Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 2
Le prescrizioni dell'art. 581 cod. proc. pen. possono considerarsi osservate e non sussiste, di conseguenza, inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 591 dello stesso codice, nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare sia stato erroneamente indicato, purché tale capo possa essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che costituiscono parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale contenuto.
La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art.581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del "thema decidendi".
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1998, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di cons
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 17.02.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. VA De Roberto Consigliere N. 539
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENER
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N. 34289
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica pres Corte di appello di Roma, avverso la sentenza pronunciata il 18 april della Corte di appello di Roma, nei confronti di SA FO, G ES, RI VA AT, BE US, AZ GA CA VA, SC NZ, TO AT, AR Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consiglie Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sos Procuratore Generale, dott. US Febbraro, che ha concluso, i principale per l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata p rigetto del ricorso stesso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 5 marzo 1996 il GIdice per le indagini prelimina Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nel confronti di FO, AN ES, RI VA AT, BE GI AZ GAiello, CA VA, SC NZ, TO AL e AR RI in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., per in concorso tra loro, al fine di procurare un ingiusto vantagg candidati ER, ME, NI, IU, AL IA, Ve IA e CA, consistente nella vincita del concorso univers di prima fascia indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1992 istituzioni di diritto privato, proceduto ad un esame dei titoli ris indipendente da valutazioni circa la pertinenza alla materia oggett concorso, dai giudizi comparativi e dai reali meriti scientific candidati stessi e conseguenza, invece, di scelte e dec predeterminate, così abusando del loro ufficio di componenti commissione esaminatrice.
A seguito di gravame del Procuratore Generale, la Corte di appello di con sentenza del 18 aprile 1997, confermava la decisione impugnata. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, dedu sotto il nomen di inosservanza ed erronea applicazione della legge pe processuale penale, una serie di censure, talune di ordine generale, riferentesi a punti della decisione che, secondo il ricorrente, avr omesso di valutare specifiche fonti di prova additate come sufficient l'instaurazione della fase del giudizio.
Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata sarebbe pervenuta dichiarazione di non luogo a procedere per essere il imputazione formulata"; una statuizione da ritenere erronea essendo il Pu ministero legittimato a modificare il tenore o i termini dell'accusa giudice - nella procedura del tipo di quella in esame -tenuto a con le vicende attraverso gli atti depositati o acquisiti al giudizio c osservanza dell'art. 422 c.p.p. Inoltre, la soluzione interpre prescelta dal giudice a quo in tema di abuso di ufficio non s conforme alla più recente linea ermeneutica seguita dalla giurispr della Corte di cassazione.
Sempre con riferimento all'erroneità del risultati interpre costituenti l'approdo della sentenza impugnata, il Pubblico min ricorrente, premesso che il delitto di cui all'art. 323 c.p. è rea pericolo e a dolo specifico, deduce che la Corte territoriale non a considerato l'esistenza di ben sette elementi concernenti sia sostanziali sia vizi formali della procedura concorsuale, ind altrettante fonti di prova che non sarebbero state adeguatamente val L'abuso sarebbe, peraltro, comprovato documentalmente dall'interpol di una scheda dattiloscritta che modificava il giudizio nel confron uno dei candidati. Si sarebbe, ancora, illegittimamente rif l'acquisizione degli elementi di prova offerti dalle parti pr omettendosi di verificare l'addotta incompatibilità fra uno commissari, il prof. BE, ed uno dei candidati, il prof. Zacche 2. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi proposti Le doglianze dedotte dal Pubblico ministero ricorrente risultano conf in modo tale o da riprodurre le medesime censure contenute nell'at appello, senza in alcun modo considerare le puntuali argomentazioni o della decisione impugnata che, con ampia motivazione, aveva cont ciascuno degli addebiti rivolti verso la sentenza di primo grado, ovv profilarsi esse stesse come prive del necessario requisito specificità.
I motivi di ricorso devono, infatti, considerarsi sprovvisti di requisito e, dunque, inammissibili, a norma dell'art. 591 c.p.p., risultino incentrati esclusivamente sulle statuizioni della senten primo grado o su mancate statuizioni del primo giudice, non devolu giudice di appello con apposita impugnazione, acquistando in tal ca sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, autorit cosa giudicata (salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabi ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non richi accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l'esame o il r del giudice di appello;
Sez. IV, 20 marzo 1991, Paolicelli), ovvero siano fondati su censure che si risolvano nella ripetizione di quelle dedotte in appello e motivatamente esaminate e respinte dal giudi secondo grado con una decisione che sia la conseguenza di un ragion rigorosamente logico e giuridico (Sez. IV, 15 dicembre 1992, Car Rubino). Se i motivi di ricorso per cassazione riproducono integralme esattamente i motivi di appello senza alcun riferimento alla motiv della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondo concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano ad un deter punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come priv requisito della specificità.
Sotto il detto profilo può dunque ravvisarsi nella specificità ric per l'ammissibilità dell'impugnazione un aspetto del caratter effetto devolutivo proprio di essa;
cosicché solo nei casi di gravam e, quindi, caratterizzati da una effetto totalmente devolutivo (si alla richiesta di riesame delle misure cautelari) potrà prescindersi soltanto dalla specificità del motivo di impugnazione, ma anche stessa esistenza della indicazione dei capi e dei punti della decisio il gravame si riferisce. Il tutto per stigmatizzare come siano presen ricorso ora all'esame della corte le più variegate forme di viol dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione: dalla d violazione dell'art. 581 c.p.p., all'"aggiramento", di tale norma me la riproduzione delle medesime censure dedotte in primo grado, proposizione di doglianze non fatte valere in sede di appello conseguente inosservanza dell'art. 609, comma 3, dello stesso codice. Donde, come si vedrà, la necessità di procedere ad un analitico esa ogni singola doglianza, al fine di verificare se e quale tipo di viol del principio devolutivo sia addebitabile al presente ricorso.
3. Non pare assumere alcun rilievo la considerazione che qui il r concerna una decisione di appello confermativa di una sentenza di non a procedere, come tale insuscettibile di passare in cosa giudicata. La tematica potrebbe astrattamente proporsi perché la regola del ne idem nel sistema del codice del 1988 pare accedere alle sole se irrevocabili emesse a seguito di giudizio;
ciò stando al raffront l'art. 90 del codice abrogato e gli artt. 648 e 649 del vigente codi rito: mentre l'uno pone come esplicita eccezione alla dell'inammissibilità di un secondo giudizio proprio il disposto del 402, gli altri, nell'indicare le ipotesi di irrevocabilità delle sen da un lato, considerano l'irrevocabilità come categoria connatura parte il caso del decreto di condanna) alla sentenza pronuncia giudizio (contro la quale non è ammessa impugnazione diversa revisione;
v. art. 648) dall'altro lato, nel ribadire il divieto secondo giudizio, non introducono eccezione di sorta in presenza d sentenza divenuta irrevocabile (o di un decreto, pur esso di irrevocabile) all'operatività di tale divieto, neppure se il fatto diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circo (salvo i casi di morte dell'imputato erroneamente dichiarata riproposizione dell'azione penale nell'ipotesi di difetto di una cond di procedibilità: v. art. 649, 1^ comma, c.p.p., in relazione agli 69, 2^ comma, e 345 dello stesso codice).
La precisazione non appare davvero irrilevante considerando che una della giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato che l'impug del Pubblico ministero avverso la sentenza del giudice per le in preliminari dichiarativa di non luogo a procedere perché il fatt sussiste devolve al giudizio della Corte di appello il punto riguarda configurabilità di tutti gli estremi del reato contestato ai specifici del riesame della richiesta di rinvio a giudizio formulat Pubblico ministero;
tanto da non ritenere ostative alla globalità di effetto devolutivo ne' le argomentazioni dell'impugnante che ris circoscritte a taluni effetti della fattispecie ne' la motivazion giudice per le indagini preliminari eventualmente orientata verso estremi. E ciò perché solo il profilo decisionale afferente al oggetto dell'impugnativa è regolato dal principio devolutivo prepos giudizio di appello, mentre i momenti argomentativi e motivazionali n di norma, estranei (Cass., 3 marzo 1994, Devoto). Deve però escludersi che la ratio decidendi della statuizion ricordata sia rinvenibile nei principi poco prima enunciati e sopra che l'effetto devolutivo non operi in tutta la sua latitudine anch riferimento all'impugnativa di sentenze di non luogo a procedere, pu tal caso venendo comunque in discussione il requisito della specif (nei termini prima individuati) quale condizione per la ammissibilità delle censure.
4. Anzi tutto, scopo dichiarato della enunciazione dei capi o punti decisione ai quali si riferisce il provvedimento impugnato, delle ric e dei motivi è quello di delimitare con precisione l'o dell'impugnazione e di scongiurare "impugnazioni generiche e dilatori modo tale che è fatto obbligo allo stesso impugnante di segnare gli confini dell'oggetto del gravame.
Per quel che attiene alla prima enunciazione prescritta dall'art c.p.p. - secondo una linea affermatasi non senza qualche contrast vigore del c.p.p. 1930 che, peraltro, utilizzava l'espressione " esclusivamente ai fini di delineare l'area dell'effetto devo dell'appello, effetto disciplinato dall'art. 515 - il capo della dec si identifica con ogni pronuncia autonoma che sarebbe stata idone sola, ad esaurire il contenuto di una decisione e che, trovandosi, i inglobata in una decisione cumulativa, può essere scissa senza che c resto della decisione stessa che involge i restanti capi, ed è i quindi, ad acquisire il carattere dell'irrevocabilità. Ogni capo è, volta, scindibile in tanti punti quante sono le questioni (cio alternative decisorie astrattamente prospettabili in rapporto al me punto della sentenza) che, all'interno di ogni decisione, devono trattate e decise con autonome statuizioni. Richiedendo l'art. 581, a, l'indicazione dei capi o dei punti della decisione, la giurisprude così riaffermato l'esigenza che risulti una univoca volontà dire richiedere il riesame della pronuncia, pur se la legge prescriv nell'atto di impugnazione sia indicato il provvedimento impugnato l'enunciazione dei capi e dei punti, delle richieste e dei motivi ( 28 ottobre 1993, Braccio). Cosicché le prescrizioni dell'art. 581 non possono considerarsi non osservate e non sussiste, di conseg inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 591 dello codice, nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugna stato erroneamente indicato, purché tale capo possa essere agevo identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che costitu parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficaceme delinearne il reale contenuto (Cass., 1^ dicembre 1993, Marongiu).
5. Come è noto, in consonanza con le nuove modalità di redazi pubblicazione della sentenza quali risultanti dagli artt. 544 e 545 c il codice vigente ha dettato una disciplina che prevede la concentr dell'impugnazione in un unico atto comprendente sia la dichiarazione motivi. Più esattamente, l'art. 581, lett. c, prescrive l'enunciazio (soli) "motivi", con l'indicazione specifica delle ragioni di diri degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Si ribadisce l'esigenza di specificazione delle doglianze al fine di garantire un di serietà dell'impugnazione, pretendendosi che i motivi siano corre ciascuna delle richieste mediante l'indicazione, chiara e determinata quanto coincisa, delle censure che si intende muovere ai capi o punti decisione anch'essi specificamente indicati, nonché delle ragio diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Principi, quelli ora ricordati, più volte applicati dalla giurispr di questa Corte, la quale, dopo aver precisato che il nuovo codice p che l'atto di impugnazione debba contenere anche i motivi, così unif nell'unico atto di impugnazione i due momenti, ontologicamen cronologicamente distinti nel sistema dell'abrogato codice di rito, dichiarazione di impugnazione e della presentazione dei motivi (Cass ottobre 1990, Petrucci), esige, a pena di inammissibilità, ex art c.p.p., che il gravame sia proposto con la contestuale indicazion motivi e degli altri elementi indicati nell'art. 581 dello stesso (Cass., 26 gennaio 1991, Pacini). In modo tale che la dichiarazio impugnazione ed i relativi motivi vengano a costituire gli elementi unico negozio processuale che si compone di una parte avente dichiarativa, la quale esprime la volontà di non prestare acquiescen provvedimento impugnato, e di una parte avente carattere argoment costituita dai motivi (Cass., 30 settembre 1991, Di Puorto;
Cass luglio 1993, Saturno). Nella mancata enunciazione dei motivi è stata, perciò, ravvisat causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, tale, quind precludere al giudice, fra l'altro, di rilevare qualsiasi tipo di nul anche insanabile e rilevabile di ufficio, nel frattempo verifi (Cass., 7 ottobre 1991, Mattia), ovvero di disporre la conversion mezzo di impugnazione alle condizioni previste dall'art. 580 c.p.p. ( 24 febbraio 1992, Vignoli). un principio ribadito, più in generale, Sezioni unite le quali, premesso che la mancanza nell'atto di impugn dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdur nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti c ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dichiarazione di inammissibilità, hanno precisato che in tali ipote è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravam la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessari dar vita al giudizio di impugnazione;
e ciò a differenza di ult cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezz motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedot appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non os all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema dec (si pensi all'operatività - qui evocata in via del tutto te provenendo il gravame dal Pubblico ministero - dell'art. 129 c.p.p.;
Sez. un., 11 novembre 1994, Cresci). Sul versante, delle condizioni richieste dall'art. 581, lett. c, c.p. l'ammissibilità dell'impugnazione (enunciazione dei "motivi, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di che sorreggono ogni richiesta"), si è parlato di indicazione spec anche se concisa (la sinteticità non è affatto os all'ammissibilità dell'impugnazione se questa contiene gli elemen fatto e di diritto indispensabili per far si che il g dell'impugnazione possa controllare i punti della decisione gravat Cass, 15 febbraio 1993, Barlow), delle ragioni di diritto e degli el di fatto alla base della richiesta, in modo da consentire la ve dell'iter logico del discorso giustificativo che sorregge la dec impugnata (Cass., 9 maggio 1990, Rizzi); è necessario, cioè, che ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le dogl con l'indicazione precisa delle questioni che relativamente ad es intendono prospettare (Cass., 3 dicembre 1991, Andricciola), spi anche le ragioni per cui si ritiene ingiusta o contra legem la deci all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, pure se succinta gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a fondamento censure (Cass., 19 novembre 1992, De Michelis); rimarcandosi, relativ al ricorso per cassazione, l'esigenza della specifica indicazione del dedotto, non potendo tale compito essere affidato al giudic legittimità (Cass., 17 gennaio 1992, Pacorini). Al requisito specificità non corrisponde, dunque, il motivo che non esprim determinata censura contro uno o piu punti della decisione, il c verifica quando si espongono critiche che, potendo ada all'impugnativa di una qualunque sentenza, non hanno alcun prec concreto riferimento con il provvedimento impugnato (Cass., 3 di 1991, cit.). L'onere imposto dall'art. 581, lett. c, c.p.p. non è, q soddisfatto dal semplice rinvio, per relationem, alle doglianze for in atti difensivi di un altro giudizio, senza indicarne, sommariamente, il contenuto, al fine di consentire un'au individuazione delle questioni da risolvere ovvero richiam (esplicitamente o implicitamente) ai motivi di appello.
6. Tanto premesso, va ricordato come nell'atto di appello il Pu ministero ricorrente aveva formulato nei confronti della sentenza d luogo a procedere censure concernenti la completezza delle in espletate - che lo stesso GIdice avrebbe dovuto estendere - in ordin atti posti in essere dai commissari, nonché, le "omissioni concretiz documentate". Più in particolare, si era contestato alla sentenza di grado di aver effettuato un esame, per così dire, superficiale, procedura, tralasciando "un esame approfondito sul merito" che a "chiaramente evidenziato il profilo distorto dell'atto in co adottato". Addebitando alla sentenza impugnata di non aver trat necessarie conclusioni in ordine alla regolarità sostanziale procedimento, per essersi limitata al riscontro dell'atto terminale fase endoprocedimentale, con inevitabili riverberi sia sotto il p soggettivo sia sotto il profilo oggettivo del reato contestato. Sarebbe, infatti, risultata l'esistenza di riunioni private e collegiali nonché di vistose contraddittoretà ed incoerenze valutazioni. Il tutto in un quadro che ha il suo profilo esponenziale verifica della scheda dattiloscritta intestata ad uno dei can sfavoriti (il NI) dalla quale risulta un giudizio positi ordine alle qualifiche richieste, con l'interpolazione, a penna, re all'epilogo concorsuale, di un "non" del tutto contraddittorio ri all, intero contenuto della scheda.
Un'altra grave, quanto significativa, irregolarità viene risco nell'omesso preventivo controllo del deposito dei titoli, pur essendo tale verifica prescritta dal bando di concorso.
Ancora, si addebita alla sentenza di primo grado di non avere co alcun controllo circa l'incompatibilità tra il commissario BE candidato Zaccheo.
In conclusione, il GIdice per le indagini preliminari, pur di fronte quadro probatorio che delineava la predeterminazione dei vincitori, n l'assoluta immeritevolezza della maggior parte di costoro in portatori di opere modestissime e sconosciute alla comunità scient ha ritenuto comunque insussistente l'abuso contestato;
in più affe l'assenza di ogni violazione del principio di collegialità, pure sm da tutti i commissari e senza considerare che i numerosissimi giudizi stati espressi in sole dieci ore.
7. Nel ricorso per cassazione il Procuratore Generale ha articolato in tutto corrispondenti a quelli dedotti in sede di appello, senza te alcun conto le ognora rigorose e pertinenti argomentazioni della territoriale - talvolta, dissociatasi anche dagli itinerari seguiti decisione di primo grado - e non di rado proponendo, nella compl necessitata ricostruzione dei singoli momenti procedimentali, un a motivazionale coinvolgente profili di censura non direttamente d nell'atto di impugnazione.
Puntualmente aderente ai motivi proposti avverso la sentenza di primo è la doglianza che addebita al giudice a quo una nozione di "abu ufficio" non corrispondente a quella risultante dagli a interpretativi ai quali è pervenuta la più recente giurisprudenza di cassazione;
così, oltre tutto, da precludere, nella verifica di c momento della seriazione, ogni possibilità di sindacato (ovvia incidentale) sul merito amministrativo.
E ciò nonostante la puntuali precisazioni fornite dalla Corte territ che, nel trattare del controllo sulla "razionalità" del procediment presenza di valutazioni che comportino giudizi di comparazione design categorie non omogenee e per di più aventi ad oggetto dati concret non apprezzabili secondo canoni di verifica obiettiva, pur apprezzan argomentazioni del primo giudice, aveva correttamente escluso che il controllo potesse esorbitare fino a valutare il "merito" del gi espresso dalla commissione esaminatrice, posto che un simile giudizi stato affidato ai massimi esperti della materia. Così da argomentare la "razionalità appartiene al procedimento e non al giudizio, in mo consentire il controllo procedimentale di legittimità al fin verificare se si sia correttamente pervenuti alla fase del giudizi sindacare solo nel caso di manifesta "abnormità" delle valutazioni. che il merito della comparazione possa essere oggetto di una sor "rinnovazione" o di "correzione"; e ciò sia nell'ambito amminist (pure se la verifica sembra più rigorosamente collocarsi più ch giudizio di opportunità e convenienza in quello della discrezion tecnica, contrassegnata però dai canoni valutativi prima ricordati) fortiori, ad opera dell'autorità giudiziaria.
Orbene, su un tale profilo - davvero cruciale, perché in gra escludere ex se l'ipotizzabilità del reato contestato - l'atto di r si limita a censurare (peraltro con argomentazioni del tutto generi con riferimenti giurisprudenziali non sempre puntuali e talora ininfluenti) lacune motivazionali non rilevabili dalla sentenza di grado, trascurando le ulteriori argomentazioni adottate dal giudi appello che - in presenza di censure non dotate certo del requisito novità - non ha mancato di destituire di fondamento i motivi di rico 8. Non sfugge alla censura di assoluta genericità il motivo ince sulla pretesa notorietà dei vincitori del concorso già al momento nomina della commissione esaminatrice.
A sostegno della violazione sostanziale e processuale dedott Procuratore Generale ha additato le deposizioni dei professori B Cataudella, Cendon, Messinetti, Falzea, Gazzoni, Lipari, Mari Costantino i quali avrebbero concordemente affermato che almeno tredi vincitori del concorso erano immeritevoli o totalmente sconosciuti comunità scientifica o portatori di lavori modesti, o esperti in discipline, o bocciati al concorso per associati, o già noti prima conclusione del concorso. Un motivo già in parte contenuto - pur eterogeneità degli enunciati - nei motivi di appello ed in ordine al la Corte territoriale aveva dato puntuale, corretta risposta, neppure in esame dal Pubblico ministero ricorrente.
La corte del merito, del resto, ha stigmatizzato essa stessa la gener del motivo, proprio sotto il profilo degli elementi di fatto da po base della richiesta di revisione della sentenza di primo grado. N ricorso ha in alcun modo contestato un simile addebito, così da ri un non consentito accesso diretto davanti a questa Corte. Le ulteriori articolazioni della doglianza, per così dire, princ sono state tutte disattese, nonostante le censure non si distinguesse la specificità degli argomenti utilizzati. Basti pensare al punto re alla circostanza, correttamente ritenuta irrilevante dal giudice a qu taluni dei "promossi" al concorso di seconda fascia erano stati dich inidonei al concorso per associato. Il motivo è di per se del tutto di significato ed è stato ritenuto tale tanto dal giudice di primo tanto dal giudice di appello, che, pur non essendovi tenuto - l'apoditticità delle doglianze - ha, con ampi riferimenti giurisprudenza amministrativa, stigmatizzato come nessuna riflession stata operata quanto alla profonda diversità dei requisiti richiest accesso a ciascun tipo di concorso, argomentando con logica stri come una comparazione di tal genere implicherebbe l'assenza di qua autonomia tra il concorso di prima ed il concorso di seconda fascia, contare che i giudizi della prima, sul piano ontologico, sono in e opinabili quanto quelli della seconda, anche se validi e legittim assunti con legittima procedura".
Puntigliosamente argomentando anche sull'oggetto spe dell'accertamento comparativo.
circa le dichiarazioni dei docenti che hanno riferito della immeritev della maggior parte dei vincitori, l'addebito sconta le p argomentazioni contenute nella sentenza di appello rispetto alla anche qui, non risulta avanzata alcuna specifica doglianza.
9. Il Procuratore Generale ricorrente ha, poi, enunciato come ult punto di censura le dichiarazioni dei commissari SA e CA i avrebbero riconosciuto che si sarebbero tenute riunioni informali commissione presso l'abitazione del commissario RI e dalle qu dichiaranti sarebbe stati esclusi.
Il motivo riproduce pressoché alla lettera la doglianza proposta nel di appello. Senza alcun riferimento alle statuizioni della senten secondo grado che pure ha a lungo argomentato circa la valenza di "riunioni". Ha precisato la Corte, con motivazione - che sarebbe co da ritenere incensurabile in questa sede, attesa la sua coere completezza - come le risultanze processuali siano da ritenere diver quelle (peraltro genericamente) indicate nel ricorso, segnalando la v delle dichiarazioni dei commissari AR, TO e AZ, n degli l'esclusi" SA e CA. Nessun argomento critico r prodotto;
e senza che il ricorrente abbia in alcun modo soffermato l censure - attesa l'addebitata finalizzazione dell'abuso - sulla circo che, in effetti tanto il SA che il CA sono stati ritenuti nella commissione dei reati di cui all'art. 323 C.P. 10. Possono trattarsi congiuntamente le censure dalle quali il Pu ministero sembrerebbe far derivare, anche qui, la finalizzazione dedotte irregolarità alla realizzazione di un vantaggio nei confront candidati "favoriti". Si tratta dei punti riguardanti l'esistenza di provvisorie prodotte senza osservare gli obblighi prescritti dalla sulla stampa, adempimenti non verificati dai commissari, nonché di che invocano gli esiti della indagine ministeriale espletata in merit non conformità al d.l.l. n. 660 del 1945 delle opere dei can vecchio, GI e OR.
Ora, è davvero significativo il rilievo che mentre i motivi di appel sono, sia pur brevemente diffusi in ordine al contenuto di tali dogl i motivi di ricorso si limitano a segnalare le dette irregolari violazioni. Tutto ciò, pur dovendosi, ancora una volta, sottolineare alla "riduzione" del contenuto argomentativo del motivo abbia fat riscontro un'ampia ed autonoma motivazione della sentenza di a trascorsa davanti alle doglianze del Pubblico ministero come un dat parrebbe contrassegnato non tanto dal passivo recepimento del con della sentenza di primo grado, quanto dalla assoluta assenza di ri alle censure.
Si allude, più in particolare, al dovere della Commissione di esamin vagliare le pubblicazioni provvisorie ed ai soggetti titolari dell'o di accertare la regolarità della consegna dei titoli, con specifici puntuali richiami alla giurisprudenza amministrativa, ed alla ratio prescrizione contenuta nell'art. 4, 2^ comma, del bando di concorso non mancandosi di precisare come di una tale (pretesa) violazione n fosse traccia nell'imputazione.
11. Viene poi dedotto che la relazione del prof. RO avrebbe cons di accertare numerose violazioni formali e sostanziali, la cui esi risulterebbe condivisa da quattordici membri del CUN che votarono con regolarità del ricorso ovvero si astennero.
Pure qui il contenuto del motivo si evidenzia per la sua incompren sinteticità; la doglianza, riproduttiva dell'atto di appello l'impiego di una metodologia informata al rifiuto dell'argomentaz incentra le sue censure sul contenuto della sentenza di primo gr peraltro di per sè correttamente motivata (e già deli l'inammissibilità dei motivi di merito). La corte di appello ha ri come la relazione del prof. RO (docente di statistica) "si relazione di minoranza, contenente una quantità di rilievi, molti er di carattere del tutto formale e secondario od opinabile", per giunt trasfusi nel capo di imputazione, e - quel che più conta - mai esa in modo specifico nell'atto di appello. Il che varrebbe da s contestare la specificità dei motivi di ricorso i quali - an censurare i singoli profili del discorso dimostrativo - si limit riprodurre, in modo ancor più sintetico, i motivi di merito. rilievo viene poi proposto alle argomentate, precise, puntuali afferm concernenti i pretesi (vistosi) dissensi in seno al CUN, ne' a que altrettanto pertinenti - aventi ad oggetto il successivo svolgimento procedura, i dissensi in seno alla comunità scientifica e la loro v rispetto ad un quadro complessivo da definire, in sintesi.- alt rassicurante.
Una riproduzione dunque, di quell'assenza di specificità delle dog già rilevate dalla Corte del merito.
12. Sempre con l'evidente apoditticità che contrassegna il ricors lamenta, poi, che dai verbali delle operazioni di concorso risult "erano state dedicate solo 10 ore per emettere ottomila giudizi argomento ampiamente trattato dalla sentenza di appello la qua precisato -secondo massime di comune esperienza - che la tip concorsuale richiedeva nella fase dell'epilogo collegiale soltan consuntivo dei singoli pareri individuali già predisposti da c commissario relativamente a ciascun candidato;
il tutto in pu aderenza alle risultanze delle verbalizzazioni cosicché "alla fi trattava solamente di tirare le conclusioni", cioè, in sostanz "votare per ciascuno dei candidati rimasti dalla selezione precedente essa evidentemente espressa tramite votazione". Così, da conclud senza che nessun addebito venga sul punto formulato dal ricorrente "tutte queste circostanze non consentono di ritenere che il perio tempo - che risulta dai verbali e che è abbastanza consistente - in svolsero le operazioni COLLEGIALI da parte di specialisti della ma abituati a esprimere giudizi congrui ad alto livello, sia stato ta poterne trarne la deduzione ferma che - addirittura - le soluzio giudizi) erano precostituiti ab origine.
13. Secondo il ricorso il candidato NI, pur essendo accredita sei valutazioni individuali positive, non aveva ricevuto un voto valutazioni collegiali finali. Il punto sarebbe da porre in relazion l'addebitata interpolazione della scheda dattiloscritta riguardan candidato, attraverso l'inserimento, a penna, di un "non" da cui s scaturito il giudizio negativo.
La censura riprende, anche qui con modalità non specifiche, quanto dedotto nei motivi di appello, che avevano contestato la motivazione punto ad opera del GIdice per le indagini preliminari. Ma, di nuovo, il Pubblico ministero ricorrente, oltre a sv considerazioni apodittiche circa l'effettivo scopo della "interpolaz trascura ogni rilievo in ordine alle argomentate, logiche, co giustificazioni dell'accaduto fornite (sia dalla sentenza di primo sia) dalla sentenza impugnata.
Di fronte alla consecuzione, logicamente argomentata, tra contenuto scheda e giudizio negativo, ci si limita a riprodurre la strument della correzione in quanto funzionale ad escludere il Bernardin vincitori del concorso. Senza in alcun modo contestare le ult corrette precisazioni, oltre tutto supportate da una conso giurisprudenza amministrativa, secondo cui nelle procedure a pos professore universitario di ruolo l'opinione di ciascun componente commissione resta assorbita senza che sia configurabile contraddittorietà nel comportamento tenuto da alcuni componenti formulazione del giudizio collegiale e nella valutazione finale, e perfettamente legittimo che gli stessi, a seguito della discu collegiale, mutino e concorrano con il loro voto ad un giudiz contrasto con i pareri precedentemente espressi.
13. La rassegna dei vizi formali che colpiscono il ricorso ininfluente l'accesso alle ulteriori verifiche richieste, peraltro pr alla stregua delle corrette argomentazioni della sentenza impugnat quale, in proposito, non fa che ribadire gli oneri gravanti sul ti dell'azione penale al fine di pervenire alla fase del giudizio, s modulazioni procedimentali che rendono assolutamente improponibile attività di assunzione della prova nella fase dell'appello avver sentenza di non luogo a procedere. Non essendo ragionevolmente conte dalla legge - anche considerati i limiti che contrassegnano l'acquis della prova nell'udienza preliminare - forme di "recupero" di dimostrativi non ritualmente introdotti. Il tutto anche tenuto cont non può certo applicarsi analogicamente una norma di s interpretazione come quella espressa dall'art. 603 c.p.p. 14. La aspecificità dei motivi dedotti esimerebbe questa Corte dal carico delle "novellazioni", che hanno attinto la norma dell'art. 323 in forza dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, al fi verificare se, valutando l'imputazione così come formulata, riscontrabile una continuità di tipo di illecito, da ri circoscritta, peraltro, al rapporto tra l'art. 323, 2^ comma, c.p. e 323 c.p. come sostituito dalla legge n. 324 del 1997. L'alter proposta nelle requisitorie del Procuratore Generale presso questa dovrebbe essere, dunque, disattesa in presenza di un vizio originario impugnazione che non consente neppure di apprezzare gli eventuali e derivanti dall'irruzione dello ius novum. Senonché la considerazione tale novellazione sia stato fatto un espresso richiamo ed il rilievo motivo non sarebbe stato proponibile in sede di ricorso rendono nece qualche breve considerazione in proposito.
15. Sul punto relativo alla configurabilità del delitto di cui al 323 c.p. occorre, anzi tutto, ricordare gli interventi normativi c hanno attinto, modificandolo radicalmente.
Come è noto l'art. 323 c.p., quale sostituito dall'art. 13 della leg aprile 1990, n. 86, contemplava un'ipotesi di reato volto a rep soprattutto l'uso distorto della discrezionalità amministr profilandosi in termini di sintomaticità dell'abuso il vizio di ecce potere dell'atto o del provvedimento;
vale a dire, il compimen l'omissione) dell'atto come esercizio del potere per scopi diver quelli imposti dalla natura della funzione, così, per un verso, d assumere all'agire della pubblica amministrazione uno scopo es rispetto a quello preordinato dalla norma e, per un altro vers realizzare un vero eccesso rispetto al fine tipico da essa presu (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 1991, GInta). Il nucleo della fatti restava peraltro incentrato nel momento soggettivo, nel dolo specific quanto finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto ipotesi aggravata di cui all'art. 323, 2^ comma, di carattere patrimo ovvero un danno ingiusto. La centralità del momento soggettivo correttamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprem senso sia della finalizzazione dell'abuso verso un vantaggio o un ingiusto sia nella effettiva ingiustizia del risultato avuto di dall'atto. Una regola puntualmente canonizzata nell'affermazione che essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine pers dall'agente; cosicché il reato in esame non sussiste quando, pur e illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non s per se ingiusto. E ciò non soltanto perché l'art. 323 c.p. non me separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fin anche perché la ratio della norma tende a sottrarre alla sanzione quelle ipotesi in cui, pure se attraverso un, attività amminist formalmente illegittima, si persegua un fine di per sè legittimo Sez. VI, 19 dicembre 1994, Medea). Principi ulteriormente ribaditi regula iuris in base alla quale, per integrare la fattispecie d all'art. 323 c.p., oltre all'abuso, che caratterizza l'elemento ogg del reato, occorre altresi il dolo specifico, finalizzato all'in vantaggio;
con la conseguenza che non è sufficiente la coscie volontà dell'agente di porre in essere una condotta antidover l'illegittimità, pur macroscopica, dell'atto di ufficio, ma è nece che l'abuso sia stato indirizzato a determinare una situazione di van contraria al diritto (Sez. VI, 20 aprile 1995, Pasetti;
cfr., analoga Sez. VI, 7 marzo 1995, Bussolati;
Sez. VI, 5 aprile 1994, Presutto). Il tutto secondo i tracciati interpretativi seguiti da questa costante nel ritenere che in tema di abuso di ufficio assumono riliev il atto (o il comportamento) singolarmente valutato (qualora esso e ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico quegli elementi sintomatici che, apparentemente estrinseci all'atto comportamento), consentono una verifica di più ampio contesto;
cos dare rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime l'abuso, attr il coinvolgimento di singoli comportamenti o di singole comportamentali antecedenti, concomitanti o anche successivi all'atto comportamento) che designa l'abuso stesso (cfr. ex plurimis, Sez. V giugno 1993, Bisogno).
Appare. inoltre, opportuno chiarire come sul versante della violazion dovere di astensione, la giurisprudenza si era attestata - non qualche contrasto - sulla linea di tendenza secondo cui la detta viol (che, di per sè sola, non era ritenuta in grado neppure di real l'ipotesi di reato prevista dall'abrogato art. 324 c.p.; v., Sez. dicembre 1979, Duo), si rivela non idonea ad integrare, sempre di pe sola, gli estremi del reato previsto dal previgente art. 323. Il ch sta a significare che tale violazione non possa costituire abuso di p esprimendo soltanto l'esigenza che, perché venga realizzato il rea abuso di ufficio, deve accompagnarsi una delle finalità previste norma incriminatrice;
in modo da dar rilievo al profilo teleol conseguentemente destinato a trasformare la violazione del dove astensione in un vero e proprio sviamento di potere. Invece, quando l si sostanzi ex se in uno sviamento di potere, il legame finalisti ancor più evidenziabile nell'area della fattispecie penalmente rile esaurendosi lo sviamento in un vizio teleologico che, ove coincida c fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio nell'arrecare ad altri un danno, realizza a pieno titolo il reato di di ufficio.
Dal criterio della "doppia ingiustizia", emergente dall'assetto les dell'art. 323, 1^ comma, c.p., quale risultante dalla "novella" del deriva che l'ingiustizia del fine non può considerarsi insit carattere aliunde illegittimo del mezzo, nel senso che la prima comunque manifestarsi all'esterno attraverso la violazione dei princi buon andamento e di imparzialità. Ne discende che il vantaggio ing coincidendo con il fine perseguito dall'agente, diviene parte inte dell'elemento soggettivo. Con la conseguenza che anche quest'ultimo designato da un duplice rapporto di qualificazione: come dolo gen connotante l'abuso; come dolo specifico, esorbitante rispetto a quest strettamente interdipendente dal momento soggettivo della condotta ab tanto da rappresentare un continuum nei confronti del momento sogg generico e da risultare astrattamente inscindibile rispetto a questo sua qualificazione finalistica.
Ora, poiché il fine deve essere quello di procurare a sè o ad alt ingiusto vantaggio (o di cagionare ad altri un danno), il con teleologico viene a scorporarsi dal momento oggettivo tanto da cons l'ulteriore accertamento della sua presenza a prescindere dalla fin generica e dalla finalità specifica.
E questo dato oggettivo va individuato nella soluzione di un conflit interessi (entrambi direttamente o anche solo indirettamente rilevant piano pubblicistico) secondo regole che, anziché informate al princi imparzialità, mirino a comporre il conflitto tutelando pos giuridiche non meritevoli di protezione, proprio in forza del prem interesse del soggetto agente o di altri soggetti destinatari dell'a del provvedimento (o anche del comportamento), interesse assunto com esponenziale dell'atto o del provvedimento (ovvero del comporta stesso (v. Sez. VI, 14 dicembre 1995, Marini). Rigorosamente circoscritto entro i confini dell'elemento soggettivo pertanto, il danno o il vantaggio ingiusto, a nulla rilevando c soggetto non fosse riuscito a realizzare il suo scopo, così da prof la fattispecie in parola come un reato a consumazione anticipata. Il pur dovendosi considerare come, nel concreto, l'emanazione dell'atto provvedimento (e la sua conseguente esecutorietà) diveniva, di r l'unico segnale dal quale era ricavabile l'abuso dell'ufficio ( servizio).
Nonostante gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati av delimitato, soprattutto sotto il profilo funzionale (ma con inevi riverberi anche sullo schema strutturale della fattispecie), la dell'art. 323 c.p. - la cui centralità nel sistema dei reati cont pubblica amministrazione risultava, oltre che dalla corrispo soppressione dei reati di interesse privato in atti di ufficio peculato "per distrazione", dalla significativa elevazione della sa prevista nell'editto - era conformata in modo così generico (sinto la permanenza nel testo dell'art. 323 "novellato" dell'espressione "a ancora una volta, designante la condotta tipica) da apparire dotata d tale capacità espansiva ai fini della perseguibilità dell'il amministrativo, da indurre il legislatore a riformulare il precet fine, per un verso, di limitarne la versatilità secondo schemi so parte corrispondenti al "diritto vivente" scaturente dagli a giurisprudenziali prima richiamati e, per un altro verso, di ridur misura della pena edittale, secondo uno schema chiaramente rivo precludere che il fumus delicti possa comportare limitazioni, i cautelare, della libertà personale del soggetto indagato o imputa abuso di ufficio. il prezzo pagato ad una tale opera di revisione è indubbiamente assai caro, tanto da destabilizzare l'intero statuto della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al s sanzionatorio del delitto di cui all'art. 323 c.p., da definire così efficace da risultare irragionevole rispetto ad altri fatti relativamente ai quali l'esigenza punitiva è rimasta invariata. Cos rendere inevitabili contestazioni quanto alla conformità del precet esame all'art. 3 della Costituzione. Un vizio, peraltro, evocabile dall'esterno, potendo il "nuovo" art. 323 c.p. qualificarsi come v propria norma di "favore", come tale suscettibile di accesso al giudi legittimità costituzionale soltanto quale tertium comparationis ri ad ulteriori reati riferibili alla medesima categoria. L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art c.p., ha, in primo luogo, ancorato la configurabilità della co materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circosc univocamente in ambiti assolutamente definiti gli elementi ed i presu del comportamento punibile;
per di più realizzabile solo in quan dette condotte vengano poste in essere, per il pubblico ufficiale svolgimento della funzione e per l'incaricato di pubblico servizio svolgimento del servizio. un inciso, quest'ultimo, che assume significativa valenza, non avendo il legislatore annoverato tra i rilevanti ai fini della condotta tipica descritta dall'art. 323 l'incompetenza.
Mentre, dunque, nel sistema previgente (forse più razionale, perche necessariamente postulante un abuso incentrato nell'adozione d provvedimento amministrativo), nel silenzio della legge, assu rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozion provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza sia l'e di potere sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate legge 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della IV Sezione del Consigl stato "per la giustizia amministrativa,, e riprodotte dall'art. 2 testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dall'art. 6 del testo unico 3 1934, n. 383, e dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale partizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di (quella che assume valore esclusivo nella configurazione della fatti penale - che reprime solo comportamenti, rappresentando il provvedime strumento attraverso il quale, sul piano della struttura, si con l'illecito, e sul piano probatorio è consentito delineare la sussi della condotta di abuso - rilevano soltanto la violazione di legge regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi presc quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vige Quel che, peraltro, diviene decisivo ai fini di un, esatta compre dello ius novum è una sorta di emarginazione (bilanciata dall'inscindibile collegamento con l'evento) dell'elemento soggetti differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di uffici reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un in vantaggio (se patrimoniale, con elevazione della pena da un minino d ad un massimo di cinque anni di reclusione) o di arrecare ad altri un ingiusto (senza che rilevasse ai fini sanzionatori la natura patrim del danno), il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di uffici reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad alt ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, co spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicita fatto, quindi, con la "novella", non viene più affidata al contenut dolo specifico;
la conformità al modello legale dell'incriminazio ricava, infatti, attraverso una più precisa previsione di forme vin di condotta e si arricchisce di un elemento ulteriore rappres dall'effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pu funzionario o per altri ovvero di danno altrui, vantaggio o danno ius.
Nella nuova formulazione, caratterizzata dalla necessità dell'e l'abuso è punito a titolo di dolo generico, per di più caratterizza requisito del la intenzionalità, restringendosi, in tal l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento: come as omogeneità, quindi, tra momento rappresentativo e momento volitivo esclusione della rilevanza del dolo c.d. eventuale). Il che condurre ritenere che, penetrando l'ingiustizia del danno o del vantaggio struttura dell'evento, la stessa qualifica di dolo diretto che contra l'elemento soggettivo del reato, comporta che anche il dat qualificazione debba essere preveduto e voluto.
Tutto ciò premesso, relativamente al regime ora operante sul pian diritto intertemporale, va ricordato come le Sezioni Unite di questa nel delineare i rapporti tra l'art. 323 c.p., nel testo risultante originaria formulazione, e l'art. 323 c.p. come sostituito dall'ar della legge n. 86 del 1990, enunciarono il principio in base al poiché fra il nuovo testo dell'art. 323 c.p. (quello, cioè, intr dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86) ed i precedenti artt. 324 dello stesso codice, sussiste un nesso di continuità e di omoge delle singole previsioni, non avendo la legge n. 86 del 1990 operat generalizzata abolitio criminis, ogni problematica circa la nor applicare va risolta ai sensi dell'art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p., perch il nuovo testo dell'art. 323 ed i precedenti artt. 323 e 324 sussis nesso di continuità e di omogeneità delle previsioni che ric l'interferenza fra i relativi precetti nel più complesso fenomeno successione nel tempo delle norme incriminatricì, nell'ambito del qu nuova legge se, da un lato, ha ampliato, sotto qualche aspett previgenti previsioni incriminatrici ed escluso, dall'altro, la ril penale di alcune ipotesi già punite come reato rispetto ad altre i ha mantenuto tale rilevanza, imponendo per esse l'individuazione norma più favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2, comma Aggiungendo che una tale disciplina resta applicabile alla condizione fatti punibili alla stregua dell'art. 323 c.p. nel testo originario p esserlo anche alla stregua dell'art. 13 della legge n. 86 del 199 quanto gli elementi costitutivi del primo reato siano contenuti, in esplicita o implicita, nella previsione delle norme vigenti alla da consumazione attribuendosi, altrimenti, efficacia retroattiva ad una incriminatrice successiva al fatto - e siano stati chiaramente enu nell'imputazione (Sez. Un., 20 giugno 1990, Monaco). È chiaro che, con riferimento ai rapporti tra l'art. 323 c.p., "novellato" nel 1990, e l'art. 323 c.p., quale dalla sua sostituzio forza dell'art. 1 della legge n. 294 del 1997, l'incentrarsi problematica intertemporale nell'area di una sola disposizione (qua temi di diritto transitorio a suo tempo prospettati concernevano non due diverse disposizioni ma anche - per essere chiamato in causa l'abrogato art.324 c.p. ed il sostituito art. 314 dello stesso c nella, parte relativa al peculato per distrazione, da più norme giudizi di valore, per giunta, non unificabili, ma, anzi, caratterizz rilevantissime difformità di valutazioni) circoscrive l'are interferenza tra norme entro argini interpretativi estremamente ristretti.
Mentre allora, al di là dei profili descrittivi, assumeva v esponenziale il giudizio di valore, qui è la conformazione della (nell'ambito di se stessa) a rivelarsi decisiva. Si vuol dire, cioè mentre nel caso preso in esame dalle Sezioni unite, un ruolo prem assumeva il rapporto di consunzione (reso estremamente complesso pluralità di disposizioni convergenti, nello ius novum, verso una me norma), qui, prescindendo da giudizi valutativi di non decisivo rilie fini dell'operazione di raffronto (l'abuso diretto a procurare un van patrimoniale è ora sanzionato con la minore pena della reclusione d mesi a tre anni, ma l'abuso in danno subisce una penalizzazione, e comminata la medesima sanzione, superiore, dunque, a quella dell' dell'art. 323, sostituito dalla legge n. 86 del 1990), la soluzione d problema di diritto transitorio va individuata facendo, in primo applicazione del principio di specialità l'unico in grado di con valenza prescrittiva al rapporto istituibile tra disposizione e quando l'assetto descrittivo risulti decisivamente modificato. specialità da definire "bilaterale" perché ciascuna delle fatti poste a confronto presenta elementi specializzanti;
cosicché deve contestarsi la soluzione prospettata da un'autorevole dottrina second poiché qualsiasi ipotesi oggi prevista è riconducibile al previgente mentre solo alcune delle ipotesi previste dalla legge n. 8 1990 possono essere assunte nella nuova ipotesi di reato, è
applicabile lo ius novum, purché si realizzino taluni requisiti, do in caso contrario, ritenersi realizzata una vera e propria ab criminis.
Il fatto è che, invece, ciascuna delle ipotesi di reato presenta el che sono propri di essa ed estranei al modello dell'altra. Dunque, ci fattispecie è speciale rispetto all'altra, perché ciascuna presenta più elementi estranei rispetto all'altra.
se si superino le resistenze all'applicazione di un criterio nell'area del fenomeno della successione della legge penale nel temp raffronto tra i due precetti consente una più puntuale verific passaggio dalla norma implicitamente abrogata alla nuova disci facendo subito emergere come il ricorso alla specialità bilaterale e che assumano alcun rilievo penale gli abusi non consistenti in viol di legge o di regolamento ovvero dai quali non sia derivato un van patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti). Ne consegue che la conti del tipo d'illecito resta racchiusa nei limiti descrittivi che autor ad iscrivere il contegno in entrambe le prescrizioni. Riconducendo il rapporto tra norme nell'ambito del principi specialità, il problema della successione della legge nel tempo essere risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designa nuova fattispecie;
cioè che la condotta si sia sostanziata violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dove astensione, per di più commessa dal pubblico ufficiale o dall'inca di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e c stato effettivamente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale per per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiust ovvio poi che l'intenzionalità (con esclusione, quindi, delle ipote dolo soltanto eventuale) dell'azione (o dell'omissione) non costituis elemento riconducibile a specialità, risultando il dolo spe richiesto dall'art. 323 c.p. ante riforma incompatibile con forme d dal dolo "intenzionale".
Una regola che, combinandosi con il precetto che prescrive, nel s della successione delle leggi nel tempo, l'applicazione della norma favorevole, fa ritenere, dunque, in presenza dei dati di specificità ricordati, l'art. 323 c.p. da ultimo sostituito, come unica applicabile.
In tali termini la decisione delle sezioni unite più volte ric risulta compatibile con il regime intertemporale ora al vaglio della la continuità di tipo di illecito scaturente da un principio logico che da un giudizio di valore (peraltro, emergente dal nuovo a sanzionatorio), impone, dunque, sempre e comunque l'applicazione dell novum ove venga accertata la realizzazione della fattispecie. Tutto ciò considerato, appare di tutta evidenza come se la se impugnata ha correttamente ritenuto insussistenti gli estremi del fat cui al previgente art. 323 c.p., una identica regola di giudizio non non essere - a maggior ragione - operante nel nuovo regime, considera tipologia di condotta punita dalla norma adesso ricordata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998