Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2017, n. 55511
CASS
Sentenza 19 settembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all'art. 133 cod. pen.

Il tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora il giudice si limiti a recepire il programma di trattamento l'onere motivazionale su di lui incombente può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla sua congruità; ove, invece, lo integri è tenuto a dar conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Commentari4

  • 1Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 168-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In tema di “messa alla prova”, con l'inserimento nel testo dell'art. 168-bis comma 2 della locuzione «ove possibile», il legislatore ha inteso introdurre il rilievo della esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, da valutare in riferimento alla specifica vicenda processuale, tanto in relazione alla natura dell'illecito commesso ed alla produzione di un pregiudizio risarcibile in termini pecuniari (in modo da assicurare che il risarcimento corrisponda al danno), quanto alla situazione personale dell'imputato, che deve essere tale da consentirgli di compiere quanto impostogli. Si tratta di un'indagine che non può avvalersi del giudizio di …

     Leggi di più…

  • 3Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla provaAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2022

  • 4Messa alla prova, il giudice non può adottare prescrizione più gravose
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 gennaio 2022

    Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Cremona disponeva la sospensione di un procedimento penale pendente a carico di due imputati, con messa alla prova da eseguirsi con le modalità e le prescrizioni stabilite per la durata di due anni e un totale di seicento ore, dando ulteriori disposizioni accessorie. Sull'argomento, vedasi: La sospensione del procedimento con messa alla prova Sospensione del procedimento con messa alla prova Ammissibilità della messa alla prova per gli enti alla luce delle recenti pronunce La richiesta di messa alla prova è ammissibile anche per più reati …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2017, n. 55511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55511
Data del deposito : 19 settembre 2017

Testo completo