Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le disposizioni transitorie procedimentali della legge 27 marzo 2001 n. 97 non si applicano ai procedimenti disciplinari già conclusi, ancorché sia in corso controversia civile relativamente al procedimento stesso e comunque alla procedura prevista dalla contrattazione collettiva per il recesso per giusta causa, atteso che sarebbe contrario al principio di ragionevolezza ritenere che l'amministrazione decada dall'esercizio del potere disciplinare per violazione di regole procedimentali non ancora venute in esistenza nel momento in cui avrebbero dovuto essere applicate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLILMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN PP, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE MARUCCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDINO SIRCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.U.S.L. - AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9 DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO SALVATORE CIARAVINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 348/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/07/01 R.G.N. 1301/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SIRCA BERNARDINO;
udito l'Avvocato BUCCELLATO per delega CIARAVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 10 luglio 2001, la Corte di appello di Palermo, su impugnazione del dott. IU NO nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) n. 9 di Trapani, confermava la sentenza in data 19 novembre 1999 con la quale il Tribunale - giudice unico del lavoro di quest'ultima città, aveva rigettato la domanda del NO perché fosse dichiarata la illegittimità del licenziamento intimatogli da controparte con deliberazione del 15 ottobre 1998; - fosse ordinata la propria reintegrazione nel posto di lavoro, eventualmente anche in mansioni inferiori e con stipulazione di nuovo e autonomo contratto;
- e fosse condannata l'Azienda a risarcirgli il danno.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre IU NO con due motivi, illustrati con memoria.
Resiste l'AUSL con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso, il NO, deducendo "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione alle disposizioni introdotte con la legge 27 marzo 2001, n. 97", sostiene che, a norma dell'art. 10 della stessa legge,
applicabile anche ai procedimenti disciplinari in corso, quelli per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione con sentenza irrevocabile del procedimento penale e con l'osservanza degli ulteriori termini stabiliti dall'art. 5 legge cit., da ritenersi perentori alla luce della sentenza 28 maggio 1999, n. 197 della Corte costituzionale. Nel caso in esame, il procedimento disciplinare era stato iniziato oltre i novanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale e la conclusione (recesso) era intervenuta oltre i centottanta giorni dal termine di inizio.
Dall'inosservanza da parte dell'Azienda di tali termini sarebbe derivata l'illegittimità del licenziamento.
Nè avrebbe potuto dedursi essersi trattato di recesso ex art. 36 c.c.n.l. e non di procedimento disciplinare in quanto, ai sensi dell'art. 8 della legge ult. cit., le disposizioni della stessa legge prevalgono sulle disposizioni contrattuali in materia. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice di appello che gli addebiti erano stati tempestivamente contestati il 16 dicembre 1997, mediante lettera con la quale veniva comunicata la determinazione di avviare il procedimento di recesso dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 36 c.c.n.l. e veniva contestata la commissione dei fatti configuranti giusta causa, il tutto in relazione a;
- reati di atti di libidine violenti, aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., commessi con abuso dei poteri e violando i doveri inerenti alla pubblica funzione, esercitata presso il Reparto di psichiatria della USL n. 7 di Sciacca, di aiuto corresponsabile ospedaliere di psichiatria, in pregiudizio di una minore, e di ratto a fine di libidine e tentativo di atti di libidine violenta in pregiudizio di altre due minori, commessi il 26 aprile 1991;
- sentenza penale di condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, con interdizione per la stessa durata dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione medica per eguale durata, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 1994;
- comunicazione in data 22 dicembre 1995, pervenuta all'Azienda il 3 gennaio 1996, da parte dell'Ordine provinciale dei medici, della delibera di sospensione del dott. NO dall'iscrizione all'Albo professionale con decorrenza dal 7 dicembre 1994 e sino al 7 giugno 1997, - conseguente sospensione dal servizio e dallo stipendio a decorrere dal 22 dicembre 1995 sin al 7 giugno 1997, disposta dalla AUSL con provvedimento del 23 gennaio 1996;
- effettiva conoscenza della vicenda criminosa, da parte dell'Azienda, in data 3 aprile 1996, al ricevimento, cioè, di copia della sentenza penale, domandata alla Procura generale della Corte di appello dopo inutile richiesta all'Ordine dei medici;
- lettera del 4 giugno 1997 con la quale il NO aveva reso noto che alla data del 7 giugno 1997 (termine del primo periodo di sospensione cautelare) non avrebbe potuto riprendere servizio a causa dello stato di detenzione domiciliare in cui si trovava e che sarebbe perdurato sino al 15 settembre 1998;
- ulteriore sospensione dal servizio, protrattasi sino al 15 settembre 1998 per lo stato di detenzione domiciliare. La Corte di appello ha poi disatteso, anche alla luce di un proprio accertamento sanitario sulla persona del dipendente, la censura secondo cui i fatti erano stati determinati da un disturbo di carattere psicologico, poi 'migliorato', sicché non vi sarebbe stato pencolo di ricaduta in condotte analoghe ed ha disatteso la critica circa il difetto di motivazione in punto di proporzionalità della sanzione. Non vi era obbligo di repechage in caso di licenziamento per giusta causa. Irrilevanti erano le disposizioni della legge 8 (recte: 27) marzo 2001 n. 97 perché non ancora in vigore al momento della pronuncia.
Rileva la Corte come la decisione del giudice di appello si sottragga alle censure contenute nel motivo di ricorso in esame. La legge 27 marzo 2001, n. 97 ("Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.
5 aprile 2001, n. 80), dispone (art. 5 comma quarto) che "(...) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma primo dell'art. 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 del c.p.p.". L'art. 3, comma primo, come sopra richiamato, riguarda il trasferimento del dipendente, di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, sottoposto a giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, e 320 c.p. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. Pur trattandosi di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ritiene la Corte che le disposizioni di cui all'art. 5, sopra riportate, nel riferirsi ai predetti dipendenti, abbia inteso identificare gli stessi astraendo dalle specifiche imputazioni indicate dall'art. 3, atteso il carattere tendenzialmente generale della normativa introdotta dalla legge n. 97 del 2001, posto in luce dal titolo della legge e dalla incidenza di essa su principi generali del codice di procedura penale (che ne risulta modificato negli articoli 653, 445 in ordine all'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare) e del codice penale (art. 19).
Peraltro, non ritiene la Corte che siano applicabili alla concreta fattispecie le "disposizioni transitorie" di cui all'art. 10 della stessa legge n. 97/2001: "1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, a giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.(...) - 3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile".
Infatti, se è vero che è in corso il giudizio civile relativo al procedimento disciplinare o comunque alla procedura prevista dalla contrattazione collettiva per il recesso per giusta causa e quindi al presente giudizio possono certamente ritenersi applicabili le norme di carattere sostanziale contenute nella legge n. 97 del 2001 sull'efficacia della sentenza penale, non altrettanto può affermarsi in ordine alle norme procedimentali concernenti le attività che hanno condotto al recesso da parte dell'amministrazione dal rapporto di lavoro e che si erano ormai concluse al momento dell'instaurazione del presente giudizio civile. Una diversa interpretazione che, sul presupposto della applicabilità dei termini del procedimento disciplinare previsti dall'art. 5 legge ult. cit. anche ai procedimenti già conclusi, dovesse condurre a ritenere l'avvenuta decadenza dell'amministrazione dal potere di esercitare il potere disciplinare e comunque dal potere di recedere per giusta causa ai sensi dell'art. 36 del c.c.n.l. di riferimento, per violazione di regole procedimentali non ancora venute ad esistenza, presenterebbe aspetti di non ragionevolezza, anche per contrasto col generale principio "contra non valentem agere non currit praescriptio", censurabili anche sotto il profilo dei principi dell'art. 3 della Carta costituzionale.
Vero è che anche la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (recante:
"Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"), richiamata nella discussione orale dalla Difesa del NO, conteneva alcune scansioni temporali, non sovrapponibili, e tuttavia assimilabili in parte a quelle di cui all'art. 5 della legge n. 97/2001 (art. 9, comma secondo: "La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni (...)"). Tale norma, peraltro, attinente al rapporto di pubblico impiego in regime pubblicistico, risulta inapplicabile per il disposto dell'art. 36 del d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, secondo il quale l'art. 72 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente testo:
"Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992. n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994, e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art.
2. comma due. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto".
(La norma è stata poi riformulata, in sede di coordinamento, con l'art. 69 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"-, come segue: "Salvo che perle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994, e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art.
2. comma due. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994 - 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998 - 2001"). Per il quadriennio 1994-1997, è stato stipulato in data 5 dicembre 1996, il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria, prevedente (art. 36) il recesso dell'Azienda dal contratto di lavoro per giusta causa e le relative procedure le quali non contemplano affatto le scansioni temporali e contenute nella legge n. 19 del 1990. Nè è utile per il ricorrente richiamare, a tale riguardo, il disposto dell'art. 8, primo comma, della legge 27 marzo 2001, n. 97, secondo cui "Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia". Valgono, infatti, per la inapplicabilità di detta norma le considerazioni già svolte a proposito dell'art.10 della legge ult. cit. circa la irragionevolezza di una interpretazione che conduca a ritenere applicabili retroattivamente a procedure già espletate diverse norme procedurali per il recesso per giusta causa. Col secondo motivo, il NO, deducendo "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)", si duole che il giudice di appello non abbia o non abbia correttamente motivato in ordine alla dedotta non immediatezza della contestazione e, successivamente, del recesso, rispetto all'epoca dell'illecito disciplinare, avendo solo rilevato che non vi era stata acquiescenza da parte datoriale, ne' lesione del diritto di difesa del dipendente;
in particolare non si era dato conto dell'eventuale complessità degli accertamenti da compiersi da parte dell'amministrazione, che era pur venuta a piena conoscenza della condanna penale sin dal 30 aprile 1996.
Il motivo è infondato.
In tema di licenziamento disciplinare e di licenziamento per giusta causa, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28 settembre 2002, n. 14074; 11 maggio 2002, n. 6790; 23 marzo 2002, n. 4170; 7 luglio 2001, n. 9253; 8 gennaio 2001, n. 150; 9 settembre 2000, n. 11889;
16 maggio 2000, n. 6348; 14 giugno 1999, n. 5891) è ferma nel ritenere che la tempestività della reazione del datore di lavoro assume rilevanza, sotto un primo profilo, nel senso che il tempo intercorso tra la contestazione e il fatto contestato o la sua conoscenza da parte del recedente o lo stesso ritardo nella successiva attuazione del diritto di recedere, può essere sintomo dell'insussistenza stessa della giusta causa, vale a dire di un fatto che non consenta neppure, in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro per il venire meno in modo irreparabile dell'elemento fiduciario ad esso sottostante, tant'è che il datore di lavoro dimostra disinteresse ad esercitare il diritto potestativo di licenziare e si appalesa quindi la compatibilità del fatto con la prosecuzione del rapporto.
Sotto altro profilo, l'eccessività dell'intervallo di cui si è detto può parte del datore di lavoro dei canoni di correttezza e buona fede (cfr. Cass. 23 giugno 1999, n. 6408 cit.). In relazione ad entrambi i profili, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che l'immediatezza deve essere valutata in senso relativo, mediante la prudente considerazione delle caratteristiche del caso concreto le quali ben possono comportare un lasso di tempo oggettivamente lungo per l'accertamento concreto dei fatti - comportante talora indagini non semplici, demandate in alcuni casi, come nella specie, anche all'autorità giudiziaria penale - e per la loro oculata valutazione da parte datoriale (talvolta l'impresa può avere struttura complessa e articolata), tenuto conto anche del principio di immutabilità della contestazione che impone una attento e tendenzialmente definitivo apprezzamento dei fatti.
La valutazione dell'immediatezza della contestazione e del successivo recesso si risolve in un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non per vizi di motivazione o per violazione di norme di diritto, in particolare dei principi di correttezza e buona fede di cui si è detto. Secondo la Corte di appello, lo sviluppo della vicenda era stato tale da escludere la tardività della contestazione, in quanto la tempestività deve essere valutata in senso relativo ed essere esclusa solo quando risulti che il potere disciplinare è stato esercitato in modo scorretto e per fini diversi da quelli suoi propri. Nel caso in esame, non era ravvisarle acquiescenza dell'amministrazione alle infrazioni commesse dal dipendente, per le quali era intervenuta sospensione cautelare dal servizio. Siffatte valutazioni del giudice di merito non meritano le censure del ricorrente il quale pone, in evidenza, anzitutto il tempo intercorso tra la commissione dei fatti contestati e il recesso esercitato dall'Azienda. A siffatta critica è tuttavia agevole rispondere che, secondo i non contestati accertamenti dei giudici di merito, i fatti vennero a conoscenza dell'Azienda solo a seguito della acquisizione, a propria cura, nell'aprile 1996, della sentenza penale dopo che essa era divenuta definitiva. Non può, d'altra parte, ritenersi che l'azienda fosse stata posta a conoscenza degli stessi fatti dall'Ordine dei medici che aveva comunicato con nota 22 dicembre 1995 / 3 gennaio 1996, la sospensione dall'Albo professionale, in quanto tale comunicazione non conteneva la ricostruzione della vicenda (tanto che, successivamente, l'Ordine rifiutò anche di trasmettere copia della sentenza divenuta definitiva).
La circostanza che la contestazione degli addebiti avvenne in costanza di sospensione dai servizio è stata, correttamente e senza incorrere in alcun vizio logico, considerata dal giudice di merito idonea ad escludere l'acquiscenza dell'amministrazione e la rinuncia da parte della stessa all'esercizio del diritto potestativo di recedere.
Il Tribunale ha anche dato atto, quale logica giustificazione del lasso di tempo intercorso sino alla deliberazione 15 ottobre 1998 di dare corso al licenziamento, degli ulteriori accertamenti di carattere giuridico (sulla fine della pena o di pene alternative o misure restrittive o cautelari di qualunque genere connesse alla sentenza di condanna o a provvedimenti successivi: cfr. nota 14 aprile 1998 come riportata nel controricorso, senza contestazioni 'ex adverso") effettuati dall'amministrazione, e ad altre indagini, di carattere medico, richieste dallo stesso NO ed espletate dall'Azienda, sulle di lui condizioni di salute, a dire del dipendente non più ostative all'espletamento del servizio (l'Amministrazione aveva, peraltro, precisato con la nota dell'8 settembre 1998 che si riservava la possibilità di fondare eventualmente la propria decisione su elementi di valutazione diversi rispetto a quelli emergenti dall'accertamento sanitario:
cfr. trascrizione della missiva contenuta nel controricorso, 'ex adverso' non contestata).
In siffatto svolgimento dei fatti, non è concretamente ravvisabile, secondo criteri logici e giuridici, ne' è in modo specifico denunciato nel ricorso alcun pregiudizio del diritto di difesa in danno del dipendente nel corso della procedura che aveva poi condotto al recesso (oltretutto il solo argomento addotto dal NO per sostenere il diritto ad essere mantenuto in servizio era l'intervenuta guarigione dal disturbo 'psicologico' per effetto del quale era stato indotto a commettere i reati, e siffatto processo di guarigione, che, peraltro, secondo il Tribunale, non si era neppure attuato, a lume di logica, non poteva che trarre beneficio dal trascorrere del tempo), ne' lo stesso ricorrente denuncia la pretestuosità del comportamento dell'Azienda o l'esercizio del potere disciplinare per fini diversi da quelli suoi propri o la circostanza che esso fosse comunque espressione di malafede. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Le spese seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 31,00, oltre ad euro 2.000,00= per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003