Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, quando la condanna risultante dal certificato del casellario giudiziale concerne un fatto non costituente più reato per effetto di successiva depenalizzazione, viene meno il dato formale ostativo alla concessione del beneficio ed il giudice deve valutare nel concreto tale elemento, sia pure incisivo e consistente, ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 164, primo comma, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2003, n. 21169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21169 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi VAROLA Presidente
1. Dott. Alessandro CONZATTI Consigliere
2. Dott. Secondo CARMENINI Consigliere
3. Dott. Giuliano CASUCCI Consigliere
4. Dott. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) GR US, nato a [...] il [...];
2) LA AV US, nato a [...] il [...];
3) LA AV ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 26/3/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini;
udito il P.G. in persona del dr. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 16/1/2001 il Tribunale di Lentini dichiarava IO US colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata, ai sensi degli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 646 c.p. (nell'epigrafe della sentenza della Corte di Appello di Catania è erroneamente indicato come colpevole dei reati di cui artt. 646 e 648 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo condannava alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa;
dichiarava, inoltre, US e ZO La CA colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 e 648 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 2.500.000 di multa ciascuno;
concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto ai due La CA.
Con la sentenza del 26/3/2002, oggetto della presente impugnazione, la Corte di Appello di Catania ha ridotto la pena inflitta al IO, determinandola in sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa;
ha confermato, nel resto, la sentenza del primo giudice. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Per il IO si deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della richiesta sospensione condizionale della pena.
Per i La CA si deduce che nessun elemento probatorio è emerso a loro carico e che la pena inflitta è eccessiva.
A parte quanto si dirà in relazione al punto concernente la questione della sospensione condizionale della pena in favore del IO, i ricorsi sono inammissibili perchè manifestamente infondati e, in parte, anche generici, specie relativamente alle doglianze sul trattamento sanzionatorio.
Deve essere subito rilevato che il preteso vizio di mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, denunciato dal IO, non esiste;
si tratta di un mero lapsus calami, di trascrizione, contenuto nell'epigrafe della sentenza di secondo grado, di cui si è detto, che non avuto nessuna influenza sulla motivazione e sul dispositivo, che sono corretti.
I ricorsi, per il resto, deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Per altro, la Corte territoriale ha bene evidenziato, con corretta analisi, i numerosi e confluenti elementi a carico dei tre imputati (dichiarazioni testimoniali, accertamenti di P.G., constatazioni dirette dei Carabinieri); ha determinato la pena in misura vicina ai minimi edittali;
ha valutato tutte le circostanze dei fatti-reato;
di modo che non vi è spazio per censure in questa sede.
Resta da esaminare l'ultima questione, relativa al IO, di cui si è detto.
Al riguardo si deve puntualizzare che il tribunale di Lentini concesse la sospensione della pena sotto le comminatorie di legge, come detto, soltanto ai due La CA, rilevando che "i precedenti penali a carico di La CA ZO e La CA US non impediscono di disporre la sospensione...".
Nell'atto di appello il IO, tra le subordinate, chiese la riduzione della pena ed il beneficio della sospensione condizionale, "non ricorrendo motivi ostativi". Sul punto la Corte di appello adita non si è pronunciata.
Al riguardo si deve osservare che, salvo quando sussistano formali dati ostativi, il beneficio de quo richiede un giudizio prognostico circa il fatto che il colpevole possa astenersi, o meno, dal commettere in futuro altri reati;
si tratta di un giudizio precluso alla sede di legittimità, che deve essere demandato al giudice di merito.
Nel caso di specie, salvo aggiornamenti e migliori accertamenti da parte della Corte di Appello, risulterebbe che il IO è gravato di quattro precedenti, di cui tre (trasporti abusivi e violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli), relativi a reati depenalizzati.
Ritiene questa Corte - pur non ignorando le oscillazioni giurisprudenziali al riguardo - che quando la condanna risultante dal certificato del casellario giudiziale concerne un fatto non costituente più reato a seguito di depenalizzazione legislativa susseguente alla condanna stessa, essa non possa costituire un dato formale ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nell'ambito delle previsioni effettuate presuntivamente in via generale dalla legge;
ma debba costituire un elemento, sia pure incisivo e consistente, da valutare nel concreto, ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 164, comma 1. c.p.
Soltanto per questo punto, quindi, si deve procedere all'annullamento della sentenza impugnata da IO US, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, per nuovo giudizio in merito alla richiesta di sospensione condizionale della pena;
il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
È appena il caso di rilevare che sulla colpevolezza anche di questo imputato si è formato, con la presente sentenza, il giudicato, di modo che non possono avere incidenza eventuali eventi estintivi che dovessero sopravvenire.
Il ricorso del IO per il resto ed i ricorsi dei La CA per intero sono, dunque, inammissibili per le ragioni dianzi esposte. Per i La CA, infine, a mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria (totale) di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dai ricorsi - consegue l'onere solidale delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di IO US, limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio al riguardo;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso del IO. Dichiara inammissibili i ricorsi di La CA US e La CA ZO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 27 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MAGGIO 2003.