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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 171/2025 R.G. discussa all'udienza del 01.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Palumbo;
Parte_1
- APPELLANTE - CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Rizzo e Alessandra Resta;
Controparte_1
- APPELLATA - avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace. FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione all'esecuzione, depositato in data 30.09.2024, ritualmente notificato,
aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le rassegnate conclusioni: “preliminarmente sospendere la Parte_1 provvisoria esecutività dell'atto di precetto notificato il 22.07.2024, almeno per l'importo in eccesso di € 2.590,94; accertare e dichiarare l'invalidità, l'illegittimità e l'inefficacia del medesimo atto di precetto, per lo meno per la somma di € 2.590,94 per quanto ampiamente esposto ai punti da 1. a 3. del presente atto;
accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1241 ss c.c., l'estinzione del debito del sig. per la somma di € 1.750,94; condannare la CP_1 convenuta, sempre in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da corrispondersi ai sottoscritti procuratori antistatari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione].
, non si era costituita benché ritualmente evocata in giudizio, sicché il Parte_1 giudice ne aveva dichiarato la contumacia. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza n. 5872/2024, aveva accolto la domanda “e, per l'effetto, dichiara previa compensazione delle somme di cui in parte motiva e decurtazione dell'importo sopra detto, che a parte opposta compete l'importo di € 5.313,42. Condanna parte resistente contumace al pagamento delle spese di lite di questo giudizio liquidate complessivamente in euro 710,00 di cui euro 110,00 per borsuali ed euro 600,00 per
pagina 1 di 4 compensi oltre il 15% per spese generali e iva e cap nella misura di legge e e in quanto dovuti da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice”. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello al cui accoglimento Parte_1 si è opposto . Controparte_1
Con ordinanza resa il 21.05.2025 il Tribunale ha revocato “il decreto emesso inaudita altera parte il 26.03.2025 e, per l'effetto (ha) rigetta(to) l'istanza di sospensione della sentenza impugnata” La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, all'udienza cartolare del 1° ottobre 2025 è stata decisa con sentenza resa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
********** Col gravame, ha censurato la cennata sentenza deducendo Parte_1
l'incompetenza del Giudice di Pace adito in primo grado per essere, il Tribunale, “divenuto l'unico organo giurisdizionale competente in materia di esecuzione forzata, con conseguente incompetenza assoluta del Giudice di Pace in tale ambito”. Ha precisato l'appellante che “essendo stato il pignoramento notificato in data 24 settembre 2024, da tale momento ha avuto formalmente inizio la procedura esecutiva, con conseguente radicamento della competenza esclusiva in capo al Tribunale quale giudice dell'esecuzione” e che “la procedura di pignoramento presso terzi scaturita dall'atto di pignoramento allegato al presente, è lungi dall'essere definita giacché è stata rinviata alla data del 17 febbraio 2025 per l'assegnazione delle somme sicché in quell'udienza avverrà la precisazione del credito con l'applicazione della compensazione siccome previsto”. Ha dunque instato per l'accogliento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado, con conseguente nullità della Sentenza oggetto del presente gravame;
b) Per l'effetto, condannare il convenuto a rifondere le spese e i compensi del presente grado di giudizio”. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata da parte appellata. Per quanto concerne l'inammissibilità ai sensi del nuovo art. 342 c.p.c. (“La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”), pur nell'incertezza sull'esatta portata della disposizione, sembra tuttavia possibile affermare:
- la nuova disposizione richiede sicuramente un vaglio ulteriore rispetto a quello di specificità dei motivi, previsto dalla disposizione anteriormente vigente;
- in particolare, per quanto riguarda le doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, l'appellante deve precisamente indicare quali siano i punti della motivazione investiti dall'impugnazione, e quale sia a suo avviso l'esatta ricostruzione dei fatti rilevanti;
per quanto riguarda le doglianze sull'erronea applicazione del diritto, deve indicare precisamente quali siano gli errori di diritto compiuti dal primo giudice e in che modo abbiano condotto a una decisione a lui in tutto o in parte sfavorevole;
pagina 2 di 4 - appare tuttavia del tutto formalistico, e scarsamente compatibile con i principi generali di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo, oltre che con il generale dovere del giudice di interpretare gli atti di parte senza arrestarsi alla loro forma sacramentale, pretendere che l'appellante debba trascrivere i passi impugnati (anziché limitarsi a indicarli come tra l'altro espressamente si legge nella disposizione) e sostituirli con una proposta di motivazione alternativa (anziché limitarsi a indicare le modifiche auspicate), quasi il giudice di appello dovesse limitarsi a sostituire l'un passo con l'altro; tale tesi sembra essenzialmente fondarsi su un argomento meramente lessicale, e come tale debole, e cioè sull'utilizzo, del tutto inusuale per un atto di parte, della parola motivazione, tradizionalmente propria degli atti del giudice, anziché della parola motivi;
- né può valorizzarsi, come taluni interpreti hanno invece fatto, il parallelo con il c.d. principio di autosufficienza che caratterizza il ricorso per Cassazione per concludere che anche l'atto di appello debba consentire al giudice di comprendere l'oggetto della lite senza necessità di ricorrere ad altri atti, non foss'altro perché il vero fondamento di tale principio di diritto vivente è l'impossibilità per il giudice di legittimità, salvo che debba valutare gli errores in procedendo, di accedere agli atti di merito;
- deve invece ritenersi sufficiente che l'appello consenta di comprendere con esattezza (a) quali affermazioni in fatto del primo giudice l'appellante intenda contestare e quale sia, invece, a suo giudizio, l'affermazione corretta;
(b) quali affermazioni di diritto l'appellante ritenga erronee e perché, e per quale motivo ritenga che l'errore abbia condotto a una decisione in tutto o in parte a lui sfavorevole;
l'appellante non potrà, invece, limitarsi a contestare la ricostruzione di fatto o di diritto senza indicare specifici punti impugnati, né limitarsi ad affermarne l'erroneità. Con tale premessa è agevole verificare che l'atto di appello rispetta tali requisiti. Ed invero, l'atto di appello consente di comprendere con esattezza quali affermazioni in fatto del primo giudice l'appellante ha inteso contestare e quale sia, invece, a suo giudizio, l'affermazione corretta. Ciò premesso, l'appello dev'essere rigettato. Ed invero, costituisce ius receptum (cfr, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11816) che “nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace la rilevazione, sia ad istanza dell'opposto, sia da parte del giudice d'ufficio, della incompetenza per materia di quel giudice per essere l'opposizione riconducibile all'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta, quindi, alla competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, in quanto avente natura di opposizione agli atti esecutivi, deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione, in applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. con adattamento alle forme del giudizio davanti a quel giudice. Verificatasi la preclusione l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice con la sentenza anche quando egli proceda alla qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 con la sentenza e nemmeno dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza”. Ne consegue che la competenza del Giudice di Pace, non essendo stata ritualmente rilevata in primo grado la sua incompetenza per materia, rimane insindacabile e irretrattabile. Il difetto di competenza per materia non può essere difatti eccepito per la prima volta in appello dal soccombente che abbia omesso di farlo in primo grado nei termini previsti dall'art. 38 cpc. Alla luce di quanto innanzi, l'appello, sì come proposto da , dev'essere Parte_1 rigettato. pagina 3 di 4 Le spese di lite devono essere compensate atteso che ad ogni modo il pignoramento presso terzi si perfeziona con la notifica al terzo pignorato e non con quella al debitore perchè è da quel momento che il soggetto obbligato viene messo a conoscenza del divieto di disporre del credito di talchè il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza per materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 171/2025 R.G., così provvede:
• RIGETTA l'appello;
• spese compensate. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 1° ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 171/2025 R.G. discussa all'udienza del 01.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Palumbo;
Parte_1
- APPELLANTE - CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Rizzo e Alessandra Resta;
Controparte_1
- APPELLATA - avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace. FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione all'esecuzione, depositato in data 30.09.2024, ritualmente notificato,
aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le rassegnate conclusioni: “preliminarmente sospendere la Parte_1 provvisoria esecutività dell'atto di precetto notificato il 22.07.2024, almeno per l'importo in eccesso di € 2.590,94; accertare e dichiarare l'invalidità, l'illegittimità e l'inefficacia del medesimo atto di precetto, per lo meno per la somma di € 2.590,94 per quanto ampiamente esposto ai punti da 1. a 3. del presente atto;
accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1241 ss c.c., l'estinzione del debito del sig. per la somma di € 1.750,94; condannare la CP_1 convenuta, sempre in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da corrispondersi ai sottoscritti procuratori antistatari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione].
, non si era costituita benché ritualmente evocata in giudizio, sicché il Parte_1 giudice ne aveva dichiarato la contumacia. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza n. 5872/2024, aveva accolto la domanda “e, per l'effetto, dichiara previa compensazione delle somme di cui in parte motiva e decurtazione dell'importo sopra detto, che a parte opposta compete l'importo di € 5.313,42. Condanna parte resistente contumace al pagamento delle spese di lite di questo giudizio liquidate complessivamente in euro 710,00 di cui euro 110,00 per borsuali ed euro 600,00 per
pagina 1 di 4 compensi oltre il 15% per spese generali e iva e cap nella misura di legge e e in quanto dovuti da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice”. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello al cui accoglimento Parte_1 si è opposto . Controparte_1
Con ordinanza resa il 21.05.2025 il Tribunale ha revocato “il decreto emesso inaudita altera parte il 26.03.2025 e, per l'effetto (ha) rigetta(to) l'istanza di sospensione della sentenza impugnata” La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, all'udienza cartolare del 1° ottobre 2025 è stata decisa con sentenza resa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
********** Col gravame, ha censurato la cennata sentenza deducendo Parte_1
l'incompetenza del Giudice di Pace adito in primo grado per essere, il Tribunale, “divenuto l'unico organo giurisdizionale competente in materia di esecuzione forzata, con conseguente incompetenza assoluta del Giudice di Pace in tale ambito”. Ha precisato l'appellante che “essendo stato il pignoramento notificato in data 24 settembre 2024, da tale momento ha avuto formalmente inizio la procedura esecutiva, con conseguente radicamento della competenza esclusiva in capo al Tribunale quale giudice dell'esecuzione” e che “la procedura di pignoramento presso terzi scaturita dall'atto di pignoramento allegato al presente, è lungi dall'essere definita giacché è stata rinviata alla data del 17 febbraio 2025 per l'assegnazione delle somme sicché in quell'udienza avverrà la precisazione del credito con l'applicazione della compensazione siccome previsto”. Ha dunque instato per l'accogliento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado, con conseguente nullità della Sentenza oggetto del presente gravame;
b) Per l'effetto, condannare il convenuto a rifondere le spese e i compensi del presente grado di giudizio”. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata da parte appellata. Per quanto concerne l'inammissibilità ai sensi del nuovo art. 342 c.p.c. (“La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”), pur nell'incertezza sull'esatta portata della disposizione, sembra tuttavia possibile affermare:
- la nuova disposizione richiede sicuramente un vaglio ulteriore rispetto a quello di specificità dei motivi, previsto dalla disposizione anteriormente vigente;
- in particolare, per quanto riguarda le doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, l'appellante deve precisamente indicare quali siano i punti della motivazione investiti dall'impugnazione, e quale sia a suo avviso l'esatta ricostruzione dei fatti rilevanti;
per quanto riguarda le doglianze sull'erronea applicazione del diritto, deve indicare precisamente quali siano gli errori di diritto compiuti dal primo giudice e in che modo abbiano condotto a una decisione a lui in tutto o in parte sfavorevole;
pagina 2 di 4 - appare tuttavia del tutto formalistico, e scarsamente compatibile con i principi generali di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo, oltre che con il generale dovere del giudice di interpretare gli atti di parte senza arrestarsi alla loro forma sacramentale, pretendere che l'appellante debba trascrivere i passi impugnati (anziché limitarsi a indicarli come tra l'altro espressamente si legge nella disposizione) e sostituirli con una proposta di motivazione alternativa (anziché limitarsi a indicare le modifiche auspicate), quasi il giudice di appello dovesse limitarsi a sostituire l'un passo con l'altro; tale tesi sembra essenzialmente fondarsi su un argomento meramente lessicale, e come tale debole, e cioè sull'utilizzo, del tutto inusuale per un atto di parte, della parola motivazione, tradizionalmente propria degli atti del giudice, anziché della parola motivi;
- né può valorizzarsi, come taluni interpreti hanno invece fatto, il parallelo con il c.d. principio di autosufficienza che caratterizza il ricorso per Cassazione per concludere che anche l'atto di appello debba consentire al giudice di comprendere l'oggetto della lite senza necessità di ricorrere ad altri atti, non foss'altro perché il vero fondamento di tale principio di diritto vivente è l'impossibilità per il giudice di legittimità, salvo che debba valutare gli errores in procedendo, di accedere agli atti di merito;
- deve invece ritenersi sufficiente che l'appello consenta di comprendere con esattezza (a) quali affermazioni in fatto del primo giudice l'appellante intenda contestare e quale sia, invece, a suo giudizio, l'affermazione corretta;
(b) quali affermazioni di diritto l'appellante ritenga erronee e perché, e per quale motivo ritenga che l'errore abbia condotto a una decisione in tutto o in parte a lui sfavorevole;
l'appellante non potrà, invece, limitarsi a contestare la ricostruzione di fatto o di diritto senza indicare specifici punti impugnati, né limitarsi ad affermarne l'erroneità. Con tale premessa è agevole verificare che l'atto di appello rispetta tali requisiti. Ed invero, l'atto di appello consente di comprendere con esattezza quali affermazioni in fatto del primo giudice l'appellante ha inteso contestare e quale sia, invece, a suo giudizio, l'affermazione corretta. Ciò premesso, l'appello dev'essere rigettato. Ed invero, costituisce ius receptum (cfr, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11816) che “nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace la rilevazione, sia ad istanza dell'opposto, sia da parte del giudice d'ufficio, della incompetenza per materia di quel giudice per essere l'opposizione riconducibile all'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta, quindi, alla competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, in quanto avente natura di opposizione agli atti esecutivi, deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione, in applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. con adattamento alle forme del giudizio davanti a quel giudice. Verificatasi la preclusione l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice con la sentenza anche quando egli proceda alla qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 con la sentenza e nemmeno dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza”. Ne consegue che la competenza del Giudice di Pace, non essendo stata ritualmente rilevata in primo grado la sua incompetenza per materia, rimane insindacabile e irretrattabile. Il difetto di competenza per materia non può essere difatti eccepito per la prima volta in appello dal soccombente che abbia omesso di farlo in primo grado nei termini previsti dall'art. 38 cpc. Alla luce di quanto innanzi, l'appello, sì come proposto da , dev'essere Parte_1 rigettato. pagina 3 di 4 Le spese di lite devono essere compensate atteso che ad ogni modo il pignoramento presso terzi si perfeziona con la notifica al terzo pignorato e non con quella al debitore perchè è da quel momento che il soggetto obbligato viene messo a conoscenza del divieto di disporre del credito di talchè il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza per materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 171/2025 R.G., così provvede:
• RIGETTA l'appello;
• spese compensate. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 1° ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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