Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, anche allorché esso si instauri ex art. 458 cod. proc. pen., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, )non può essere contestata l'utilizzabilità degli atti che, legalmente compiuti o formati, non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento nel giudizio ordinario, ma lo diventano proprio per la scelta dell'imputato di procedere con il rito abbreviato. È invece possibile contestare l'utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. ha, come espressione del principio di legalità, carattere generalissimo e va quindi applicato anche nel giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio vale anche quando il giudizio abbreviato si instauri ex art. 458 cod. proc. pen., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato,atteso che l'art. 458 non contiene alcuna deroga alle norme che disciplinano il giudizio abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 09/12/1999
1.Dott. OLIVIERI REANATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MAZZA FABIO " N. 3081
3.Dott. COSTANZO ENZO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 13270/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SO RI n. il 15.11.1949
avverso sentenza del 25.01.1999 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
udito il Pubblico ministero in persona del sost. proc. Gen. Dr. Mario IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
SO RI ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25 1999, con la quale la Corte d'Appello di Salerno ha respinto l'appello proposto contro la sentenza pronunziata in giudizio abbreviato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, di Salerno che l'aveva condannata alla pena di anni sei di reclusione e lire 35.000.000 di multa per il delitto di cui all'art.73 d.p.r. 309/1990. Deduce la ricorrente violazione dell'art. 606 lett. c c.p.p. in relazione all'utilizzabilità della consulenza tecnica tossicologica nel giudizio abbreviato e violazione del medesimo art. 606, lett. e in relazione alla motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 5^ dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso va respinto in conformità delle richieste del procuratore generale.
Secondo la ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui sarebbe inammissibile ogni eccezione di inutilizzabilità di un atto qualora sia stato dall'imputato richiesto il giudizio abbreviato e il pubblico ministero abbia espresso il suo consenso è corretta esclusivamente nei casi in cui il giudizio abbreviato si instauri nel corso dell'udienza preliminare. Nei casi in cui invece si pervenga alla stipulazione del negozio giuridico processuale nelle forme previste dall'art. 458 c.p.p. (quando sia stata fatta richiesta di giudizio immediato)
questa preclusione non dovrebbe essere applicata.
La tesi prospettata è infondata.
Il giudizio abbreviato è caratterizzato dalla particolarità (derogativa rispetto ai caratteri essenziali del processo accusatorio) che si svolge sulla base delle indagini compiute dal pubblico ministero su richiesta dell'imputato. Tutti gli atti di indagine e tutto quanto altro acquisito al fascicolo del pubblico ministero può essere utilizzato dal giudice per la decisione. L'art.458 c.p.p. non contiene alcuna deroga alle norme contenute negli artt. da 438 a 443 (a differenza di quanto avviene per il giudizio abbreviato instaurato nel giudizio direttissimo per il quale è prevista, dall'art. 452 comma 2^ c.p.p., la possibilità di un'integrazione probatoria); non può quindi l'interprete stabilire un diverso regime di utilizzabilità degli atti.
D'altra parte il concetto di inutilizzabilità - che nel codice nella legislazione precedenti aveva limitato ambito di applicazione - si riferisce per un verso ad zitti legalmente compiuti o formati che non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento (per es. gli atti ripetibili della polizia giudiziaria o del pubblico ministero). Per altro verso si riferisce invece agli atti e alle prove acquisiti in violazione di divieti stabiliti dalla legge.
Nel primo caso è la scelta dell'imputato a rendere direttamente utilizzabili dal giudice per la decisione gli atti che nel giudizio ordinario non lo sarebbero ma questo regime, non è diverso, per il giudizio abbreviato previsto dall'art. 458, da quello previsto per il rito abbreviato che si instaura nell'udienza preliminare. Nel secondo caso l'eccezione di inutilizzabilità può essere proposta anche nel corso del giudizio abbreviato in quanto il divieto di utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge previsto dall'art. 191 c.p.p. ha, essendo espressione del principio di legalità, carattere generalissimo (come dimostra anche la sua collocazione) e quindi va applicato anche nel giudizio abbreviato.
Nel caso in esame la ricorrente non ha precisato, nel ricorso, le ragioni della sua eccezione per cui il motivo non può che essere rigettato.
Per quanto riguarda il motivo di ricorso attinente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma 5^ d.p.r. 309/1990 osserva la Corte che la valutazione del giudice di merito sulla concessione dell'attenuante, se sorretta da motivazione adeguata ed esente da vizi logico giuridici, è insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame la Corte d'Appello ha fatto riferimento, per escludere che il fatto possa essere considerato "di lieve entità", alla quantità cospicua di sostanza rinvenuta (oltre gr. 11 di eroina ma si trattava della quantità residua dopo lo spaccio), all'organizzazione con cui lo spaccio avveniva, alla pericolosità dell'imputata desunta sia dai gravi precedenti specifici sia dalle modalità della condotta.
Questa motivazione è del tutto coerente ed adeguata e si sottrae al giudizio di legittimità.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000