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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263 /2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 18.06.2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana 73, presso lo studio dell'Avv. Nanni Nicola che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata in [...] l'[...], ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata alla via Piemonte n. 37, presso lo studio dell'Avv. Sarrecchia Cristian che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.12.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.07.2011 con in Isola del CP_1
IR (FR), deducendo che i coniugi si erano separati consensualmente, come da accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e autorizzato dalla Procura della Repubblica di Cassino il 6.05.2015; che dall'unione non sono nati figli;
che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, oltre al divorzio, di stabilire che ciascuna parte provveda al proprio mantenimento, nonché l'assegnazione a suo favore dell'immobile sito in Isola del IR (FR) via Venditti n. 7.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di divorzio e chiedeva il CP_1 rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
All'esito della comparizione, le parti chiedevano esclusivamente che venisse pronunciato il divorzio, con compensazione delle spese di lite.
***
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale e la data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, questa si intende rinunciata dal ricorrente, avendo quest'ultimo richiesto, con la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e in udienza, esclusivamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
3. Spese di lite compensante in considerazione della natura del giudizio e della comune domanda proposta dalle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18.07.2011 in Isola del IR (FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Isola del IR (FR) al n. 4, parte I dell'anno 2011;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Isola del IR (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) spese di lite compensate.
Cassino, 2.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Di Giorno Dr. Virgilio Notari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263 /2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 18.06.2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana 73, presso lo studio dell'Avv. Nanni Nicola che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata in [...] l'[...], ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata alla via Piemonte n. 37, presso lo studio dell'Avv. Sarrecchia Cristian che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.12.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.07.2011 con in Isola del CP_1
IR (FR), deducendo che i coniugi si erano separati consensualmente, come da accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e autorizzato dalla Procura della Repubblica di Cassino il 6.05.2015; che dall'unione non sono nati figli;
che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, oltre al divorzio, di stabilire che ciascuna parte provveda al proprio mantenimento, nonché l'assegnazione a suo favore dell'immobile sito in Isola del IR (FR) via Venditti n. 7.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di divorzio e chiedeva il CP_1 rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
All'esito della comparizione, le parti chiedevano esclusivamente che venisse pronunciato il divorzio, con compensazione delle spese di lite.
***
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale e la data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, questa si intende rinunciata dal ricorrente, avendo quest'ultimo richiesto, con la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e in udienza, esclusivamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
3. Spese di lite compensante in considerazione della natura del giudizio e della comune domanda proposta dalle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18.07.2011 in Isola del IR (FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Isola del IR (FR) al n. 4, parte I dell'anno 2011;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Isola del IR (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) spese di lite compensate.
Cassino, 2.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Di Giorno Dr. Virgilio Notari
pagina 3 di 3