Sentenza 15 marzo 2012
Massime • 1
In tema di applicazione della diminuzione per le attenuanti generiche, non sussiste l'obbligo del giudice di merito, nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, di seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la determinazione nel minimo della pena detentiva non comporta che anche la pena pecuniaria debba essere determinata nel minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2012, n. 20228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20228 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 432
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 29369/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.J. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1869/2009 CORTE APPELLO di PALERMO del 24/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Martire Roberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di quella città con la quale L.J. era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per sfruttamento della prostituzione: i giudici del merito avevano in particolare valutato, quali elementi di prova cui ancorare l'affermazione di colpevolezza, le dichiarazioni rese in sede di indagini dalle donne il cui meretricio era stato sfruttato dall'imputata, acquisite agli atti sul presupposto della imprevedibilità della loro successiva irreperibilità. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, e la Terza Sezione Penale di questa Corte annullava l'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle prostitute sfruttate.
La Corte d'Appello in sede di rinvio, rilevato che non potesse considerarsi imprevedibile la irreperibilità delle prostitute al momento del dibattimento, dichiarava la inutllizzabilità delle dichiarazioni di talune prostitute ed assolveva l'imputata in relazione ai reato di sfruttamento delle stesse. La Corte stessa riteneva invece utilizzabili le dichiarazioni rese da D.M. in data 21 febbraio 2005 perché le stesse risultavano acquisite agli atti del dibattimento all'udienza del 3 maggio 2006 con il consenso del difensore dell'imputata. Sulla base di tali dichiarazioni, e tenuto conto che la stessa imputata aveva ammesso di percepire denaro dalla D. per l'affitto dell'appartamento e per le relative spese, e, dunque, comunque correlato all'attività di meretricio svolta dalla D. , condannava l'imputata limitatamente allo sfruttamento della prostituzione di quest'ultima. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito precisava che non era possibile diminuire la pena detentiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione già inflitta dal primo giudice perché determinata muovendo dal minimo edittale e con la diminuzione di un terzo per le concesse attenuanti generiche;
poteva essere diminuita solo quella pecuniaria che il Tribunale aveva determinato in Euro 200,00 di multa muovendo da quella base di Euro 300,00 ed applicata la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche: la Corte d'Appello rideterminava quindi la pena base (pecuniaria) in Euro 270,00 - tenendo conto dell'assoluzione per lo sfruttamento delle altre prostitute - e fissava la pena definitiva pecuniaria in Euro 180,00 previa diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche. Ricorre per cassazione la L. , deducendo censure che possono così sintetizzarsi: 1) Non vi sarebbe stato assenso della difesa all'acquisizione delle dichiarazioni della D. ; 2) la Corte avrebbe dovuto determinare la pena pecuniaria muovendo da una pena base pari al minimo, secondo lo stesso criterio adottato per la pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Quanto al primo motivo, dagli atti si rileva che vi fu assenso della difesa all'acquisizione delle dichiarazioni della D. rese in presenza dell'interprete: orbene, tale specifico punto non è stato oggetto di esame da parte della Cassazione con la sentenza di annullamento con la quale è stato ritenuto soltanto errato il giudizio della Corte territoriale circa la ritenuta imprevedibilità della irreperibilità delle prostitute al momento del dibattimento:
di tal che, la dedotta censura si rivela infondata posto che correttamente la Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha ritenuto utilizzabili (solo) le dichiarazioni che erano state rese dalla D. in presenza di interprete ed acquisite con il consenso della difesa. Parimenti infondata è la seconda doglianza. In tema di applicazione della diminuzione per le attenuanti è stato invero condivisibilmente precisato in giurisprudenza che non vi è alcun obbligo per il giudice di merito, nel caso di sanzione detentiva congiunta a sanzione pecuniaria, di applicare la identica riduzione proporzionale sulla pena detentiva e su quella pecuniaria (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 6, n. 22650/01 - ud. 2/5/2001 - imp. Frascogna, RV. 219007); orbene, stante la identità di "ratio", deve altresì affermarsi che non vi è alcun obbligo per il giudice di merito di seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria: per cui, se si determina quella detentiva nel minimo non deve necessariamente essere determinata nel minimo anche quella pecuniaria;
peraltro, mette conto sottolineare che, nella concreta fattispecie, anche il Tribunale non aveva determinato la pena base pecuniaria nel minimo pur avendo individuato quella detentiva nel minimo.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012