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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1822/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Miele Parte_1 RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'1.4.22, ritualmente notificato, l'istante esponeva di esser stato beneficiario di reddito di cittadinanza da marzo 2021; che con comunicazione del 19.1.22, ricevuta il 21.2.22,
CP_ l' chiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito da marzo a settembre 2021 in ragione della intervenuta revoca della prestazione. Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per accedere alla prestazione illegittimamente revocata, chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione e conseguente indebito nonché la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio. In particolare, deduceva di aver sempre risieduto con il padre in Acerra a Via Pio La Torre n.4, ma che ad un certo punto decise di trasferirsi sempre in Acerra a Via Grazia Deledda n.168 effettuando la richiesta di variazione anagrafica;
che il
Comune di Acerra, intraprese le verifiche inerenti alla variazione e, non trovando l'istante presso il luogo dichiarato, annullava il procedimento di iscrizione anagrafica, omettendo di notiziare il ricorrente di tale circostanza;
che nelle more presentava istanza di reddito di cittadinanza, dapprima accolta e poi revocata mercè l'impugnato provvedimento. CP_ L' si costituiva in giudizio evidenziando che l'indebito si era generato in quanto era risultata una difformità tra la DSU allegata alla domanda e la composizione del nucleo familiare come risultante agli atti del Comune. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza. La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, giova evidenziare che nella domanda del 12.2.21 (poi revocata) l'istante dichiarava di risiedere ad Acerra in Via della Solidarietà n. 15. Nella DSU allegata dell'8.2.21, indicava solo sé stesso quale componente del nucleo familiare.
Orbene, appare evidente che l'indirizzo dichiarato in domanda (Via della Solidarietà n. 15) è difforme sia da quello effettivamente risultante dagli atti del Comune (v. certificato di residenza storico in atti, in cui si indica Via Pio La Torre n. 4) sia da quello indicato in ricorso quale indirizzo oggetto di variazione anagrafica, ovvero Via Grazia Deledda n.168, e finanche difforme da quello risultante in atti dal verbale di accertamento di variazione anagrafica in cui si indica, quale dimora abituale dichiarata dall'1.2.21, Via Della Solidarietà n. 29.
Alla luce della confusionaria ricostruzione in ricorso delle vicende attinenti alla dedotta procedura di variazione anagrafica, appare del tutto impossibile vagliare le censure (pure contenute in ricorso) in ordine all'operato del che avrebbe- a detta del ricorrente- omesso di preavvisarlo CP_2 dell'annullamento del procedimento di variazione anagrafica, non avendo invero nemmeno l'istante precisa contezza di quale fosse la propria abituale dimora (indicando all'uopo in ricorso un indirizzo difforme da quello indicato in domanda e da quello, ancora ulteriore, segnalato in sede di variazione anagrafica). Nemmeno ha chiesto di provare la circostanza dell'effettivo allontanamento dal proprio nucleo familiare d'origine. Tra l'altro si osserva che, quand'anche si fosse perfezionata la dedotta procedura di variazione, sarebbe rimasta egualmente la difformità tra l'indirizzo dichiarato in domanda (Via della Solidarietà 15) e quello oggetto di variazione (Via della Solidarietà n. 29, diverso-giova ribadirlo- da quello dedotto in ricorso, ovvero Via Grazia Deledda 168).
Ad ogni buon conto, non essendosi perfezionata la procedura di variazione anagrafica, all'atto della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza, l'unica residenza del ricorrente risultante agli atti del comune era Via Pio La Torre n.4.
Orbene, come correttamente evidenziato dall'Istituto, parte istante ha omesso di indicare, nella DSU allegata alla domanda, la reale composizione del nucleo familiare, ovvero i genitori conviventi presso la medesima residenza (Via Pio La Torre 4).
Tanto chiarito, la revoca del beneficio ed il conseguente indebito appaiono del tutto legittimi alla luce delle previsioni della normativa di settore.
Segnatamente, l'art. 7 del D.l. 4/19 (applicabile ratione temporis) prevedeva espressamente, a proposito delle sanzioni, che: “1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca e' disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere CP_1
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Dunque, la norma in commento prevede chiaramente la comminatoria della sanzione della revoca con efficacia retroattiva nell'ipotesi sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante, sicchè appare del tutto legittimo l'operato dell' resistente. CP_1
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite si compensano tra le parti, tenuto conto della dichiarazione reddituale allegata alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Nola, li 4.2.25
Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma