Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPREMA DICASS0 1164/ 02 Oggetto SECONDA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 17028/99 - Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 2857 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 321 - Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig.
3.10 domiciliato in Romer diritti BARGNESI ANTONIO, elettivamente 2.9 GEN 2002 L.GO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE LUCIANO FILIPPO BRACCI, difeso dall'avvocato BRUNO AIUDI, giusta delega in atti;
€1.55 L3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA CIAVAGLIA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato DG717796 €1,55 L3000 CRESCENTINO RADICCHI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO PALEANI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 143/99 della Corte d'Appello di 1496 DG717797 -1- ANCONA, depositata il 08/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Richiesta copia esecutiva dal Sig. RADICCHI SETTIMJ;
per diritti € 16.46-8 21 MAG. 2002 udito l'Avvocato Bruno AIUDI, difensore del ricorrente IL CANCELLIERE che ha chiesto l'accglimento del ricorso;
€0,77 11500 udito l'Avvocato Lucio PALEANI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso حية per il rigetto del primo e del secondo motivo e H756245 l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. A 2454 th fi €0.77 L1500 CANCELLERIA 3116959 €07 11500 CANCELLERIA H337272 €0,77 1.1500 CANCELLERIA # -2- H337787 GN c/ VA RG 17028/99 -1- Oggetto: compravendita immobiliare, vizi redibitori. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 23.9.92, AN GN premesso che, per scrittura 6.5.92, aveva stipulato con ER VA contratto preliminare di compravendita d'una villetta di proprietà di quest'ultimo per il convenuto prezzo di £ 227.000.000; che, versati acconti per un im- porto di £ 100.000.000 ed immesso nel possesso dell'im- mobile, aveva constatato essere l'immobile stesso affetto da gravi vizi ed, in particolare, da sensibile inclina- zione del piano d'appoggio, dal venditore artatamente ma- scherata conveniva ER VA innanzi al tri- bunale di Pesaro onde sentir dichiarare risolto il con- tratto ex art. 1492 CC e condannare la controparte a re- stituirgli quanto già percetto a titolo di prezzo nonché a risarcirgli i danni. Costituendosi, ER VA contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto assumendo che l'acquirente fosse stato perfettamente a conoscenza dello stato dell'immobile, anche per averlo fatto visionare da tecni- ci di sua fiducia, ed eccependo, comunque, l'intempestività della denunzia dei vizi e la modesta en- tità degli stessi, tali da non determinare né l'inidoneità all'uso abitativo né una riduzione del valo- GN c/ VA RG 17028/99 -2- re dell'immobile tra l'altro compravenduto per un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato. Con sentenza 9.11.96, l'adito tribunale rileva- to che il consulente tecnico, all'uopo nominato, aveva riscontrato nell'immobile numerosi difetti interessanti le strutture ed i rivestimenti suffragando le ragioni - dichiarava risolto il contrat- fatte valere dall'attore to e condannava il convenuto a versare all'attore, a ti- tolo di restituzione e risarcimento danni, la somma di £ 150.000.000 con gli interessi. Avverso tale decisione il VA proponeva gra- vame cui resisteva il GN. Con sentenza 8.5.99, la corte d'appello di Ancona ritenuto che l'eccezione d'intempestività della denunzia dei vizi non potesse trovare accoglimento in quanto lo stesso venditore aveva ammesso d'averne sempre ricono- sciuto l'esistenza anche nel corso delle trattative;
che, attesi il numero e la consistenza dei vizi, questi erano tali rendere l'immobile inidoneo all'uso cui era desti- nato;
che, tuttavia, plurimi elementi di giudizio induce- vano a ritenere che l'acquirente fosse stato a conoscenza dei vizi o, comunque, avesse avuto la possibilità di co- noscerli accoglieva l'appello ed, in riforma dell'im- pugnata sentenza, respingeva l'originaria domanda del GN. GN c/ VA RG 17028/99 Avverso tale decisione il ES proponeva ri- corso per cassazione con tre motivi. Resisteva il VA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ilil primo motivo ricorrente - denunziando -violazione di giudicato interno si duole che la corte territoriale abbia qualificato l'originaria domanda di parte avversa come proposta ex art. 1490 CC nonostante il primo giudice l'avesse qualificata come proposta invece ex art. 1497 CC e sul punto non vi fosse stata impugna- zione. Il motivo non merita accoglimento. Va, infatti, anzi tutto rilevato come la corte ter- ritoriale, con autonoma ragione dell'adottata decisione (pag. 7), abbia ritenuto che l'eventuale conoscenza al momento della stipulazione del contratto, da parte dell' acquirente, dei difetti della cosa compravenduta costi- tuisca elemento determinante ai fini della reiezione del- la domanda di risoluzione non solo nel caso di sua pro- posizione ex art. 1490 CC ma anche nel caso di sua pro- posizione con l'azione generale di risoluzione per ina- dempimento (id est ex artt. 1453/II CC e 1223 CC) alla quale rinvia la previsione dell'art. 1497 CC invocata dall'odierno ricorrente. GN c/ VA RG 17028/99 -4. Tale considerazione, idonea di per se stessa a sor- reggere la decisione della corte territoriale di re- spingere la domanda pur ove se ne fosse conservata l'er- ronea qualificazione operata dal tribunale, non è stata puntualmente impugnata con il ricorso e ne permane, quin- di, immutata la sua efficacia. Al riguardo, va, infatti, ribadito il principio per cui ove una sentenza od un capo di essa si fondino su " più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso ab- bia esito positivo nella sua interezza, con l'accogli- mento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione del- la sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una о l'altro sor- reggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle det- ovvero che siate ragioni non formi oggetto di censura, respinta la censura relativa anche ad una sola delle det- te ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppu- re il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulte- riori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'in- GN c/ VA RG 17028/99 -5- teresse". Brevemente, per sola completezza di motivazione, può, dunque, evidenziarsi come il motivo in esame risulti anche per più aspetti infondato. Non solo, infatti, l'opinione espressa dal tribuna- le circa la riconducibilità del caso alla fattispecie di cui all'art. 1497 CC (pag. 4 sent.) risulta puntualmente contestata dall'appellante, il quale sostiene dover es- sere il caso regolato dalla previsione dell'art. 1490 CC (pag. 4 sub A atto d'appello), ma la stessa corte ter- ritoriale altro non ha fatto se non interpretare l'impu- gnata sentenza espungendone un'affermazione tanto erronea quanto incoerente con altre affermazioni, per le quali la decisione risulta basata su concetti riconducibili non all'art. 1497 CC ma all'art. 1490 CC. Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando - -- si violazione e falsa applicazione dell'art. 1491 CC duole che la corte territoriale abbia limitato la propria valutazione alla sussistenza di vizi manifesti piuttosto che all'idoneità degli stessi a rendere l'acquirente edotto anche dell'inclinazione dell'edificio. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere de- dotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la di- GN c/ VA RG 17028/99 -6- sposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme assuntivamente violate regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
on- d'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell' ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi del- la disposizione in esame, la censura priva d'una puntuale critica in diritto delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel decidere sulle questioni giuridiche poste dalla controversia, critica da svilupparsi mediante spe- cifiche contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non mediante la mera contrappo- sizione di queste ultime a quelle desumibili dalla moti- vazione della sentenza impugnata. Tanto meno, poi, come con il motivo in esame, può ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra ri- chiamati, la deduzione con la quale si contesti al giu- dice del merito non di non aver correttamente individuato GN c/ VA RG 17028/99 -7- la norma regolatrice della questione controversa, bensì d'aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi CO- fattispecie normativamentestitutivi d'una determinata regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnar- si, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazio- ne, nella specie non denunziato. D'altra parte, quand' anche si volesse ravvisare nel motivo la denunzia, se pur solo implicita, d'un vizio di motivazione, non se ne potrebbe, comunque, non ravvisare l'inidoneità. Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ri- corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC debba essere inteso a far valere, а pena di inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed in- sanabile contrasto tra gli stessi;
come non possa, inve- essere inteso a far valere la non rispondenza della ce, ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al GN c/ VA RG 17028/99 --8- diverso convincimento soggettivo della parte ed, in par- ticolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso come, appunto, per quel-per cassazione si risolverebbe lo in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del me- rito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Inoltre, il ricorrente non solo si limita а pro- spettare una propria soggettiva valutazione d'alcuni ele- menti di giudizio difforme da quella operata dal giudice a quo, ma si astiene anche dal censurare le argomentazio- ni salienti e decisive sviluppate sul punto dallo stesso giudice (pag. 8 fine e pag. 9), ond'è che, anche indipen- dentemente dalla rilevata inidoneità delle considerazioni sviluppate nel motivo ad integrare un'ammissibile censura ad alcune delle ragioni sulle quali si basa la decisione sul punto, dette ulteriori argomentazioni rimarrebbero, comunque, autonomamente idonee e sufficienti a giustifi- ےA س GN c/ VA RG 17028/99 -9- care la decisione stessa, il che toglie definitivamente rilievo alle svolte censure che, per il principio già in precedenza richiamato, vanno considerate inammissibili per difetto d'interesse. Con il terzo motivo il ricorrente - deducendo "sul- si duole che la corte territo- le istanze istruttorie" - riale "sembra" aver ricavato elementi dierroneamente conforto alla decisione dal fatto che "in ordine alle istanze istruttorie del VA la difesa appellata si sarebbe limitata a giudicarle generiche e ininfluenti”. Il motivo non merita accoglimento. Esso, infatti, si sviluppa in generiche deduzioni che non consentono d'identificare la prospettata que- stione come sussumibile tra gli elementi fondanti dell' impugnata sentenza e, quindi, d'attribuirle quel carat- tere di decisività che solo ne consentirebbe una positiva valutazione ai fini della richiesta pronunzia d'annulla- mento. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE GN c/ VA RG 17028/99 -10- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle (€419663)8125800 spese che liquida in complessive £8125800 delle quali (€ 4131,66) £ 8.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 9.11.2001. Il Presidente Il est.cobb Nettiny IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri Hom 29 GEN. 2002 IL CANCELLIERECT 11097 .11 4DET 3011 TOT. 160,13. AGENCIA 18303 * Resp