Sentenza 19 gennaio 2015
Massime • 1
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro).
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2015, n. 9851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9851 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 19/01/2015
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 103
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 18330/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG PE N. IL 03/07/1957;
avverso la sentenza n. 6285/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Camella EP Massimo del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Luis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AG EP ricorre, innanzitutto, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento di questa Corte (Sezione 3, 4 aprile 2012- 16 ottobre 2012 n. 40559) rideterminava la pena inflitta per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, in anni 1 mesi 8 giorni 10 di reclusione, ritenendo più grave il reato contestato sub AA (quello di illecita emissione di fatture per operazioni inesistenti) (p.b. anni 2 mesi 3, ridotta in virtù delle riconosciute attenuanti generiche, aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. di mesi 1 e giorni 24 per ciascuno degli altri due reati, ridotta per il rito). Il giudice di appello non riconosceva, poi, le riduzioni di pena previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, non ricorrendo, neppure per effetto della delimitazione conseguente all'estinzione di alcuni reati, oggetto di pronuncia del giudice di legittimità in sede di annullamento, i requisiti di valore ivi previsti, al fine di fruire della diminuzione di pena richiesta dalla difesa. Oggetto del ricorso è anche l'ordinanza del 29 marzo 2013 con la quale la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro conservativo ex art. 263 c.p.p., comma 6, art. 665 c.p.p., comma 3 e art. 676 c.p.p., anche nella forma subordinata di riduzione dell'importo sottoposto a vincolo reale, presentata al giudice del rinvio che avrebbe dovuto provvedere alla rideterminazione della pena. La misura cautelare reale era stata richiesta ed ottenuta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali per l'importo complessivo pari ad Euro 7.019.327,67, pronunciata dal giudice di primo grado e confermata dalla giudice di secondo grado, con la sentenza oggetto di annullamento, che aveva confermato la condanna del Biagini al risarcimento dei danni, solo in via generica, rimettendone la quantificazione al giudice civile. La Corte di cassazione, in sede di annullamento, rigettando sul punto il ricorso della parte civile, riteneva di condividere la valutazione del giudice di merito, che aveva affermato la mancanza nella decisione di primo grado di una motivazione esaustiva circa l'esatta determinazione dei danni, liquidati solo in base a quanto dichiarato dalla parte civile stessa merito, con l'ordinanza impugnata, La Corte di appello, con la ordinanza oggetto della presente impugnazione, premesso che, anche a fronte di una condanna generica al risarcimento dei danni, l'esistenza del pregiudizio economico e morale dell'Agenzia delle Entrate, costituita parte civile, costituiva dato incontrovertibilmente acclarato e che l'estinzione di taluni reati per prescrizione non inferiva sul mantenimento dei diritti risarcitori e sulla relativa determinazione, rilevava che alla luce degli addebiti contestati emergeva la sussistenza di danni " oltremodo ingenti", desumibili dagli importi delle imposte evase, dal tempo trascorso in relazione al quale andavano computati in aggiunta interessi e sanzioni, dalla configurabilità del danno morale. Sulla base di tali considerazioni, ritenuto, altresì che i predetti valori non potevano ritenersi ridimensionati in ragione della posizione di altri debitori obbligati in solido (il riferimento è al sequestro conservativo in favore dell'Agenzia delle Entrate disposto con sentenza del 13 luglio 2010 nei confronti di altro coimputato e debitore in solido), non potendosi stabilire la misura della eventuale concorrenza di questi all'estinzione del debito, rigettava la richiesta di revoca del sequestro conservativo. Con il ricorso vengono articolati quattro motivi, di cui gli ultimi due afferenti l'ordinanza cautelare reale.
Si prospetta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 81 cpv e 133 c.p. sostenendo che la Corte d'Appello nella rideterminazione della pena non aveva tenuto in debita considerazione gli elementi desuntivi della gravità del reato (la definitiva caduta della credibilità degli importi in contestazione, risultati frutto di conteggi generici ed approssimativi e del diminuito valore del disvalore delle condotte a motivo della estinzione dei reati per prescrizione, ed era partito dalla medesima pena base di anni tre di reclusione, già computata in sede di primo grado con giudizio abbreviato, pervenendo ad una non significativa riduzione della medesima, diminuita di poco più di mesi tre rispetto alla sanzione penale di anni due, irrogata all'imputato con la sentenza di secondo grado, oggetto di annullamento.
Con lo stesso motivo si duole della erronea applicazione dell'art. 81 cpv. in tema di continuazione dei reati, sul rilievo che il giudice di appello aveva omesso di individuare in concreto la violazione più grave ai fini del computo della pena, partendo ugualmente da anni tre di reclusione, in conformità al giudice di primo grado - che aveva individuato la violazione più grave nel reato di cui al capo V (uno dei reati ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), pur in presenza di un reato meno grave, quale quello di cui al cit. D.Lgs., art.
8. Con il secondo motivo, connesso al primo, lamenta che l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. da parte del giudice del rinvio, aveva impedito la qualificazione dei reati nelle fattispecie attenuate previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, e art. 8, comma 3, (nel testo vigente all'epoca dei fatti), che presuppongono un ammontare degli elementi passivi non rispondenti al vero, inferiore a Euro 154.937,07.E ciò, pur in presenza di una condanna solo generica al risarcimento dei danni, in ragione della indeterminatezza dei conteggi dell'Agenzia delle Entrate. Con il terzo motivo si duole dell'abnormità della ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro conservativo disposto in data 20 febbraio 2009 su tutti i beni mobili ed immobili del Biagini per complessivi Euro 7.019.327,67. Sul punto si evidenzia che la Corte di legittimità aveva condiviso l'impostazione del giudice di secondo grado che, pur confermando il capo della sentenza relativo alla condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ne aveva demandato la liquidazione in sede civile, eliminando la condanna nel quantum stabilito dal giudice di primo grado, ritenendo che mancasse in tale prima decisione una motivazione esaustiva circa l'esatta determinazione dei danni, liquidati solo in base a quanto affermato dalla parte civile. Ciò premesso, si assume l'abnormità funzionale della ordinanza sul rilievo che il giudice del rinvio, dopo aver ritenuto con provvedimento interlocutorio del 18 marzo 2013 che l'istanza di revoca del sequestro dovesse essere trattata congiuntamente alla responsabilità penale dell'imputato, invece di provvedere sul sequestro cautelare in sede di udienza aveva provveduto nella stessa data del 29 marzo, utilizzando lo stesso numero del provvedimento interlocutorio, fuori udienza.
Con il quarto motivo si lamenta la contraddittorietà della citata ordinanza laddove fonda il diniego della revoca del sequestro conservativo sui i conteggi prodotti dalla parte civile e sulla ingenza dei danni, desumibili dagli importi evasi, senza tener conto che i conteggi degli importi evasi prodotti dall'Agenzia delle Entrate erano stati definiti assolutamente approssimativi e che l'intervenuta declaratoria di prescrizione di quattro dei reati contestati con la conseguente indeterminatezza dell'ammontare del risarcimento dei danni non consentiva la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Si lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza anche nella parte in cui afferma l'irrilevanza ai fini del decidere di un ulteriore sequestro conservativo in favore dell'Agenzia delle Entrate disposto nei confronti di altro coimputato. Sul rilievo che tale circostanza avrebbe dovuto quanto meno condurre la Corte d'Appello a ridurre l'importo della misura cautelare reale a favore del Biagini. Con un motivo nuovo, sempre afferente l'ordinanza di sequestro conservativo, il difensore ha evidenziato che il Tribunale civile di Milano nel giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente e della moglie per la revoca del Fondo patrimoniale costituito il 27.2.2006 ha rigettato la domanda sul rilievo che il predetto Fondo era stato costituito dai coniugi per riorganizzare il loro menage familiare. Si fa altresì presente che i predetti beni sono interamente gravati dal sequestro conservativo in esame. Si sostiene, infine, che da un accesso al cassetto fiscale del Biagini in data 19.12.2014 emergerebbe che l'Agenzia delle Entrate ha sgravato la propria pretesa nei confronti del medesimo con specifico riferimento al sequestro conservativo tuttora in atto, così rinunciando all'azione per ottenere la quantificazione del risarcimento dei danni. Sul punto è stata depositata documentazione nel corso dell'odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente infondato, con riferimento alle questioni sulla determinazione della pena, a fronte di una decisione della Corte di merito non elusiva dei temi sottoposti alla propria doverosa verifica.
Nel caso in esame è stata rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, giacché in sede di legittimità è stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione di tre dei reati addebitati al Biagini, tra cui quello ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena per i reati con il vincolo della continuazione.
Il ricorrente sostiene che il giudice non ha operato una significativa riduzione della pena, tralasciando di considerare ai sensi dell'art. 133 c.p. elementi che deponevano in tal senso;
sostiene, altresì l'omessa individuazione in concreto della violazione più grave, ai fini del computo della pena. Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sezione 6, 7 novembre 2011, n. 4162, Ancona ed altri) per le eventuali questioni relative alla rideterminazione della pena, il giudice di rinvio è posto nelle stesse condizioni in cui era il giudice d'appello, con l'unica limitazione relativa agli aumenti ex art. 81 cpv. c.p.. Come noto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente.
Vale, altresì il principio, che l'adempimento dell'obbligo della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla scelta della sanzione con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il principio dell'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. A ciò deve peraltro aggiungersi che l'uso di espressioni sintetiche quali "alla luce dei criteri ex art. 133 c.p. "pena congrua" è giustificato quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo edittale, non essendo, in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri oggettivi e soggettivi enunciati previsti dalla citata norma (v. Sezione 3, 19 ottobre 1995, n. 11513, Merra, rv. 203011). In conclusione, in tema di determinazione della pena, vale il principio che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, i criteri ai quali ha fatto riferimento (v. Sezione 1, 13 marzo 2013, n. 24213, Pacciarotti ed altri, rv. 255825). Applicando tali principi al caso in esame, in cui la pena è stata applicata in misura assai prossima al minimo edittale, si ritiene che il riferimento alla congruità della pena, contenuto nella sentenza impugnata, dia conto della valutazione operata dal giudice di appello e costituisca motivazione sufficiente in tal senso. Anche il secondo profilo di censura è infondato.
È condivisibile il principio, al quale fa riferimento il difensore, secondo il quale la individuazione del reato più grave ai fini della quantificazione della pena di base, in caso di ritenuta continuazione tra i reati, non va fatta in astratto, ma con riferimento alla situazione in concreto verificatasi e sulla base della valutazione effettuata dai giudici di merito;
sicché la maggiore gravità del reato di base è individuata non solo dai contenuti essenziali dei reati, ma anche dal riferimento alla pena discrezionalmente irrogabile nella misura minima e massima, anche dopo il giudizio effettuato ai sensi dell'art. 69 c.p (Sezione 6, 6 giugno 1989, n. 2533, Lo Conte, rv. 183442). E non può essere posto in dubbio, nel caso in esame, in cui il minimo edittale è lo stesso per entrambi i reati (1 anno e 6 mesi), che tale valutazione sia stata fatta in concreto dal giudice del rinvio, tenuto conto degli importi delle fatture emesse per operazioni inesistenti, indicati nel capo di imputazione AA, riferito al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, ritenuto dal giudicante più grave (per un importo complessivo di circa Euro 1.250,000,00 rispetto a quello di poco più Euro 500,000,00, oggetto dell'altro reato).
I valori sopra indicati non consentono di ritenere manifestamente illogica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta difensiva di qualificare i reati addebitati nelle fattispecie attenuate previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, e art. 8, comma 3, (nel testo vigente all'epoca dei fatti), che presuppongono un ammontare degli elementi passivi non rispondenti al vero, inferiore a Euro 154.937,07.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo.
Le doglianze afferenti l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro conservativo sono ammissibili e parzialmente fondate. Si pone innanzitutto un problema di ammissibilità dei motivi afferenti l'ordinanza di diniego di revoca del sequestro conservativo.
Il sequestro conservativo nel caso in esame esplica una funzione cautelare a tutela dei diritti derivanti dalle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno anche in forma generica, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., nonché dalle statuizioni della futura sentenza civile di condanna al pagamento della somma liquidata quale ammontare del risarcimento (cfr. Sez. 6, n. 1614 del 27/4/1995, dep. 17/7/1995, Saladino, Rv. 203652).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che la competenza del giudice penale in tema di sequestro conservativo cessa una volta che la sentenza divenga irrevocabile, per trasferirsi in capo al giudice civile, in quanto il sequestro conservativo "rimane a garanzia" anche successivamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza (cfr., Sez. 2, 29 settembre 2009, n. 45578 , Calza), ferma restando la possibilità per il ricorrente di azionare in tale sede le pretese avanzata con l'originario ricorso, a norma del codice di procedura civile (v. Sezione 1, 3 giugno 2010, n. 23906, Gallo,
non mass.)
La citata giurisprudenza ha però riferimento alle ipotesi in cui si verifica la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, che secondo l'art. 686 c.p.p., comma 1 e art. 474 c.p.p., comma 2, n. 1, può avvenire solo in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e costituisca perciò titolo esecutivo.
Nel caso di condanna generica ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p., come quella in esame, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell'atto esecutivo (Cass. civ., Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18536, OL (Loi ed altri)
contro
Paritetica Srl In Liq. ed altro;
Sez. 3, 29 aprile 2006 n. 10029, FA (De Benedetto)
contro
RE (Costantino ed altro). Nella specie, pertanto, in cui chiaramente non è stato definito il giudizio civile per la liquidazione del danno, la conversione del sequestro in pignoramento non può avvenire sulla base della sola sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno. E, pertanto, la competenza in tema di sequestro conservativo appartiene ancora al giudice penale.
Ciò premesso, l'ordinanza impugnata, pur legittimamente emessa, appare priva di adeguata motivazione e sostanzialmente elusiva, allorquando, in modo sostanzialmente apodittico, pur a fronte della declaratoria di prescrizione dei tre reati, ha ritenuto di dover mantenere il sequestro nella misura originaria, sulla base del generico rilievo, svincolato da una adeguata disamina della vicenda concreta, che emergeva la sussistenza di danni " oltremodo ingenti". Nessun elemento concreto è stato posto a supporto della persistenza di tali "danni ingenti" e soprattutto della dimensione quantitativa, anche solo approssimativa, di tali danni.
Si tratta di una carenza che integra una vera e propria mancanza, grafica e concettuale, della motivazione, dunque una violazione di legge denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.. Il giudice del sequestro conservativo, infatti, deve sempre valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente e verificare la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire ed ammontare del debito, dovendo ritenersi applicabile anche nel procedimento penale l'art. 496 c.p.p., che consente al giudice, ove risulti l'esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all'ammontare del credito, la riduzione del pignoramento. L'art. 316 c.p.p., infatti, nel richiamare, a proposito dei beni possibili oggetto di sequestro, i limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, deve essere inteso nel senso di un rinvio globale ai principi che informano la relativa disciplina e non solo ai divieti di cui agli artt. 514 e 516 c.p.c.. È dunque compito del giudice penale che dispone il sequestro conservativo valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente e verificare la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire e ammontare del debito, fermo restando che spetta all'interessato che denunci la sproporzione dare la prova del proprio assunto (cfr. in termini, Sezione 5, 20 novembre 2009, Melis, rv. 245466; cfr. anche Sezione 6, 22 maggio 1997, Lentini, rv. 209111). Compito cui il giudice qui non ha fatto fronte, non assolvendolo con proprietà.
Si impone, quindi, un annullamento parziale, per un rinnovata valutazione sui limiti quantitativi entro cui va mantenuto il vincolo conservativo, con pienezza ovviamente di valutazione ed apprezzamento. In quella sede, il giudice di merito, terrà presente anche le circostanze di fatto, esposte nel motivo nuovo, a sostegno della revoca del sequestro conservativo.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015