Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dalla persona sottoposta alle indagini sul luogo e nell'immediatezza del fatto durante l'esecuzione di una perquisizione domiciliare (nella specie finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2012, n. 6962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6962 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/11/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1622
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 14178/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EM RT, N. IL 29/7/1981;
avverso la sentenza n. 1917/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro del 6/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Maurizio Nucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza pronunciata nei confronti di LI RT dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Cosenza all'esito di rito abbreviato, con la quale lo si era ritenuto colpevole del delitto di detenzione per uso non esclusivamente personale di due distinti ed ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e condannato, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 60.000 di multa, concesse le attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, ritenuta la continuazione tra i due reati oggetto di contestazione, e con la diminuente per il rito abbreviato.
La Corte distrettuale, infatti, ha escluso la duplicità dei reati e quindi l'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. ed ha rideterminato la pena in anni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 46.666 di multa, sostituendo altresì la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in quella temporanea per la durata di anni cinque, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Il 4 gennaio 2011, a seguito di perquisizione seguita nell'abitazione dell'imputato posta in via Nenni, in Castrolibero, i Carabinieri rinvenivano all'interno di un mobile sito nella camera da letto un pugnale con lama intrisa di residui di sostanza stupefacente. Nell'abitazione veniva rinvenuto anche un telecomando per l'apertura a distanza di un cancello automatico ed alcune chiavi che, secondo le indicazioni date dall'imputato al momento, avrebbero dovuto essere, il primo, non funzionante e, le seconde, pertinenti ad una casa sita in Camigliatello. Poiché gli investigatori avevano conoscenza della disponibilità da parte dell'imputato di un'abitazione in Rende, i militari si portavano con il LI presso quest'ultimo immobile, ove verificavano che il telecomando apriva il cancello automatico che dava accesso allo spazio condominiale attiguo all'abitazione e che le chiavi aprivano la porta di questa.
Nel corso della perquisizione che seguiva venivano rinvenuti tre panetti di hashish avvolti in carta igienica, contenuti all'interno di una scatola posta nei pressi del portone d'ingresso dell'abitazione; un bilancino di precisione rinvenuto all'interno del locale adibito a tavernetta;
una forbice multiuso con la lama intrisa di tracce di hashish, posta sul tavolo della cucina dell'abitazione;
due buste di plastica contenenti 40 panetti di hashish avvolti in cellophane suddivisi in cinque blocchi, posti all'interno di un contenitore per olio collocato su una pedana di legno che era in prossimità del muro di recinzione condominiale sul lato posteriore dell'area di pertinenza della villetta. Sotto la medesima pedana veniva rinvenuto un ulteriore contenitore con all'interno circa 50 grammi di cocaina avvolta in cellophane. Il 7 gennaio i militari ritornavano presso l'abitazione e procedendo ancora nella perquisizione trovavano occultati sotto una catasta di legna da ardere alcuni panetti di hashish, uno dei quali parzialmente iniziato.
Gli accertamenti successivi facevano emergere che tracce di cocaina e di hashish erano presenti sia sul coltello che sulle forbici cadute in sequestro.
A fronte di tale quadro fattuale, la Corte di appello ha condiviso il giudizio espresso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cosenza relativamente all'appartenenza dello stupefacente all'imputato.
Ad avviso della Corte territoriale tanto il coltello che la forbice recavano tracce del medesimo tipo di sostanze che erano poi state rinvenute nel corso della perquisizione. Pur non essendo disponibile la prova che si trattasse di tracce relative proprio alle sostanze sequestrate, non vi può essere dubbio al riguardo, atteso che l'imputato non aveva fornito una spiegazione alternativa sulla provenienza delle stesse.
La Corte di Appello ha valutato quale elemento di reità anche il fatto che l'imputato avesse negato che il telecomando e le chiavi fossero riferibili alla villetta di Rende, poiché questo dimostra la volontà di mantenere ignoto agli investigatori il luogo ove poi vennero trovate le sostanze stupefacenti.
Il giudice di seconde cure ha valutato come non decisivi il fatto che il bilancino rinvenuto fosse idoneo alla pesatura di alimenti, visto che poteva essere utilizzato anche come strumento per la suddivisione delle sostanze. Quanto alla circostanza che, nei giorni precedenti, nei pressi dell'abitazione non si fosse registrato l'accesso di soggetti interessati all'acquisto, essa era priva di significato per il fatto che nessun servizio di p.g. era stato effettuato in quel luogo.
3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Maurizio Nucci.
3.1. Con un primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. La Corte di appello di Catanzaro avrebbe posto a base del proprio giudizio quanto dichiarato dall'imputato agli investigatori sul luogo e nell'immediatezza dei fatti, così contravvenendo al disposto dell'art. 350 cod. proc. pen.,, comma 5 per il quale di siffatte dichiarazioni è vietata ogni documentazione ed utilizzazione.
3.2. Con un secondo ed un terzo motivo deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto sarebbe arbitraria ed illogica l'affermazione della certa appartenenza dello stupefacente all'imputato, perché non supportata da elementi fattuali e giuridici adeguati. L'affermazione secondo la quale il coltello e la forbice recavano tracce delle sostanze rinvenute perché l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa per l'esponente non tiene conto che il coltello venne rinvenuto nell'abitazione di Castrolibero: secondo la prospettazione della Corte d'appello sarebbe stato utilizzato per suddividere sostanze stupefacenti che si trovavano occultate in un immobile distante molti chilometri. Nè la Corte si sarebbe preoccupata di verificare e di escludere che l'immobile in questione non fosse nella disponibilità anche di altri soggetti. A tal riguardo il ricorrente articola un autonomo motivo di ricorso, rilevando che la droga venne rinvenuta in luogo esterno all'immobile e quindi in uno spazio aperto, al quale chiunque avrebbe potuto accedere scavalcando la cancellata delimitante la corte.
Per il ricorrente è parimenti illogico che una persona, avvezza ad attività illecite della portata esplicata dai quantitativi rinvenuti, abbandoni quell'ingente quantità di sostanza stupefacente alla merce di chicchessia e la esponga agli agenti atmosferici della stagione invernale, cioè a condizioni climatiche in grado di deteriorarne la qualità.
L'esponente rileva ancora che la Corte di appello non aveva motivato in ordine al primo motivo di appello, il quale riguardava l'erronea considerazione del giudice di prime cure dei fatti di detenzione ascritti all'imputato come di fatti distinti. Tutta la sostanza venne rinvenuta presso l'abitazione di Rende e quindi si trattò di un unico fatto di detenzione, ancorché accertato in due momenti successivi. Poiché quella erronea ricostruzione era centrale nell'argomentazione del giudice di prime cure, la mancata risposta della Corte di appello fa sì che sia "la stessa Corte di appello di Catanzaro a muoversi su un percorso argomentativo che presenta, nella sua stessa struttura, insiti caratteri di contraddittorietà e di illogicità, in quanto dapprima ha avallato e fatto proprie le valutazioni espresse dal primo giudicante circa la certa appartenenza dello stupefacente all'imputato e, nel punto successivo, ha provveduto ad accogliere le censure dell'imputato scardinando il fondamento stesso di quell'iter motivazionale che avrebbe dovuto costituire la principale fonte di legittimazione della pronuncia di condanna".
3.3. Con un ultimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo concesso le attenuanti generiche e diminuito per effetto delle stesse la pena, ha diminuito in misura diversa la pena detentiva e quella pena pecuniaria. Ad avviso dell'esponente il giudice avrebbe dovuto ridurre l'una e l'altra nella medesima misura. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
4.1. Le dichiarazioni rese dall'imputato agli investigatori durante l'esecuzione della perquisizione domiciliare vanno ricondotte alla previsione dell'art. 350 cod. proc. pen., comma 5 e come tali esse possono essere utilizzate ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Non possono quindi essere utilizzate nel dibattimento;
ma alcuna preclusione vi è nell'ambito del giudizio abbreviato, che ha natura e carattere del tutto peculiari, in quanto svolto "allo stato degli atti". È stato più volte affermato da questa Corte che l'imputato, nell'accettare questo procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento premiale attraverso l'applicazione della diminuente. Ne deriva che il giudice può utilizzare tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e quindi anche le dichiarazioni, rese dall'indagato in assenza del suo difensore, purché acquisite "sul luogo o nell'immediatezza del fatto", così come stabilito dal quinto comma dell'art. 350 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 3, sent. n. 7072 del 20/04/1994, Mazzaraco,
Rv. 198153; Sez. 1, sent. n. 697 del 08/01/1997, Zotka, Rv. 206791;
Sez. 4, sent. n. 1129 del 09/12/1999, Paradiso M., Rv. 215661).
4.2. A fronte del fatto che le doglianze articolate con il secondo ed il terzo motivo sono volte a contestare le valutazioni degli elementi di prova rese dai giudici del merito (trattasi, è bene ricordarlo, di doppia conforme quanto all'an delle responsabilità), deve essere rilevato come il ricorso si risolva in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione.
Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verifica re se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver questa tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.
In realtà, le deduzioni dei ricorrenti non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui (Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, Infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Ciò posto, se la denuncia del ricorrente va letta alla stregua dei contenuti concettuali dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che:
1) la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso, dovendosi semmai parlare di "travisamento della prova"; esso, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del Giudice di merito o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che si sia incorsi nell'utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli). In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006, ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 cit. -anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri).
In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Cass. sez. 1, n. 16223 del 02/05/2006, Scognamiglio, Rv. 233781): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte fornite dalle integrative pronunce di primo e secondo grado alle questioni prospettate dalla difesa dell'imputato. Ma v'è di più, posto che, sempre con riferimento alla portata delle innovazioni della L. n. 46 del 2006, relativamente allo specifico caso di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), non è sufficiente: a) che gli atti del processo evocati con il ricorso siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) ne' che tali atti possano essere astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, Capri ed altri).
4.3. Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure in esame non valgono a scalfire la congruenza logica della struttura motivazionale impugnata. Il ricorrente, pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, in realtà hanno piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito. Le allegazioni difensive non valgono però a disarticolare l'apparato argomentativo delle integrative pronunce di primo e secondo grado: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Rv. 197497; conf. Cass. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145).
4.4. Va anche ricordato che la prova va valutata nel suo complesso;
le singole componenti devono essere certe, ma la loro lettura va fatta sinotticamente. Nello specifico, la presenza delle tracce di sostanze riconducibili alla medesima tipologia, se in solitudine non può dare indicazioni univoche sulla provenienza dai quantitativi rinvenuti all'esterno della villetta di Rende, va però collegata - e così correttamente hanno operato i giudici di merito - sia alla presenza in tal ultima abitazione di oggetti che pure rimandano agli stupefacenti (un bilancino di precisione rinvenuto all'interno del locale adibito a tavernetta;
una forbice multiuso - quella con la lama intrisa di tracce di hashish -, posta sul tavolo della cucina dell'abitazione), nonché il comportamento dell'imputato. A tal ultimo riguardo, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla possibilità di trarre elementi di convincimento dalle dichiarazioni e dal contegno dell'imputato. Nè appare pertinente l'invocazione del diritto al silenzio difensivo. La Corte di Appello ha effettivamente richiamato la mancanza di spiegazioni da parte dell'imputato, oltre che l'esplicita negazione della riferibilità alla villetta di Rende tanto del telecomando che delle chiavi rinvenute a Castrolibero. Che si tratti di dichiarazioni utilizzabili ai fini della prova si è già detto;
che esse possano esserlo senza che ciò determini una qualche lesione del diritto di difesa è altrettanto incontroverso, poiché al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso con altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Cass. sez. 2, sent. n. 22651 del 21.4.2010, DI Perna, rv. 247426). Altrettanto vale per le dichiarazioni mendaci o negatorie;
beninteso, gli argomenti di prova che si possono trarre da tali comportamenti possono avere unicamente carattere residuale e complementare (Cass. sez. 1, sent. n. 2653 del 26.10.2011, M., rv. 251828). Non è ravvisabile, quindi, alcuna violazione di legge ne' tanto meno i vizi motivazionali lamentati dal ricorrente.
Inoltre, le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente appaiono invero per nulla decisive. Che al cortile dell'immobile di Rende potesse, in ipotesi, accedere anche soggetto diverso dal LI è circostanza che risulta priva di capacità dimostrativa, una volta stabilito, nei termini sopra ricordato, il nesso tra pugnale e forbici certamente appartenenti all'imputato e la droga rinvenuta all'esterno dell'abitazione di Rende. Allo stesso modo risultano inidonee a sovvertire l'impianto motivazionale censurato con il ricorso il riferimento all'incongrua esposizione della droga agli agenti atmosferici (rilievo valevole per ogni eventuale proprietario) e alla lontananza tra il luogo ove venne rinvenuto il pugnale e quello ove venne trovata la droga.
Infine, non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà nella valutazione fatta dalla Corte di appello della unicità dei fatti di detenzione e la condivisione dell'attribuzione al LI dell'intero quantitativo di stupefacente rinvenuto. Si tratta di valutazione che si propongono su piani diversi e il motivo non riesce ad esprimere il senso della correlazione che si vuole stabilire.
4.5. In merito al motivo che guarda al trattamento sanzionatorio è sufficiente ricordare che "in tema di applicazione della diminuzione per le attenuanti generiche, non sussiste l'obbligo del giudice di merito, nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, di seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la determinazione nel minimo della pena detentiva non comporta che anche la pena pecuniaria debba essere determinata nel minimo" (Cass. Sez. 4, sent. n. 20228 del 15/03/2012, Lucky, Rv. 252682).
5. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013