CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 23514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23514 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 23 luglio 2020 del Tribunale di Avellino, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro 250 di multa, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, la pena, sospesa, inflitta a VA AZ per il residuo reato di cui agli artt. 40 capoverso, 81 capoverso e 349, comma 2, cod. pen., commesso il 20 aprile 2012 (capo 13 dell'originaria imputazione). Penale Sent. Sez. 3 Num. 23514 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 16/12/2022 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare, il teste De SI non aveva riferito alcunché circa l'episodio residuo del 20 aprile 2012, unico ancora in contestazione e non prescritto, dal momento che lo stesso testimone non aveva effettuato alcun sopralluogo in tale data, bensì esclusivamente in momenti successivi, come risultava dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento. Il Giudice d'appello aveva in realtà operato una "traslazione" della prova, richiamando prove afferenti altri episodi, in parte cristallizzati in altri capi d'imputazione e in parte non contestati. provocando quindi un vuoto motivazionale sicuramente censurabile. In realtà il primo Giudice aveva tentato di provare un episodio in contestazione, ossia quello del 20 aprile 2012, tramite condotte successive - non contestate - dei mesi di maggio e giugno 2012. Mentre la Corte territoriale aveva riconosciuto l'irrilevanza probatoria dei fatti successivi, ma non aveva censurato la prima sentenza quanto alla valutazione dei fatti colà compiuta. Oltre a ciò, sussisteva contraddittorietà della motivazione, atteso che il ricorrente era stato ritenuto responsabile della violazione dei sigilli assumendo la continuazione di un'attività estrattiva che, all'epoca, non esisteva. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed in relazione alla vizio motivazionale, la sentenza impugnata aveva inteso fare discendere la prova di detto elemento dall'autorizzazione - data dal AZ - alla prosecuzione dell'attività estrattiva, che invece non aveva avuto luogo. VE meno il presupposto, non poteva sussistere alcuna consapevolezza al riguardo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, va invero osservato - in esito alla mera lettura delle decisioni intervenute e degli atti di impugnazione succedutisi - che l'originario capo 8 di cui al capo d'imputazione è stato letto dal primo Giudice (ed al riguardo non vi è più stata questione, v. anche infra) nel senso che (cfr. pag. 32 della sentenza del Tribunale di Avellino) l'accertamento della violazione dei sigilli colà contestata avveniva in data 20 aprile 2012, e non in data 24 aprile 2010, come indicato nel capo d'imputazione. In tale data - si legge sempre nella parte motiva - veniva constatata la rottura dei sigilli in precedenza apposti il 23 febbraio 2011, ed era riscontrata una violazione dello stato dei luoghi. Sì che il primo Giudice ne faceva discendere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 4.1.1. Allo stesso tempo, quanto al capo 13, esso si riferiva ad attività ascritte allo stesso imputato "dal 20 aprile 2012". In tal senso l'affermazione di responsabilità era stata fatta scaturire dalle verifiche del 19 maggio e del 7 giugno 2012, che davano conto delle attività estrattive e di prelievo in epoca, appunto, successiva, al 20 aprile 2012, e nonostante il vincolo dei sigilli apposti. 4.1.2. In sede di appello l'imputato ha, sul punto, dato invece conto che era proprio il capo 13 a "cristallizzare" la violazione del 20 aprile 2012 (pag. 4 atto di appello), rappresentando mera duplicazione del capo 8 (infine dichiarato prescritto dalla Corte territoriale). A questo proposito l'appellante lamentava l'estraneità degli episodi del maggio e del giugno 2012 rispetto alla contestazione, mentre non potevano dirsi riferibili all'imputato, preso atto della rottura dei sigilli, le "lievi modifiche" rilevate in data 20 aprile 2012 ancorché in assenza di attività estrattiva, laddove esse erano plausibilmente dovute a fenomeni naturali. 4.1.3. In ragione di ciò, la Corte territoriale — sul solco così tracciato dall'appellante relativamente all'ambito della contestazione - aveva invece dato conto delle modifiche ai luoghi e della rottura dei sigilli, altresì operando un richiamo ai sopralluoghi successivi, peraltro assumendo che per dette ulteriori verifiche non era stata elevata contestazione. 4.1.4. Ciò posto, il ricorso ha invece ribadito che con l'atto di appello era stato censurato proprio il fatto che il primo Giudice aveva tentato di provare l'episodio in contestazione del 20 aprile 2012 facendo richiamo a condotte successive, e che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'irrilevanza di tali episodi, non aveva riconosciuto il deficit probatorio, invocando un raffronto fotografico che non c'era e richiamando rottura dei sigilli e solo lievi modifiche dello stato dei luoghi. 4.2. La sentenza impugnata — tra l'altro contestualmente accogliendo più profili di gravame comunque azionati, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale e all'estinzione per prescrizione della quasi totalità dei reati contestati, aspetto anche questo non più specificamente contestato — ha fornito (contrariamente ai rilievi del ricorrente) non illogica risposta nei confini disegnati dall'appellante (per vero non più revocati processualmente in dubbio), assumendo la riferibilità all'odierno ricorrente del fatto del 20 aprile 2012 — in tal modo compreso concordemente nel capo 13 non prescritto - in ragione della violenta rottura dei sigilli e dell'esistenza di modifiche allo stato dei luoghi, tra l'altro all'esito di ennesime e ripetute pregresse analoghe violazioni sempre riconducibili all'imputato. 3 4.2.1. Al riguardo, è infatti nozione comune che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4.3. Per quanto poi concerne il secondo motivo di impugnazione, e tenuto invero conto del quadro d'imputazione siccome risultante dalle non più eccepite condotte processuali, vero è che, in tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un vulnus alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata (ad es. Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019, Chinnici, Rv. 276296). 4.3.1. Al riguardo, la sentenza impugnata - in esito a non incongruo percorso argomentativo - si è così riferita proprio ai numerosissimi precedenti di identico contenuto e al fatto - circostanza sulla quale in effetti il ricorso tace del tutto - che i sigilli erano stati rinvenuti addirittura spezzati. Tutto ciò, quindi, ragionevolmente al di là e a prescindere dall'effettivo svolgimento, in quel momento, di attività estrattiva, vista la - pacifica - disponibilità dei luoghi in capo all'odierno ricorrente. 5. L'impugnazione, tra l'altro oggettivamente ondivaga alla stregua dei rilievi che precedono, si presenta quindi manifestamente infondata. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 Così deciso in Roma il 16/12/2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 23 luglio 2020 del Tribunale di Avellino, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro 250 di multa, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, la pena, sospesa, inflitta a VA AZ per il residuo reato di cui agli artt. 40 capoverso, 81 capoverso e 349, comma 2, cod. pen., commesso il 20 aprile 2012 (capo 13 dell'originaria imputazione). Penale Sent. Sez. 3 Num. 23514 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 16/12/2022 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare, il teste De SI non aveva riferito alcunché circa l'episodio residuo del 20 aprile 2012, unico ancora in contestazione e non prescritto, dal momento che lo stesso testimone non aveva effettuato alcun sopralluogo in tale data, bensì esclusivamente in momenti successivi, come risultava dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento. Il Giudice d'appello aveva in realtà operato una "traslazione" della prova, richiamando prove afferenti altri episodi, in parte cristallizzati in altri capi d'imputazione e in parte non contestati. provocando quindi un vuoto motivazionale sicuramente censurabile. In realtà il primo Giudice aveva tentato di provare un episodio in contestazione, ossia quello del 20 aprile 2012, tramite condotte successive - non contestate - dei mesi di maggio e giugno 2012. Mentre la Corte territoriale aveva riconosciuto l'irrilevanza probatoria dei fatti successivi, ma non aveva censurato la prima sentenza quanto alla valutazione dei fatti colà compiuta. Oltre a ciò, sussisteva contraddittorietà della motivazione, atteso che il ricorrente era stato ritenuto responsabile della violazione dei sigilli assumendo la continuazione di un'attività estrattiva che, all'epoca, non esisteva. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed in relazione alla vizio motivazionale, la sentenza impugnata aveva inteso fare discendere la prova di detto elemento dall'autorizzazione - data dal AZ - alla prosecuzione dell'attività estrattiva, che invece non aveva avuto luogo. VE meno il presupposto, non poteva sussistere alcuna consapevolezza al riguardo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, va invero osservato - in esito alla mera lettura delle decisioni intervenute e degli atti di impugnazione succedutisi - che l'originario capo 8 di cui al capo d'imputazione è stato letto dal primo Giudice (ed al riguardo non vi è più stata questione, v. anche infra) nel senso che (cfr. pag. 32 della sentenza del Tribunale di Avellino) l'accertamento della violazione dei sigilli colà contestata avveniva in data 20 aprile 2012, e non in data 24 aprile 2010, come indicato nel capo d'imputazione. In tale data - si legge sempre nella parte motiva - veniva constatata la rottura dei sigilli in precedenza apposti il 23 febbraio 2011, ed era riscontrata una violazione dello stato dei luoghi. Sì che il primo Giudice ne faceva discendere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 4.1.1. Allo stesso tempo, quanto al capo 13, esso si riferiva ad attività ascritte allo stesso imputato "dal 20 aprile 2012". In tal senso l'affermazione di responsabilità era stata fatta scaturire dalle verifiche del 19 maggio e del 7 giugno 2012, che davano conto delle attività estrattive e di prelievo in epoca, appunto, successiva, al 20 aprile 2012, e nonostante il vincolo dei sigilli apposti. 4.1.2. In sede di appello l'imputato ha, sul punto, dato invece conto che era proprio il capo 13 a "cristallizzare" la violazione del 20 aprile 2012 (pag. 4 atto di appello), rappresentando mera duplicazione del capo 8 (infine dichiarato prescritto dalla Corte territoriale). A questo proposito l'appellante lamentava l'estraneità degli episodi del maggio e del giugno 2012 rispetto alla contestazione, mentre non potevano dirsi riferibili all'imputato, preso atto della rottura dei sigilli, le "lievi modifiche" rilevate in data 20 aprile 2012 ancorché in assenza di attività estrattiva, laddove esse erano plausibilmente dovute a fenomeni naturali. 4.1.3. In ragione di ciò, la Corte territoriale — sul solco così tracciato dall'appellante relativamente all'ambito della contestazione - aveva invece dato conto delle modifiche ai luoghi e della rottura dei sigilli, altresì operando un richiamo ai sopralluoghi successivi, peraltro assumendo che per dette ulteriori verifiche non era stata elevata contestazione. 4.1.4. Ciò posto, il ricorso ha invece ribadito che con l'atto di appello era stato censurato proprio il fatto che il primo Giudice aveva tentato di provare l'episodio in contestazione del 20 aprile 2012 facendo richiamo a condotte successive, e che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'irrilevanza di tali episodi, non aveva riconosciuto il deficit probatorio, invocando un raffronto fotografico che non c'era e richiamando rottura dei sigilli e solo lievi modifiche dello stato dei luoghi. 4.2. La sentenza impugnata — tra l'altro contestualmente accogliendo più profili di gravame comunque azionati, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale e all'estinzione per prescrizione della quasi totalità dei reati contestati, aspetto anche questo non più specificamente contestato — ha fornito (contrariamente ai rilievi del ricorrente) non illogica risposta nei confini disegnati dall'appellante (per vero non più revocati processualmente in dubbio), assumendo la riferibilità all'odierno ricorrente del fatto del 20 aprile 2012 — in tal modo compreso concordemente nel capo 13 non prescritto - in ragione della violenta rottura dei sigilli e dell'esistenza di modifiche allo stato dei luoghi, tra l'altro all'esito di ennesime e ripetute pregresse analoghe violazioni sempre riconducibili all'imputato. 3 4.2.1. Al riguardo, è infatti nozione comune che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4.3. Per quanto poi concerne il secondo motivo di impugnazione, e tenuto invero conto del quadro d'imputazione siccome risultante dalle non più eccepite condotte processuali, vero è che, in tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un vulnus alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata (ad es. Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019, Chinnici, Rv. 276296). 4.3.1. Al riguardo, la sentenza impugnata - in esito a non incongruo percorso argomentativo - si è così riferita proprio ai numerosissimi precedenti di identico contenuto e al fatto - circostanza sulla quale in effetti il ricorso tace del tutto - che i sigilli erano stati rinvenuti addirittura spezzati. Tutto ciò, quindi, ragionevolmente al di là e a prescindere dall'effettivo svolgimento, in quel momento, di attività estrattiva, vista la - pacifica - disponibilità dei luoghi in capo all'odierno ricorrente. 5. L'impugnazione, tra l'altro oggettivamente ondivaga alla stregua dei rilievi che precedono, si presenta quindi manifestamente infondata. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 Così deciso in Roma il 16/12/2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente