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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2644/2025 R.Gen.Aff.Cont.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Immacolata Cozzolino Presidente
Dott. Rosaria Gatti Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2644 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Quarto alla C.F._1 via Masullo n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] c.f. CP_1
ed ivi residente a[...]
MA n.9 sc. A.
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2025 rappresentava Parte_1 che, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 1738/23, pubblicata in data 16.02.2023, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il predetto e disponendo, quanto ai profili CP_1 economici, la corresponsione, da parte sua, ed in favore della , a CP_1 titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2 dell'importo pari ad euro 250,00 per ciascun figlio (lett. e) nonché, per l'ipotesi in cui non fosse possibile la gestione diretta delle ferie da parte del padre con i figli, l'erogazione dell'ulteriore contributo economico di euro 250,00 per ciascuno dei figli (punto 9); che il figlio , oramai Per_1 maggiorenne, aveva raggiunto l' indipendenza economica, essendo stato assunto a far data dall' 01.08.2023 con contratto a tempo indeterminato dalla “Superò S.R.L. Società Unipersonale” come ausiliario alle vendite, percependo una paga base pari ad euro 1.304,55; che il predetto, nella seconda parte dell'anno 2024, aveva attraversato un periodo difficile dal punto di vista lavorativo, essendosi ritrovato privo di occupazione per un cambio di appalto tra Società, percependo esclusivamente strumenti di sostegno al reddito da parte dell'INPS; che la , alla sua richiesta di CP_1 rivedere le statuizioni del divorzio di comune accordo, non aveva voluto raggiungere un'intesa, provvedendo, di contro, a seguito dell'assunzione del da parte di una nuova Società, a notificargli atto di precetto Parte_1
e di pignoramento verso terzi.
Alla luce di tanto chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore del figlio , con efficacia Controparte_2 retroattiva a far data dal mese di agosto 2023; la condanna di CP_1 alla restituzione di quanto percepito da agosto 2023 a agosto 2024; la modifica di quanto stabilito dal punto 9) dei patti recepiti dalla sentenza di divorzio n. 1738/2023 nella parte in cui veniva disposto che il padre erogasse un ulteriore contributo economico pari a 250,00 euro per figlio in caso di impossibilità di godimento diretto delle ferie, con effetto retroattivo al mese di agosto dell'anno 2023; la conferma di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio con vittoria di spese di lite.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 30.06.2025 compariva la sola parte ricorrente, mentre la resistente rimaneva contumace,
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nonostante la regolarità della notifica;
si procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava che il figlio lavorava come Per_1 addetto al supermercato Superò di via Petrarca;
di sentire tutti i giorni entrambi i figli e di avere con loro buoni rapporti;
aggiungeva che gli aveva riferito di un recente suo passaggio ad un contratto a 36 Per_1 ore, con una paga base di 1304 euro mensili;
che lo stesso viveva ancora con la madre e avrebbe compiuto 21 anni ad agosto.
Il Giudice, preso atto, onerava il ricorrente al deposito del certificato di residenza del figlio , convivente con la madre, e Controparte_2 dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, rinviando per la verifica all'udienza del 03.11.2025.
All'udienza del 3.11.2025, atteso l'avvenuto deposito di quanto richiesto, il Giudice rilevava d'ufficio l'assenza di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 c.p.c. tra la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e la domanda restitutoria;
il difensore del ricorrente chiedeva assegnarsi la causa in decisione e il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , Per_1 nonché dell'ulteriore contributo economico per costui legato alla fruizione delle ferie estive del ricorrente, previsto al punto 9 dell'accordo di divorzio.
Ed invero, il ricorrente ha dedotto e provato la raggiunta indipendenza economica del figlio, assunto con contratto a tempo indeterminato presso un supermercato.
In tal senso, deve essere evidenziato che il giudice della nomofilachia, con la pronuncia n. 17183/2020, ricognitiva dei vari precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema, è intervenuto delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
con tale recente arresto, in via generale, si è precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con
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i genitori, o uno di essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 12.3.2018, n. 5883).
Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26.1.2011, n 1830).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba essere condotta
“con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 7.7.2004, n. 12477) e che oltre
“tali ragionevoli limiti”, l'assistenza economica protratta all'infinito
“potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass. 6.4.1993, n. 4108; Cass. 22.6.2016 n. 12952). Dunque, ormai è acquisita “la funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto intorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire e di voto: salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di
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mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, e anzi può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315 bis c.c., co 4 di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato che il figlio , di 21 anni, risulta Per_1 assunto a far data dal 01.08.2023, dalla “Superò S.R.L. Società Unipersonale” come ausiliario alle vendite e ha depositato busta paga del predetto, relativa al novembre 2024, nonchè contratto di lavoro a tempo indeterminato del predetto con tale società; nulla di diverso ha dedotto o provato la resistente, convivente con il figlio maggiorenne, rimasta contumace nel presente procedimento.
In definitiva, in forza delle considerazioni che precedono, appare dunque evidente che ha compiuto ormai definitivo ingresso Controparte_2 nel mondo del lavoro, raggiungendo piena autonomia economica, ragione per la quale il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del predetto deve essere revocato, così come parimenti deve essere revocato il contributo previsto per costui nell'ipotesi di mancata fruizione diretta delle ferie da parte del padre nel periodo estivo, previsto al punto 9 dell'accordo di divorzio, a far data dal deposito del ricorso.
Quanto, infatti, all'individuazione del termine di decorrenza degli effetti della disposta revoca, si osserva che lo stesso non può che essere individuato nel momento di proposizione della domanda giudiziale.
Invero, deve essere evidenziato che la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale: “In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilita, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento
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dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass 5170/2024, 10974/2023, 16173/2015, 3922/12). Con particolare riguardo all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (cfr Cass. 4224/21) che “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale, e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finchè non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicchè rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.
(ex plurimis Cass. 25636/2021).
Alla stregua di tanto, non può dunque trovare accoglimento la pretesa attorea volta ad ottenere che gli effetti della revoca retroagiscano ad un momento antecedente a quello della proposizione del ricorso.
Quanto alla domanda di ripetizione delle somme percepite da CP_1 fra l'agosto 2023 e l'agosto 2024, ne deve essere dichiarata
[...]
l'inammissibilità in tale sede, come già rilevata d'ufficio dal Giudice relatore, attesa la mancanza di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 c.p.c. tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di denaro, non rientranti fra le ipotesi di connessione qualificata di cui all'art. 40 cpc ( cfr. fra le tante Cass. 18870/2014). Le spese di lite seguono la condanna della resistente contumace e si liquidano in dispositivo, con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1738/2023, revoca il contributo a carico di Parte_2 per il mantenimento del figlio nonché l'ulteriore Per_1 contributo previsto a suo carico per il figlio al punto 9 Per_1 degli accordi di divorzio a far data dal deposito del ricorso;
dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme;
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condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 1.635,20 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Immacolata Cozzolino Presidente
Dott. Rosaria Gatti Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2644 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Quarto alla C.F._1 via Masullo n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] c.f. CP_1
ed ivi residente a[...]
MA n.9 sc. A.
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2025 rappresentava Parte_1 che, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 1738/23, pubblicata in data 16.02.2023, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il predetto e disponendo, quanto ai profili CP_1 economici, la corresponsione, da parte sua, ed in favore della , a CP_1 titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2 dell'importo pari ad euro 250,00 per ciascun figlio (lett. e) nonché, per l'ipotesi in cui non fosse possibile la gestione diretta delle ferie da parte del padre con i figli, l'erogazione dell'ulteriore contributo economico di euro 250,00 per ciascuno dei figli (punto 9); che il figlio , oramai Per_1 maggiorenne, aveva raggiunto l' indipendenza economica, essendo stato assunto a far data dall' 01.08.2023 con contratto a tempo indeterminato dalla “Superò S.R.L. Società Unipersonale” come ausiliario alle vendite, percependo una paga base pari ad euro 1.304,55; che il predetto, nella seconda parte dell'anno 2024, aveva attraversato un periodo difficile dal punto di vista lavorativo, essendosi ritrovato privo di occupazione per un cambio di appalto tra Società, percependo esclusivamente strumenti di sostegno al reddito da parte dell'INPS; che la , alla sua richiesta di CP_1 rivedere le statuizioni del divorzio di comune accordo, non aveva voluto raggiungere un'intesa, provvedendo, di contro, a seguito dell'assunzione del da parte di una nuova Società, a notificargli atto di precetto Parte_1
e di pignoramento verso terzi.
Alla luce di tanto chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore del figlio , con efficacia Controparte_2 retroattiva a far data dal mese di agosto 2023; la condanna di CP_1 alla restituzione di quanto percepito da agosto 2023 a agosto 2024; la modifica di quanto stabilito dal punto 9) dei patti recepiti dalla sentenza di divorzio n. 1738/2023 nella parte in cui veniva disposto che il padre erogasse un ulteriore contributo economico pari a 250,00 euro per figlio in caso di impossibilità di godimento diretto delle ferie, con effetto retroattivo al mese di agosto dell'anno 2023; la conferma di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio con vittoria di spese di lite.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 30.06.2025 compariva la sola parte ricorrente, mentre la resistente rimaneva contumace,
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nonostante la regolarità della notifica;
si procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava che il figlio lavorava come Per_1 addetto al supermercato Superò di via Petrarca;
di sentire tutti i giorni entrambi i figli e di avere con loro buoni rapporti;
aggiungeva che gli aveva riferito di un recente suo passaggio ad un contratto a 36 Per_1 ore, con una paga base di 1304 euro mensili;
che lo stesso viveva ancora con la madre e avrebbe compiuto 21 anni ad agosto.
Il Giudice, preso atto, onerava il ricorrente al deposito del certificato di residenza del figlio , convivente con la madre, e Controparte_2 dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, rinviando per la verifica all'udienza del 03.11.2025.
All'udienza del 3.11.2025, atteso l'avvenuto deposito di quanto richiesto, il Giudice rilevava d'ufficio l'assenza di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 c.p.c. tra la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e la domanda restitutoria;
il difensore del ricorrente chiedeva assegnarsi la causa in decisione e il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , Per_1 nonché dell'ulteriore contributo economico per costui legato alla fruizione delle ferie estive del ricorrente, previsto al punto 9 dell'accordo di divorzio.
Ed invero, il ricorrente ha dedotto e provato la raggiunta indipendenza economica del figlio, assunto con contratto a tempo indeterminato presso un supermercato.
In tal senso, deve essere evidenziato che il giudice della nomofilachia, con la pronuncia n. 17183/2020, ricognitiva dei vari precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema, è intervenuto delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
con tale recente arresto, in via generale, si è precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con
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i genitori, o uno di essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 12.3.2018, n. 5883).
Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26.1.2011, n 1830).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba essere condotta
“con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 7.7.2004, n. 12477) e che oltre
“tali ragionevoli limiti”, l'assistenza economica protratta all'infinito
“potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass. 6.4.1993, n. 4108; Cass. 22.6.2016 n. 12952). Dunque, ormai è acquisita “la funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto intorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire e di voto: salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di
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mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, e anzi può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315 bis c.c., co 4 di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato che il figlio , di 21 anni, risulta Per_1 assunto a far data dal 01.08.2023, dalla “Superò S.R.L. Società Unipersonale” come ausiliario alle vendite e ha depositato busta paga del predetto, relativa al novembre 2024, nonchè contratto di lavoro a tempo indeterminato del predetto con tale società; nulla di diverso ha dedotto o provato la resistente, convivente con il figlio maggiorenne, rimasta contumace nel presente procedimento.
In definitiva, in forza delle considerazioni che precedono, appare dunque evidente che ha compiuto ormai definitivo ingresso Controparte_2 nel mondo del lavoro, raggiungendo piena autonomia economica, ragione per la quale il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del predetto deve essere revocato, così come parimenti deve essere revocato il contributo previsto per costui nell'ipotesi di mancata fruizione diretta delle ferie da parte del padre nel periodo estivo, previsto al punto 9 dell'accordo di divorzio, a far data dal deposito del ricorso.
Quanto, infatti, all'individuazione del termine di decorrenza degli effetti della disposta revoca, si osserva che lo stesso non può che essere individuato nel momento di proposizione della domanda giudiziale.
Invero, deve essere evidenziato che la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale: “In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilita, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento
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dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass 5170/2024, 10974/2023, 16173/2015, 3922/12). Con particolare riguardo all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (cfr Cass. 4224/21) che “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale, e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finchè non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicchè rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.
(ex plurimis Cass. 25636/2021).
Alla stregua di tanto, non può dunque trovare accoglimento la pretesa attorea volta ad ottenere che gli effetti della revoca retroagiscano ad un momento antecedente a quello della proposizione del ricorso.
Quanto alla domanda di ripetizione delle somme percepite da CP_1 fra l'agosto 2023 e l'agosto 2024, ne deve essere dichiarata
[...]
l'inammissibilità in tale sede, come già rilevata d'ufficio dal Giudice relatore, attesa la mancanza di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 c.p.c. tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di denaro, non rientranti fra le ipotesi di connessione qualificata di cui all'art. 40 cpc ( cfr. fra le tante Cass. 18870/2014). Le spese di lite seguono la condanna della resistente contumace e si liquidano in dispositivo, con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1738/2023, revoca il contributo a carico di Parte_2 per il mantenimento del figlio nonché l'ulteriore Per_1 contributo previsto a suo carico per il figlio al punto 9 Per_1 degli accordi di divorzio a far data dal deposito del ricorso;
dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme;
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condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 1.635,20 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 7.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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