Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
Il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte, e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo. Da ciò consegue che, ove una sentenza sia stata impugnata soltanto con riguardo al profilo dell'entità della pena inflitta, il giudicato parziale interno conseguentemente formatosi in ordine al profilo della responsabilità esclude l'applicabilità della sopravveniente causa estintiva rappresentata dalla prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2000, n. 6607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6607 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 25/01/2000
Dr. TO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 269
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Vincenzo DI NUBILA Consigliere N. 20346/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. EL IO, nato il [...] a [...], 2. CE CALOGERA, nata il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 10 febbraio 1999 n.620, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Agrigento 17 gennaio 1998, da loro appellata, sono stati dichiarati colpevoli a) del reato p. e p. dall'art.20 lett. B) L.1985 n.47;
b) del reato p. e p. dagli artt.1, 2 e 13 L.1971 n.1086;
c) del reato p. e p. dagli artt.1, 4 e 14 L.1974 n.64;
d) del reato p. e p. dagli artt.18 e 20 L.1974 n.64, accertati in Agrigento il 19 marzo 1995;
e) del reato p. e p. dall'art.349 c.2 c.p., f)del reato p. e p. dall'art.20 lett. b),
accertati in Agrigento il 1^ aprile 1995, e condannati alla pena, sospesa, di mesi sette di reclusione e L. 600.000 di multa con ordine di demolizione delle opere abusive.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Carmine DI ZENZO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione perché estinta per prescrizione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il resto;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 10 febbraio 1999 n.620, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Agrigento 17 gennaio 1998, da loro appellata, sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti per aver abusivamente eseguito una costruzione consistente in una piattaforma di mq.65 circa con muri perimetrali di conci di tufo dell'altezza di m.3, TO TE e CA SO hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione dell'art.133 c.p. per l'eccessività della pena in relazione alla personalità dei ricorrenti e all'entità dell'abuso contestato.
L'impugnazione è inammissibile perché fondata su motivo manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, a seguito dell'appello ha riesaminato il procedimento seguito dal primo Giudice nel calcolo della pena, riscontrando che questa è stata determinata in misura prossima al minimo edittale stabilito dalla legge per il reato più grave e, comunque, adeguata alla particolare intensità del dolo dimostrata dagl'imputati violando i sigilli apposti sull'immobile in esecuzione dl sequestro e proseguendo i lavori, con una congrua riduzione in applicazione delle attenuanti generiche e un aumento per la continuazione contenuto e, in ogni modo, proporzionato al numero e alla gravità dei reati minori.
La motivazione data risulta coerente e immune da vizi logici e giuridici, per cui la censura mossa dai ricorrenti appare del tutto priva di fondamento.
Quanto alla prescrizione, benché il relativo termine sia decorso dalla data di consumazione di tutti i reati contravvenzionali contestati, non vi è luogo alla declaratoria della causa estintiva. Infatti, l'art.624 c.
1. c.p.p. stabilisce che, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Ciò avviene perché, in seguito ad impugnazione solo di alcuni capi o punti autonomi della sentenza o a conferma parziale della sentenza impugnata, le parti non impugnate sono divenute irrevocabili in quanto non più soggette a impugnazione.
Si parla in queste ipotesi di giudicato parziale interno ossia di formazione progressiva del giudicato, la cui intangibilità prevale su qualsiasi causa di non punibilità e, quindi, anche sulle cause estintive sopravvenute (Cass., Sez. U., 23 maggio 1997 n.4904, ric. Attinà; Id., 19 aprile 1994 n.4460, ric. Cellerini e altri;
Sez. I, 14 aprile 1999 n. 4703, ric. El Achari;
Sez. VI, 13 maggio 1998 n. 5578, ric. Tafi e altri;
Sez. I, 24 settembre 1997 n. 8609, ric. Di Landro;
contra, Cass., Sez. VI, 6 luglio 1998 n. 7903, ric. 7903, ric. Vetrano;
Sez. IV, 23 febbraio 1998 n. 2290, ric. Ceraldi;
Sez. III, 3 dicembre 1996 n. 10301, ric. Di Maria), ad eccezione della morte del reo (Cass., Sez. IV, 23 febbraio 1998 n. 2290, ric. Ceraldi cit). Non può trarsi argomento, in senso contrario, dall'applicabilità di quest'ultima causa estintiva, la quale per sua natura travolge l'intera sentenza e rende superflua la distinzione fra giudicato esterno e giudicato parziale interno.
Nella specie la sentenza di primo grado - pronunciata il 17 gennaio 1998, cioè prima della scadenza del termine prescrittivo più breve, di tre anni (due anni, aumentati di uno per le interruzioni) dal 19 marzo 1995, data della commissione delle contravvenzioni punite con la semplice ammenda - è stata impugnata soltanto relativamente all'entità della pena inflitta, per cui sul capo relativo alla responsabilità si è formato il giudicato parziale interno, che esclude l'applicazione della causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2000