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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10048 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.16835 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace, e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poggio Dei Mari n.
46 presso lo studio dell'avv. Fabio Pugliese (C.F.
) che la rappresentata e difende per procura in C.F._1
calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
E
(C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Palazzo S. 2
AC, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio (C.F.
) C.F._2
- APPELLATO -
E
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11 presso lo studio dell'avv. v. Andrea Pagano (C.F. e C.F._4
dell'avv. Gennaro Caiazzo (C.F. ) che lo C.F._5
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello l' Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 20881
[...]
del 2023 del 21 aprile 2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli,
chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata, nella contumacia dell'ente impositore, ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2021 9019321816000 spiegata da CP_2
e notificatagli in data 8.02.2022 riguardante le
[...]
cartelle di pagamento n. 071 2013 0100471948000, 071 2015
0075910412001 e 071 2016 0048082868000 per l'importo 3
complessivo di € 3.752.82, emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada elevate dal
[...]
nonché per sanzioni elevate da CP_1 Controparte_3
La pronuncia ha ritenuto assolta la prova della notifica delle cartelle impugnate e compiuto il corso della prescrizione con conseguente fondatezza della domanda e condanna dell'agente della riscossione alla refusione delle spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, la sentenza di primo grado risulta viziata per travisamento del materiale istruttorio, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto della notifica di un'ulteriore intimazione di pagamento avvenuta in data 23.03.2018 e allegata agli atti nonché il mancato decorso della prescrizione in relazione anche alle cartelle di pagamento n. 071 2015 0075910412001 e 071 2016
0048082868000 richiamando a tal proposito la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione disposta con i provvedimenti legislativi assunti in dipendenza della fase pandemica da Covid-19.
Si è costituito il chiedendo preliminarmente Controparte_1
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Si è costituito resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendo dichiararsi la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento.
All'udienza del giorno 9.10.2025 la causa veniva posta in decisione. 4
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità dell'azione spiegata dal momento che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento risulta ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Va ribadito, difatti, che la cartella esattoriale ha valore di atto di precetto interruttivo del medesimo termine prescrizionale applicabile alla pretesa creditoria indicata nella cartella, sicché dalla notifica della cartella comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione applicabile al credito sostanziale. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953
c.c. (ex multis Cass. civ. SS.UU., sent. n. 23397/2016).
Nel caso in esame, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative è individuato dall'art. 28 L. 689/1981 in cinque anni.
Ebbene, tra la data in cui si è perfezionata la notifica della cartella n. 071 2013 0100471948000 il giorno 1.07.2013 nelle mani di un familiare convivente, come risulta dagli atti 5
prodotto, e quella di notifica di una prima intimazione di pagamento, precisamente la n. 071 2017 9067729806000 avvenuta in data 23.03.2018, come in atti, e infine la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il giorno
8.02.2022, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso. Così come non risulta decorso il termine di prescrizione relativo alle cartelle di pagamento n. 071 2015
0075910412001 e 071 2016 0048082868000. A tal proposito,
infatti, l' ha contestato la Parte_1
fondatezza dei predetti assunti richiamando la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione disposta con i provvedimenti legislativi assunti in dipendenza della fase pandemica da Covid-19. L'eccezione, sollevata sin dal primo grado, è stata reiterata in appello e del resto mentre la prescrizione è rilevabile ad eccezione di parte, al Giudice
incombe il rilievo officioso della sospensione dei relativi termini ove disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali (Cass. civ., sent.
n. 21929/2009 e ord. n. 27998/2018). L'eccezione di parte appellante è quindi fondata: infatti, al fine di fronteggiare la situazione pandemica da Covid-19 il legislatore ha disposto all'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27, la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva, per le entrate sia tributarie che non tributarie, nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, con annessa sospensione 6
dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,
in deroga alle disposizioni sulla “efficacia temporale delle norme tributarie” di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 27
luglio 2000, n. 212, stante l'espresso richiamo a quanto previsto all'art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che al primo comma dispone la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, nel caso di specie pari ad un totale di 542 giorni.
Sennonché il richiamato art. 12 D. lgs. n. 159/2015 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31
dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. 7
Tuttavia, per i carichi affidati all Controparte_4
il legislatore con il D.L. n. 41/2021 ha poi introdotto nell'art. 68 d.l. n. 18/2020 un ulteriore comma, 4-bis, che specificamente rileva nella fattispecie, che dispone: “Con
riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché,
anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli
relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3,
lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle
stesse entrate”.
In pratica, per i carichi tributari e non tributari (compresi,
quindi, i carichi per sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati di 24 mesi, con spostamento in avanti del decorso degli stessi per tutta la durata della sospensione (cfr. Cass. n. 960/2025). 8
La disposizione si ritiene debba prevalere sulla sospensione disposta dal primo comma della stessa disposizione in virtù del principio di specialità.
Orbene, nel caso di specie, in relazione alle cartelle che risultano validamente notificate nell'anno 2016 i termini di decadenza e prescrizione che sarebbero maturati nell'anno 2021,
tenuto conto della proroga di 24 mesi disposta ex lege in relazione al periodo emergenziale sarebbero venuti a scadere nell'anno 2023.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento i crediti incorporati nelle cartelle sottese non potevano dirsi prescritti.
In ordine alla posizione processuale del va Controparte_1
accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, dal momento che il vizio contestato riguarda l'attività di riscossione, con conseguente legittimazione dell' Parte_1
.
[...]
All'appellante, pertanto, in riforma della sentenza impugnata,
va riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In virtù della carenza di legittimazione sussistono validi motivi per compensare le spese nei confronti del Controparte_1
P.Q.M.
9
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 20881/2023 emessa dal giudice di pace di Napoli in data 21 aprile 2023, rigetta la domanda come proposta in primo grado da;
Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2
del doppio grado di giudizio in favore dell
[...]
liquidate per il primo grado in complessivi Parte_1
euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge e per il secondo grado in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
c) compensa le spese di giudizio nei confronti del CP_1
.
[...]
Napoli, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.16835 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace, e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poggio Dei Mari n.
46 presso lo studio dell'avv. Fabio Pugliese (C.F.
) che la rappresentata e difende per procura in C.F._1
calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
E
(C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Palazzo S. 2
AC, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio (C.F.
) C.F._2
- APPELLATO -
E
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11 presso lo studio dell'avv. v. Andrea Pagano (C.F. e C.F._4
dell'avv. Gennaro Caiazzo (C.F. ) che lo C.F._5
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello l' Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 20881
[...]
del 2023 del 21 aprile 2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli,
chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata, nella contumacia dell'ente impositore, ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2021 9019321816000 spiegata da CP_2
e notificatagli in data 8.02.2022 riguardante le
[...]
cartelle di pagamento n. 071 2013 0100471948000, 071 2015
0075910412001 e 071 2016 0048082868000 per l'importo 3
complessivo di € 3.752.82, emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada elevate dal
[...]
nonché per sanzioni elevate da CP_1 Controparte_3
La pronuncia ha ritenuto assolta la prova della notifica delle cartelle impugnate e compiuto il corso della prescrizione con conseguente fondatezza della domanda e condanna dell'agente della riscossione alla refusione delle spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, la sentenza di primo grado risulta viziata per travisamento del materiale istruttorio, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto della notifica di un'ulteriore intimazione di pagamento avvenuta in data 23.03.2018 e allegata agli atti nonché il mancato decorso della prescrizione in relazione anche alle cartelle di pagamento n. 071 2015 0075910412001 e 071 2016
0048082868000 richiamando a tal proposito la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione disposta con i provvedimenti legislativi assunti in dipendenza della fase pandemica da Covid-19.
Si è costituito il chiedendo preliminarmente Controparte_1
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Si è costituito resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendo dichiararsi la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento.
All'udienza del giorno 9.10.2025 la causa veniva posta in decisione. 4
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità dell'azione spiegata dal momento che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento risulta ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Va ribadito, difatti, che la cartella esattoriale ha valore di atto di precetto interruttivo del medesimo termine prescrizionale applicabile alla pretesa creditoria indicata nella cartella, sicché dalla notifica della cartella comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione applicabile al credito sostanziale. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953
c.c. (ex multis Cass. civ. SS.UU., sent. n. 23397/2016).
Nel caso in esame, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative è individuato dall'art. 28 L. 689/1981 in cinque anni.
Ebbene, tra la data in cui si è perfezionata la notifica della cartella n. 071 2013 0100471948000 il giorno 1.07.2013 nelle mani di un familiare convivente, come risulta dagli atti 5
prodotto, e quella di notifica di una prima intimazione di pagamento, precisamente la n. 071 2017 9067729806000 avvenuta in data 23.03.2018, come in atti, e infine la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il giorno
8.02.2022, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso. Così come non risulta decorso il termine di prescrizione relativo alle cartelle di pagamento n. 071 2015
0075910412001 e 071 2016 0048082868000. A tal proposito,
infatti, l' ha contestato la Parte_1
fondatezza dei predetti assunti richiamando la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione disposta con i provvedimenti legislativi assunti in dipendenza della fase pandemica da Covid-19. L'eccezione, sollevata sin dal primo grado, è stata reiterata in appello e del resto mentre la prescrizione è rilevabile ad eccezione di parte, al Giudice
incombe il rilievo officioso della sospensione dei relativi termini ove disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali (Cass. civ., sent.
n. 21929/2009 e ord. n. 27998/2018). L'eccezione di parte appellante è quindi fondata: infatti, al fine di fronteggiare la situazione pandemica da Covid-19 il legislatore ha disposto all'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27, la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva, per le entrate sia tributarie che non tributarie, nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, con annessa sospensione 6
dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,
in deroga alle disposizioni sulla “efficacia temporale delle norme tributarie” di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 27
luglio 2000, n. 212, stante l'espresso richiamo a quanto previsto all'art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che al primo comma dispone la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, nel caso di specie pari ad un totale di 542 giorni.
Sennonché il richiamato art. 12 D. lgs. n. 159/2015 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31
dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. 7
Tuttavia, per i carichi affidati all Controparte_4
il legislatore con il D.L. n. 41/2021 ha poi introdotto nell'art. 68 d.l. n. 18/2020 un ulteriore comma, 4-bis, che specificamente rileva nella fattispecie, che dispone: “Con
riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché,
anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli
relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3,
lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle
stesse entrate”.
In pratica, per i carichi tributari e non tributari (compresi,
quindi, i carichi per sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati di 24 mesi, con spostamento in avanti del decorso degli stessi per tutta la durata della sospensione (cfr. Cass. n. 960/2025). 8
La disposizione si ritiene debba prevalere sulla sospensione disposta dal primo comma della stessa disposizione in virtù del principio di specialità.
Orbene, nel caso di specie, in relazione alle cartelle che risultano validamente notificate nell'anno 2016 i termini di decadenza e prescrizione che sarebbero maturati nell'anno 2021,
tenuto conto della proroga di 24 mesi disposta ex lege in relazione al periodo emergenziale sarebbero venuti a scadere nell'anno 2023.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento i crediti incorporati nelle cartelle sottese non potevano dirsi prescritti.
In ordine alla posizione processuale del va Controparte_1
accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, dal momento che il vizio contestato riguarda l'attività di riscossione, con conseguente legittimazione dell' Parte_1
.
[...]
All'appellante, pertanto, in riforma della sentenza impugnata,
va riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In virtù della carenza di legittimazione sussistono validi motivi per compensare le spese nei confronti del Controparte_1
P.Q.M.
9
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 20881/2023 emessa dal giudice di pace di Napoli in data 21 aprile 2023, rigetta la domanda come proposta in primo grado da;
Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2
del doppio grado di giudizio in favore dell
[...]
liquidate per il primo grado in complessivi Parte_1
euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge e per il secondo grado in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
c) compensa le spese di giudizio nei confronti del CP_1
.
[...]
Napoli, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso