. 326/1996). W In ogni caso - a riprova dell'inammissibilità (comunque) delle doglianze proposte ex art. 360, n. 5, c.p.c. - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, ncl complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, -come per le 10 censure mosse nella specie dal ricorrente quando vi sia difformità- rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata - e) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vungano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi -come M sicuramente ha fatto la Corte di Appello di Catania - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). II/b - Comunque è da rilevarsi che, so è pur vero che in linca di principio la cessazione dell'attività aziendale non coincide necessariamente con la cancellazione dal registro delle impresc non producendo essa estinzione della società (cfr. Cass. n. 6597/1998), è altrettanto vero e, nella specic, decisivo che la delibera di- - 11 scioglimento della società non determina la cessazione dell'attività dovendo seguire a questa la fase di liquidazione nel corso della quale possono anche compiersi operazioni tali da rivelarsi come manifestazioni di un'attività economica (Cass. n. 15716/2000). In sostanza lo scioglimento della società ex art. 2308 cod. civ. - i cui esaṭṭi termini non sono stati precisati dal ricorrente in violazione del summenzionato principio di autosufficienza del ricorso non ha determinato ipso iure la cessazione dell'attività aziendale, per cui merita conferma la sentenza impugnata che, in mancanza di altri elementi (neppure dedotti e allegati da parte ricorrente a tanto onerata), ha individuato il momento della cessazione aziendale nella cancellazione dal registro delle dell'attività imprese. 11/c Infine con riferimento ai rilevati profili di inammissibilità dei - motivi di ricorso giusta quanto ritenuto con orientamento р п giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con 12 l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta 0 ritenuta inammissibile la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili. per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. RR 5149/2001). III -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da PI LO deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi (idest “differente esito del giudizio nei due gradi di merito") per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio. 13 2 Così deciso, in Roma, il giorno 3 dicembre 2002. Guglichen füauth" Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Dale Riesteriou IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6ggi APR. 2003 ANCELLIERE 14