Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 1129
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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Nel giudizio abbreviato, anche allorché esso si instauri ex art. 458 cod. proc. pen., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, )non può essere contestata l'utilizzabilità degli atti che, legalmente compiuti o formati, non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento nel giudizio ordinario, ma lo diventano proprio per la scelta dell'imputato di procedere con il rito abbreviato. È invece possibile contestare l'utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. ha, come espressione del principio di legalità, carattere generalissimo e va quindi applicato anche nel giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio vale anche quando il giudizio abbreviato si instauri ex art. 458 cod. proc. pen., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato,atteso che l'art. 458 non contiene alcuna deroga alle norme che disciplinano il giudizio abbreviato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 1129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1129
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

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