Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
La grave situazione locale che può determinare la rimessione del processo è costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, e riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto concreto pericolo per la imparzialità del giudice e come possibile pregiudizio alla libertà delle persone che partecipano al processo: in tal senso i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione e limiti all’applicazione della particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
4 170 /08 70
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 23750/2007
Udienza
in camera di consiglio
7 novembre 2007 Sentenza n.0.1740
composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. BATTISTI Mariano Presidente
1. Dott. CAMPANATO Graziana
- Consigliere
Consigliere 2. Dott. MARZANO Francesco
3. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
- Consigliere
Consigliere 4. Dott. BRICCHETTI Renato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione del processo presentata da UL IG,
nato a [...] il [...];
- sentita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del
S. Procuratore Generale dott. Enrico DELEHAYE, che ha chiesto rigettarsi la richiesta os gerva
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1. IG UL sottoposto a processo penale attualmente pendente sezione IX penale ha depositato il 27 dinanzi al Tribunale di Napoli
-
giugno 2007 richiesta, personalmente sottoscritta, di rimessione del
processo ad altro giudice. 2. Il Tribunale di Napoli ha trasmesso in data 28 giugno 2007 a questa
Corte la richiesta con i documenti allegati.
3. L'imputato lamenta il fatto che il collegio giudicante sia
"eccessivamente severo e già predisposto alla condanna".
Il Tribunale non gli offrirebbe "alcuna possibilità di difesa, rigettando tutte le richieste avanzate".
In particolare, il procedimento avrebbe potuto concludersi con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato se il Tribunale gli avesse riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed avesse, di
conseguenza, fatto applicazione "dell'articolo 226 disp. reg. c.p.p." (si tratta dell'articolo 226 del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).
Reputa il richiedente che quanto descritto sia il frutto di una "grave determinante motivi di legittimo sospetto dovuto alle situazione"
da lui rivolte, nell'ambito della sua circostanziate accuse
(che aveva, tra l'altro, avuto ripercussioni negative collaborazione sulla sua famiglia) a magistrati napoletani che, in cambio di utilità,
,
gli avevano sempre evitato il carcere.
4. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata.
4.1. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare
(cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687), l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale,
comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.
In questa prospettiva, per "grave situazione locale" che può determinare la rimessione, deve intendersi un fenomeno, esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato che come pericolo concreto per l'imparzialità del giudice
2 come(inteso l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo.
I motivi di "legittimo sospetto" possono, pertanto, configurarsi solo in presenza di siffatta grave situazione locale e come conseguenza di essa.
E in questo quadro, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono rilevanza ai fini della rimessione del processo soltanto a assumere condizione che siano l'effetto di tale situazione e che, per le loro
caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (da ultimo cfr. Cass. IV 28 settembre 2006, Alvaro, RV
235370).
4.2. Alla luce dei principi anzidetti, deve in conclusione osservarsi:
che la situazione paventata a sostegno della richiesta costituisce la proiezione di preoccupazioni e timori, che non consentono di ipotizzare reali ostacoli ad un corretto svolgimento del giudizio;
- che, in ogni caso, le circostanze addotte dall'imputato a sostegno della propria richiesta non investono l'intera sede giudiziaria e non
integrano nessuno dei presupposti per la translatio judicii.
5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, di somma che si stima equo fissare in euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Pe r ques ti mo tivi dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Così deciso in Roma il 7 novembre 2007 TV Sezione Penale
DEPOST ANCELLERIA
OGCI 2 8 GEN. 2008 Presidente Il Consigliere estensore ез е ни SELLERIA ariano Battisti Ana Angefilli