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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa. Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3547 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno
03.06.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 15.08.1954, residente in [...], beneficiario di amministrazione di sostegno, giusta decreto del Tribunale di
Verbania, con nomina della Sig.ra ( c.f. Persona_1
quale suo amministratore, ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Verbania (VB) alla Piazza Ranzoni n. 57, presso lo studio dell'avvocato Cristina Gulisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 in Caivano (NA) al Corso Umberto n. 321, presso lo studio dell'avvocato
1 Arcangelo Zampella, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato
Renata Di Micco, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 03.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 03.05.2024, parte ricorrente, sulla premessa di essere protetto dalla misura di amministrazione di sostegno e per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori misure accessorie.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio e non ha chiesto l'adozione di ulteriori misure accessorie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 22.11.2024, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali hanno dichiarato la volontà dei propri assistiti di non comparire personalmente in giudizio. Dunque, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Giudice delegato ha onerato parte ricorrente del deposito in atti del ricorso introduttivo munito di sottoscrizione sia dell'amministratore che del beneficiario, nonché del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno con indicazione dei relativi poteri e della procura alle liti a firma altresì dell'amministratore di sostegno;
infine, ha onerato entrambe le parti del deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio ed ha fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
In seguito ad un ulteriore rinvio disposto per consentire alle parti di depositare quanto richiesto, all'udienza del 03.06.2025, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio per la
2 decisione, con atti al PM per le conclusioni.
*** ***
In via preliminare, per quel che riguarda la legittimazione attiva del ricorrente, si evidenzia che non solo risulta prodotta in atti l'autorizzazione del Giudice
Tutelare in favore dell'amministratore di sostegno ad avanzare domanda di divorzio ma altresì il ricorso introduttivo firmato sia dall'amministratore di sostegno che dal sig. e la procura alle liti sottoscritta da entrambi ( cfr. doc Pt_1 allegata al ricorso;
doc integrativa dell'11.12.2024; doc integrativa del
30.04.2025).
Per cui deve ritenersi ampiamente provata la legittimazione attiva del ricorrente ad incardinare il presente giudizio.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge
55/2015, essendo decorso il termine di legge dalla data della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord emesso nel procedimento recante n.r.g. 1313/2021 (i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale in modalità figurata in data 09.03.2021); inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dalle parti la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deve invece dichiararsi la cessazione degli effetti civili dello stesso, atteso che dal certificato di matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere, in assenza di domanda.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20.07.1972 a Caivano (NA) da (nato a [...] il Parte_1
15.08.1954) e (nata a [...] il [...]); CP_1
3 b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Caivano (NA) per le annotazioni di legge (atto n. 109, parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1972).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa. Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3547 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno
03.06.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 15.08.1954, residente in [...], beneficiario di amministrazione di sostegno, giusta decreto del Tribunale di
Verbania, con nomina della Sig.ra ( c.f. Persona_1
quale suo amministratore, ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Verbania (VB) alla Piazza Ranzoni n. 57, presso lo studio dell'avvocato Cristina Gulisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 in Caivano (NA) al Corso Umberto n. 321, presso lo studio dell'avvocato
1 Arcangelo Zampella, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato
Renata Di Micco, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 03.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 03.05.2024, parte ricorrente, sulla premessa di essere protetto dalla misura di amministrazione di sostegno e per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori misure accessorie.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio e non ha chiesto l'adozione di ulteriori misure accessorie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 22.11.2024, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali hanno dichiarato la volontà dei propri assistiti di non comparire personalmente in giudizio. Dunque, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Giudice delegato ha onerato parte ricorrente del deposito in atti del ricorso introduttivo munito di sottoscrizione sia dell'amministratore che del beneficiario, nonché del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno con indicazione dei relativi poteri e della procura alle liti a firma altresì dell'amministratore di sostegno;
infine, ha onerato entrambe le parti del deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio ed ha fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
In seguito ad un ulteriore rinvio disposto per consentire alle parti di depositare quanto richiesto, all'udienza del 03.06.2025, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio per la
2 decisione, con atti al PM per le conclusioni.
*** ***
In via preliminare, per quel che riguarda la legittimazione attiva del ricorrente, si evidenzia che non solo risulta prodotta in atti l'autorizzazione del Giudice
Tutelare in favore dell'amministratore di sostegno ad avanzare domanda di divorzio ma altresì il ricorso introduttivo firmato sia dall'amministratore di sostegno che dal sig. e la procura alle liti sottoscritta da entrambi ( cfr. doc Pt_1 allegata al ricorso;
doc integrativa dell'11.12.2024; doc integrativa del
30.04.2025).
Per cui deve ritenersi ampiamente provata la legittimazione attiva del ricorrente ad incardinare il presente giudizio.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge
55/2015, essendo decorso il termine di legge dalla data della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord emesso nel procedimento recante n.r.g. 1313/2021 (i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale in modalità figurata in data 09.03.2021); inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dalle parti la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deve invece dichiararsi la cessazione degli effetti civili dello stesso, atteso che dal certificato di matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere, in assenza di domanda.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20.07.1972 a Caivano (NA) da (nato a [...] il Parte_1
15.08.1954) e (nata a [...] il [...]); CP_1
3 b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Caivano (NA) per le annotazioni di legge (atto n. 109, parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1972).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tabarro
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