Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice.
Commentario • 1
- 1. NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025
1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2019, n. 13469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13469 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
13469-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLA MENICHETTI Presidente - Sent. n. sez. 2194/2019 UP 19/11/2019 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 23301/2019 DANIELA RITA TORNESI Relatore MAURA NARDIN UGO BELLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 3 aprile 2017 il Tribunale di Brescia, all'esito del rito abbreviato, dichiarava NE ST responsabile del reato di cui agli artt. 186 bis, commi 1, lett. a) e 3, seconda ipotesi e 186, commi 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, cod. strada e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sette e giorni dieci di arresto ed euro 2.400 di ammenda.
1.1. In particolare al predetto imputato era ascritto, nella qualità di minore di anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, di avere circolato alla guida del veicolo Citroen targato AZ643PC in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l. (2,13 g./l.) provocando, a causa di tale condotta, un incidente stradale. Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle 07.00. In Brescia il 21 dicembre 2013. 2. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2019 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso ad NE ST il beneficio della non menzione della condanna nel certificato rilasciato a cura dei privati, confermando nel resto.
3. NE ST ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge lamentando che la Corte distrettuale non ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione maturato in data 21 dicembre 2018. Sostiene, al riguardo, che nella sentenza impugnata è stato erroneamente considerato, quale utile periodo di sospensione, l'intero arco temporale intercorso, nel dibattimento di primo grado, tra l'udienza del 4 aprile 2016 e quella del 6 marzo 2017, nonostante non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 168 ter cod. pen. e peraltro in assenza dell'adozione di alcun provvedimento formale al riguardo da parte del Tribunale di Brescia.
3.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 186 cod. strada, 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett.e), 533, comma 1, cod. proc. pen. nonché il vizio motivazionale rappresentando che non risulta comprovata la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dall'NE e la verificazione del sinistro stradale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo, si premette che dalla disamina degli atti processuali che è consentita ed anzi doverosa, essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220992), risulta che: - all'udienza del 4 aprile 2016 il difensore e procuratore speciale di NE ST chiedeva un rinvio al fine di consentire all'imputato di dare corso alla procedura di messa alla prova di cui agli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen.; il Pubblico Ministero non si opponeva e il giudice disponeva il differimento all'udienza del 3 ottobre 2016; -l'udienza del 3 ottobre 2016 veniva rinviata, di ufficio, al 5 dicembre 2016 per carenza di personale;
-all'udienza del 5 dicembre 2016 la difesa dell'imputato depositava la documentazione comprovante l'avvenuto deposito, presso il competente Ufficio per l'esecuzione penale esterna, della richiesta di elaborazione di un programma di trattamento e chiedeva un ulteriore differimento;
-all'udienza del 6 marzo 2017 veniva rappresentato che, medio tempore, erano sopravvenuti problemi familiari e lavorativi che precludevano all'NE la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità; l'imputato chiedeva pertanto di accedere al rito abbreviato e il giudice disponeva in conformità. h 2. Ciò chiarito, appare opportuno rammentare che il secondo capo della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova attraverso la novellazione di quattro contesti normativi: il codice penale, modificato dall'art.3, mediante l'inserzione degli artt. 168-bis, 168-ter, e 168-quater; -il codice di procedura penale nel quale l'art. 4 ha inserito le disposizioni dall'art. 464-bis all'art. 464-nonies; -le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nel quale sono inseriti gli artt. 141-bis e 141- ter;
-il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313). 2 Tale istituto soddisfa istanze special-preventive e risocializzatrici mediante l'incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato, presentando, al contempo, una componente afflittiva che ne salavaguardia la funzione punitiva. Le finalità perseguite dal legislatore consistono nell'offerta di un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti imputati di reati di minore allarme sociale, accompagnata da una funzione deflattiva che viene attuata, in caso di esito positivo della messa alla prova, con la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice. Il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale;
le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Altro presupposto indefettibile è costituito dall'inserimento delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all'attività di volontariato di rilievo sociale che rappresentano il nucleo sanzionatorio dell'istituto. La fase decisoria è disciplinata dall'art. 464 quater cod. proc. pen. che prevede che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia M ex art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contestale avviso alle parti. trattamentoIl giudice, nel valutare l'idoneità del programma di presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.6, n. 44646 dell'01/10/2019, Rv. 277216 Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066), e deve altresì ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. L'art. 168-ter cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell'ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell'art. 464 quater 3 cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell'art. 464 septies cod. proc. pen. oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell'art. 464 septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Nel caso in cui l'imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all'istanza di cui all'art. 464 bis cod. proc. pen., il programma di trattamento deve comunque comprovare l'invio della richiesta della relativa elaborazione all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l'udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta.
3.Orbene, tenuto conto del predetto quadro normativo, risulta fondato il rilievo del ricorrente che ha evidenziato l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, del disposto dell'art. 168-ter cod. pen. ma al riguardo si impongono le seguenti puntualizzazioni. Osserva il Collegio che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore e procuratore speciale di NE ST al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale. Va altresì precisato che, poiché le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'una riferibile all'imputato o al difensore, l'altra al giudice, la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto di tale disposizione e la conseguente sospensione del corso della prescrizione (Sez. 5 n. 36990 del 24/06/2019, Rv.277533). Pertanto, nel caso de quo, il periodo di sospensione della prescrizione deve essere computato in relazione ai periodi intercorrenti tra il 4 aprile 2016 e il 3 ottobre 2016 e tra il 5 dicembre 2016 e il 6 marzo 2017 (con esclusione di quello tra il 3 ottobre 2016 e il 5 dicembre 2016) e risulta, dunque, corrispondente a giorni 273. Si precisa, per completezza, che nella diversa ipotesi in cui sia il giudice, una volta ricevuta la proposta finale di programma di trattamento, a disporre il rinvio dell'udienza al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie in 4 relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ai sensi del comma quinto dell'art. 464 bis cod. proc. pen. il termine prescrizionale continuerà a decorrere.
4. Ne consegue che, non risultando il ricorso manifestamente infondato, sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l'intervenuta causa estintiva del reato in relazione al quale è stata pronunciata la condanna essendo decorso, in data 20 settembre 2019, tenuto conto del tempus commissi delicti, il relativo termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque e giorni 273. È appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento sull'altro motivo di ricorso dedotto, proprio in considerazione dell'avvenuto decorso dei termini massimi prescrizionali;
invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali vizi di violazione di legge e/o di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. Un., n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220511). Si evidenzia, altresì, che alla stregua delle emergenze probatorie evidenziate dai giudici di merito, non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129 comma 2, cod. proc. pen.
5.Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19/11/2019 Il Consigliere Estensore Il Presidente Daniela Rita Tornesi Carla Merichetti " left DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 APR 2020 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NOD Irene Caliendo 5