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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 04/02/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1249/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1787/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10703/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TF5CREN00336 2023 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. TF5CREN00336 2023 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di Recupero dei Contributi a Fondo Perduto n. TF5CREN00336 notificato in data 8.11.23, chiedendone l'annullamento. Deduceva il ricorrente che erroneamente l'Agenzia avesse ritenuto l'assenza dei requisiti per l'accesso del fondo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli II e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse assolto, nè in fase di controllo e nemmeno nella fase processuale all'onere della prova, in ordine alla sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio previsto con il D.L. n. 34/20, in capo al beneficiario come previsto all'art. 25, comma 4 della prdetta disposizione normativa.
Avverso la pronuncia dei giudici di prime cure propone appello il contribuente, reiterando i motivi di doglianza avanzati nel corso del primo grado di giudizio. Censura, altresì, la sentenza gravata in quanto ritenuta meramente apparente e viziata da palese carenza di motivazione.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza ha dato compiutamente conto di tutti gli elementi essenziali normativamente prescritti. La pronuncia di primo grado si caratterizza, infatti, per un'esauriente esposizione dei fatti di causa e per una corretta e completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento;
essa risulta immune da lacune motivazionali e da vizi logici, consentendo una chiara individuazione dell'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione enunciata in dispositivo.
Dalla lettura coordinata della parte narrativa e della motivazione emerge, altresì, come il Collegio di prime cure abbia esaminato tutte le questioni rilevanti, sia di carattere processuale sia sostanziale, rendendo pienamente possibile il controllo sulla legittimità della decisione adottata.
In particolare, il primo Collegio ha evidenziato che, se in sede di presentazione dell'istanza il beneficiario può autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed ottenere l'erogazione del contributo sulla base di quanto dichiarato, in sede di successivo controllo grava sul medesimo l'onere di allegare idonea documentazione attestante l'effettiva sussistenza dei requisiti, tanto ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio quanto della corretta quantificazione dell'importo spettante. È stato, altresì, dato atto che, prima di procedere all'adozione dell'atto di recupero, l'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a produrre i registri contabili relativi ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, nonché la documentazione e i registri IVA idonei a dimostrare l'ammontare dei ricavi, dei compensi, del fatturato e dei corrispettivi mensili indicati nell'istanza. A fronte di tale richiesta, il contribuente non ha fornito alcun riscontro, omettendo la produzione documentale sia in fase amministrativa sia nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a dedurre che il mancato riconoscimento del contributo sarebbe dipeso da un errore commesso in sede di presentazione dell'istanza. Ne consegue che lo stesso non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa il possesso dei requisiti per l'accesso al fondo, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria ha legittimamente proceduto al recupero delle somme indebitamente percepite.
Solo successivamente all'invito dell'Ufficio e all'esito di un intero grado di giudizio, l'appellante ha ritenuto di depositare la documentazione richiesta, produzione che deve ritenersi tardiva e, pertanto, inutilizzabile.
Sul punto soccorre l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso, da ultimo, con l'ordinanza n. 5679 del 2024, con la quale la Sezione tributaria ha ribadito il principio di inutilizzabilità, nel giudizio tributario, delle fonti di prova contenute in documenti non prodotti dal contribuente in sede amministrativa, nonostante specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ambito tributario, tale preclusione trova fondamento, oltre che nei principi generali sanciti dalla legge n. 212/2000, negli artt. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973
e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, i quali stabiliscono che i documenti non esibiti dal contribuente in risposta a specifiche richieste dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione nelle fasi successive del procedimento e del giudizio, salvo che il contribuente dimostri che la mancata produzione non sia dipesa da causa a lui non imputabile per colpa grave, circostanza che nel caso di specie non risulta in alcun modo provata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi confermata l'incontestabile legittimità dell'atto impugnato, non avendo l'appellante dedotto né dimostrato elementi idonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1787/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10703/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TF5CREN00336 2023 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. TF5CREN00336 2023 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di Recupero dei Contributi a Fondo Perduto n. TF5CREN00336 notificato in data 8.11.23, chiedendone l'annullamento. Deduceva il ricorrente che erroneamente l'Agenzia avesse ritenuto l'assenza dei requisiti per l'accesso del fondo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli II e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse assolto, nè in fase di controllo e nemmeno nella fase processuale all'onere della prova, in ordine alla sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio previsto con il D.L. n. 34/20, in capo al beneficiario come previsto all'art. 25, comma 4 della prdetta disposizione normativa.
Avverso la pronuncia dei giudici di prime cure propone appello il contribuente, reiterando i motivi di doglianza avanzati nel corso del primo grado di giudizio. Censura, altresì, la sentenza gravata in quanto ritenuta meramente apparente e viziata da palese carenza di motivazione.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza ha dato compiutamente conto di tutti gli elementi essenziali normativamente prescritti. La pronuncia di primo grado si caratterizza, infatti, per un'esauriente esposizione dei fatti di causa e per una corretta e completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento;
essa risulta immune da lacune motivazionali e da vizi logici, consentendo una chiara individuazione dell'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione enunciata in dispositivo.
Dalla lettura coordinata della parte narrativa e della motivazione emerge, altresì, come il Collegio di prime cure abbia esaminato tutte le questioni rilevanti, sia di carattere processuale sia sostanziale, rendendo pienamente possibile il controllo sulla legittimità della decisione adottata.
In particolare, il primo Collegio ha evidenziato che, se in sede di presentazione dell'istanza il beneficiario può autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed ottenere l'erogazione del contributo sulla base di quanto dichiarato, in sede di successivo controllo grava sul medesimo l'onere di allegare idonea documentazione attestante l'effettiva sussistenza dei requisiti, tanto ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio quanto della corretta quantificazione dell'importo spettante. È stato, altresì, dato atto che, prima di procedere all'adozione dell'atto di recupero, l'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a produrre i registri contabili relativi ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, nonché la documentazione e i registri IVA idonei a dimostrare l'ammontare dei ricavi, dei compensi, del fatturato e dei corrispettivi mensili indicati nell'istanza. A fronte di tale richiesta, il contribuente non ha fornito alcun riscontro, omettendo la produzione documentale sia in fase amministrativa sia nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a dedurre che il mancato riconoscimento del contributo sarebbe dipeso da un errore commesso in sede di presentazione dell'istanza. Ne consegue che lo stesso non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa il possesso dei requisiti per l'accesso al fondo, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria ha legittimamente proceduto al recupero delle somme indebitamente percepite.
Solo successivamente all'invito dell'Ufficio e all'esito di un intero grado di giudizio, l'appellante ha ritenuto di depositare la documentazione richiesta, produzione che deve ritenersi tardiva e, pertanto, inutilizzabile.
Sul punto soccorre l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso, da ultimo, con l'ordinanza n. 5679 del 2024, con la quale la Sezione tributaria ha ribadito il principio di inutilizzabilità, nel giudizio tributario, delle fonti di prova contenute in documenti non prodotti dal contribuente in sede amministrativa, nonostante specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ambito tributario, tale preclusione trova fondamento, oltre che nei principi generali sanciti dalla legge n. 212/2000, negli artt. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973
e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, i quali stabiliscono che i documenti non esibiti dal contribuente in risposta a specifiche richieste dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione nelle fasi successive del procedimento e del giudizio, salvo che il contribuente dimostri che la mancata produzione non sia dipesa da causa a lui non imputabile per colpa grave, circostanza che nel caso di specie non risulta in alcun modo provata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi confermata l'incontestabile legittimità dell'atto impugnato, non avendo l'appellante dedotto né dimostrato elementi idonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori