Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 12645
CASS
Sentenza 4 marzo 2015

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Massime1

In tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione il tema della qualificazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini da due indagati in un procedimento connesso come "assunzione di informazioni" invece che come "dichiarazioni spontanee", al fine di farne rilevare la nullità o l'inutilizzabilità, osservando che la soluzione del quesito di diritto presupponeva il compimento di accertamenti e apprezzamenti di merito mai richiesti in precedenza).

Commentario1

  • 1Non è ammissibile la produzione di documenti in sede di legittimità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Firenze aveva riformato una sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Siena nei confronti di una persona accusata del delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen.. Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, tra i motivi addotti, deduceva vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione la cui esistenza sarebbe stata desumibile da un documento allegato al ricorso. Potrebbero interessarti anche Produzione di nuovi documenti e limiti temporali in udienza preliminare Produzione di documenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 12645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12645
Data del deposito : 4 marzo 2015

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